44 - SOTTOTETTO CONDOMINIALE
Il sottotetto di un edificio in condominio, non essendo
incluso tra le parti comuni indicate nell'art. 1117 c.c., non costituisce - in
difetto di elementi contrari desumibili dal titolo - oggetto di comunione e,
poiché esso. di regola, assolve una funzione isolante e protettiva (dal caldo e
dal freddo) del piano più elevato, di questo costituisce normalmente una
pertinenza. qualora non ne sia dimostrata una destinazione diversa.
* Cass. civ., 23 maggio 1991, n. 5854.
Il sottotetto di un edificio può considerarsi pertinenza
dell'appartamento sito all'ultimo piano solo quando assolva alla esclusiva
funzione di isolare e proteggere l'appartamento stesso dal caldo, dal freddo e
dall'umidità mediante la creazione di una camera d'aria, non anche quando abbia
dimensioni e caratteristiche strutturali tali da consentirne l'utilizzazione
come vano autonomo (deposito, stenditoio, ecc.): in questa ultima ipotesi
l'appartenenza deve essere determinata in base al titolo, ed in mancanza,
poiché il sottotetto non è compreso nel novero delle parti comuni dell'edificio
essenziali per la sua esistenza (quali il tetto, il muro maestro, il suolo
ecc.) o necessarie all'uso comune, la presunzione di comunione ex art. 1117 n.
1 cod. civ. si rende applicabile solo quando il sottotetto risulti
oggettivamente destinato. anche soltanto in via potenziale, all'uso comune o
all'esercizio di un uso comune.
* Cass. civ., sez. II. 18 ottobre 1988, n. 5668, Scarpi c. Giuliani. Nello
stesso senso, v. Cass. civ., 29 ottobre 1992, n. 11771.
Il "sottotetto" di edificio condominiale. sia che
assolva esclusivamente una funzione isolante a protezione dell'ultimo piano,
costituendo pertinenza e, quindi, parte integrante dello stesso, sia che
assolva anche altre funzioni ovvero abbia dimensioni e caratteristiche tali da
consentire l'utilizzazione come vano autonomo - la cui appartenenza va
determinata solo in base ad un titolo - può considerarsi di proprietà comune
se, per caratteristiche strutturali e funzionali, risulti, sia pure in via
potenziale, oggettivamente destinato all'uso comune o all'esercizio di un
servizio di interesse comune.
* Cass. civ., sez. II, 18 marzo 1987, n. 2722, Catalani c.
Cond. V. Malakoff.
L'ambiente ricavato sotto il tetto dell'edificio in condominio,
in modo da formare una camera d'aria limitata, in alto, dalla struttura del
tetto ed, in basso, dal solaio che copre i vani dell'ultimo piano (cosiddetto
sottotetto), assolve, di regola, ad una funzione isolante e protettiva di
questi vani e, quando non risulti una diversa destinazione o non sia
diversamente disposto dal titolo, non è, quindi, oggetto di comunione ma
costituisce pertinenza dell'appartamento dell'ultimo piano.
* Cass. civ., sez. Il, 15 giugno 1993, n. 6640. Giussani c.
Albanese e altra.
Il sottotetto di un edificio, quando assolve l'esclusiva
funzione di isolare i vani dell'alloggio ad esso sottostanti si pone in
rapporto di dipendenza con i vani stessi cui serve da protezione e non può
essere, pertanto, da questi ultimi separato senza che si verifichi
l'alterazione del rapporto di complementarietà dell'insieme. Conseguentemente,
non essendo in tale ipotesi il sottotetto idoneo a essere utilizzato
separatamente dall'alloggio sottostante cui accede, non è configurabile il
possesso ad usucapionem dello stesso da parte del proprietario di altra unità
immobiliare.
* Cass. civ., sez. Il, 8 agosto 1986, n. 4970, Colarossi c.
Corsetti.
Il criterio giurisprudenziale, secondo cui il sottotetto di
un edificio in condominio appartiene di regola al proprietario dell'ultimo
piano, è applicabile nei casi in cui il contrario non risulti dal titolo.
* Cass. civ., 13 ottobre 1971, n. 2886.
I sottotetti, le soffitte, le cantine, i solai vuoti e gli
analoghi spazi non praticabili destinati ad isolare il corpo di fabbrica dalla
sua copertura costituiscono una pertinenza dell'intero edificio condominiale (o
del suo ultimo livello) ove appartengano in via esclusiva al proprietario di
questo e non danno luogo a loro volta ad un piano a sé stante, essendo destinati
ad una funzione accessoria, quali depositi, stenditoi e camere d'aria a
protezione degli alloggi sottostanti dal caldo, dal freddo e dall'umidità. La
ristrutturazione di locali del genere non comporta sopraelevazione, ai sensi
dell'art. 1127 c.c., nei soli casi di modificazioni soltanto interne, contenute
negli originari limiti dell'edificio senza alcun aumento della sua altezza.
* Cass. civ., sez. II, 10 giugno 1997, n. 5164, Canu
Salvatore c. Canu Francesca.
Il sottotetto di un edificio condominiale può essere
ritenuto pertinenza dell'appartamento sito all'ultimo piano soltanto se
assolve, mediante la creazione di una camera d'aria, all'esclusiva funzione di
isolamento e di protezione dell'appartamento stesso dal caldo, dal freddo o
dall'umidità e non anche nella diversa ipotesi che esso abbia dimensioni e
caratteristiche strutturali tali da permettere l'utilizzazione come vano
autonomo. In quest'ultima ipotesi, l'appartenenza deve essere stabilita in
forza di idoneo titolo e, in mancanza di questo, sulla base della presunzione
di comunione di cui all'art. 1117 c.c., pur non comprendendo questa norma
esplicitamente il sottotetto nell'elencazione delle cose comuni dell'edificio,
allorquando esso risulti oggettivamente destinato, anche soltanto in via potenziale,
all'uso comune.
* Cass. civ., sez. II, 9 ottobre 1997, n. 9788, Casalgrandi
c. Bellei, in Arch. loc. e cond. 1997, 973.
Il sottotetto di un edificio, non compreso tra le parti
comuni indicate dall'art. 1117 c.c., costituisce una pertinenza dell'appartamento
sito all'ultimo piano quando assolva alla funzione esclusiva di isolarlo e
proteggerlo dal caldo, dal freddo e dall'umidità, formando una camera d'aria a
sua difesa. Esso, tuttavia, realizza una funzione diversa dalla mera camera
d'aria quando sia destinato all'uso comune di tutti i condomini, come nel caso
in cui sia dotato di una comunicazione diretta con il vano scale comune e di un
lucernario per l'accesso al tetto comune; destinazione che costituisce il fatto
noto ex art. 2727 c.c. posto dalla legge a base della presunzione di comunione
ex art. 1117 c.c.
* Cass. civ., sez. II, 15 maggio 1996, n. 4509, Ferigo c.
Mengoli.
I sottotetti di un edificio in condominio, non essendo
inclusi tra le "parti comuni" specialmente contemplate dall'art. 1117
c.c., non costituiscono sempre ed incondizionatamente oggetto di comunione,
ancorché manchi un titolo che disponga ex professo altrimenti: invero, per
ritenerli comuni è altresì necessario - in aderenza al criterio generale
enunciato nella parte finale del n. 1 della detta norma, e ribadito anche nei
numeri successivi - che, per le loro peculiari caratteristiche strutturali e
funzionali, essi risultino oggettivamente destinati, sia pure in via
potenziale, all 'uso comune o ad un servizio d'interesse comune, o comunque
annessi alle parti comuni, sì da costituire elementi integranti di esse
* Cass. civ., 22 giugno 1961, n. 1493.
Mentre il tetto, ove non risulti il contrario dal titolo, si
presume comune a tutti i condomini dell'edificio, il sottotetto, di regola,
cioè ove il contrario non risulti dal titolo ed ove non sia dimostrata, per le
sue caratteristiche strutturali e funzionali, la sua destinazione ad un
servizio comune o la sua annessione alle parti comuni, sì da costituire
elemento integrante di esse, appartiene al proprietario dell'ultimo piano del
quale è una pertinenza in quanto assolve, rispetto ad esso, una funzione
isolante e protettiva. Se invece il sottotetto assolve esclusivamente alla
funzione di copertura dell'edificio, rientra nella nozione di tetto e, quindi,
nella presunzione di comunione di cui all' art. 1117 c.c..
* Trib. civ. Avellino, 5 giugno 1995, n. 420, Andrita c.
Siniscalchi, in Arch. loc. e cond. 1995, 866.
Poiché il sottotetto non è incluso tra le parti comuni
indicate dall'art. 1117 c.c., al fine di stabilire se esso sia di proprietà
esclusiva o comune è necessario tenere conto di quanto è stabilito dal titolo
di acquisto; in difetto di una clausola espressa, si deve fare riferimento alla
destinazione funzionale ed obiettiva del sottotetto nel singolo edificio.
* Trib. civ. Milano, 28 maggio 1992, in Arch. loc. e cond.
1992, 810.
Il concetto di struttura organica di un edificio comprende
sia la conformazione esterna che quella interna dello stesso. Rientra pertanto
nel divieto di apportare qualunque variante alla struttura organica
dell'edificio la limitazione posta ai singoli condomini di non realizzare
modifiche nell'interno della proprietà esclusiva, mutando la destinazione dei
locali posti nel sottotetto.
* Corte app. civ. Milano, sez. II, 19 settembre 1995, n.
2597, Piazza e. Condominio di via Palazzi n.6 in Milano e Arosio, in Arch. loc.
e cond. 1996, 71.
Poiché la presunzione legale di comunione di alcune parti
dell'edificio condominiale, stabilita dall'art. 1117 cod. civ. si fonda sulla
destinazione all'uso e al godimento comune, risultante da elementi obiettivi,
cioè dall'attitudine funzionale della parte di cui trattasi al servizio o al
godimento collettivo, deve ritenersi che al sottotetto il quale, per sue
obiettive caratteristiche strutturali, serve in modo esclusivo al godimento di
un'unità immobiliare oggetto di un singolo diritto di proprietà, non si estende
la presunzione legale di cui al citato art. 1117 cod. civ., in quanto la
destinazione legale vince la presunzione legale di comunione.
* Corte app. civ. Milano, sez. IV, 9 gennaio 1980, n. 613,
Condominio di Via Farneti 10, Milano c. Bonomi, in Arch. loc. e cond. 1980, 377.
È da ritenere illegittima l'effettuazione nel sottotetto,
senza alcuna autorizzazione del condominio e delle competenti autorità, di
lavori che comportino la modifica del solaio (con lesione del vaso di
espansione) nonché di parti comuni dello stabile (con lesione della servitù di
accesso per l'ispezione del tetto e danno estetico).
* Corte app. civ. Milano, sez. I, 25 settembre 1992, n.
1561, De Vilas c. Cond. di Via Ingegnoli n. 18 di Milano, in Arch. loc. e cond.
1993, 541.
Il sottotetto, pur non costituendo una parte comune c.d.
necessaria dell'edificio condominiale, deve essere considerato di proprietà
comune quando sia strutturalmente destinato, anche potenzialmente, ad un
servizio o ad un uso comune.
* Trib. civ. Milano, 23 aprile 1990.
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