|
52 - USO DELLA PROPRIETA’ ESCLUSIVA
SOMMARIO:
a) Attività professionale;
b) Danno alle parti comuni;
c)
Destinazione d’uso; d) Esigenze di tranquillità e riposo;
e) Lettura dei
contatori; f) Limiti imposti dal regolamento;
g) Locazione a terzi;
h) Mutamento
d’uso; i) Stendimento panni.
a) Attività professionale
Lo stilista di moda può utilizzare
i locali del condominio per lo svolgimento di attività professionale che il
regolamento condominiale consenta, purché si tratti di prestazioni di carattere
intellettuale, senza che vi si aggiunga un’attività a carattere commerciale.
* Trib. civ. Milano, sez. VIII, 20 marzo 1989, Condominio di via Alberto
Mario, 6, Milano c. Rubber Finanziaria Spa.
E’ legittima, ai sensi dell’art.
1130 n. 4 c.c., la deliberazione dell’assemblea condominiale con la quale si
incarica l’amministratore di verificare la sussistenza dei requisiti necessari
all’esercizio di un laboratorio di medicina nucleare nei locali di proprietà di
un condomino. * Corte app. civ. Milano, 16 giugno 1989.
L’attività di medico pediatra di
base, svolta in un appartamento facente parte di un fabbricato in regime
condominiale, non contrasta con la clausola del regolamento di condominio che
vieta di destinare le singole unità immobiliari ad uso laboratorio, clinica o
ambulatorio, ma ne consente l’uso per studio privato professionale.
* Trib. civ. Milano, sez. VIII, 28 maggio 1990.
b) Danno alle parti comuni
In tema di condominio negli
edifici, l’esercizio del diritto del singolo sulle parti di sua esclusiva
proprietà non può ledere il godimento dei diritti degli altri sulle cose
comuni, come si ricava dall’art. 1122 cod. civ., il quale stabilisce che
ciascun condomino, nel piano o porzione di piani di sua proprietà, non può
eseguire opere che arrechino danno ad una parte comune dell’edificio, essendo
tenuto al rispetto anche della qualità della stessa. Infatti, il concetto di
danno, cui la norma fa riferimento, non va limitato esclusivamente al danno
materiale, inteso come modificazione della conformazione esterna o della
intrinseca natura della cosa comune, ma esteso anche al danno conseguente alle
opere che elidono o riducono apprezzabilmente le utilità ritraibili dalla cosa
comune, anche se di ordine edonistico od estetico (nella specie, trattavasi del
sopralzo dei parapetti del terrazzo di copertura dell’edificio, che, secondo il
giudice di merito, aveva compromesso sul piano estetico il rispetto
dell’aspetto architettonico del fabbricato).
* Cass. civ., sez. II, 27 aprile 1989, n. 1947, Menichini c. Candela.
La norma dell’art. 1122 c.c., per
cui ciascun condomino, nel piano o porzione di piano di sua proprietà
esclusiva, non può eseguire opere che arrechino danno ad una parte comune
dell’edificio, non si riferisce soltanto al danno materiale, inteso come
modificazione della conformazione esterna o della intrinseca struttura della
cosa, ma anche all’eliminazione o riduzione, ottenuta mediante influenza
dall’esterno, dell’attitudine della cosa a servire all’uso o agli usi a cui è
destinata. In quest’ultimo caso, la tutela può essere invocata contro opere che
elidono o riducono apprezzabilmente una qualsiasi delle utilità da essa
ritraibili, ivi comprese quelle d’ordine estetico ed edonistico, purché‚ la
cosa appaia, per il suo obiettivo modo di essere, destinata anche ad esse
secondo il comune apprezzamento sociale e purché esse siano economicamente
valutabili, cioè incidano sul valore economico della cosa stessa. Ne consegue
che nel caso di terrazza comune, la quale, oltre alla funzione di copertura dell’edificio,
assolva, per le sue caratteristiche obiettive (adeguata esposizione, acconcio
parapetto ecc.), quella di offrire una veduta avente carattere panoramico e
conferisca alla terrazza stessa un particolare pregio economicamente
valutabile, deve ritenersi in tutto, o, in parte illecita un’opera posta in
essere dal condomino nell’ambito della sua proprietà esclusiva (utilizzando o
no un’altra cosa comune), la quale escluda o riduca apprezzabilmente tale
veduta, con deprezzamento della terrazza (e, quindi, dell’intero edificio e di
ciascuna porzione di esso).
* Cass. civ., sez. II, 18 novembre
1975, n. 3872.
In mancanza di norme limitative
della destinazione e dell’uso delle porzioni immobiliari di proprietà esclusiva
di un edificio condominiale, derivanti dal regolamento che sia stato approvato
da tutti i condomini, la norma dell’art. 1122 cod. civ. vieta soltanto di
compiere, nel piano o nella porzione di piano di proprietà esclusiva, opere che
possano danneggiare le parti comuni dell’edificio e non già opere che
consistano nella semplice destinazione della proprietà esclusiva ad un uso
piuttosto che ad un altro.
* Cass. civ., sez. II, 17 luglio 1980, n. 4677, Bianchi c. Cond. V.
Pellati.
c) Destinazione d’uso
Nel caso di violazione del divieto contenuto in un
regolamento condominiale contrattuale di destinare i singoli locali di
proprietà esclusiva dell’edificio condominiale a determinati usi (nella specie:
divieto di esercitare attività commerciale) il condominio può richiedere anche
nei diretti confronti del conduttore del locale di proprietà esclusiva la
cessazione della destinazione abusiva, con la conseguente esistenza di una
situazione di litisconsorzio necessario con il proprietario del detto locale,
che sia stato con esso convenuto in giudizio, riguardando la validità della
clausola del regolamento tanto il proprietario quanto il conduttore. Ne deriva
che il giudice d’appello il quale accerti la nullità di notifica della
citazione introduttiva del giudizio nei confronti del primo di detti soggetti
deve rimettere l’intera causa al giudice di primo grado ai sensi dell’art. 354
c.p.c., restando esclusa la possibilità di decisioni separate nei confronti,
rispettivamente, del proprietario e del conduttore, in ordine alla legittimità
dell’uso dell’unità immobiliare, attesa anche l’opportunità di evitare
giudicati contraddittori. * Cass. civ., 21 marzo 1994, n. 2683.
Il divieto, a carico del condomino
di edificio, di dare una determinata destinazione alla porzione di sua
proprietà esclusiva, traducendosi in una limitazione delle facoltà inerenti al
diritto dominicale, non può derivare da una deliberazione assembleare, adottata
con le maggioranze previste per la regolamentazione dell’uso e del godimento
dei beni comuni (art. 1138 terzo comma cod. civ.), ma presuppone un titolo
convenzionale, con l’accettazione del vincolo da parte del condomino stesso (in
sede di acquisto della proprietà esclusiva, ove si tratti di vincolo
predisposto dal costruttore od originario unico proprietario dell’edificio, o
con separato atto successivo, ovvero anche con adesione alla decisione
assembleare che introduca il vincolo medesimo). In difetto di tale
accettazione, pertanto, deve escludersi che una certa utilizzazione
dell’alloggio di proprietà esclusiva (nella specie, ad ambulatorio medico)
possa di per sé‚ costituire fatto illecito, avverso il quale sia dato al
condominio od agli altri condomini facoltà di insorgere, salva restando la
tutela di questi per gli eventuali pregiudizi che possano derivare dal concreto
svolgimento delle attività inerenti a detta destinazione e dalle relative
modalità (ad esempio, in caso di immissioni eccedenti la normale tollerabilità,
a norma dell’art. 844 cod. civ.).
* Cass. civ., sez. II, 27 giugno 1985, n. 3848, Cond. P. Stat. TO c.
Brezzo.
Qualora un ente pubblico (nella
specie, un’opera universitaria) deliberi di acquistare, con compravendita di
diritto privato, alcuni locali facenti parte di un edificio condominiale, al
fine di destinare i medesimi, mediante opportune opere di trasformazione, a una
delle sue attività (nella specie, mensa universitaria), la domanda proposta al
condominio di detto edificio, per dedurre che tale destinazione e tali opere
sono vietate dal regolamento condominiale, di natura contrattuale, si ricollega
a diritti soggettivi, non ad interessi legittimi, investendo un comportamento
“iure privatorum” dell’amministrazione, e, pertanto, spetta alla giurisdizione
del giudice ordinario. * Cass. civ., Sezioni Unite, 5 luglio 1984, n. 3955, Boccanera c. Opera
Univ. Roma.
La clausola, inserita nel
contratto di vendita di immobile in fabbricato condominiale, che imponga
all’acquirente una determinata destinazione del bene, può produrre effetti
riflessi a vantaggio degli altri condomini, ma, quale res inter alios acta, non
costituisce in loro favore posizioni di diritto soggettivo, né quindi li
abilita ad invocare quel contratto per opporsi ad un mutamento della suddetta
destinazione. * Cass. civ., sez. II, 15 giugno 1991, n. 6775, Gallo c. Camera.
La clausola del regolamento di
condominio di un edificio che impone il divieto di destinare i locali di
proprietà esclusiva dei singoli condomini a determinate attività, ritenute
incompatibili con l’interesse comune (nella specie, divieto di destinare gli
appartamenti a gabinetto odontotecnico), traducendosi in una limitazione delle
facoltà inerenti al diritto di proprietà dei singoli condomini, deve essere
approvata all’unanimità e per avere efficacia nei confronti degli aventi causa
a titolo particolare dei condomini deve essere trascritta nei registri
immobiliari oppure essere menzionata ed accettata espressamente nei singoli
atti d’acquisto. * Cass. civ., sez. II, 1 giugno 1993, n. 6100, Caprara c. Cond. Via
Spina 5.
La semplice indicazione nel
regolamento di condominio di una determinata destinazione delle unità
immobiliari non può precluderne altre diverse, essendo tale risultato
conseguibile solo mediante costituzione di reciproche servitù volontarie fra i
vari condomini, con conseguente restrizione della sfera di dominio di costoro
sui beni di loro proprietà esclusiva ed essendo a tal fine necessarie
specifiche manifestazioni di volontà, desumibili in modo non equivoco dall’atto
costitutivo. * Cass. civ., sez. II, 4 giugno 1981, n. 3629, Canessa c. Soc. Unità.
I limiti di destinazione delle
cose di proprietà individuale nel regime condominiale possono essere formulati
nel regolamento sia mediante indicazione delle attività vietate sia mediante
riferimento ai pregiudizi che si intendono evitare: nella prima ipotesi é
sufficiente verificare, al fine di stabilire se una determinata destinazione
sia vietata o limitata, se la stessa sia inclusa nell’apposito elenco; nella
seconda ipotesi è necessario accertare l’effettiva capacità della destinazione
contestata a produrre gli inconvenienti che si vollero evitare. A tale ultimo
fine, l’interpretazione della clausola regolamentare non può essere condotta
con esclusivo riferimento allo stato di fatto esistente alla data della sua
formazione, ma tenendo conto anche di situazioni che, pure inesistenti a quel
tempo, debbono ritenersi, per identità di
ratio, da essa previste.
* Cass. civ., sez. II, 4 giugno 1981, n. 3629, Canessa
c. Soc. Unità
Con riferimento al divieto di
destinazione ad usi particolari degli appartamenti di esclusiva proprietà dei
condomini, nel caso di divergenza tra il contenuto della nota di trascrizione
ed il contenuto del regolamento condominiale, è il primo a dover prevalere, in
quanto il titolo viene a porsi quale oggetto soltanto mediato dalla
trascrizione, che investe, invece, immediatamente la sola nota, predisposta
sulla sua base. Di conseguenza, il contenuto della nota di trascrizione
rappresenta la misura in cui il titolo é reso pubblico ed é, quindi, opponibile
ai terzi, i quali, pertanto, non sono tenuti a consultare il titolo. * Cass. civ., sez. II, 25 giugno 1999, n. 6588, Ospedale Evangelico
Internazionale c. Condominio di Corso Solferino n. 5, Genova.
Una convenzione, ancorché
trascritta, intercorsa fra il costruttore di un edificio in condominio ed il
comune, con la quale il primo si assume l’obbligo di non mutare la destinazione
dei locali siti al piano servizi, crea rapporti soltanto fra le parti, ma non
attribuisce al singolo condomino il diritto soggettivo di vietare ad altro condomino,
proprietario esclusivo di alcuni locali siti al piano servizi, di mutarne la
destinazione. * Cass. civ., sez. II, 17 luglio 1980, n. 4677, Bianchi c. Cond. V.
Pellati.
Nel caso di violazione del divieto
contenuto in un regolamento condominiale contrattuale di destinare i singoli
locali di proprietà esclusiva dell’edificio condominiale a determinati usi
(nella specie: divieto di esercitare attività commerciale) il condominio può
richiedere anche nei diretti confronti del conduttore del locale di proprietà
esclusiva la cessazione della destinazione abusiva, con la conseguente
esistenza di una situazione di litisconsorzio necessario con il proprietario
del detto locale, che sia stato con esso convenuto in giudizio, riguardando la
validità della clausola del regolamento tanto il proprietario quanto il
conduttore. Ne deriva che il giudice d’appello il quale accerti la nullità di
notifica della citazione introduttiva del giudizio nei confronti del primo di
detti soggetti deve rimettere l’intera causa al giudice di primo grado ai sensi
dell’art. 354 c.p.c., restando esclusa la possibilità di decisioni separate nei
confronti, rispettivamente, del proprietario e del conduttore, in ordine alla
legittimità dell’uso dell’unità immobiliare, attesa anche l’opportunità di
evitare giudicati contraddittori.
* Cass. civ., sez. II, 21 marzo 1994, n. 2683, Idi Srl c. Condominio di
Via Frua n. 12 Milano.
Le limitazioni dei diritti di
proprietà esclusiva dei singoli condomini, compreso l’obbligo di dare e
mantenere una determinata destinazione alla porzione di proprietà esclusiva,
possono essere introdotte, oltre che negli atti di acquisto, anche con il
regolamento di condominio; in tal caso, devono, per la loro validità, essere
approvate e accettate da tutti i condomini, ovvero, nell’ipotesi che incidano
solo su alcune delle unità comprese nell’edificio, dai rispettivi titolari.
* Giud. Pace Pordenone, 27 gennaio 2000, n. 28, Scarpa c. Maso.
La limitazione degli usi cui
possono essere destinate le unità immobiliari di proprietà esclusiva, facenti
parte di un condominio, possono derivare dal regolamento condominiale approvato
da tutti i condomini. Infatti le disposizioni dell’art. 1102 c.c. regolano
soltanto il concorso del godimento dei condomini sul bene comune e non già i
rapporti tra le parti oggetto di proprietà esclusiva, tra di loro e in
relazione alle parti comuni: rapporti che trovano la loro regolamentazione
nelle disposizioni sulla proprietà in generale, e in particolare negli artt.
833 e 844 c.c.; mentre l’art. 1122 c.c. riguarda soltanto il compimento di
opere nel piano o porzione di piano di proprietà esclusiva, che possano
danneggiare le parti comuni dell’edificio, e non già una semplice destinazione
della proprietà esclusiva ad un uso piuttosto che ad un altro.
* Cass. civ., sez. II, 14 marzo 1975, n. 970.
Il divieto previsto dal
regolamento condominiale di adibire un locale di proprietà esclusiva ad una
determinata destinazione commerciale (nella specie, pescheria) costituisce un
diritto di servitù a vantaggio delle altre singole unità immobiliari e la
reciprocità dei vincoli di tal genere collega singolarmente, in senso
verticale, ognuno di coloro che ne beneficiano con ognuno di coloro che ne sono
gravati, costituendo dei rapporti distinti anche se connessi. Pertanto, in un
procedimento iniziato da tutti i condomini e proseguito solo da alcuni in
secondo grado per l’accertamento giudiziale di tale divieto, non sussiste
l’obbligo di integrazione del contraddittorio in quanto trattasi di ipotesi di litisconsorzio
facoltativo e le eventuali decisioni divergenti (positive per alcuni e negative
per altri), adottate in procedimenti separati o in gradi diversi dello stesso,
non danno luogo a pronunce inutiliter
datae, né comportano un contrasto di giudicati, stanti i limiti soggettivi
della loro efficacia stabiliti dall’art. 2909 c.c.
* Cass. civ., sez. II, 28 giugno 2001, n. 8842, La Caletta di Musso
Marisa e C. c. Ranzani ed altri.
E’ ammissibile la destinazione
data ad un seminterrato di un edificio condominiale -legittimamente
destinabile, per norma regolamentare, ad uso commerciale - a centro culturale e
di pratica religiosa in quanto le attività culturali e religiose, anche se
diverse da quelle dominanti nel nostro Paese, attengono alle manifestazioni più
elevate dello spirito e non sono tacciabili di ledere il decoro o di perturbare
la tranquillità dell’edificio. (Nella specie i giudici hanno particolarmente
stigmatizzato le doglianze riguardanti il passaggio e la presenza di persone di
razza araba nell’edificio condominiale). * Corte app. civ. Milano, 23 luglio 1991, n. 1062.
Nel caso in cui l’assemblea abbia
consentito la destinazione ad uso di gelateria di un locale sito nel fabbricato
condominiale, é da ritenersi legittima l’estensione di tale attività anche alla
preparazione del caffè ed alla somministrazione di bevande analcoliche, pure in
presenza di una norma del regolamento che non consenta di destinare i locali ad
esercizi quali le mescite di vino, bar e simili.
* Trib. civ. Milano, 20 febbraio 1992.
Le clausole di un regolamento
condominiale di natura contrattuale limitative della destinazione delle singole
unità immobiliari a determinati usi, devono essere interpretate rigorosamente;
é pertanto da ritenersi lecita la destinazione a studio medico dentistico data
ad un appartamento, qualora il regolamento condominiale si limiti a vietare la
destinazione a sanatori, gabinetti operatori o per la cura delle malattie
infettive. * Trib. civ. Milano, 26 marzo 1992.
E’ ammissibile la destinazione
data ad una unità immobiliare di un edificio condominiale ad agenzia di
assicurazione, potendo detta attività comportare un uso più intenso delle parti
e dei servizi, comuni per l’inevitabile maggior accesso di persone, compatibili
però con la tranquillità, l’igiene e il decoro dell’edificio.
* Trib. civ. Milano, sez. VIII, 13 settembre 1993.
E’ irrilevante l’autorizzazione
concessa dal condominio all’esercizio di un’attività vietata espressamente da
una norma di un regolamento condominiale predisposto dall’unico originario
proprietario (nella specie: attività di pompe funebri), atteso che le norme
regolamentari c.d. di origine esterna possono esser modificate soltanto da
delibera unanime di tutti i condomini.
* Trib. civ. Roma 14 luglio 1992.
Nella previsione normativa
contenuta in un regolamento condominiale che vieta la destinazione dei locali
“a sede di circolo... e a casi simili o analoghi” rientra anche la destinazione
a bar, giusta l’omogeneità degli inconvenienti che ne possono derivare al
condominio. * Trib. civ. Milano, sez. VIII, 6
luglio 1993, n. 1490, Soc. Celuc Libri c. Cond. di via S. Valeria n. 3/5 di
Milano.
Nel caso in cui una norma di un
regolamento condominiale di natura contrattuale stabilisca che le unità
immobiliari non possono essere destinate se non ad abitazione ovvero a “studi
professionali o commerciali di tutto decoro” e che in particolare sono vietati,
non soltanto utilizzazioni suscettibili di arrecare danno, pericolo o molestia
alle persone, anche a causa di rumori, esalazioni od altre simili immissioni,
ovvero in contrasto con la moralità e il buon costume, ma anche destinazioni
capaci di determinare - per la natura dell’attività esercitata - l’accesso
quotidiano e comunque reiterato di una quantità di persone superiore a quella
che normalmente frequenta un edificio di civile abitazione, é da ritenere in
contrasto con tale norma l’attività di vendita di hardware, predisposizione e
vendita di software e selezione del personale per la propria clientela svolta
in un appartamento dell’edificio condominiale.
* Trib. civ. Milano, 16 dicembre 1991.
Pur in presenza di un divieto
regolamentare di adibizione di unità condominiali a “gabinetto per cure di
malattie infettive e contagiose”, deve ritenersi consentita la destinazione di
un appartamento a studio di medicina di base, posto che la mera occasionalità
con cui tali prestazioni vengano rese da un medico di base esclude il
configurarsi di una violazione del divieto stesso.
* Trib. civ. Napoli, sez. III, 30 dicembre 1997, Condominio di via
Guglielmo Appulo 9 in Napoli c. Manselli M.L. ed altri e Russo.
La clausola del regolamento
condominiale che vieti “la destinazione degli appartamenti ad uso diverso
dall’abitazione e di ufficio professionale” non inibisce l’utilizzo parziale
per studio professionale della proprietà esclusiva.
* Trib. civ. Lecce, 23 novembre
1993.
L’utilizzazione quale sexy shop di
una porzione immobiliare sita nel cortile interno di uno stabile condominiale
non comporta una destinazione contraria al decoro e alla tranquillità
dell’edificio. * Trib. civ. Bergamo, ord. 13 settembre 1995, Condominio Canarie c. Soc.
Simcat e Oberti.
d) Esigenze di tranquillità e riposo
L’amministratore del condominio è
legittimato a fare valere in giudizio, a norma degli artt. 1130 n. 1 e 1131
cod. civ., le norme del regolamento condominiale, anche se si tratta di
clausole che disciplinano l’uso delle parti del fabbricato di proprietà
individuale, purché‚ siano rivolte a tutelare l’interesse generale al decoro, alla
tranquillità ed all’abitabilità dell’intero edificio. (Nella specie un
condomino aveva destinato a discoteca e sala da ballo i locali seminterrati di
sua proprietà esclusiva che, a termini di regolamento, dovevano essere adibiti
a magazzino). * Cass. civ., sez. II, 23 gennaio 1989, n. 397, Bentivogli c. Teodori.
E’ lesivo del diritto di ogni
condomino l’uso di un’unità immobiliare destinata a foresteria che, per le sue
concrete modalità, risulti incompatibile con le esigenze di tranquillità e
riposo che costituiscono parte integrante del diritto su un immobile destinato
a civile abitazione. * Trib. civ. Milano, sez. VIII, 3 aprile 1989, Condominio di via Benaco
26, Milano c. Ovaia.
e) Lettura dei contatori
Nel caso in cui, in un edificio
condominiale, il contatore dell’energia elettrica di una delle unità
immobiliari di proprietà esclusiva di uno dei condomini, si trovi installato su
una porzione di pianerottolo di proprietà esclusiva di altro condomino, con la
conseguente facoltà accessoria, per il primo, di accedere a tale spazio sia per
le verifiche periodiche, sia per la riattivazione dell’apparecchio in caso di
interruzione, si ha una servitù con i caratteri dell’apparenza suscettibile di
costituzione per destinazione del padre di famiglia, oltre che di acquisto per
usucapione, e il cui possesso è tutelabile con le azioni possessorie in caso di
altrui spoglio o di turbativa.
* Cass. civ., sez. II, 15 aprile 1987, n. 3723, Matteini c. Faini.
Deve considerarsi illegittimo con
tutte le conseguenze di legge il “benestare lavori” dato dall’amministrazione
condominiale alla AEM relativo allo spostamento del contatore della luce
dall’appartamento del privato alla cantina comune.
* Trib. civ. Milano, 22 gennaio 1990.
f) Limiti imposti dal regolamento
I divieti e le limitazioni di destinazione delle unità
immobiliari di proprietà esclusiva dei singoli condomini, come i vincoli di una
determinata destinazione ed il divieto di mutare la originaria destinazione,
posti con il regolamento condominiale predisposto dall’originario proprietario
ed accettati con l’atto d’acquisto, devono risultare da una volontà chiaramente
ed espressamente manifestata nell’atto o da una volontà desumibile, comunque,
in modo non equivoco dall’atto stesso, e non è certamente sufficiente, a tal
fine, la semplice indicazione di una determinata attuale destinazione delle
unità immobiliari medesime, trattandosi di una volontà diretta a restringere
facoltà normalmente inerenti alla proprietà esclusiva da parte dei singoli condomini.
I divieti e le limitazioni di cui sopra possono essere formulati nel
regolamento sia mediante la elencazione delle attività vietate (in tal caso, al
fine di stabilire se una determinata destinazione sia vietata o limitata,
basterà verificare se la destinazione stessa sia inclusa nell’elenco) sia
mediante riferimento ai pregiudizi che si ha intenzione di evitare (in questo
secondo caso, naturalmente, al fine suddetto, è necessario accertare la
idoneità in concreto della destinazione contestata a produrre gli inconvenienti
che si vollero evitare). * Cass. civ., sez. II, 13 febbraio 1995, n. 1560, S.S. Latino c. Cond.
di via M. Voli n. 6 di Torino.
I divieti ed i limiti di
destinazione delle cose di proprietà individuale nel regime condominiale
possono essere formulati nei regolamenti sia mediante elencazione delle
attività vietate sia mediante riferimento ai pregiudizi che si intendono
evitare: peraltro, specialmente in quest’ultimo caso, tali limiti e divieti, al
fine di evitare ogni possibilità di equivoco in una materia che attiene alla
compressione di facoltà normalmente inerenti alle proprietà esclusive dei
singoli condomini, devono risultare da espressioni incontrovertibilmente
rivelatrici di un intento chiaro, non suscettibile di dar luogo a incertezze.
* Cass. civ., sez. II, 1 ottobre 1997, n. 9564, Spuntarelli e Menghini
Snc. c. Cond. Via Ludovico di Monreale n. 12 Roma ed altri.
I divieti ed i limiti di
destinazione delle cose di proprietà individuale nel regime condominiale
possono essere formulati nei regolamenti sia mediante elencazione delle
attività vietate sia mediante riferimento ai pregiudizi che si intendono
evitare: nella prima ipotesi é sufficiente, al fine di stabilire se una
determinata destinazione sia vietata o limitata, verificare se la destinazione
sia inclusa nell’elenco, dovendosi ritenere che già in sede di redazione del
regolamento ne siano stati valutati gli effetti come necessariamente dannosi;
nella seconda ipotesi, essendo mancata la valutazione in astratto degli effetti
dell’attività, è necessario accertare l’effettiva capacità a produrre gli
inconvenienti che si vogliono evitare.
* Cass. civ., sez. II, 23 dicembre 1994, n. 11126, Troja c. Cond. di
Piazza Malatesta n. 41-59 di Roma.
In materia di condominio degli edifici,
l’autonomia privata consente alle parti di stipulare convenzioni che pongono
limitazioni nell’interesse comune ai diritti dei condomini, anche relativamente
al contenuto del diritto dominicale sulle parti di loro esclusiva proprietà.
(Fattispecie in cui il regolamento di condominio di natura contrattuale, in
quanto predisposto dal costruttore ed approvato da tutti i condomini, faceva
divieto ai condomini di sciorinare panni dalle finestre, balconi ecc.).
* Cass. civ. sez. II, 16 ottobre 1999, n. 11692, Giustino c. Aponte.
I limiti di uso e di destinazione
imposti da un regolamento di condominio alle unità immobiliari di proprietà
esclusiva sono opponibili anche ai successivi acquirenti delle singole unità,
ove il regolamento sia stato espressamente accettato dal dante causa mediante
specifico richiamo contenuto in apposita clausola del relativo atto di
acquisto. * Cass. civ., sez. II, 12 maggio 1982, n. 2966, Sceusa c. Braconi.
In mancanza di norme limitatrici
della destinazione e dell’uso delle porzioni immobiliari di proprietà esclusiva
di un edificio condominiale, derivanti da regolamento approvato da tutti i
condomini, la norma dell’art. 1122 cod. civ. vieta soltanto di compiere, nel
piano o nelle porzioni di piano di proprietà esclusiva, opere che possano
danneggiare le parti comuni dell’edificio e non già opere che consistano nella
semplice destinazione della proprietà esclusiva ad un uso piuttosto che ad un
altro. * Cass. civ., sez. II, 22 gennaio 1985, n. 256, Cond. V. Vaccar c.
Carrelli.
In tema di condominio di edifici
il regolamento di condominio o il titolo di acquisto possono stabilire
limitazioni con caratteri di oneri reali, ai poteri e alle facoltà che i
singoli condomini hanno sulle parti di proprietà esclusiva, al fine di garantire
il miglior godimento del bene altrui o comune. Pertanto, con riguardo alle aree
destinate a parcheggio, può essere prevista, per una migliore coesistenza delle
proprietà confinanti e di una migliore utilizzazione dell’intera area per le
manovre di accesso e parcheggio, la limitazione del diritto di godimento di
singoli condomini dei posti macchina di proprietà esclusiva consistente nel
divieto di recinzione di tali posti macchina.
* Cass. civ., sez. II, 18 ottobre 1991, n. 11019, Cond. Villa Regina di
Pieve Ligure c. Aguglia.
Il regolamento di condominio,
qualora abbia natura contrattuale (in quanto accettato da tutti i condomini),
può imporre restrizioni anche ai poteri ed alle facoltà spettanti ai condomini
sulle parti dell’edificio di loro esclusiva proprietà. Tali limitazioni
vincolano anche gli acquirenti dei singoli appartamenti, indipendentemente
dalla trascrizione, qualora essi nell’atto di acquisto, facendo espresso
riferimento al regolamento, dimostrino di esserne a conoscenza e di accettarne
il contenuto. (Nella specie la Suprema Corte ha confermato la decisione dei
giudici di merito, i quali avevano ritenuto che la clausola del regolamento,
richiamato negli atti di acquisto, che faceva divieto di effettuare qualunque
modifica o variazione esterna all’edificio, costituiva titolo per l’esclusione
del diritto di sopraelevazione riconosciuto al proprietario dell’ultimo piano
dall’art. 1127 c.c.).
* Cass. civ., sez. II, 14 gennaio 1993, n. 395, Colacicco c. Cond. di
Via Postiglione n. 3 di Bari.
In regime di condominio negli
edifici, ciascun condomino è obbligato,
propter rem, a non eseguire, nel piano o porzione di piano di sua
proprietà, opere arrecanti pregiudizio agli immobili di proprietà esclusiva di
altri condomini, ovvero alle parti comuni dell’edificio concesse in uso, in
forza di regolamento contrattuale, ad altro condomino, ed è, pertanto,
responsabile dei danni conseguenti a dette opere, senza che possa assumere
rilevanza l’affidamento delle stesse ad un appaltatore che le abbia, a sua
volta, eseguite in regime di autonomia. (Nella specie la S.C., enunciando il
suindicato principio di diritto, ha riformato la sentenza del giudice di merito
di rigetto della domanda di risarcimento danni avanzata da un condomino nei
confronti di altro condomino che, nel corso dell’estate, aveva iniziato lavori
di sistemazione dei locali di sua proprietà occupando un cortile condominiale -
concesso in uso al primo, giusta clausola del regolamento di condominio, per
l’esercizio di un’attività di bar - e protraendo la durata di tali lavori ben
oltre il termine ultimo pattuito tra l’impresa appaltatrice, il titolare
dell’esercizio commerciale e l’amministratore di condominio).
* Cass. civ., sez. II, 24 novembre 1997, n. 11717, Franchi c. Rigoni.
In materia di condominio negli
edifici l’autonomia privata consente alle parti di stipulare convenzioni che
limitano il diritto dominicale di tutti o di alcuni dei condomini sulle parti
di loro esclusiva proprietà nell’interesse di tutto il condominio o di una sua parte.
Tali convenzioni, che possono essere anche inserite nei regolamenti
condominiali, i quali nella relativa parte assumono natura contrattuale,
richiedono per la loro validità l’approvazione scritta da parte di tutti i
condomini, sia mediante accettazione del regolamento eventualmente predisposto
dall’originario unico proprietario dell’edificio, sia mediante il consenso
manifestato in seno all’assemblea dal singolo condomino, nel caso di
regolamento formato con l’approvazione dell’assemblea dei condomini.
* Cass. civ., sez. II, 19 ottobre 1998, n. 10335, Munari Arredamenti snc
c. Cond. Palladio.
Le norme dei regolamenti che
investono i poteri e le facoltà che i singoli condomini hanno, iure domini,
sulle loro parti esclusive, restringendo in tal modo, nell’interesse comune, il
contenuto del loro diritto di proprietà sulle parti stesse, debbono assumere
carattere convenzionale nel senso che, se precostituite, debbono essere
accettate dai condomini nei contratti di acquisto o, con separati atti esprimenti
la loro volontà di accettare, se deliberate dall’assemblea dei condomini.
* Cass. civ., sez. II, 9 luglio 1994, n. 6501, Condominio Via Sette
Chiese 290 - Roma c. Nuova Lidia Srl.
Il regolamento di condominio può
introdurre nell’interesse della comunione, particolari limitazioni al contenuto
dei diritti di proprietà esclusiva spettanti ai condomini, le quali possono
consistere anche nel divieto di dare ai singoli appartamenti una o più delle
destinazioni possibili, ovvero nell’obbligo di preservarne l’originaria e
normale destinazione per l’utilità generale dell’intero edificio. Per la
validità di tali clausole, contenenti veri e propri oneri reali, è, tuttavia,
necessario che il regolamento condominiale, se predisposto dall’originario
unico proprietario dell’edificio, ovvero, nel caso di vendita forzata, dal
giudice dell’esecuzione, venga accettato dai singoli acquirenti (o
aggiudicatari) e se, invece, formato dall’assemblea dei condomini, venga
deliberato all’unanimità e, comunque, con l’adesione del condomino gravato.
* Cass. civ., sez. II, 26 ottobre 1974, n. 3168.
Il regolamento di condominio può
disciplinare le situazioni di diritto reale riguardanti le parti di proprietà
esclusiva dell’edificio soltanto se abbia natura contrattuale, cioè quando sia
stato predisposto dall’unico originario proprietario dell’edificio stesso e
accettato con i singoli atti d’acquisto, ovvero quando venga adottato con il
consenso unanime dei condomini manifestato nelle forme prescritte.
Diversamente, il regolamento può imporre o vietare ai condomini un determinato
comportamento in ordine all’uso, alla manutenzione e all’eventuale modifica
delle parti di proprietà esclusiva solamente nella misura in cui ciò si rende
necessario per tutelare interessi generali del condominio, ivi compreso il
decoro architettonico dell’edificio.
* Cass. civ., sez. II, 18 agosto 1986, n. 5065, Cond. Edoardo c.
Franchin.
I divieti e i limiti di
destinazione delle cose di proprietà individuale nel regime condominiale
possono essere formulati nei regolamenti sia mediante elencazione delle
attività vietate sia mediante riferimenti ai pregiudizi che s’intendono evitare
mentre nella prima ipotesi è sufficiente, al fine di stabilire se una
determinata destinazione sia vietata o limitata, verificare se la
determinazione sia inclusa nell’elenco, nella seconda ipotesi, è necessario
accertare la effettiva capacità della destinazione contestata a produrre gli
inconvenienti cui si volle ovviare.
* Cass. civ., sez. II, 15 luglio 1986, n. 4554, Graziosi c. Fiesoletti
Le norme del regolamento
condominiale che incidono sulla utilizzabilità e la destinazione delle parti
dell’edificio di proprietà esclusiva, distinguendosi dalle norme regolamentari,
che possono essere approvate dalla maggioranza dell’assemblea dei condomini,
hanno carattere convenzionale e, se predisposte dall’originario proprietario
dello stabile, debbono essere, pertanto, accettate dai condomini nei rispettivi
atti di acquisto o con atti separati; se deliberate, invece, dall’assemblea, debbono
essere approvate all’unanimità, dovendo, in mancanza, considerarsi nulle,
perché eccedenti i limiti dei poteri dell’assemblea.
* Cass. civ., sez. II, 12 maggio 1994, n. 4632, Condominio Aurora di via
Peirogallo n. 4 di Sanremo c. Soc. Immobiliare Sanremo.
Il regolamento di condominio
predisposto dall’originario unico proprietario dell’intero edificio, ove sia
accettato dagli iniziali acquirenti dei singoli piani e regolarmente trascritto
nei registri immobiliari assume carattere convenzionale e vincola tutti i
successivi acquirenti, non solo per le clausole che disciplinano l’uso o il
godimento dei servizi o delle parti comuni, ma anche per quelle che restringono
i poteri e le facoltà dei singoli condomini sulle loro proprietà esclusive,
venendo a costituire su queste ultime una servitù reciproca. Ne consegue che
qualora il regolamento di condominio faccia divieto di svolgere determinate
attività (nella specie: divieto di adibire i locali del fabbricato condominiale
ad esercizio di ristorante) non occorre accertare, al fine di ritenere
l’attività stessa illegittima, se questa costituisca oppur non immissione
vietata a norma dell’art. 844 c.c., con le limitazioni ed i temperamenti in
tale norma indicati, in quanto le norme regolamentari di natura contrattuale
possono legittimamente imporre limitazioni al godimento della proprietà
esclusiva anche diverse o maggiori di quelle stabilite dalla citata norma, e
l’obbligo del condominio di adeguarsi alla norma regolamentare discende in via
immediata e diretta ex contractu per il
generale principio espresso dall’art. 1372 c.c.).
* Cass. civ., sez. II, 7 gennaio 1992, n. 49.
Le norme del regolamento di
condominio edilizio che impongono divieti di destinazione ed altre limitazioni
similari all’uso delle unità immobiliari di proprietà esclusiva concorrono ad
integrare la disciplina delle cose comuni dell’edificio in quanto dirette ad
impedire un uso abnorme delle stesse in conseguenza di situazioni e
comportamenti che non si escauriscano nello stretto ambito delle proprietà
esclusive; ne deriva che anche in caso di violazione di tali prescrizioni
l’amministratore del condominio, indipendentemente dal conferimento di uno
specifico incarico con deliberazione della assemblea dei condomini (la quale
può spiegare rilevanza come mera sollecitazione), ha, a norma dell’art. 1130
cod. civ., il potere di farne cessare il relativo abuso e, quindi, la relativa
legittimazione processuale, senza che possa trovare limiti in autonome
iniziative giudiziarie dei singoli condomini. * Cass. civ., sez. II, 11
febbraio 1985, n. 1131, Sepiacci c. Cond. V. Alessi.
Particolari limitazioni al
contenuto dei diritti di proprietà esclusiva spettanti ai singoli condomini
possono essere introdotte, oltre che negli atti di acquisto, anche con il
regolamento di condominio, ed esse possono consistere anche nel divieto di dare
alle singole unità immobiliari comprese nell’edificio condominiale una o più
destinazioni possibili, ovvero nell’obbligo di preservarne le originarie
destinazioni per l’utilità generale dell’intero edificio; tali limitazioni
configurano dei veri e propri oneri reali e richiedono, per la loro validità,
di essere approvate ed accettate da tutti i condomini, ovvero, nell’ipotesi che
incidano solo su alcune delle unità comprese nell’edificio, dai rispettivi
titolari, e ciò sia mediante espressa accettazione del regolamento
eventualmente predisposto dall’originario unico proprietario dell’edificio, sia
mediante il consenso manifestato in seno all’assemblea dal singolo condomino, nel
caso di regolamento formato mediante approvazione dell’assemblea dei condomini.
* Cass. civ., sez. II., 7 marzo 1983, n. 1681, Strinella c. Cond. Vil.
Fausta.
Nell’ambito della propria
autonomia negoziale, i condomini possono introdurre, attraverso il regolamento
di condominio, particolari limitazioni al contenuto dei rispettivi diritti di
proprietà esclusiva, ma le relative clausole, per l’effetto riduttivo che ne
consegue, hanno carattere convenzionale, sicché, ai fini della loro validità,
se predisposte dall’originario unico proprietario dell’edificio, devono essere
accettate dai singoli acquirenti ad esse interessati, nel contratto di acquisto
o con atto separato, e, se deliberate in assemblea, devono essere approvate
all’unanimità di tutti i condomini gravati.
* Cass. civ., sez. II, 30 ottobre 1980, n. 5843, Rindone c. Schillaci.
L’opponibilità ai successivi
acquirenti delle clausole di regolamenti di condominio che impongano
limitazioni al normale contenuto dei diritti dei condomini sulle unità immobiliari
di proprietà esclusiva deriva o dall’avvenuta trascrizione di dette clausole
oppure dall’accettazione delle stesse nei singoli atti di acquisto, nel qual
caso, ove il regolamento sia richiamato con precisione ed espressamente
accettato, non occorre nemmeno una specifica descrizione del contenuto della
limitazione, trattandosi generalmente di vincoli relativi a tutte le unità che
compongono l’edificio condominiale. (Nella specie, trattavasi di clausola
vietante l’adibizione degli appartamenti ad attività di pensione o di albergo).
* Cass. civ., sez. II, 23 febbraio 1980, n. 1303, Binda c. Galli.
Le clausole contenute nel
regolamento di condominio, che siano inserite negli atti di compravendita delle
singole unità immobiliari, ove importino restrizioni alle facoltà inerenti al
diritto di proprietà, allo scopo di assicurare vantaggi alle aree contigue,
sono costitutive di oneri aventi natura sostanziale di servitù. Ne consegue che
i proprietari di tali aree hanno interesse ad agire per il rispetto delle dette
limitazioni imposte dal regolamento.
* Cass. civ., sez. II, 17 novembre 1979, n. 5985, Rossetti c. Palma.
Il regolamento di condominio,
afferendo alla sfera condominiale che è sfera di mera gestione, è
paradigmaticamente diretto a disciplinare - anche sotto il profilo del concorso
economico da parte dei proprietari di piani o porzioni di piano - la
conservazione e l’uso delle parti comuni dell’edificio, nonché l’apprestamento
e la fruizione dei servizi comuni, e pertanto le sue disposizioni non possono,
per definizione, menomare i diritti di ciascun condomino, quali risultano dagli
atti di acquisto e dalle convenzioni (art. 1138, ultimo comma, c.c.). Ne
consegue che le clausole che, eventualmente inserite nel suo contesto, tendano
a limitare tali diritti, sia in ordine alle parti comuni, sia in ordine a
quelle di proprietà esclusiva, rivestono natura convenzionale e possono,
quindi, trarre validità ed efficacia solo dalla specifica accettazione degli
interessati, espressa in forma adeguata.
* Cass. civ., sez. II, 14 novembre
1977, n. 4927.
Le limitazioni al contenuto dei
diritti di proprietà esclusiva spettanti ai singoli condomini - quali quelle
consistenti nel divieto di dare alle singole unità immobiliari una o più
destinazioni possibili, per l’utilità generale dell’intero edificio -
introdotte con un regolamento di condominio approvato in assemblea, poiché
generano dal lato passivo degli oneri reali incidendo sulla proprietà dei
singoli, richiedono, a pena di nullità, l’unanimità dei consensi dei condomini
e nel caso che taluno di essi si sia fatto rappresentare in assemblea é
necessario che il conferimento del mandato risulti da atto scritto secondo la
previsione di cui agli artt. 1392 e 1350 c.c.
* Cass. civ., sez. II, 28 luglio 1990, n. 7630, Armenia c. Cilia.
In tema di condominio di edifici,
le limitazioni dei diritti di proprietà esclusiva dei singoli condomini possono
essere introdotte, oltre che negli atti di acquisto, anche con il regolamento
di condominio, ed in tal caso, ove consistano nel divieto di dare alle singole
unità immobiliari una o più destinazioni possibili ovvero nell’obbligo di
preservarne le originarie destinazioni per l’utilità generale dell’intero
edificio, configurando veri e propri oneri reali, devono, per la loro validità,
essere stabilite in forma chiara ed univoca ed essere approvate ed accettate da
tutti i condomini, ovvero, nell’ipotesi che incidano solo su alcune delle unità
comprese nell’edificio, dai rispettivi titolari.
* Cass. civ., sez. II, 30 luglio 1990, n. 7654.
In mancanza di norme limitative
della destinazione e dell’uso delle porzioni immobiliari di proprietà esclusiva
di un edificio condominiale, derivanti dal regolamento che sia stato approvato
da tutti i condomini, la norma dell’art. 1122 c.c. non vieta di mutare la
semplice destinazione della proprietà esclusiva ad un uso piuttosto che ad un
altro, purché non siano compiute opere che possano danneggiare le parti comuni
dell’edificio o che rechino altrimenti pregiudizio alla proprietà comune; in
tal caso il giudice può inibire la nuova destinazione, ordinando la rimozione
delle opere pregiudizievoli, qualora sia stata ritualmente proposta la domanda
in tal senso. (Nella specie, la S.C., nell’enunciare il principio succitato, ha
confermato la sentenza del giudice di merito che aveva statuito il divieto del
mutamento di destinazione di porzione di proprietà esclusiva di un condomino da
autorimessa ad abitazione, costituendo detta modifica un peggioramento
dell’estetica della facciata e creazione di una situazione di “basso”,
risolventesi anche in pregiudizio economicamente apprezzabile per il decoro
abitativo generale dell’edificio, posto in zona residenziale).
* Cass. civ., sez. II, 17 aprile 2001, n. 5612, Verrone c. Celestino.
In tema di condominio, le
pattuizioni, contenute nel regolamento predisposto dall’originario proprietario
ed accettato con l’atto d’acquisto, che comportino restrizioni delle facoltà
inerenti alla proprietà esclusiva dei singoli condomini ovvero di quelle
relative alle parti condominiali dell’edificio, devono essere espressamente e
chiaramente enunziate, con la conseguenza che devono ritenersi invalide quelle
pattuizioni che, con formulazione del tutto generica, limitino il diritto dei
condomini di usare, godere o disporre dei beni condominiali ed attribuiscano
all’originario proprietario il diritto non sindacabile di apportare modifiche
alle parti comuni. * Cass. civ., sez. II, 26 maggio 1990, n. 4905.
I limiti di destinazione e di uso
imposti da un regolamento di condominio ad una unità immobiliare di proprietà
esclusiva sono opponibili, pur in difetto della trascrizione del relativo atto,
al terzo acquirente, nel caso in cui lo stesso nel contratto di compravendita
abbia espressamente dichiarato di conoscere il regolamento di condominio e di
accettarlo in ogni sua parte (nella specie il regolamento condominiale
conteneva una clausola che vietava l’adibizione degli appartamenti ad attività
rumorose, insolubri, ed emananti esalazioni nocive o sgradevoli). * Cass. civ., sez. II, 4 febbraio 1992, n. 1195.
Le disposizioni limitative del
diritto di godimento sui beni comuni - una volta che non risulti trascritto il
regolamento - sono opponibili ai singoli condomini soltanto se siano contenute
in un regolamento condominiale contrattuale, categoria in cui rientrano anche i
regolamenti predisposti dall’unico originario proprietario dell’edificio, ma
solo se accettati specificamente da tutti i primi acquirenti degli appartamenti
e dai successivi aventi causa. * Corte app. civ. Napoli, sez. II, 30 luglio 1993, n. 2063, Rosolino c.
Cond. di via Orsini n. 42 di Napoli.
Il divieto posto a carico del
condomino di imprimere una determinata destinazione (nella specie commerciale)
alla porzione di sua proprietà esclusiva, traducendosi in una limitazione delle
facoltà inerenti al diritto domenicale, presuppone un titolo convenzionale, con
l’accettazione del vincolo da parte del condomino stesso, in sede di acquisto
della proprietà esclusiva. Per converso, in difetto di una tale accettazione,
si deve escludere che una certa utilizzazione dell’alloggio di proprietà
esclusiva possa di per sé costituire fatto illecito, avverso il quale sia dato
al condominio o agli altri condomini la facoltà di insorgere, salva restando la
tutela di questi per gli eventuali pregiudizi che possano derivare dal concreto
svolgimento delle attività inerenti a detta destinazione e dalle relative
modalità. * Trib. civ. Nocera Inferiore, 20 febbraio 2002, n. 197, Condominio
Palazzo F.A.S. c. De Leo ed altro.
La norma del regolamento di un
condominio che prevede il divieto per i singoli condomini d’intraprendere
lavori di qualsiasi genere nei propri e nei comuni locali senza la preventiva
autorizzazione scritta dell’amministratore spiega efficacia vincolante nei
confronti dei condomini in forza o della loro adesione al regolamento, espressa
nell’atto di compravendita dei rispettivi appartamenti, o a norma dell’art.
1138, comma 3, c.c. e dell’art. 1107 c.c. Pertanto, deve essere demolita la
veranda, costruita senza la predetta autorizzazione, sul balcone di proprietà
esclusiva del singolo condomino.
* Trib. civ. Pescara, 30 marzo 1995, n. 320, Di Valerio e Ricci c.
Mastrocecco.
Le norme di un regolamento
condominiale non possono in linea di principio incidere sulle facoltà inerenti
al diritto di proprietà esclusiva dei singoli condomini attraverso
l’imposizione di limiti o divieti a meno che non siano espressione di un
regolamento contrattuale, cioè di un regolamento approvato dall’unanimità dei
condomini o espressamente richiamato nel singolo contratto di compravendita
della porzione di proprietà esclusiva del condominio gravato dalla specifica
limitazione qualora il regolamento condominiale sia stato predisposto da un
unico originario proprietario dell’intero edificio condominiale.
* Pret. civ. Susa, 18 dicembre 1986, n. 34, Condominio “I Cembri” c.
Gioda.
I divieti di utilizzo della
proprietà contenuti in un regolamento condominiale, proprio perché riferiti al
più pieno dei diritti reali, hanno carattere tassativo e non sono applicabili
analogicamente né appaiono suscettibili di interpretazione estensiva.
* Trib. civ. Milano, 21 novembre 1991.
Le clausole limitative della
proprietà esclusiva contenente in un regolamento condominiale sono vincolanti
solo nei confronti di quei condomini che erano tali al tempo della delibera
istitutiva del regolamento nonché per i loro successori mortis causa.
* Trib. civ. Lecce, 23 novembre 1993.
g) Locazione a terzi
In mancanza di norme limitatrici
della destinazione e dell’uso delle porzioni immobiliari di proprietà esclusiva
di un edificio condominiale, ed al di fuori delle limitazioni poste
all’attività innovativa dagli artt. 1102 e 1122 c.c., deve escludersi che
l’utilizzazione dell’alloggio di proprietà esclusiva a locazione per uso di
camere ammobiliate possa di per s‚ costituire fatto illecito, avverso il quale
sia dato agli altri condomini facoltà di insorgere e chiedere l’eliminazione di
opere meramente interne funzionali dell’utilizzazione stessa, salvo che ne derivino
pregiudizievoli invadenze nell’ambito dei coesistenti diritti altrui.
* Corte app. civ. Bologna, 14 novembre 1989, n. 1010.
h) Mutamento d’uso
Qualora un appartamento in
fabbricato condominiale venga destinato ad uso diverso da quello consentito
dalla licenza edilizia (nella specie, centro medico-diagnostico anziché
abitazione), deve negarsi che il condominio possa allegare tale violazione a
sostegno di una pretesa di ripristino dell’originaria destinazione, ovvero di
risarcimento del danno, in quanto le prescrizioni contenute in materia da detta
licenza operano esclusivamente nel rapporto con l’amministrazione e non
costituiscono diritti in favore dei terzi (a differenza delle norme di edilizia
stabilite in via generale da leggi o regolamenti, ai sensi dell’art. 872 cod.
civ.). * Cass. civ., sez. II, 7 agosto 1989, n. 3625, Condominio di via
Montesanto 52, Roma c. INPGI - Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti
Italiani.
Qualora il mutamento di destinazione di un locale, in
edificio condominiale, integri violazione degli obblighi del proprietario nei
confronti degli altri condomini, deve ritenersi consentito a questi ultimi di
chiedere ed ottenere dal giudice ordinario una sentenza di condanna alla
“chiusura” dell’attività in cui si concretizza detta mutata destinazione (nella
specie, gestione di una sala da ballo), poiché un siffatto provvedimento,
operante nell’ambito del rapporto privatistico, non implica usurpazione dei
poteri della pubblica amministrazione, né‚ interferenza sugli atti
amministrativi che attengano all’autorizzazione dell’indicata attività.
* Cass. civ., Sezioni Unite, 19 gennaio 1987, n. 412, Santucci c. Cond.
V. Ger. 101.
A fronte del mutamento di
destinazione di un locale in edificio condominiale, che il proprietario
esclusivo del locale medesimo realizzi, mediante opere meramente interne, in
violazione di vincolo imposto dal regolamento del condominio (nella specie,
trasformazione di soffitta in vano abitabile), deve escludersi che i
proprietari delle altre porzioni del fabbricato possano conseguire
l’eliminazione di dette opere interne, spettando ad essi soltanto il diritto di
ottenere l’inibizione del diverso uso, come pregiudizievole al titolare del
sottostante appartamento, in dipendenza dei maggiori rumori derivanti dall’uso
diuturno da parte degli abitanti, rispetto a quello discontinuo proprio della
soffitta. * Cass. civ., sez. II, 5 gennaio 1985, n. 17, Soucup c. Fabbri.
Sulla base dell’art. 1122 cod.
civ. il mutamento d’uso della proprietà esclusiva condominiale è lecito ove non
sia vietato dal regolamento condominiale. Non contravviene a quest’ultimo la
destinazione dell’appartamento a centro per trasmissioni televisive ove il
regolamento predetto vieti la destinazione degli appartamenti ad uffici, industrie
e in genere a qualsiasi altro uso che possa turbare la tranquillità dei
condomini, o comunque di compiere atti che possano costituire pericolo o danno
allo stabile o menomare il decoro e il carattere della casa.
* Trib. civ. Roma, 27 ottobre 1980, Cond. via Govoni 1 c. Aladino S.p.a.
e altro.
i) Stendimento panni
Quando si esce fuori dall’uso
normale e si cade nell’ipotesi in cui i panni sciorinati invadono materialmente
con la loro parte pendente o con l’acqua gocciolante il terrazzo alieno ci si
trova indubbiamente di fronte ad una compressione del godimento del
proprietario sottostante e alla reciproca aggiunta, alle facoltà inerenti al
godimento dell’appartamento sovrastante, di una parte di godimento che non é
compresa nel relativo diritto; ciò dà luogo chiaramente ad una conseguente
utilità dell’appartamento sovrastante per effetto della posizione in cui esso
si trova ed è indubbio perciò lo schema tipico del peso imposto ad un fondo per
il servizio a favore di un altro fondo.
* Cass. civ. 6 dicembre 1978, n. 5772.
La norma di un regolamento
condominiale che impone di non sciorinare i panni riguarda esclusivamente le
parti comuni nel rispetto di un generale principio di decoro architettonico e
non è dunque applicabile nel caso in cui si tratti del rapporto tra due
proprietà individuali (nella specie, il fondo servente che subisce lo
sgocciolamento è un semplice pozzo-luce; quindi non è né un cortile interno né
dà sulla pubblica strada).
* Trib. civ. Bologna, sez. I, 4 marzo 1993, n. 278, Setta c. Hilbe Betti
e Vandini.
In tema di condominio degli
edifici, l’obbligo assunto dai singoli condomini in sede di approvazione del
regolamento contrattuale, di non eseguire sul piano o sulla porzione di piano
di proprietà esclusiva attività che rechino danno alle parti comuni (nella
specie obbligo di non sciorinare i panni dalle finestre, balconi ecc.) ha
natura di obbligazione propter rem, la
cui violazione, pur se protratta oltre venti anni, non determina l’estinzione
del rapporto obbligatorio e dell’impegno a tenere un comportamento conforme a
quello imposto dal regolamento onde è sempre deducibile, stante il carattere
permanente della violazione, il diritto degli altri condomini di esigere
l’osservanza di detto comportamento, potendosi prescrivere soltanto il diritto
al risarcimento del danno derivante dalla violazione dell’obbligo in questione.
* Cass. civ., sez. II, 16 ottobre 1999, n. 11692, Giustino c. Aponte.
Nell’azione di reintegra del
diritto dei frontisti di ancorare corde per sciorinare i panni ad una facciata
condominiale è passivamente legittimato il condominio in sé, e non i singoli
condomini, ove il diritto si è esercitato su una delle parti dell’edificio, la
facciata, e, soprattutto, ove sia stata l’assemblea condominiale a deliberare
di eliminare gli ancoraggi.
* Pret. civ. Sampierdarena, 12 novembre 1982, n.191.
<- Torna al Menù
Principale |