Ai fini dell'applicabilità delle agevolazioni consentite
alla eliminazione delle barriere architettoniche ex L. n. 13/1989, non è
necessaria la presenza nell'edificio interessato di handicappati che vi
abitino, posto che la ratio degli interventi della legge del 1971 era proprio
quella di consentire la <<visitabilità>> degli edifici medesimi da
parte di tutti coloro che hanno occasione di accedervi e che i portatori di
handicap possono avere relazioni con l'immobile anche di natura diversa dalla
proprietà (ad esempio in forza di un rapporto di locazione).* Trib. civ. Milano, sez. VIII, 26 aprile 1993, n. 4466,
Sciutti c. Cond. di Via Goldoni di Milano, in Arch. loc. e cond. 1994, 130.
Le agevolazioni consentite dalla L. n. 13/1989 in tema di
eliminazione delle barriere architettoniche sono applicabili anche senza la
presenza nell'edificio interessato di handicappati che vi abitino, posto che la
ratio degli interventi della L. n. 118/1971 (richiamata espressamente dall'art.
2 della L. n. 13/1989) è proprio quella di consentire la visitabilità degli
edifici medesimi da parte di tutti coloro che hanno occasione di accedervi e
che i portatori di handicap possono avere relazioni con l'immobile anche di
natura diversa dalla proprietà ( si pensi agli inquilini, ai loro parenti, agli
abituali frequentatori, eccetera). La presenza nello stabile di abitanti
handicappati vale invece a rendere operanti le provvidenze di ordine economico
previste dalla legislazione regionale.* Trib. civ. Milano, sez. VIII, 22 marzo 1993, Società Lory
e altro c. Condominio di Via Sapeto 7 di Milano, in Arch. loc. e cond. 1993,
314.
L'art. 2 della L. n. 13/1989 è applicabile anche riguardo
alle necessità di un invalido civile e non solo di un portatore di handicap.* Trib. civ. Firenze, 19 maggio 1992, n. 849, in Arch. loc.
e cond. 1992, 814.
L'art. 2 della L. n. 13/1989 è applicabile anche riguardo ai
soggetti ultrasessantacinquenni che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i
compiti e le funzioni proprie della loro età.* Trib. civ. Napoli, 14 marzo 1994, n. 2606, in Arch. loc. e
cond. 1994, 335.
La normativa concernente l'abbattimento delle barriere
architettoniche è applicabile non solo relativamente a quei soggetti che
presentino difficoltà di deambulazione, ma anche a coloro - quali le persone
anziane - che pur non essendo affetti da menomazioni motorie, si trovino
comunque in minorate condizioni fisiche.* Pret. civ. Roma, 15 maggio 1996, Lucisano ed altri, in
Arch. loc. e cond. 1996, 564.
b) Disciplina antisismica
In base all'art. 6 della L. 9 gennaio 1989, n. 13, per
l'esecuzione delle opere dirette a favorire il superamento e l'eliminazione
delle barriere architettoniche negli edifici privati vanno rispettate le
disposizioni della legge n. 64 del 1974 con esclusione dell'obbligo
dell'autorizzazione. Ne deriva che l'ottemperanza della disciplina antisismica
è in parte qua espressamente statuita. Il richiamo concerne l'intera normativa
e quindi anche la previsione sanzionatoria, che è applicabile con riferimento
alle residue ipotesi tipiche. L'ordine di demolizione è conseguenziale non ad
ogni condanna per contravvenzione antisismica, ma soltanto alle violazioni di
specifiche disposizioni tecniche, dalle quali possa derivare un concreto
pericolo per la incolumità pubblica. Rientrano nel novero delle incombenze
formali, applicabili anche alle costruzioni de quibus, le disposizioni che
prevedono la necessità del preavviso di inizio dei lavori e del deposito del
progetto. Per la loro inosservanza il giudice non deve ordinare la demolizione.* Cass. pen.,
sez. III, 18 dicembre 1993, n. 11605 (ud. 11 novembre 1993), Fiumara.
c) Eliminazione
Non può essere autorizzata la collocazione di una rampa
d'accesso al portone d'ingresso di uno stabile, richiesta da un portatore di
handicap, con riferimento alle disposizioni previste dalla L. n. 13/1989
(disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere
architettoniche negli edifici privati), qualora tale collocazione determini
innovazioni di carattere murario all'ingresso ed interventi sul giardino comune
tali da modificare l'estetica dell'immobile e da sottrarre una porzione della
cosa comune allo sfruttamento da parte di tutti i condomini, per attrarla nella
sfera di esclusiva disponibilità del singolo.* Pret. civ. Milano, ord. 18 aprile 1989, Fumagalli c.
Condominio di via Trentacoste 34, Milano, in Arch. loc. e cond. 1990, 143;
Arch. civ. 1990, 293.
I provvedimenti di urgenza previsti dall'art. 700 c.p.c. non
possono essere applicati al fine di eliminare le barriere architettoniche in un
edificio privato, se il condomino disabile che li richiede non risiede nel comune
in cui si trova l'immobile.* Trib. civ. Savona, ord. 26 maggio 1994, Cardinali c.
Condominio Eucaliptus di Alassio, in Arch. loc. e cond. 1995, 668.
Va accolta la richiesta di provvedimenti di urgenza diretti
a consentire al portatore di handicap, stante il rifiuto o il ritardo
nell'assunzione della prevista delibera condominiale, l'esecuzione a proprie
spese delle opere necessarie per l'eliminazione delle barriere architettoniche
che ne impediscono l'accesso all'abitazione.* Pret. civ. Roma, ord. 21 luglio 1989, in Foro it. 1991, I,
1614.
Al portatore di handicap non compete alcuna azione di
condanna ad un facere, nei confronti del condominio ove è situata la sua
abitazione, avente ad oggetto l'attuazione delle opere dirette ad eliminare le
barriere architettoniche dello stabile, bensì un'azione di accertamento del
proprio diritto ad eseguire a proprie spese le opere necessarie
all'abbattimento delle barriere architettoniche (costituite, nel caso di
specie, dalle scale, che si proponeva di superare attraverso l'installazione di
un ascensore).* Pret. civ. Roma,15 maggio 1996, Lucisano ed altri, in
Arch. loc. e cond. 1996, 564.
d) Installazione di ascensore
Una modesta compressione del diritto di cui all'art. 1102
c.c. deve ritenersi tollerabile quando sia giustificato dall'interesse altrui
ad un più proficuo uso della cosa comune e non rechi in concreto alcun serio
pregiudizio o grave sacrificio. (Fattispecie in tema di installazione di un
ascensore comportante un limitato restringimento dello spazio di passaggio
comune).* Trib. civ. Milano, 9 settembre 1991, in Arch. loc. e cond.
1992,138.
L'installazione dell'ascensore non può comportare un
pregiudizio intollerabile o un danno apprezzabile ad un singolo condomino, nel
qual caso l'innovazione non può essere considerata legittima, e ciò vale anche
se l'ascensore viene installato a norma dell'art. 3 della L. 9 gennaio 1989,n.
13.* Trib. civ. Napoli, 16 novembre 1991,n. 13008, in Arch.
loc. e cond. 1992, 373.
La delibera adottata dall'assemblea condominiale
relativamente all'installazione di un ascensore è nulla quando, sebbene assunta
nel rispetto delle maggioranze previste dall'art. 2 L. n. 13/1989 (recante
norme per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche
negli edifici privati),sia lesiva dei diritti di altro condomino sulla porzione
di sua proprietà esclusiva.* Corte app. civ. Genova, 27 dicembre 1997, n. 947,
Pollacchioli c. Iozzelli ed altri, in Arch. loc. e cond. 1998, 719.
L'impianto dell'ascensore costituisce uno degli interventi
volti ad eliminare una barriera architettonica rendendo possibile ai soggetti
in minorate condizioni fisiche che abitano l'immobile o che possono
frequentarlo la vita di relazione interpersonale.* Trib. civ. Firenze,19 maggio 1992,n. 849, in Arch. loc. e
cond. 1992, 814.
Nel caso in cui un condomino affetto da grave infermità
fisica richieda di installare a proprie spese un ascensore nell'edificio
condominiale, la suddetta patologia ha rilievo solo nella fase cautelare, al
fine di valutare il periculum in mora; nella successiva fase cognitiva le
condizioni fisiche del condomino non hanno rilievo alcuno, dovendosi giudicare
solo della sussistenza o meno del diritto del richiedente all'installazione, a
proprie spese, di un ascensore. (Fattispecie in materia di edificio con due
soli condomini).* Trib. civ. Napoli,sez. X, 19 giugno 1996,n. 6328, Coppola
c. Picariello, in Arch. loc. e cond. 1996, 941.
E' ammissibile l'installazione di un ascensore nella gabbia
scale di un edificio condominiale operata a proprie spese da un condomino
portatore di handicap, dovendosi contemperare l'eventuale modesto sacrificio
subito dagli altri condomini con il prioritario interesse dell'handicappato ad
una vita sociale agevolata.* Trib. civ. Foggia, 29 giugno 1991, in Arch. loc. e cond.
1992, 373.
Le norme della L. n. 13/89 che prevedono una deroga alle
maggioranze stabilite dal codice civile per le innovazioni consistenti nella
realizzazione di un ascensore in un edificio condominiale al fine dell'eliminazione
delle barriere architettoniche sono applicabili indipendentemente dalla
presenza o meno di portatori di handicap nell'immobile.* Trib. civ. Milano, 19 settembre 1991, in Arch. loc. e
cond. 1992, 138.
In caso di installazione di un ascensore in un edificio
condominiale è applicabile la disposizione di cui all'art. 2 della L. n.
13/1989 sulla eliminazione delle barriere architettoniche anche in caso di
mancata esistenza di handicappati all'interno del condominio, in quanto tale
normativa persegue la finalità di consentire la libera frequentabilità di tutte
specie di edifici anche da parte di handicappati che possano recarvisi e non
solo di agevolare quelli che vi abitano.* Trib. civ. Milano, 14 novembre 1991,n. 9287,in Arch. loc.
e cond. 1992, 814.
Posto che l'uso della cosa comune a spese del singolo
condomino, anche quando comporti innovazione, non necessita di previa delibera
assembleare di approvazione, a patto che non sia alterata la destinazione della
cosa e non ne sia impedito l'uso agli altri condomini, va accolta la richiesta
di provvedimento d'urgenza avanzata da chi, affetto da incapacità de
ambulatoria, lamenti il rifiuto opposto all'installazione di un ascensore nella
tromba delle scale condominiali.* Pret. civ. Milano,19 maggio 1987, in Foro it. 1987.
Dovendosi coordinare la disciplina legale sulle innovazioni
con la normativa contenuta nell'art. 2 della L. 9 gennaio 1989, n. 13, in
relazione alla installazione di un ascensore, ragioni di pubblico interesse e
di solidarietà sociale (invocabili in ogni caso in cui destinatari
dell'impianto siano i portatori di handicap, sia pure nell'ambito di una
struttura associativa) rendono lecite anche le opere di escavazione che
incidono sul compossesso dei condomini.* Pret. civ. Pordenone, 14 giugno 1994, n. 212, Condominio
Isonzo in Pordenone c. Merlo, in Arch. loc. e cond. 1996, 102.
e) Piani di intervento
Gli interessi della categoria dei portatori di handicap nel
suo complesso all'eliminazione delle barriere architettoniche possono essere
soddisfatti solo tramite l'adozione di piani organici degli interventi da
effettuare e non per mezzo di interventi contingenti e disorganici.* Pret. pen. Firenze, 23 ottobre 1989, n. 2239, Frangioni,
in Riv. pen. 1990, 268.
E' legittima (oltre che conforme alle regole di buona
amministrazione) la deliberazione con cui un comune affida all'istituto
autonomo case popolari anche la sola progettazione (ed eventualmente pure
l'esecuzione) di un piano per l'eliminazione delle barriere architettoniche.* Tar Lombardia, 8 settembre 1990, n. 977, in Foro it. 1992,
III, 85.
f) Piattaforma mobile
L'installazione ex L. n. 13/1989 di una piattaforma mobile
idonea al sollevamento dal livello giardino al livello del piano della hall,
pur comportando l'avanzamento di 40 cm. verso l'esterno di una struttura
metallica con la creazione di un nuovo scalino esterno al portone, non
determina alcuna innovazione né con riferimento alla funzione propria
dell'atrio e del portone d'ingresso, né nei confronti del decoro architettonico
dell'edificio, la cui tutela deve essere contemperata anche con le altre
esigenze nella specie particolarmente rilevanti in quanto connesse ai principi
di eguaglianza e di solidarietà anche costituzionalmente protetti.* Trib. civ. Milano, sez. VIII, 7 maggio 1992, Romanelli ed
altri c. Condominio di via Ripamonti n. 255/257 di Milano, in Arch. loc e cond.
1994, 139.
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