37 - RESTITUZIONE DELLA COSA LOCATA
La responsabilità del conduttore per il ritardo nella
riconsegna della cosa locata ha carattere contrattuale traendo origine dal
patto di restituire la cosa avuta in temporaneo godimento alla scadenza del
rapporto locatizio.
* Cass.civ., sez. III, 21 ottobre 1986, n. 6184, Cervello c.
Italnoleggi.
In tema di esecuzione di sentenza provvisoriamente esecutiva
con la quale il conduttore è stato condannato al rilascio nell'immobile locato,
il giudice dell'appello - in sede di inibitoria ex art. 351 cod. proc. civ. -
può soltanto, concedendo la sospensione o la revoca dell'esecuzione
provvisoria, incidere sull'esecutorietà della sentenza (e, quindi, sul titolo
esecutivo), ma non sul tempo della concreta esecuzione, le cui questioni
restano devolute alla competenza del giudice dell'esecuzione. Consegue che i
procedimenti diretti alla dilazione, graduazione e sospensione degli sfratti
(nella specie: sospensione disposta dalla L. n. 118 del 1985) sono devoluti al
giudice dell'esecuzione, restando interdetto al giudice dell'appello fissare -
nel provvedimento con il quale rigetta la richiesta di inibitoria - la data del
rilascio.
* Cass. civ., sez. III, 20 gennaio 1987, n. 456, Di
Benedetto c. Giarrizzo.
L'obbligo di cui all'art. 1591 cod. civ. gravante sul
conduttore in mora a restituire la cosa, va riguardato nell'ambito del
risarcimento del danno ex art. 1218 cod. civ.; ne consegue che la controversia
concernente tale risarcimento esula dalle questioni relative alla determinazione
del canone di locazione e resta aliena alla competenza per materia del pretore
stabilita dall'art. 45 della L. n. 392/1978, norma innovativa rispetto alla
precedente normativa vincolistica (art. 29, L. n. 253/1950) la quale devolveva
a tale giudice sia le controversie relative alla misura del canone che quelle
concernenti ogni altro corrispettivo.
* Pret. civ. Roma, 20 dicembre 1988, n. 01 Marimonti c.
Termignone, in Arch. loc. e cond. 1989, 781.
Qualora l'immobile venga rilasciato ingombro delle cose del
conduttore, non è integrato l'inadempimento dell'obbligo di restituzione di cui
all'art. 1591 cod. civ., ma l'inesatto adempimento di tale obbligo e,
conseguentemente, il risarcimento del danno che dall'inesatto adempimento
deriva non è suscettibile della liquidazione legale operata dall'art. 1591 cod.
civ., ma di una liquidazione che il giudice deve di volta in volta operare, in
relazione alla consistenza ed alla quantità delle cose che il conduttore abbia
lasciato nell'immobile.
* Trib. civ. Milano, sez. X, 20 febbraio 1989, n. 1494,
Pomentale c. Riunione Adriatica di Sicurtà Spa, in Arch. loc. e cond. 1990, 88.
In tema di locazioni di immobili urbani ad uso abitativo,
l'art. 1591 cod. civ., non derogato da alcuna norma speciale, trova
applicazione sin dalla data della scadenza legale o convenzionale del
contratto, sicché da tale data il conduttore va considerato in mora ove non
restituisca l'immobile locato, con conseguente obbligo di risarcire il danno
anche in dipendenza di clausola penale, pattuita con il contratto; né la mora è
esclusa, con conseguente operatività della clausola penale, ove la data di
rilascio dell'immobile venga fissata dal giudice in epoca successiva alla data
di scadenza legale o convenzionale ai sensi dell'art. 56 della L. n. 392 del
1978 o venga prorogato lo sfratto in base alle leggi speciali di graduazione
degli sfratti che, senza eliminare la mora, tendono unicamente a consentire al
conduttore il reperimento di idonea sistemazione.
* Cass. civ., sez. III, 26 ottobre 1989, n. 4429, Corvino c.
Soria, in Arch. loc. e cond. 1990, 248.
L'art. 1591 cod. civ. continua a rappresentare, in materia
di ritardo del conduttore nella restituzione dell'immobile, il principio
generale, ma esso va necessariamente coordinato con l'art. 56 l. n. 392/1978
nel senso che presupposto indispensabile per l'applicabilità della norma è una
situazione di mora del conduttore, preesistente e regolarmente posta in essere.
* Pret. civ. Bari, 6 novembre 1989, n. 857, Alleanza
Assicurazioni Spa c. Calabrese, in Arch. loc. e cond. 1990, 130.
Deve ritenersi sia incorso in mora - e cioè ritardo a lui
imputabile, che determina l'applicabilità dell'art. 1591 cod. civ. - il
conduttore che, già beneficiario della proroga contrattuale di cui alla legge
n.118/85, non abbia restituito l'immobile dopo il 30 aprile 1986 (data di
pubblicazione della sentenza Cost. n. 108/86), a nulla rilevando la
disposizione di cui all'art. 69 della legge n. 392/78 in base alla quale
l'esecuzione del provvedimento di rilascio è condizionata all'avvenuta
corresponsione dell'indennità di avviamento.
* Trib. civ. Bari, sez. III, 27 febbraio 1987, n. 845,
Loconsolo c. Bellomo, in Arch. loc. e cond. 1987, 342.
L'art. 1590 c.c., secondo cui il conduttore deve restituire
al locatore la cosa nello stato medesimo in cui l'ha ricevuta, in conformità
alla descrizione fattane dalle parti, e, in mancanza di descrizione, si presume
che il conduttore abbia ricevuto la cosa in buono stato di manutenzione, deve
ritenersi applicabile anche al rapporto d'affitto di cosa produttiva.
* Cass. civ., sez. III, 23 marzo 1991, n. 3116, Bensacera G.
c. Arnone F. e M.
L'impossibilità di ottenere una casa implica necessariamente
il pericolo attuale di un danno grave alla persona e l'occupazione abusiva di
un alloggio può essere ritenuta scriminata dallo stato di necessità allorché
tale pericolo, oltre ad esser attuale, non sia stato causato volontariamente
dall'imputato, nel senso che questi abbia occupato l'immobile solo come estrema
ratio, dopo essersi mosso nel rispetto della legge e delle sue procedure.
*
Pret. pen. Lecce, sez. dist.
Nardò, 30 aprile 1994, Muci, in
Arch. loc. e cond. 1994, 854.
Malgrado la detenzione sine titulo di un immobile
rappresenti indiscutibilmente la fonte potenziale di un danno ingiusto, il proprietario
che agisca per ottenerne il risarcimento a carico dell'occupante abusivo - non
limitandosi ad avanzare una domanda generica - ha l'onere di dimostrare la
sicura esistenza e l'entità del pregiudizio economico subito a seguito della
lamentata situazione; tale danno, quindi, non può commisurarsi automaticamente
al presumibile canone di locazione relativo a quel bene, almeno finché manchi
la prova che il medesimo - una volta libero - sarebbe stato realmente preso in
locazione, attestandone la decorrenza e la misura del corrispettivo.
* Trib. civ. Bologna, 5 dicembre 1996, n. 1931, Fallimento
Coppola Ciro c. Soc. Ditta Automobili Lelli, in Arch. loc. e cond. 1997, 268.
La devoluzione al giudizio di arbitri della questione se sia o meno legittimo
il rifiuto del locatore di ricevere in restituzione l'immobile locato non trova
ostacolo nell'intervento del giudice ordinario con riguardo alla nomina del
sequestratario.
* Pret. civ. Udine, 18 marzo 1997, n. 142, Soc. Supermercati
Pam c. Soc. Impregilo, in Arch. loc. e cond. 1997, 470.
La presunzione di colpa sancita dall'art. 1588 c.c. a carico
del conduttore in ordine alla perdita o deterioramento della cosa locata,
derivanti da incendio, può essere vinta soltanto mediante la dimostrazione che
la causa dell'incendio, identificata in modo positivo e concreto, non è a lui
imputabile, onde in difetto di tale prova, la causa, sconosciuta o anche dubbia
della perdita o del deterioramento in questione rimane a suo carico con il
conseguente obbligo di risarcimento del danno che deve comprendere pure i
canoni di locazione dovuti in base al contratto fino allo spirare dello stesso
come corrispettivo spettante al locatore per il mancato guadagno.
* Cass. civ., sez. III, 17 febbraio 1997, n. 1441, Emme.Ti.Bi. c. Manzone.
Con riferimento agli obblighi gravanti sul conduttore al
momento della riconsegna dell'immobile al termine del rapporto locativo,
rientrano nel normale degrado d'uso i fori da tasselli nel rivestimento della
cucina derivanti dalla necessità di appendere pensili e i fori per il sostegno
delle tende. Inoltre, la tinteggiatura non può essere posta a carico del
conduttore, atteso che rientra nel normale degrado d'uso il fatto che dopo un
certo periodo di tempo i mobili e i quadri lascino impronte sulle pareti.
* Pret. civ. Padova, 24 giugno 1997, n. 345, Sada c.
Rampado, in Arch. loc. e cond. 1998, 113.
Benché l'occupazione senza titolo di un immobile costituisca
indiscutibilmente fonte potenziale di un danno ingiusto, il proprietario che
agisca per il risarcimento (non generico) del danno nei confronti
dell'occupante abusivo ha l'onere di fornire la prova dell'esistenza certa e
dell'entità del danno subito a causa della predetta situazione. Tale danno,
pertanto, non può essere commisurato automaticamente al presumibile canone di
locazione dell'immobile, mancando la prova che questo, ove fosse stato libero,
sarebbe stato certamente concesso in locazione, da quale momento e per quale
corrispettivo (nella specie, è stata ritenuta infondata la pretesa di un
risarcimento del danno commisurato al canone pagato dal conduttore che, dopo
avere esercitato il recesso dal contratto, anziché riconsegnare l'immobile al
locatore, vi aveva immesso il terzo poi convenuto in giudizio, rimanendo così
responsabile ai sensi dell'art. 1591 cod. civ.).
* Pret. civ. Milano, 29 gennaio 1988, Dalton Spa c.
Mazzarelli n.c., in Arch. loc. e cond. 1989, 398.
E' fondatamente esercitato il diritto della società
proprietaria di riottenere la piena disponibilità dell'autorimessa oggetto di
concessione precaria, qualora tale concessione non si sia rinnovata per la
mancanza di richiesta scritta da parte del concessionario e la stessa società
avente causa dalla concedente abbia esercitato la facoltà di revoca chiedendo
il rilascio del bene predetto.
* Pret. civ. Roma, 4 luglio 1989,Soc. CE.SE.LE.CO.FI. c.
Chabod, in Arch. loc. e cond. 1989, 763.
In tema di responsabilità del conduttore per perdita o
deterioramento della cosa locata verificatisi nel tempo in cui egli ha ammesso
un terzo al godimento della cosa, l'art. 1588 c.c. va interpretato nel senso
che il conduttore non è più responsabile quando detti eventi si configurano
rispetto al terzo, tenuto ad osservare nel suo godimento lo stesso grado di
diligenza del conduttore, come non dipendenti da causa a lui imputabile.
* Cass. civ.,sez. III, 25 maggio 1998, n. 5193,Inzoli ed
altri c. Soc. Agricola Murasecca, in Arch loc. e cond. 1998, 538.
Qualora, in violazione dell'art. 1590 c.c., al momento della
riconsegna l'immobile locato presenti danni eccedenti il degrado dovuto a
normale uso dello stesso, incombe al conduttore l'obbligo di risarcire tali
danni, consistenti non solo nel costo delle opere necessarie per la rimessione
in pristino, ma anche nel canone altrimenti dovuto per tutto il periodo necessario
per l'esecuzione e il completamento di tali lavori, senza che, a quest'ultimo
riguardo, il locatore sia tenuto a provare anche di aver ricevuto - da parte di
terzi - richieste per la locazione, non soddisfatte a causa dei lavori.
* Cass. civ., sez. III, 1 luglio 1998, n. 6417, Soc. Pomona
Seconda c. Ministero delle finanze, in Arch. loc. e cond. 1998, 682.
L'autorizzazione prefettizia di cui all'art. 35 della legge
n. 253 del 1950 incide sull'attuazione della sentenza di sfratto dei locali
adibiti a farmacia, ma non sulla mora di cui all'art. 1591 c.c. Consegue che è
inadempiente e tenuto al risarcimento del danno, a norma dell'art. 1591 c.c.,
il conduttore di un immobile adibito a farmacia che abbia restituito l'immobile
stesso dopo il termine fissato dalla sentenza di rilascio, indipendentemente dall'autorizzazione
sopra detta.
* Cass. civ., sez. III, 9 ottobre 1998, n. 10032, Bongini c.
Baldanzi ed altra, in Arch. loc. e cond. 1998, 844.
La domanda di determinazione del corrispettivo dovuto dal
conduttore in mora nella restituzione dell'immobile, ai sensi dell'art. 1591
c.c., avendo per oggetto una prestazione che mantiene tutte le caratteristiche
del normale canone di locazione, anche in ordine alle norme applicabili per la
sua determinazione, rientra (indipendentemente dal fatto che essa sia rivolta a
conseguire solo il maggior danno, oppure anche il danno specificamente
commisurato all'entità del canone di locazione, o solo a quest'ultimo) nella
competenza per materia del pretore, ai sensi degli artt. 8 e 447 bis c.p.c.
* Cass. civ., sez. III, 10 settembre 1998, n. 8964, De
Giovanni ed altra c. Soc. De Agostini Diffusione del Libro, in Arch. loc. e
cond. 1998, 855.
In tema di pregiudizio subito dal locatore per non aver
potuto utilizzare direttamente e tempestivamente l'immobile locato a causa del
ritardo nella consegna, ai fini della determinazione del <<maggior
danno>> risarcibile, ex art. 1591 c.c., il giudice deve valutare se
effettivamente il locatore aveva esigenza di utilizzare in proprio l'immobile
che gli appartiene, nonché (sia in riferimento al nesso causale tra mora
restituendi e danno, sia in relazione all'obbligo del creditore di contenere
con l'ordinaria diligenza le conseguenze dannose poste in essere dalla serie
causale del debitore) la idoneità dell'immobile stesso in rapporto a dette
esigenze e la proporzionalità - rispetto ad entrambi questi elementi - della
soluzione logistica da lui prescelta temporaneamente. (Nella fattispecie il
danno è stato valutato tenendo presente il costo medio di un appartamento
congruo per le esigenze immediate del locatore ed ubicato in zona equivalente a
quello ancora occupato).
* Trib. civ. Milano, 30 ottobre 1997, Scibetta c. Zani, in
Arch. loc. e cond. 1998, 885.
Il principio desumibile dall'art. 1590 c.c. che legittima il
locatore a rifiutare la riconsegna dell'immobile ed a pretendere il pagamento
del canone fino alla sua rimessione in pristino, va coordinato con il principio
di cui all'art. 1227, comma secondo c.c. secondo il quale in base alle regole
dell'ordinaria diligenza il creditore ha il dovere di non aggravare con il
fatto proprio il pregiudizio subito, pur senza essere tenuto all'esplicazione
di un'attività straordinaria e gravosa e, cioè, ad un facere non corrispondente
all'id quod prelumque accidit. Ne deriva che il locatore non può rifiutare la
riconsegna ma può soltanto pretendere il risarcimento del danno cagionato
all'immobile, costituito dalle spese necessarie per la rimessione in pristino e
dalla mancata percezione del reddito nel periodo di tempo occorrente, nel caso
in cui il deterioramento dipenda da inadempimento dell'obbligo di provvedere
alle riparazioni di piccola manutenzione ex art. 1576 c.c.; il locatore può
invece rifiutare la riconsegna dell'immobile locato nel caso in cui il
conduttore non abbia adempiuto all'obbligo, impostogli dal contratto, di
provvedere alle riparazioni eccedenti l'ordinaria manutenzione o per avere egli
di propria iniziativa apportato trasformazioni o innovazioni, poiché in tale
caso la rimessione in pristino richiederebbe l'esplicazione di un'attività
straordinaria e gravosa e, cioè, un facere al quale il locatore non è tenuto
secondo l'id quod prelumque accidit.
* Cass. civ., sez. III, 13 luglio 1998,n. 6856, Tirelli c.
Soc. Wandar, in Arch. loc. e cond. 1999, 269.
Qualora il conduttore di un immobile, dopo avere intimato al
locatore di riprenderne possesso, chieda ed ottenga dal giudice la nomina di un
sequestratario a norma dell'art. 1216 c.c., il rigetto della domanda di
convalida della procedura, che egli abbia proposto, impedisce di fare carico
delle spese di custodia al locatore.
* Cass. civ., sez. III, 13 luglio 1998,n. 6856, Tirelli c.
Soc. Wandar, in Arch. loc. e cond. 1999, 269.
In tema di locazione abitativa, il conduttore in ritardo
nella riconsegna dell'immobile è tenuto a norma dell'art. 1591 c.c. dalla data
di cessazione legale del contratto, oltre al pagamento del corrispettivo
convenuto, anche al risarcimento del maggior danno subito dal locatore, a
titolo di responsabilità contrattuale per il ritardato adempimento - e
pertanto, qualora questo danno sia stato determinato con apposita clausola
penale, a corrispondere l'ammontare di detta penale - ancorché il ritardo sia
dipeso da vicende dilatorie dovute a termini fissati in sentenza per l'esecuzione
e graduazione dello sfratto o a proroghe e sospensioni ex lege dello stesso,
perché trattandosi di termini apposti alla esecuzione forzata e non
all'adempimento, non fanno venir meno la mora e così la responsabilità del
conduttore.
* Cass. civ., sez. III, 28 settembre 1998, n. 9698,
Sagliocco c. Sersale.
In tema di restituzione dell'immobile locato, il conduttore
non deve sopportare le spese per i deterioramenti imputabili a vetustà ma solo
quelli riconducibili a proprio comportamento, con la conseguenza che anche i
piccoli deterioramenti dovuti a vetustà fanno carico all'inquilino ove siano
conseguenza dell'uso, e cioè del modo in cui egli abbia adoperato la cosa.
(Nella specie, alla stregua del principio enunciato, il tribunale ha condannato
il conduttore al pagamento delle spese necessarie alla raschiatura e
verniciatura di porte, finestre e pavimento in legno, nonché a quelle per la
sostituzione di parte delle finestre, trattandosi di deterioramenti causati
dall'uso improprio e dalla cattiva custodia).
* Trib. civ. Udine, 24 agosto 1999, n. 709, Guizzardi c.
Rossi, in Arch. loc. e cond. 1999, 967.
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