08 - BALCONI
SOMMARIO: a) Ballatoi;
b) Chiusura a vetro;
c) Costruzione di sporti,
balconi e pensili; d) Elementi decorativi; e) Fioriere;
f) Proprietà; g) Soletta o piattaforma;
h)
Spese; i) Sporti chiusi;
l) Stendimento panni; m) Tende;
n) Veranda.
a) Ballatoi
I
ballatoi delle cosiddette case a ringhiera devono intendersi parti comuni e le
spese per la loro manutenzione e ricostruzione devono essere divise secondo
l'art. 1124 c.c.
* Trib. civ. Milano, 24 novembre 1988.
Non
esiste un diritto del singolo condomino a farsi installare, nei muri
perimetrali interni dei ballatoi condominiali, nicchie per immettervi contatori
del gas o della luce; anzi, l'apposizione di tali nicchie-portacontatori deve
essere considerata un peso di diritto reale sulle parti comuni.
* Pret. civ. Torino, ord. 23 dicembre 1995.
b) Chiusura a vetri
La
chiusura con finestre a vetri con telaio metallico realizzata su balconi di
proprietà esclusiva dei singoli condomini è illegittima, allorchè, limitando la
circolazione dell'aria all'interno delle scale e dei pianerottoli e
determinando conseguenti ristagni di odori, può creare situazioni di pericolo o
danni alle parti comuni dell'edificio.
* Trib. civ. Milano, sez. VIII, 26 giugno 1989, Gallo e altri c. Condominio
di via Val Lagarina 67, Milano e Istituto Autonomo per le Case Popolari della
Provincia di Milano e Pastino e altri.
Salve
limitazioni di natura pubblicistica, la chiusura a vetri di balconi o terrazzi
di pertinenza esclusiva deve, di norma, ritenersi consentita ai rispettivi
proprietari, purchè non alteri il decoro architettonico dell'edificio
condominiale e non rechi pregiudizio, sotto alcun profilo, agli altri
condomini, ai quali deve essere comunque assicurato un pari uso del bene
comune.
* Cass. civ., sez. II, 30 luglio 1981, n. 4861, Malentacchi c. Galletti.
c) Costruzione di sporti, balconi e pensili
L'immissione
di balconi e pensili su un cortile comune, pur comportando l'occupazione con
un'opera solida e stabile dell'area sovrastante, si risolve in un ampliamento della
presa di aria e luce da parte del singolo condomino e, non alterando la
destinazione normale del cortile, deve ritenersi pienamente legittima, salvo
che, per la dimensione degli sporti, non si verifichi un uso della cosa comune
esorbitante dai limiti previsti dalla legge. Ben diversa, invece, è la
situazione che si determina per l'aggetto di un vero e proprio corpo di
fabbrica, poichè in tal caso alla incorporazione di una parte della colonna
d'aria del cortile si connette anche la finalità di assegnare alla superficie
del cortile stesso la qualità e la natura di spazio sfruttabile a fini
costruttivi dai singoli comproprietari, a vantaggio delle rispettive proprietà,
e quindi per l'utilità e disponibilità esclusiva degli stessi, con la
conseguente alterazione della destinazione normale del cortile comune che non
può essere consentita.
* Cass. civ., sez. II, 26 febbraio 1976, n. 624.
Gli
sporti che il singolo condomino ha diritto di costruire sul cortile comune
debbono essere concretamente realizzati in maniera che non venga alterata la
destinazione di tale cortile, che è principalmente quella di fornire luce e
aria agli immobili circostanti, ed in modo che la loro costruzione non si ponga
in contrasto con le esigenze di un pari uso dello stesso cortile da parte degli
altri comproprietari, nei limiti di cui all'art. 1102 cod. civ., in relazione
alle prospettive offerte dalla struttura e ubicazione delle proprietà
individuali.
* Cass. civ., sez. II, 9 marzo 1988, n. 2370, Carcano c. Maggi.
Deve
ritenersi pertinenza, al fine di assoggettarla a semplice autorizzazione e non
a concessione ex art. 7, cpv., lettera a) D.L. 23 gennaio 1982, n. 9,
convertito nella L. 25 maggio 1982, n. 94, l'opera la quale, pur conservando la
propria individualità fisica ed autonomia funzionale, venga posta in un
durevole rapporto di subordinazione strumentale con altra persistente, per
renderne più agevole o comunque migliorarne l'uso. Per delimitare la relativa
nozione, che, nell'ambito della normativa edilizia, non può farsi coincidere
completamente con quella di cui all'art. 817 c.c., è possibile far ricorso
interpretativo alla normativa catastale, secondo la quale la pertinenza
consiste in un volume privo di autonomo accesso dalla via pubblica ed
insuscettibile di produrre un proprio reddito senza subire modificazioni
fisiche. (Nella fattispecie la Suprema Corte ha ritenuto che la superficie
realizzata mediante la costruzione di un balcone non possa qualificarsi
pertinenza, essendo opera accessoria, soggetta al diverso regime concessorio,
la quale congiunta intimamente con altra costituisce parte costitutiva ed
integrante del tutto. La Suprema Corte ha inoltre precisato che mentre le
pertinenze possono anche fisicamente essere separate dalla cosa principale
senza alterarne l'essenza fisica e funzionale, le opere accessorie non sono
suscettibili di separazione, senza determinare frazionamenti fisici del tutto
ovvero riportare alterazioni funzionali dell'immobile).
* Cass. pen., sez. III, 5 maggio 1992, n. 5331 (ud. 3 marzo 1992), Staiano.
La
costruzione, da parte del condominio, di sporti sul cortile o sul passaggio
comune, con conseguente occupazione della colonna d'aria sovrastante il terreno
comune, costituisce esplicazione del diritto di utilizzazione della cosa, ai
sensi dell'art. 1102 c.c., quando non ne pregiudichi la normale funzione o le
possibilità di utilizzazione particolare eventualmente prospettate dagli altri
condomini.
* Cass. civ., sez. II, 21 giugno 1993, n. 6850, Malizia c. Rizzo e altro.
La
costruzione, nel muro perimetrale dell'edificio condominiale, di balconi
prospicienti sul cortile comune - costruzione che si risolve in un ampliamento
della presa di aria e di luce da parte del singolo condomino - può ritenersi
legittima soltanto quando la dimensione di tali sporti, oltre a non
compromettere la stabilità e la sicurezza del fabbricato, nonché a non alterare
la destinazione normale del cortile, non menomi il pari diritto degli altri
condomini a fruire della normale presa di aria e luce.
* Cass. civ., sez. II, 28 luglio 1977, n. 3351.
Il
proprietario di un appartamento sito in uno stabile condominiale ha diritto di
ottenere l'eliminazione di uno sporto costruito sul muro comune, in
corrispondenza dell'appartamento sovrastante, quando tale manufatto importa una
sensibile diminuzione di luce e di aria ai danni dell'unità immobiliare di sua
proprietà; e ciò indipendentemente dal fatto che il terreno contiguo allo
stabile, cui aggetta il manufatto medesimo, appartenga al condominio ovvero al
condomino attore in via esclusiva.
* Cass. civ., sez. II, 18 maggio 1978, n. 2408.
Nel
caso di edifici in condominio, i proprietari dei singoli piani possono
utilizzare i muri comuni, nella parte corrispondente agli appartamenti di
proprietà esclusiva, aprendovi nuove porte o vedute preesistenti o trasformando
finestre in balconi o in pensili, a condizione che l'esercizio della indicata
facoltà, disciplinata dagli artt. 1102 e 1122 c.c., non pregiudichi la
stabilità e il decoro architettonico dell'edificio e non menomi o diminuisca sensibilmente
la fruizione di aria e luce per i proprietari dei piani inferiori. (Nella
specie il giudice di merito, con la sentenza confermata dalla Suprema Corte,
aveva ritenuto sussistente una sensibile diminuzione di aria e luce in danno
dell'appartamento sito al piano terra, in conseguenza della costruzione di
balconi da parte dei proprietari degli appartamenti siti al primo e al secondo
piano, in relazione anche alla giacitura particolare dell'edificio
condominiale, il cui piano terra si trovava di circa due metri al di sotto
della latistante via pubblica).
* Cass. civ., sez. II, 14 dicembre 1994, n. 10704, Scibetta c. Naro e
Alongi.
Con riguardo ad un edificio in condominio a norma dell'art. 1102 cod. civ. è
consentita al condomino la costruzione di balconi e pensili sul cortile comune
quando, pur comportando l'occupazione con un'opera solida e stabile dell'area
sovrastante, concreti solo un ampliamento della presa d'aria e luce
dell'appartamento del singolo condomino senza alterare la destinazione normale
del cortile ai fini costruttivi dei singoli proprietari, con vantaggio delle
rispettive proprietà, e quindi per l'utilità e disponibilità esclusiva degli
stessi. (Nella specie la C.S., in applicazione di tale principio, ha confermato
la decisione dei giudici del merito che avevano ritenuto che il vano occupante
la colonna d'aria sovrastante il cortile comune, per le sue dimensioni di oltre
mq. 4 e mezzo, alterasse la destinazione economica del cortile stesso,
diminuendo l'utilizzazione dell'aria e della luce che esso era destinato ad
assicurare).
* Cass. civ., sez. II, 29 dicembre 1987, n. 9644, Jaccarino c. Marino.
L'art.
1102 cod. civ., nel regolare i diritti dei partecipanti alla comunione,
prescrive che in ogni caso non può essere alterata la destinazione della cosa
comune, sicchè‚ solo le modificazioni di questa, in quanto consentano il pari
uso secondo il diritto di ciascuno, rientrano nella previsione legale, mentre è
vietata ogni diversa attività innovatrice. (Nella specie, alla stregua del
principio enunciato, è stata giudicata corretta la decisione che ha ritenuta
vietata la costruzione di un terrazzo pensile soprastante un cortile comune,
con la costruzione, inoltre di gradini e di un'aiuola sul cortile stesso).
* Cass. civ., sez. II, 26 luglio 1983, n. 5132, Bono c. D`Accordo.
La tollerabilità, o meno, del pregiudizio che la costruzione di uno sporto nel
muro perimetrale comune può arrecare alla presa di aria e luce di locali
appartenenti a uno dei condomini dipende non solo dall'ampiezza dello sporto e
dalla superficie del cortile eventualmente antistante all'edificio, ma
soprattutto, dalla distanza in cui tale sporto viene a trovarsi dalle
sottostanti aperture; se tale distanza risulta esigua, anche l'esistenza di un
ampio cortile potrebbe non compensare adeguatamente una diminuzione di aria e
soprattutto di luce.
* Cass. civ., sez. II, 28 luglio 1977, n. 3351.
In
tema di condominio negli edifici, la costruzione di balconi e pensili sul
cortile comune è consentita al singolo condomino, purché, ai sensi dell'art.
1102 c.c., non risulti alterata la destinazione del bene comune e non sia
impedito agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro
diritto. (Nella fattispecie, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso avverso
la sentenza con cui il giudice di merito aveva ritenuto che l'edificazione, nel
cortile comune, di due balconi alterasse la destinazione del cortile medesimo,
diminuendo l'utilizzazione dell'aria e della luce che il bene era destinato ad
assicurare).
* Cass. civ., sez. II, 27 agosto 2002, n. 12569, Trombino c. Scaglione ed
altra.
E'
nulla la delibera dell'assemblea condominiale per la parte in cui autorizza il
condomino del terzo piano alla costruzione di due balconi sulla facciata
prospiciente il cortile interno, e ciò in quanto la delibera medesima esorbita
dai limiti delle attribuzioni dell'assemblea ed è lesiva dei diritti dei
condomini del secondo piano sulla cosa comune e sulla loro proprietà esclusiva.
* Corte app. civ. Milano, sez. IV, 9 maggio 1989, n. 720, Colombo c.
Battezzati.
Il
condomino di un edificio che sia proprietario esclusivo dell'area scoperta
adiacente alla facciata dell'edificio stesso, può legittimamente procedere alla
costruzione di una balconata appoggiandola al muro comune in corrispondenza
dell'appartamento di sua proprietà; né‚ il proprietario dell'appartamento
sottostante, il quale lamenti la diminuzione di luce e di aria attraverso
un'apertura, avente natura di luce, per effetto della costruzione eseguita, può
vantare alcuna ragione di danno, poiché‚ l'aggetto della balconata rappresenta
l'utilizzazione della colonna d'aria soprastante il suolo, sul quale il
condomino dell'edificio, che ne è proprietario esclusivo, può compiere opere
che limitano la funzione delle luci aperte nella facciata dell'edificio posto a
confine dell'area di proprietà esclusiva.
* Cass. civ., sez. II, 20 marzo 1974, n. 776.
d) Elementi decorativi
Gli
elementi decorativi situati al di sotto dei balconi, avendo soltanto una
funzione estetica volta a rendere armonica la facciata dell'edificio
condominiale, sono cose che servono all'uso e al godimento comune e, quindi, ai
sensi dell'art. 1117, n. 3, cod. civ., sono oggetto di proprietà comune e non
di proprietà esclusiva del condomino cui appartengono i singoli balconi. Ne consegue
che la delibera con la quale l'assemblea abbia ripartito tra i condomini le
spese necessarie alla rimozione e alla riparazione dei predetti elementi
decorativi pericolanti non È viziata da nullità assoluta, ma può essere
impugnata nel termine di trenta giorni di cui all'art. 1137 cod. civ.
* Cass. civ., sez. II, 9 luglio 1980, n. 4377, Porcaro c. Condominio di Via
Sammartino 128, Palermo.
Gli
elementi decorativi del balcone di un edificio in condominio (nella specie,
cementi decorativi relativi ai frontali ed ai parapetti) svolgendo una funzione
di tipo estetico rispetto all'intero edificio, del quale accrescono il pregio
architettonico, costituiscono, come tali, parti comuni ai sensi dell'art. 1117
n. 3 c.c., con la conseguenza che la spesa per la relativa riparazione ricade
su tutti i condomini, in misura proporzionale al valore della proprietà di
ciascuno.
* Cass. civ., sez. II, 19 gennaio 2000, n. 568, Stanganini ed altro c.
Condominio di Via Reggimento Savoia Cavalleria 10, Milano.
Gli elementi decorativi del balcone di un edificio in condominio (nella specie,
aggiunte sovrapposte con malta cementizia, viti di ottone e piombi ai
pilastrini della balaustrata) svolgendo una funzione decorativa estesa
all'intero edificio, del quale accrescono il pregio architettonico,
costituiscono, come tali, parti comuni ai sensi dell'art. 1117, n. 3, cod.
civ., con la conseguenza che la spesa per la relativa riparazione ricade su
tutti i condomini.
* Cass. civ., sez. II, 15 gennaio 1986, n. 176, Cond. V. Cusuman. c.
Fortuna.
La
legittimità o meno della costruzione ad opera di un condomino di un muro di
mattoni forati sul lato esterno di un balcone di sua esclusiva proprietà aperto
su una chiostrina condominiale destinata a dare luce ed aria anche ai vani
degli altri condomini che si aprono su di essa, va accertata in relazione
all'utilizzazione della cosa comune che è consentita al singolo condomino in
misura anche più intensa del normale, quando non alteri la destinazione della
cosa e non pregiudichi il pari diritto degli altri partecipanti al condominio.
* Cass. civ., sez. II, 14 febbraio 1982, n. 6869, Grammatica c. Nuovo.
L'assemblea
condominiale non può assumere decisioni che riguardino i singoli condomini
nell'ambito dei beni di loro proprietà esclusiva, salvo che non si riflettano
sull'adeguato uso delle cose comuni; ne consegue che nel caso in cui i balconi,
che appartengono in modo esclusivo al proprietario dell'appartamento di cui
fanno parte, presentino nella facciata esterna elementi decorativi, o anche semplicemente
cromatici, che si armonizzano con la facciata del fabbricato dal quale
sporgono, per i lavori di restauro o di manutenzione straordinaria della
facciata, decisi con la prescritta maggioranza, legittimamente viene incluso
nei lavori comuni il contemporaneo rifacimento della facciata esterna dei detti
balconi, essendo il decoro estetico dell'edificio condominiale un bene comune,
della cui tutela è competente l'assemblea.
* Cass. civ., sez. II, 30 agosto 1994, n. 7603, Masella c. Cond. via Campania 15-17,
Taranto.
Il rivestimento e gli elementi decorativi del fronte e della parte sottostante
della soletta dei balconi degli appartamenti di un edificio debbono essere
considerati di proprietà comune dei condomini, in quanto destinati all'uso
comune, ai sensi dell'art. 1117 c.c., in tutti i casi in cui assolvano
prevalentemente alla funzione di rendere esteticamente gradevole l'edificio.
Tale funzione può essere esclusa solo in presenza di prova contraria, da cui
risulti che trattasi di un fabbricato privo di qualsiasi uniformità
architettonica, o che trovasi in uno stato di scadimento estetico tale da
rendere irrilevante l'arbitrarietà costruttiva o di manutenzione dei singoli
particolari.
* Cass. civ., sez. II, 17 luglio 1999, n. 7603, P.M. Raimondi.
Il
rivestimento e gli elementi decorativi del fronte o della parte sottostante
della soletta dei balconi degli appartamenti di un edificio debbono essere
considerati di proprietà comune dei condomini, in quanto destinati all'uso
comune, ai sensi dell'art. 1117 c.c., in tutti i casi in cui assolvano
prevalentemente alla funzione di rendere esteticamente gradevole l'edificio,
mentre sono pertinenze dell'appartamento di proprietà esclusiva quando servono
solo per il decoro di quest'ultimo; conseguentemente, nel caso di distacco, per
vizio di costruzione, del rivestimento o degli elementi decorativi predetti,
l'azione di responsabilità nei confronti del costruttore è legittimamente
esperita dal condominio, ai sensi dell'art. 1669 c.c., se il rivestimento o gli
elementi decorativi abbiano prevalente funzione estetica per l'intero edificio.
* Cass. civ., sez. II, 28 novembre 1992, n. 12792, Soc.
Gefim
c. Cond. Flox.
I
balconi aggettanti, non avendo una funzione portante, non costituiscono parti
comuni anche se siano inseriti nella facciata, in quanto formano parte
integrante dell'appartamento cui accedono. Per contro, il rivestimento e gli
elementi decorativi del fronte (parapetto) o della parte sottostante della
soletta debbono essere considerati di proprietà comune dei condomini laddove
essi assolvano prevalentemente alla funzione di rendere esteticamente gradevole
l'edifico.
* Trib. civ. Salerno, sez. I, 16 febbraio 2001, n. 542, Cornetta c.
Condominio Rubino di Via Generale Clark 15 in Salerno.
Le
lastre applicate alla parte inferiore di ogni balcone e i listelli incollati
sotto la copertina di finitura dei parapetti dell'edificio condominiale,
costituendo elementi con funzione estetica, volti a rendere armonica la
facciata dell'edificio (le copertine) ovvero anche posti al servizio di una
parte comune quale è la facciata (i listelli), devono essere considerati di
proprietà comune dei condomini. Conseguentemente, nel caso di distacco dei
predetti elementi decorativi, per vizio di costruzione, la legittimazione ad
causam relativamente all'azione di responsabilità nei confronti del costruttore
ex art. 1669 c.c. compete all'amministratore del condominio.
* Trib. civ. Udine, 23 novembre 1998, n. 925, Condominio S. Marco di Udine
c. Soc. Side ed altri.
Le
spese di manutenzione riguardanti il frontalino dei balconi, che è un elemento
della struttura esterna del balcone destinato a garantire l'integrità
architettonica dell'edificio come componente della facciata, devono gravare su
tutti i condomini.
* Trib. civ. Milano, sez. VIII, 26 settembre 1988, Aletti e altra e
Marconari e altra c. Condominio di via Treviso 16/18, Milano.
La
spesa per la riparazione delle colonnine e dei pilastrini che fanno parte
integrante del parapetto dei balconi e della terrazza a livello deve gravare
esclusivamente sul proprietario dei beni medesimi, in quanto il parapetto
assolve alla funzione primaria di protezione dell'unità immobiliare del
condomino ed è perciò soggetta all'autonomo diritto dominicale.
* Corte app. civ. Napoli, 16 ottobre 1990.
Gli elementi verticali dei balconi, soprattutto quando si tratti di edifici
moderni nei quali i balconi, incolonnati ed allineati secondo un preciso
disegno architettonico rappresentano il tratto ornamentale essenziale della
facciata, devono considerarsi parti integranti della facciata e componenti del
bene del decoro dell'edificio, onde alle loro riparazioni devono concorrere
tutti i condomini in proporzione dei rispettivi millesimi di partecipazione
alla proprietà comune; fra tali elementi rientrano pertanto i frontalini, le
piantane e le fasce marcapiano.
* Trib. civ. Milano, sez. VIII, 7 maggio 1992.
Gli
interventi riguardanti la parte dei balconi prospettante verso l'esterno (nella
specie i frontalini) gravano sull'intera collettività dei condomini in quanto
tali elementi costituiscono parte integrante della facciata.
* Trib. civ. Milano, 14 ottobre 1991.
La
sostituzione del materiale e del tipo di balaustra (non più a scudo ma a fasce
verticali) di un balcone non comporta una innovazione in senso proprio, ma una
semplice manutenzione straordinaria.
* Corte app. civ. Milano, 20 settembre 1991, n. 1316, .
La
proprietà esclusiva delle terrazze e dei balconi si estende a tutte le opere
necessarie al godimento e all'utilizzazione, quali la pavimentazione, la parte
interna ed i davanzali dei parapetti, mentre invece sono di proprietà
condominiale la parte esterna dei parapetti, la fascia di coronamento
(cornicione o marcapiano) e quella di rivestimento dei bordi aggettanti
(frontalini) con relativi intradossi.
* Corte app. civ. Salerno, 16 marzo 1992, n. 97.
Con
riguardo al rivestimento del fronte della soletta dei balconi di un edificio in
condominio, la loro natura di beni comuni in quanto destinati all'uso comune a
norma del terzo comma dell'art. 1117 c.c. ovvero pertinenze ad ornamento
dell'appartamento di proprietà esclusiva, ove i balconi sono siti, va accertata
in base al criterio della loro precipua e prevalente funzione in rapporto
all'appartamento di proprietà esclusiva e alla struttura e caratteristica
dell'intero edificio. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione del
merito, in cui si era riconosciuta la natura di parti comuni ai suddetti
manufatti, frontalini di marmo, con riguardo alla esclusa loro funzione
protettiva od ornamentale dei balconi ed alla rilevata efficacia decorativa
dell'intero edificio nonchè all'utilizzazione come gocciolatoi).
* Cass. civ., sez. II, 3 agosto 1990, n. 7831, Lattanzio c. Cond. Miram.
Arm.
e) Fioriere
La collocazione di vasi di geranei su dei sottovasi ed all'interno di fioriere
saldamente ancorate alla ringhiera dei balconi non contrasta n‚ con la
disposizione di cui all'art. 844 c.c. n‚ con la norma regolamentare che vieti
la collocazione di vasi di piante su parapetti, ove gli stessi non siano fissi
e creino problemi di stillicidio.
* Trib. civ. Bologna, sez. V, 1 marzo 1993, n. 245, Billi c. Cavazza.
f) Proprietà
I
balconi sono elementi accidentali e non portanti della struttura del
fabbricato, non costituiscono parti comuni dell'edificio e appartengono ai
proprietari delle unità immobiliari corrispondenti, che sono gli unici
responsabili dei danni cagionati dalla caduta di frammenti di intonaco o
muratura, che si siano da essi staccati, mentre i fregi ornamentali e gli
elementi decorativi, che ad essi ineriscano (quali i rivestimenti della fronte
o della parte sottostante della soletta, i frontalini e i pilastrini), sono
condominiali, se adempiono prevalentemente alla funzione ornamentale
dell'intero edificio e non solamente al decoro delle porzioni immobiliari ad
essi corrispondenti, con la conseguenza che è onere di chi vi ha interesse (il
proprietario del balcone, da cui si sono distaccati i frammenti, citato per il
risarcimento), al fine di esimersi da responsabilità, provare che il danno fu
causato dal distacco di elementi decorativi, che per la loro funzione
ornamentale dell'intero edificio appartenevano alle parti comuni di esso.
* Cass. civ., sez. II, 7 settembre 1996, n. 8159, Cima c. Mastrantonio.
I
balconi di un edificio condominiale non rientrano tra le parti comuni, ai sensi
dell'art. 1117 c.c., non essendo necessari per l'esistenza del fabbricato, n‚
essendo destinati all'uso o al servizio di esso. Tuttavia il rivestimento del
parapetto e della soletta possono essere beni comuni se svolgono una prevalente
funzione estetica per l'edificio, divenendo così elementi decorativi ed
ornamentali essenziali della facciata.
* Cass. civ., sez. II, 21 gennaio 2000, n. 637, Correra c. Cond. Largo
Ferrantina a Chiaia, 1, Napoli.
I
balconi di cui sono dotate le scale di un edificio condominiale, che sono
accessibili unicamente da queste ed hanno una funzione architettonica, lucifera
e di aerazione, costituiscono parte organica ed integrante dell'intero
fabbricato e debbono, pertanto, presumersi di proprietà comune, ai sensi
dell'art. 1117 cod. civ.
* Cass. civ., sez. II, 13 dicembre 1979, n. 6502, Davoli c. Rotta.
I
balconi, essendo elementi accidentali rispetto alla struttura del fabbricato e
non avendo funzione portante (assolta da pilastri ed architravi), non
costituiscono parti comuni dell'edificio (ai sensi dell'art. 1117 c.c.), anche
se inseriti nella facciata, in quanto formano parte integrante
dell'appartamento che vi ha accesso come prolungamento del piano.
Conseguentemente la domanda di demolizione dei medesimi va proposta nei
confronti dei condomini proprietari degli appartamenti ai quali sono annessi i
balconi, sicché il contraddittorio può considerarsi integro anche se non sono
stati chiamati in giudizio il condominio ovvero tutti gli altri condomini
dell'edificio.
* Cass. civ., sez. II, 23 giugno 1995, n. 7148, La Ferlita c. Catania.
In
un edificio condominiale, a differenza del solaio divisorio di due piani, che
funziona da sostegno del piano soprastante e da copertura di quello
sottostante, l'aggetto costituito da un balcone (o terrazzo) appartiene
esclusivamente al proprietario dell'unità immobiliare corrispondente, il quale,
pertanto, è esclusivo responsabile del danno cagionato a terzi da un pezzo di
muratura staccatosi dal balcone.
* Cass. civ., sez. III, 10 settembre 1986, n. 5541, Amoruso c. De Bellis.
Conforme, alla prima parte della massima, Cass. civ., sez. II, 30 luglio 1981,
n. 4861.
g) Soletta o piattaforma
La
presunzione assoluta di comunione, ex art. 1125 cod. civ., del solaio divisorio
di due piani di edificio condominiale tra i proprietari dei medesimi si estende
anche alla piattaforma o soletta dei balconi, la quale, avendo gli stessi
caratteri, per struttura e funzione, del solaio, di cui costituisce
prolungamento, Š attratta nel regime giuridico dello stesso. Consegue che per
tale piattaforma o soletta si configura un compossesso degli indicati
proprietari, che si attua con l'uso esclusivo delle rispettive facce della
stessa, esercitato da quello del piano superiore anche e soprattutto in termini
di calpestio ed estrinsecantesi, per quello del piano inferiore, oltre che
nella fruizione del commodum proveniente dalla copertura, nell'acquisizione di
ogni ulteriore attingibile utilità cui non ostino ragioni di statica o di
estetica, e comporta a loro rispettivo carico la manutenzione e la
ricostruzione. Pertanto, qualora il proprietario del piano inferiore alleghi la
esistenza di fatti, come infiltrazioni di acqua o altro, che abbiano danneggiato
la faccia inferiore del balcone, sussiste la sua legittimazione a pretendere il
risarcimento dal proprietario del piano superiore.
* Cass. civ., sez. II, 16 gennaio 1987, n. 283, Rocco c. Forni.
La
presunzione assoluta di comunione (ex art. 1125 cod. civ.) del solaio divisorio
di due piani di edificio condominiale tra i proprietari dei medesimi vale pure
per la piattaforma o soletta del balcone dell'appartamento del piano superiore,
la quale, avendo gli stessi caratteri, per struttura e funzione (separazione in
senso verticale, sostegno, copertura), del solaio, di cui costituisce
prolungamento, è attratta nel regime giuridico dello stesso. Consegue che per
tale piattaforma o soletta si configura un compossesso degli indicati
proprietari, esercitato dal proprietario del piano superiore anche e
soprattutto in termini di calpestio ed estrinsecantesi per l'altro
proprietario, oltre che nella funzione del commodum proveniente dalla
copertura, nell'acquisizione di ogni ulteriore attingibile utilità, cui non ostino
ragioni di statica e di estetica, sicché‚ quest'ultimo può ancorare a detta
soletta le strutture di chiusura necessarie per la realizzazione di una veranda
ed altresì utilizzarne la faccia inferiore (prolungamento del proprio soffitto)
per installarvi apparecchi d'illuminazione, per farvi vegetare piante
rampicanti, ecc.
* Cass. civ., sez. II, 14 luglio 1983, n. 4821, Falcone c. Caldareri.
La
presunzione assoluta di comunione ex art. 1125 c.c. si estende alla parte ferma
o soletta dei balconi. Pertanto, l'aggancio di tendaggi alla soletta è
legittimo a norma dell'art. 1102 c.c., non alterando la destinazione del bene
comune e non impedendo agli altri partecipanti alla comunione di farne pari uso
secondo il loro diritto.
* Trib. civ. Napoli, sez. III, 11 aprile 1994, n. 3348.
In
riferimento al rivestimento della fronte della soletta dei balconi di un
edificio in condominio, la loro natura di beni comuni in quanto destinati
all'uso comune ovvero pertinenze a ornamento dell'appartamento di proprietà
esclusiva, ove i balconi sono siti, va accertata in base al criterio della loro
precipua e prevalente funzione in rapporto all'appartamento di proprietà
esclusiva e alla struttura e caratteristica dell'intero edificio (nella specie,
la Corte ha riconosciuto la prevalente natura condominiale degli sporti dei
balconi in considerazione della loro forma, valenza architettonica,
integrazione cromatica nella struttura dell'immobile e, soprattutto,
dell'omogeneizzazione degli stessi nella linea del disegno dell'intero palazzo,
anche considerando che non tutte le unità immobiliari dell'edificio erano
fornite di balcone).
* Corte app. civ. Roma, 12 giugno 1997, n. 2047, Sebastianelli c. Cond. di
Viale Ungheria.
h) Spese
In
tema di ripartizione delle spese di manutenzione dei balconi di un edificio,
per stabilire se le stesse devono essere sostenute esclusivamente dai
proprietari dei piani in cui detti balconi si aprono o essere ripartite tra
tutti i condomini, deve essere accertato se le opere di manutenzione concernono
parti costituenti proiezioni della proprietà individuale o, invece, elementi
che, per la loro attinenza alla facciata, devono essere considerati parti
comuni dell'edificio ex art. 1117 cod. civ. Alla luce dell'individuato criterio
rientrano tra le prime quelle dirette a preservare e consentire l'utilizzazione
della superficie praticabile del balcone, quali gli interventi di manutenzione
della pavimentazione del piano di calpestio, tra le seconde quelle concernenti
elementi del balcone - tra i quali i pilastrini e i sottobalconi - che,
prospettando all'esterno dell'edificio, ineriscono alla facciata, concorrendo
insieme a questa a conferire allo stabile, attraverso l'armonia ed unità di
linee e di stile, quel decoro architettonico che costituisce bene comune dell'edificio.
* Trib. civ. Napoli, sez. X, 24 febbraio 1988, n. 1791, Saggese c.
Condominio di via del Parco Margherita 24, Napoli.
In
tema di condominio degli edifici, le spese occorrenti per il ripristino dei
rivestimenti esterni dei muretti di recinzione delle terrazze a livello e delle
balconate di proprietà esclusiva, afferendo ad elementi che costituiscono parte
integrante della facciata - oggetto di proprietà comune - e che si inquadrano
nell'aspetto estetico dell'edificio, sono a carico di tutti i condomini e non
soltanto dei proprietari esclusivi delle singole terrazze.
* Cass. civ., sez. II, 18 marzo 1989, n. 1361, Cimmino c. Nadalet e altro.
Le
spese concernenti gli elementi del balcone che prospettano all'esterno
dell'edificio condominiale gravano sempre e comunque sul condominio, in quanto
tali elementi (frontalini, balaustre, ecc.) ineriscono alla facciata e
concorrono a conferire all'immobile, attraverso l'armonia e l'unità di linee e
di stile, quel decoro architettonico che costituisce bene comune,
economicamente valutabile e - come tale - autonomamente tutelato ex art. 1120
c.c.
* Trib. civ. Napoli, 27 ottobre 1993, Gallo c. Condominio di via Manzoni n.
120 di Napoli.
Le
spese relative ad interventi sui balconi e sulle parti a vista delle terrazze
di un edificio condominiale vanno ripartite in proporzione ai millesimi di
proprietà generale.
* Trib. civ. Roma, sez. II, 7 ottobre 1985, n. 12483, Cimarelli e altri c.
Condominio di via Giacomo Corradi, n. 3, Roma.
La
tinteggiatura dei sottobalconi non può qualificarsi come intervento su parti
individuali dell'edificio condominiale; pertanto è legittimo l'addebito della
spesa relativa all'intera collettività dei condomini.
* Trib. civ. Milano, sez. VIII, 14 settembre 1992, Barone e altri c. Condominio
di Via Zoia 5 di Milano.
In
materia di riparazione di balconi negli edifici condominiali, le relative spese
sono in parte a carico del proprietario dell'appartamento di cui costituiscono
accessorio, in quanto consentono il calpestio e l'affaccio; ed in parte a
carico dei condomini, in quanto costituiscono elementi della facciata
dell'edificio, di cui concorrono a formare struttura e decoro.
* Trib. civ. Napoli, 18 dicembre 1991, in Nuovo dir. 1992, 348.
E' nulla la delibera con la quale l'assemblea condominiale abbia ripartito le
spese inerenti ai lavori di manutenzione straordinaria dei balconi, per la loro
interezza, tra i soli proprietari dei piani in cui si trovano i balconi
medesimi che, contribuendo a determinare l'aspetto estetico-formale della
facciata, attengono per ciò stesso al decoro architettonico dell'edificio e,
quindi, ad un bene comune a tutti i condomini.
* Trib. civ. Milano, 14 gennaio 1991.
i) Sporti chiusi
La
presunzione di proprietà comune delle parti dell'edificio in condominio di cui
all'art. 1117 c.c. (la cui elencazione non è tassativa) postula la destinazione
delle cose al servizio dell'edificio, trattandosi di parti dell'immobile che ne
costituiscono la struttura fondamentale o di accessori destinati all'uso
comune. Ne deriva che gli sporti chiusi (analogamente ai balconi), essendo
accidentali rispetto alla struttura del fabbricato e non avendo funzione
portante (assolta da pilastri ed architravi), non costituiscono parti comuni,
anche se inseriti nella facciata, in quanto formano parte integrante
dell'appartamento che vi ha accesso come un prolungamento del piano.
* Cass. civ., sez. II, 29 ottobre 1992, n. 11775, Cond. Zanardelli c.
Mkjaternini.
l) Stendimento panni
Lo
stendimento dei panni su di un balcone condominiale, consistendo non in
un'opera materiale ma in una attività comportamentale a carattere
necessariamente saltuario, non può essere assunto come elemento di deturpamento
del decoro architettonico, per il quale si richiede appunto il compimento di
opere materiali idonee a modificare stabilmente le linee strutturali del
fabbricato.
* Pret. civ. Pisa, 3 maggio 1993, n. 140.
m) Tende
Le
norme sulle distanze legali sono applicabili nei rapporti reciproci fra
condomini, in relazione alle parti immobiliari di proprietà esclusiva, qualora
uno di essi, utilizzando una parte comune a vantaggio della sua proprietà, sia
pure nei limiti di cui all'art. 1102 cod. civ., incorra nella violazione dei
diritti di un altro condomino. N‚ al riguardo sono configurabili temperamenti, alla
stregua di una valutazione di compatibilità delle norme suindicate con gli
interessi da considerare nei rapporti condominiali, allorchè trattasi di
utilizzazione implicante la violazione di una norma del regolamento
condominiale predisposto dall'originario unico proprietario e recepito nei
singoli atti di acquisto. (Nella specie, in base al surriportato principio, il
Supremo Collegio ha ritenuto corretta la decisione dei giudici del merito con
la quale, in accoglimento della domanda di un condomino, altri condomini erano
stati condannati a rimuovere una struttura metallica a sostegno di una tenda,
realizzata su di un balcone di loro proprietà esclusiva a distanza inferiore a
quella prescritta dall'art. 907 cod. civ. dal balcone soprastante dell'attore ed
in violazione di una norma del regolamento condominiale, vietante ogni
modificazione dei balconi).
* Cass. civ., sez. II, 27 aprile 1981, n. 2531, Giordano c. Politi.
Nell'ambito
di un unico immobile condominiale le norme che regolano i rapporti di vicinato
trovano applicazione solo in quanto compatibili con la struttura dell'edificio
e con le caratteristiche dello stato dei luoghi. Pertanto, qualora esse siano
invocate in una controversia tra condomini, spetta al giudice del merito
valutare se, nel singolo caso, dette norme debbano essere osservate o meno, in
considerazione dell'esigenza di contemperare i diversi interessi di più
proprietari conviventi in un unico edificio, al fine dell'ordinato svolgimento
di tale convivenza, propria dei rapporti condominiali. (Nella specie la Corte
di cassazione, applicando tale principio, ha rigettato il ricorso avverso la
pronuncia del giudice di merito che aveva ritenuto legittima la tettoia in
lamiera di una tenda parasole (quest'ultima conforme al tipo e colore previsti
dal regolamento condominiale) installata da un condomino, ritenendola
necessaria - nel caso concreto - per la tutela della sua privacy e per il
riparo dagli agenti atmosferici, nonostante fosse di dimensioni maggiori
rispetto a quella di analoghi manufatti di altri condomini, provocasse
fastidiosi riverberi di luce a causa della copertura metallica, e comprimesse
l'esercizio del diritto di veduta in appiombo del condomino dell'appartamento
sovrastante).
* Cass. civ., sez. II, 30 marzo 2000, n. 3891, Frunzo c. Piaggi.
Nel
divieto, contenuto in una norma di un regolamento condominiale, di applicare a
finestre e balconi tende esterne diverse per tipo e per colore da quelle
adottate dal condominio e di esporre qualsiasi targa, insegna o altro... sulle
facciate, sui balconi, nei vani delle finestre nonchè sui vetri delle finestre
stesse, si deve ricomprendere anche la collocazione - da parte di un condomino
- di doppi infissi che non si limitino a rinforzare gli infissi precedenti, ma
intercludano spazi dei balconi, prima aperti, creando un effetto di tuttopieno
laddove in precedenza esisteva un'alternanza fra pieni e vuoti.
* Corte app. civ. Milano, sez. I, 19 novembre 1993, n. 2392, Azzola ed altri
c. Chiodaroli e altri.
I
condomini possono far uso delle parti comuni per le utilità accessorie inerenti
al godimento della propria proprietà esclusiva, anche nelle parti
corrispondenti ai piani degli altri proprietari, quando tale utilizzazione non
viene ad alterare la naturale funzione di sostegno dei muri medesimi; di
conseguenza, è ammissibile l'installazione di tende da attaccarsi alla base del
balcone del piano superiore, con la sola limitazione che le stesse devono
essere conformi al tipo approvato dall'assemblea. (Nella specie, alcuni
condomini avevano lamentato che l'installazione di detti tendaggi poteva
comportare una limitazione della loro veduta e una mancanza di sicurezza
personale, affermazioni comunque confutate dalle fotografie e dalla
documentazione prodotte in atti).
* Corte app. civ. Milano, sez. I, 31 maggio 1988, n. 1824, Gagliardoni e
Personeni c. Condominio di via Bassini, n. 17/2-19, Milano.
Una
delibera assembleare che indichi tassativamente le caratteristiche estetiche
delle tende da sole apponibili dai singoli condomini è lecita e vincolante
anche per chi non ebbe a parteciparvi.
* Trib. civ. Monza, 16 novembre 1990.
L'installazione
di una tenda su di un balcone di un edificio condominiale non incide sul decoro
architettonico del fabbricato qualora la stessa fuoriesca solo minimamente dal
limite del parapetto e presenti le stesse caratteristiche di modello e di
colorazione di tutte le altre installate sulle facciate condominiali.
* Pret. civ. Pisa, 3 maggio 1993, n. 140, in Arch. loc. e cond. 1994, 385.
n) Veranda
I
balconi di un edificio condominiale prospicienti sul cortile comune
appartengono in via esclusiva, assieme alla colonna d'aria, soprastante a
ciascuno di essi, ai proprietari dei singoli appartamenti ai quali accedono, in
qualità di pertinenza. Ne consegue che ciascun condomino ha il diritto di
trasformare in veranda il balcone di sua proprietà senza dover richiedere
l'autorizzazione degli altri compartecipi imposta dal regolamento del
condominio soltanto per le innovazioni delle parti comuni dell'edificio.
* Cass. civ., sez. II, 7 luglio 1976, n. 2543.
I
poteri dell'assemblea condominiale concernono la disciplina dell'uso delle cose
comuni, senza mai invadere la sfera delle proprietà individuali, salvo le
limitazioni accettate convenzionalmente dai singoli condomini, i quali, conseguentemente,
eccettuate queste limitazioni, non possono essere autorizzati dall'assemblea ad
una utilizzazione più ampia di parti comuni, che si risolva in una violazione
delle norme sui rapporti di vicinato, quale la realizzazione di una veranda su
un terrazzo di proprietà esclusiva, senza il rispetto della distanza legale
della veduta esercitata dal proprietario dell'appartamento sovrastante.
* Cass. civ., sez. II, 21 ottobre 1980, n. 5652, Vignale c. Servetti.
La
trasformazione di un balcone o di un terrazzino circondato da muri perimetrali
in veranda, mediante chiusura a mezzo di installazione di pannelli di vetro su
intelaiatura metallica, non ha natura precaria n‚ costituisce intervento di
manutenzione straordinaria o di restauro, ma è opera soggetta a concessione
edilizia.
* Cass. pen., sez. III, 27 marzo 2000, n. 3879 (ud. 13 gennaio 2000),
Spaventi.
Il
proprietario di un appartamento sito in un edificio condominiale non può
eseguire nella sua proprietà esclusiva opere che, in contrasto con quanto
stabilito dalla norma dell'art. 1122 cod. civ., rechino danno alle parti comuni
dell'edificio stesso, n‚, a maggior ragione, opere che, attraverso
l'utilizzazione delle cose comuni, danneggino le parti di una unità immobiliare
di proprietà esclusiva di un altro condomino. (Nella specie, in applicazione
del surriportato principio la S.C. ha confermato la decisione di merito con cui
si è ritenuto che al proprietario di un appartamento non sia consentito
costruire sul suo balcone una veranda in appoggio al muro comune dell'edificio
condominiale la quale raggiunga l'altezza del piano superiore diminuendo il
godimento dell'aria e della luce al proprietario del piano contiguo).
* Cass. civ., sez. II, 11 febbraio 1985, n. 1132, Dambruoso c. Spinelli.
Per
decoro architettonico del fabbricato, ai fini della tutela prevista dall'art.
1120, secondo comma, cod. civ., deve intendersi l'estetica data dall'insieme
delle linee e delle strutture ornamentali che costituiscono la nota dominante
ed imprimono alle varie parti dell'edificio, nonchè‚ all'edificio stesso nel
suo insieme, una sua determinata armonica fisionomia, senza che occorra che si
tratti di edificio di particolare pregio artistico. L'indagine volta a
stabilire se, in concreto, un'innovazione (nella specie: veranda in ferro e
vetro) determini o meno alterazione del decoro architettonico è demandata al
giudice del merito, il cui apprezzamento sfugge al sindacato di legittimità, se
congruamente motivato.
* Cass. civ., sez. II, 13 aprile 1981, n. 2189, Maisano c. Troiolo.
Ciascun
condomino ha il diritto di trasformare in veranda il balcone di sua proprietà
(senza dover richiedere l'autorizzazione degli altri condomini), purchè la
trasformazione non arrechi danno alle parti comuni dell'edificio ed, in
particolare, non alteri il decoro architettonico dell'edificio e non arrechi
pregiudizio agli altri condomini, ai quali deve essere comunque assicurato un
pari uso del bene comune.
* Trib. civ. Milano, 31 gennaio 1991.
Nel
caso in cui una norma contenuta in un regolamento condominiale preveda che
qualsiasi modificazione al fabbricato, anche quando non se ne guasti l'estetica
e la simmetria esteriore, deve essere autorizzata dall'amministrazione del
condominio, il condomino che intenda costruire una veranda in struttura
metallica e vetro sul proprio terrazzo prospiciente la facciata verso strada
dello stabile condominiale, deve informarne preventivamente l'amministratore.
* Corte app. civ. Milano, sez. I, 22 ottobre 1993, n. 2028, Cond. di via
Redi n. 8 di Milano c. Vivaldi.
Se
un condomino agisce per la demolizione di un manufatto - nella specie veranda -
realizzato su una striscia di terreno in comproprietà con il coniuge del
convenuto, pur se in base all'assunto attore o soltanto questi è l'autore delle
opere, il contraddittorio deve essere integrato nei confronti di entrambi i
comproprietari e la relativa violazione è rilevabile anche per la prima volta
in Cassazione, se emerge dagli atti e sul punto non si è formato il giudicato.
* Cass. civ., sez. II, 13 giugno 1997, n. 5335, Lucarelli c. Minucci.
Una
veranda è da considerarsi, in senso tecnico-giuridico, una vera e propria
costruzione assoggettata al requisito della concessione, poiché difetta
normalmente del carattere di precarietà, trattandosi di opera destinata non a
sopperire ad esigenze temporanee e contingenti con la sua successiva rimozione,
ma a durare nel tempo, ampliando così il godimento dell'immobile. La
definizione di tale sua natura non è da ritenersi modificata dalla disciplina
normativa introdotta con la L. 28 febbraio 1985, n. 47, la quale anzi precisa,
tra l'altro, che sono da giudicarsi opere in assenza di concessione anche
quelle rivolte alla esecuzione di volumi edilizi oltre i limiti indicati nel
progetto e tali da costituire un organismo edilizio o parte di esso con
specifica rilevanza o autonomamente utilizzabile. (Nella specie, relativa a
rigetto di ricorso, l'imputato aveva sostenuto che per la veranda, in quanto
destinata alla protezione dagli agenti atmosferici, non fosse necessaria la
concessione edilizia. La Suprema Corte ha invece affermato la necessità della
concessione prospettando che la salvaguardia dalle intemperie si realizza con
la semplice apposizione alle aperture dei cosiddetti doppi infissi in alluminio
anodizzato, mentre la veranda non solo non rappresenta un'opera precaria, ma,
realizzando anche la difesa dagli agenti atmosferici, pone in essere un
rilevante aumento della volumetria abitativa, comunque utilizzabile,
assicurando, infine, spazio e privacy al corpo immobiliare).
* Cass. pen., sez. III, 19 maggio 1988, n. 6127 (ud. 6 aprile 1988), Rossi.
Il
proprietario o condomino il quale realizzi un manufatto in appoggio o in
aderenza al muro in cui si apre una veduta diretta o obliqua esercitata da un
sovrastante balcone, e lo elevi sino alla soglia del balcone stesso, non è
soggetto, rispetto a questo, alle distanze prescritte dall'art. 907, comma
terzo, c.c. nel caso in cui il manufatto sia contenuto nello spazio volumetrico
delimitato dalla proiezione verticale verso il basso della soglia predetta, in
modo da non limitare la veduta in avanti e a piombo del proprietario del piano
di sopra. Infatti, tra le normali facoltà attribuite al titolare della veduta
diretta od obliqua esercitata da un balcone Š compresa quella di inspicere e
prospicere in avanti e a piombo, ma non di sogguardare verso l'interno della
sottostante proprietà coperta dalla soglia del balcone, non potendo trovare
tutela la pretesa di esercitare la veduta con modalità abnormi e puramente
intrusive, ossia sporgendosi oltre misura dalla ringhiera o dal parapetto.
* Cass. civ., sez. II, 2 ottobre 2000, n. 13012, Cannone Palumbo c. Lo
Muscio Sibillano.
La
normativa introdotta per la prima volta dall'art. 7 del D.L. n. 88 del 1995 e
successivamente reiterata ha espressamente abrogato gli artt. 7 e 8 della legge
n. 94 del 1982, per cui è venuta meno la disciplina differenziata delle
cosiddette pertinenze, se non ricomprese nelle categorie individuate nel nuovo
regime o in quello predisposto dalle regioni in base alla lettera n) del
settimo comma dell'art. 9 del D.L. n. 285 del 1996, che ha confermato la
cosiddetta denuncia legittimante. (Fattispecie relativa ad una struttura
intelaiata, simile ad una veranda a vetri, che non costituisce pertinenza,
perchè non può essere considerata come un vano accessorio a servizio della
costruzione principale, bensì un ampliamento ed un ambiente nuovo, nè opera
precaria, poiché non è realizzata per motivi di carattere contingente e con
caratteristiche oggettive ed intrinseca destinazione temporanea, non assumendo
rilievo nè la cosiddetta facile rimovibilità nè la soggettiva destinazione data
dal costruttore).
* Cass. pen., sez. III, 18 luglio 1996, n. 2676 (c.c. 18 giugno 1996),
Ciuffarella.
La
cosiddetta veranda si caratterizza come manufatto costruttivo, anche se privo
di individualità propria, siccome destinato ad integrare il restante edificio,
che determina comunque una modifica esterna del territorio, suscettibile di
rilievo urbanistico. Ne consegue che la relativa superficie va calcolata al
fine di stabilire la limitata entità dei volumi illegittimamente realizzati
quale requisito richiesto per l'applicazione dell'amnistia, ai sensi del D.P.R.
n. 75 del 1990. (Fattispecie relativa ad una costruzione abusiva che impegnava
una superficie pilastrata di mq 150, inclusa quella destinata a veranda; la
Cassazione ha ritenuto corretta la decisione del giudice di merito, che aveva
escluso l'applicazione dell'amnistia, osservando che le opere eseguite erano sufficienti
a delimitare una porzione di volume di complessivi 860 mc ed a conseguire,
compresa la veranda, una trasformazione urbanistica dello spazio, asservendolo,
abusivamente, a fini edilizi).
* Cass. pen., sez. V, 24 ottobre 1991, n. 10648 (ud. 14 settembre 1991),
Antonuccio.
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