51 - USO PROMISCUO DELL' IMMOBILE LOCATO
Deve essere dichiarata inammissibile la domanda con cui il
locatore chiede al giudice di determinare il canone equo relativo ad un
immobile che, locato originariamente per uso esclusivo di abitazione, sia
stato, nel corso del rapporto, destinato dal conduttore ad uso promiscuo
(abitazione e attività commerciale o artigianale ecc.), anche se il locatore,
per la decorrenza dei termini previsti dall'art. 80 L. n. 39*2/78, non possa
più ottenere la risoluzione del contratto. Ciò in quanto la normativa in vigore
non prevede un intervento del giudice in tale materia (ma solo in tema di
locazione di immobile destinato ad uso di abitazione e come tale, di fatto,
impiegato). Dovrà, pertanto, essere escluso, nel caso di unilaterale mutamento
della destinazione dell'immobile locato, l'obbligo del conduttore di pagare un
canone maggiore di quello originariamente convenuto o stabilito per legge, non
potendosi cumulare, a tal fine, canoni parziali corrispondenti ai due o più usi
contestuali, e dovendosi applicare, comunque, il principio dell'uso prevalente,
che assorbe in sé quello secondario.
* Pret. civ. Taranto, 30 ottobre 1981, Carrino c. Perrone,
in Arch. loc. e cond. 1981, 446.
La necessità del locatore di disporre dell'immobile locato
per destinarlo a propria abitazione non può trovare deroga o limite ai fini del
recesso, per l'uso promiscuo dell'immobile - come abitazione e come studio
professionale - fatto dal conduttore.
* Cass. civ., sez. III, 10 giugno 1982, n. 3535, Brancati c.
Montesanto.
La mancata previsione espressa, nella legge 27 luglio 1978
n. 392, dell'ipotesi di locazione d'immobile adibito ad uso promiscuo, non
implica l'inammissibilità del recesso del locatore in relazione alle locazioni
di tale tipo, soccorrendo, ai fini dell'individuazione della disciplina
applicabile al caso concreto, il principio dell'uso prevalente.
* Cass. civ., sez. III, 3 luglio 1982. n. 3985, La Rosa c.
Ferrari.
La decadenza dalla proroga legale della locazione, prevista
dall' art. 3, n. 1 della L. 23 maggio 1950, n. 253 per il conduttore che abbia
la disponibilità di un'altra abitazione idonea alle proprie esigenze familiari,
è applicabile anche all'ipotesi in cui l'immobile sia locato ad uso promiscuo,
quando sia accertata la prevalenza dell'uso abitativo dello stesso.
* Cass. civ., sez. III, 22 novembre 1982, n. 6283, Bellotti
c. Tomasi.
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