46 - SUCCESSIONE NEL CONTRATTO DI LOCAZIONE
L'art. 6 della L. 27 luglio 1978, n. 392 ha compiutamente
disciplinato la materia della successione nel contratto di locazione per uso
abitativo nel caso di morte del conduttore, escludendo l'applicabilità dell'art.
1614 c.c. ai rapporti assoggettati alla nuova e diversa disciplina, con la
conseguenza che in mancanza delle altre persone in favore delle quali l'art. 6
cit. prevede la successione nel contratto di locazione, gli eredi del
conduttore possono subentrare nel rapporto locativo solo se con quest'ultimo
conviventi.
* Cass. civ.. sez. III, 16 marzo 1995, n. 3074, Covi c.
Ipeaa.
In tema di locazione di immobili urbani adibiti ad uso
abitativo, allorché venga a morte il conduttore gli succedono nel contratto, a
norma dell'art. 6 della L. 27 luglio 1978, n. 392, gli eredi ed i parenti
affini con lui abitualmente conviventi, sia nell'ipotesi in cui il defunto
fosse l'unico titolare del contratto, sia nell'eventualità che lo stesso fosse
contitolare con altri del rapporto stesso.
* Cass. civ., sez. III, 17 giugno 1995, n. 6910, Scudieri c.
Amodeo.
Poiché lo scopo dell'art. 6 della L. 27 luglio 1978 n. 392 è
quello di garantire un'abitazione, nel caso di decesso del conduttore, ai
residui componenti della comunità familiare o parafamiliare, il diritto del
coniuge, degli eredi, dei parenti e degli affini alla successione nel contratto
di locazione è subordinato alla condizione dell'abituale convivenza con quegli.
Ai fini della prova di tale complessa situazione determinante una comunanza di
vita con detto conduttore non è sufficiente il certificato storico-anagrafico,
che ha un valore meramente presuntivo della comune residenza ivi annotata.
* Cass. civ., sez. III, 3 ottobre 1996, n. 8652, Raiola c.
Puglia.
Il matrimonio celebrato da cittadini italiani (o anche tra
cittadini stranieri, in virtù dell'art. 50 Ord. st. civ.) all'estero secondo le
forme ivi stabilite, ed anche il matrimonio celebrato all'estero in forma
religiosa, ove tale forma la lex loci riconosca gli effetti civili (sempre che
sussistano i requisiti sostanziali relativi allo stato ed alla capacità delle
persone previsti dal nostro ordinamento) è immediatamente valido e rilevante
nell'ordinamento italiano con la produzione del relativo atto, anche al fine di
far valere il diritto di succedere al coniuge defunto del contratto di
locazione dell'abitazione a lui intestato, indipendentemente dall'osservanza
delle norme italiane relative alla pubblicazione, che possono dar luogo solo ad
irregolarità suscettibili di sanzioni amministrative, ed alla trascrizione nei
registri dello Stato civile, la quale (a differenza del caso del matrimonio
concordatario) ha natura certificativa e di pubblicità, e non costitutiva.
* Cass., sez. I, 28 aprile 1990, n. 3599, Vancini c. Zuniga.
A seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 404
del 1988, che ha dichiarato la parziale illegittimità dell'art. 6 della L. 27
luglio 1978, n. 392, in caso di morte del conduttore succede nel contratto di
locazione anche chi aveva convissuto "more uxorio" con il conduttore,
a prescindere del tutto dalla situazione familiare del titolare del contratto
di locazione e dalla presenza di eredi legittimi.
* Cass. civ., sez. III, 8 giugno 1994, n. 5544, Pintore c.
Reali.
La già convivente more uxorio, con prole naturale, succeduta
nel contratto di locazione per effetto della sentenza 7 aprile 1988, n. 404
della Corte costituzionale prima dell'inizio del giudizio, è legittimata a
proporre opposizione di terzo ordinaria a norma dell'art. 404, primo comma,
c.p.c. avverso la sentenza di sfratto per morosità nei confronti del conduttore
che abbia cessato la convivenza.
* Cass. civ., sez. III, 10 ottobre 1997, n. 9868, Alba Imm.
Spa c. Papanti Pellettier.
A seguito della sentenza 7 aprile 1988 n. 404 della Corte
costituzionale - che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 6
della legge n. 392 del 1978 nella parte in cui non prevede la successione nel
contratto di locazione stipulato dal conduttore che abbia cessato la
convivenza, a favore del convivente di questo quando vi sia prole -,
nell'ipotesi di allontanamento del conduttore dall'immobile locato, la
convivente more uxorio, che rimanga nell'immobile stesso con la prole naturale
nata dall'unione, ha diritto di succedere nel contratto anche quando la
convivenza sia sorta nel corso della locazione - e a maggior ragione se sia
sorta prima - e senza che sia necessario che il locatore ne abbia avuto
conoscenza.
* Cass. civ., sez. III, 10 ottobre 1997, n. 9868, Alba lmm.
Spa c. Papanti Pellettier.
A seguito della sentenza 7 aprile 1988, n. 404 della Corte
costituzionale - che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 6
della L. n. 392 del 1978 (cosiddetta sull'equo canone) nella parte in cui non
prevede la successione nel contratto di locazione stipulato dal conduttore che
abbia cessato la convivenza, a favore del convivente di questo quando vi sia
prole naturale - nell'ipotesi di allontanamento, per qualsiasi motivo (nella
specie, per contrarre matrimonio con altra donna), del conduttore dall'immobile
beato, la convivente more uxorio, che rimanga nell'immobile stesso con la prole
naturale nata dalla loro unione, ha diritto di succedere nel contratto,
ancorché la convivenza sia sorta nel corso della locazione e senza che il locatore
ne abbia avuto conoscenza.
* Cass., sez. III, 25 maggio 1989, n. 2524, Soc. La Fondiar.
c. Capele.
L'art. 6 della L. 27 luglio 1978 n. 392, nel disporre che
"in caso di separazione personale... nel contratto di locazione succede al
conduttore l'altro coniuge, se il diritto di abitare nella casa familiare sia
stato attribuito dal giudice a quest'ultimo", non modifica la natura del
rapporto e la natura del diritto in base al quale il conduttore detiene la cosa
locata, ma solo consente a soggetto diverso dall'originario conduttore di
sostituirsi nella titolarità del contratto, con attribuzione dei relativi
diritti ed assunzione delle obbligazioni che ne derivano. Ne consegue che il
locatore ha diritto alla scadenza di riottenere la disponibilità dell'immobile,
senza che tale suo diritto possa trovare un limite nel provvedimento di
assegnazione della casa familiare da parte del giudice.
* Cass. civ., sez. III, 18 giugno 1993, n. 6804, Bisignani
c. Campolongo.
Il provvedimento del giudice della separazione, che assegna
la casa coniugale al coniuge che non sia l'originario conduttore, comporta
un'ipotesi di cessione ex lege del contratto in favore del coniuge
assegnatario, con la conseguenza che il rapporto in capo al coniuge originario
conduttore si estingue e non è più suscettibile di reviviscenza neppure
nell'ipotesi in cui la casa locata venga abbandonata dal coniuge separato,
nuovo conduttore.
* Cass. civ., sez. III, 4 novembre 1993, n. 10890, Cangiano
c. De Falco.
Le locazioni abitative relative ad immobili costruiti a
totale carico dello Stato, alle quali, per ragioni di reddito del conduttore,
non si applica il canone sociale, sono soggette alla disciplina della legge n.
392 del 1978 con riferimento non solo alle norme relative alla determinazione del
canone, ma anche a tutte le altre norme previste dalla detta legge, ivi
compresa la disciplina della successione nel contratto di locazione di cui
all'art. 6. Pertanto, in caso di separazione giudiziale, il coniuge che ha
perduto la qualità di conduttore, perché il diritto di abitare nella casa
familiare è stato attribuito dal giudice all'altro coniuge, non è più
legittimato ad agire in giudizio per la tutela dei diritti connessi alla
qualità di conduttore (nella specie, esercizio dell'azione di rilascio contro
il terzo detentore). Ancorché sia deceduto il coniuge che in virtù
dell'assegnazione è succeduto nel contratto di locazione come conduttore.
* Cass. civ., sez. III, 30 dicembre 1993, n. 13004,
Giannicchi c. Giannicchi ed altri.
La disciplina del secondo comma dell'art. 6 della L. 27
luglio 1978 n. 392, concernente l'opponibilità al terzo della successione del
coniuge separato (cui sia stato dal giudice attribuito il diritto di abitare
nella casa familiare) nel contratto di locazione della medesima, non è
applicabile per analogia al diverso caso in cui la casa assegnata in abitazione
ad uno dei coniugi, con provvedimento provvisorio emesso nel corso del
procedimento di separazione, sia poi alienata dall'altro coniuge, proprietario
dell'immobile, sicché il terzo acquirente, in mancanza di esplicito accollo,
non è tenuto a rispettare l'obbligazione dell'alienante (salva la possibilità
che in seguito detto provvedimento sia modificato con la previsione di un
aumento dell'assegno in denaro che compensi la perdita del godimento
dell'abitazione).
* Cass., sez. I, 16 ottobre 1985, n. 5082, Sali c.
Dell'Orso.
L'assegnazione della casa familiare, in sede di separazione
personale, al coniuge diverso dal conduttore comporta che quest'ultimo, essendo
così sostituito nella titolarità del contratto di locazione (ai sensi dell'art.
2 bis del DL. 19 giugno 1974 n. 236, convertito con modificazioni nella L. 12
agosto 1974 n. 351, e, successivamente, dell' art. 6 della L. 27 luglio 1978 n.
392), resta privo della detenzione dell'immobile, nonché dell'arredamento in
esso contenuto, e, conseguentemente, non è legittimato ad esperire azione di
reintegrazione contro l'autore del suo spoglio (nella specie, il locatore).
Tale principio non trova deroga per il caso in cui il coniuge assegnatario
abbia di fatto abbandonato l'immobile, trasferendosi altrove, trattandosi di un
comportamento unilaterale di per sé idoneo a modificare le condizioni della
separazione in ordine alla disponibilità del bene.
* Cass., sez. II, 18 giugno 1982, n. 3734, Mossucca c.
Minicucci.
La prova dell'accordo che, ai sensi dell'art. 6 ultimo comma
della legge sull'equo canone, comporta la successione del coniuge separato
consensualmente (o di fatto) nel rapporto locativo della casa coniugale, può
anche essere fornita per facta concludentia (implicanti l'inequivoco
riconoscimento, da parte del coniuge originario conduttore, del trasferimento
all'altro del diritto di fruire dell'abitazione), quale la permanenza
nell'alloggio, dopo la separazione, del coniuge che non ne era originario
locatario, purché tale permanenza non sia successivamente venuta meno al
momento in cui venga fatto valere il diritto al subingresso, rivalendosi il
frutto di un precario accordo destinato ad esaurire la sua efficacia nei
rapporti interni ed inidoneo, quindi, a riflettersi nel rapporto con il
locatore al quale l'accordo non sia stato reso noto.
* Cass. civ., sez. III, 14febbraio 1992, n. 1831,
Cristoforetti c. Ventura.
L'ordinanza di rilascio del bene locato, resa in via
provvisoria a norma dell'art. 665 c.p.c. non ha valore di giudicato sostanziale
sullo scioglimento del rapporto di locazione, e, pertanto, ove si tratti
dell'abitazione coniugale. non osta al successivo subingresso, nella qualità di
conduttore, del coniuge cui l'alloggio sia stato assegnato dal giudice debba
separazione (art. 6 della L. 27 luglio 1978, n. 392), con il conseguenziale
subingresso del coniuge medesimo anche nella posizione di soggetto passivo
dell'azione esecutiva, intrapresa dal locatore in forza di detta ordinanza,
nonché di legittimato all'opposizione contro tale esecuzione (nella specie, per
dedurre la caducazione del titolo, a seguito dell'estinzione del giudizio sulla
cessazione della locazione).
* Cass., sez. III, 23 agosto 1990, n. 8613, Moro c. Vercellino.
La L. 6 marzo 1987, n. 74, modificativa della legge di
divorzio n. 890/70 è immediatamente applicabile quale ius superveniens ai
giudizi in corso, pure in sede di legittimità, anche con riguardo alla norma
dell'art. 11, la quale stabilisce che la disposizione della casa coniugale
spetta di preferenza al genitore cui sono affidati i figli e con il quale i
figli convivono, anche oltre la maggiore età, ove la relativa questione sia ancora
oggetto di quel giudizio.
* Cass., sez. I, 20 febbraio 1988, n. 1768, Candotti c.
Cesini.
A differenza della legislazione vincolistica la L. 27 luglio
1978 n. 392, con l'art. 6 per gli immobili ad uso abitativo e con l'art. 37 per
gli immobili ad uso non abitativo, ha compiutamente e direttamente disciplinato
la materia della successione nel contratto di locazione nel caso di morte del
conduttore con la conseguenza che la diversa disciplina dell'art. 1614 c.c.,
deve ritenersi abrogata con l'entrata in vigore della suddetta legge ai sensi
dell'art. 84 della medesima legge.
* Cass. civ., sez. III, 23 novembre 1990, n. 11328,
Santambrogio c. Betti.
La norma di cui all'art. 6, comma primo, della L. n.
392/1978, in quanto espressione del più generale principio di tutela del nucleo
familiare contenuto nel nostro ordinamento giuridico positivo, è applicabile
analogicamente anche a tutti gli altri casi in cui il nucleo familiare verrebbe
a trovarsi sfornito di adeguata tutela, indipendentemente dalla propria
volontà, a causa di situazioni imprevedibili che non fanno più ritenere
titolare del contratto il conduttore membro della famiglia (come nel caso che
il conduttore sia condannato all'ergastolo, ovvero sia ricoverato in permanenza
perché affetto da una grave malattia mentale, oppure perché abbandonata la
famiglia si trasferisca definitivamente all'estero prendendo anche la cittadinanza
straniera e così via).
* Trib. Asti, 25 febbraio 1984, n. 87, Ferrero c. Brignolo e
altro.
La successione nel contratto di locazione avviene una volta
sola a favore dei soggetti di cui al citato art. 6 debba L. n. 392/1978, e non
anche in favore degli aventi causa da costoro.
* Pret. civ. Genova, 24 settembre 1994, Lombardo c.
Bertelli, in Arch. loc. e cond. 1994, 845.
La tutela disposta dall'art. 6, primo comma, della L. n.
392/1978 a favore del nucleo familiare in caso di morte del conduttore
presuppone che il nucleo stesso sia quello originario, quello esattamente del momento
iniziale del contratto.
* Pret. Roma, sez. II, 4 luglio 1989, Cerquetti c. Berti.
E' inammissibile il procedimento di sfratto per finita
locazione nei confronti degli eredi non conviventi del conduttore deceduto,
dovendosi, in tal caso, esercitarsi l'azione ordinaria di rilascio per
detenzione sine titulo. L'inammissibilità deve essere rilevata dal giudice
anche di ufficio, riflettendo uno dei presupposti per l'adozione del
procedimento speciale.
* Pret. civ. Salerno, 13 dicembre 1995, Galdi c. Muzzillo,
in Arch. loc. e cond. 1996, 421.
Nel caso di morte del conduttore è il coniuge superstite che
continua a rappresentare il nucleo familiare di fronte al locatore, cosicché,
ove venga intrapresa azione di intimazione di licenza per finita locazione, non
occorre che essa sia esercitata nei confronti di tutti i componenti della
famiglia, conviventi con il medesimo.
* Pret. Grosseto, 2 ottobre 1987, Serravalle c. Mazzaccaro.
Ai sensi dell'art. 6 della legge dell'equo canone,
provvedimenti giudiziali integranti validi presupposti per l'operatività della
successione nella locazione del coniuge non conduttore sono anche le ordinanze
del presidente del tribunale con le quali vengono impartite disposizioni
temporanee ed urgenti sia nel caso di procedimento per la separazione tra i
coniugi, sia in quello di procedimento per lo scioglimento del matrimonio.
* Pret. Milano, sez. II, 8 maggio 1987, n. 1458, Snc
Immobiliare Fratelli Gagliani e C. c. Cassano.
Le cessioni legali (tra cui si colloca la successione nella
locazione ex ant. 6, L. n. 392/1978 tra coniugi consensualmente separati),
salvo che ciò sia manifestamente incompatibile con la normativa speciale cui
ineriscono, non escludono l'integrazione con la disciplina ordinaria di cui
all'art. 1407 c.c., in cui si esprime l'esigenza, di ordine generale, che il
contraente ceduto debba conoscere, in ogni momento e con certezza, il soggetto
verso il quale ha obblighi e diritti: pertanto sebbene l'art. 6, L. n. 392/1978
non lo preveda espressamente, la successione del contratto di locazione tra
coniugi consensualmente separati ha effetto nei confronti del locatore dal
momento in cui egli viene posto a conoscenza. Conseguentemente è valida ed
idonea a determinare la cessazione della locazione la disdetta che il locatore,
del quale non sia provata la conoscenza della successione, abbia ritualmente e
tempestivamente comunicato al conduttore cedente al domicilio contrattualmente
eletto.
* Pret. Milano, ord. 30 dicembre 1988, Ratti Di Desio c.
Devizzi e Delponte.
In tema di separazione dei coniugi, l'assegnazione della
casa familiare al coniuge affidatario della prole, non conduttore, realizza una
successione temporanea nel diritto di godimento dell'immobile che è collegata
alla permanenza del provvedimento di assegnazione dell'abitazione ed è pertanto
destinata a decadere, mediante retrocessione al conduttore originario, qualora
la revoca dell'assegnazione intervenga in presenza di un rapporto locativo
ancora in corso.
* Corte App. Bologna, sez. I, 16 dicembre 1986, n. 918,
Sbaraccani c. Poggioli.
Nel caso di separazione del conduttore, il subingresso nel
contratto del coniuge, assegnatario della casa coniugale, ai sensi dell'art. 6,
secondo e terzo comma, L. 392/78, si verifica in modo del tutto automatico,
indipendentemente dalla comunicazione o comunque dalla conoscenza che ditale
situazione abbia il locatore, anche se l'omessa comunicazione potrebbe
configurare un inadempimento contrattuale del conduttore ed essere, quindi,
eventualmente valutata ai fini della risoluzione del rapporto.
* Trib. civ. Milano, sez. X, 31 gennaio 1994, n. 1021, Soc.
Ina c. Curci ed altro, in Arch. loc. e cond. 1994, 840.
Ove la moglie del conduttore sia succeduta nel contratto di
locazione per accordo stipulato in sede di separazione consensuale, a nulla
rileva che la circostanza non sia stata comunicata al locatore ai fini
dell'intimazione della licenza per finita locazione.
* Trib. Roma, sez. III, 27 ottobre 1983, n. 11941, Zoja e
altro c. Berdini.
L'inciso contenuto nel terzo comma dell'art. 6 della L. n.
392/78 ("succede l'altro coniuge se tra i due si sia così convenuto")
va letto nel senso che l'altro coniuge - rispetto a quello che ha stipulato il
contratto - succede nella locazione se tra i due si sia convenuto che il
diritto all'abitazione della casa familiare spetti al coniuge non conduttore.
Né il principio è invalidato dal fatto che l'obbligo di pagare direttamente i
canoni di locazione sia stato assunto dal coniuge cui non è stato riconosciuto
il diritto di abitare la casa.
* Pret. Bergamo, 18 novembre 1983, n. 910, Pezzotta c.
Remuzzi.
Non è configurabile, ex art. 6, terzo comma, L. n. 392/1978,
la successione del contratto del coniuge separato consensualmente, che risulti
da un accordo informale intervenuto tra i coniugi. ma non espressamente
consacrato tra le clausole oggetto del provvedimento di omologazione della
separazione consensuale: ne deriva la consequenziale declaratoria di
occupazione sine titulo dell'immobile (già locato per uso abitativo dall'ex
coniuge in qualità di unico conduttore contraente), da parte dell'altro dei due
coniugi cui la casa familiare non sia stata formalmente assegnata.
* Pret. Siracusa, 23 marzo 1988, n. 26, Mezio c. Fernandez
n.c.
Una volta cessati, a seguito di riconciliazione, gli effetti
della separazione tra i coniugi, si ripristina automaticamente, col venir meno
dell'assegnazione dell'alloggio al coniuge non conduttore, il contratto di
locazione fra i contraenti originari, atteso che la successione ex lege nel
contratto trova la sua ragione, ma al tempo stesso il suo limite, nello stato
di separazione.
* Trib. Napoli, 9 agosto 1986, Di Fusco c. D'Urso.
È nullo, a norma dell'art. 164 c.p.c., l'atto di citazione
con il quale il locatore di un immobile ad uso di abitazione, deducendo la
morte del conduttore e la mancanza di aventi diritto a succedergli ex art. 6 L.
n. 392/78, conviene in giudizio gli eredi del defunto conduttore
"collettivamente ed impersonalmente" presso l'ultimo domicilio del de
cuius (cioè con le modalità consentite dall'art. 303 c.p.c. per il differente
caso di riassunzione del processo) per far dichiarare nei loro confronti la
risoluzione del contratto.
* Pret. Milano, 21 ottobre 1983, Crivellaro c. Eredi
Ceriati.
La cessazione dell'esistenza giuridica di un ente conduttore
di un immobile costituisce - analogamente alla morte del conduttore - autonoma
causa di risoluzione del contratto di locazione.
* Pret. civ. Piacenza, 4 novembre 1996, n. 359, Soc.
Immobiliare Umbra c. Inps. in Arch. loc. e cond. 1996, 962.
L'azione di condanna al rilascio dell'immobile occupato può
essere esercitata dal proprietario nei confronti del proprio convivente more
uxorio.
* Pret. civ. Pordenone, 18 marzo 1997, n. 58, Bortolin c.
Pless, in Arch. loc. e cond. 1997, 664.
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