c) Estorsione
Incorre nel reato di tentata estorsione il conduttore che -
dopo aver dato disdetta del contratto di locazione - richieda al locatore,
approfittando della situazione economica difficile di quest’ultimo, una
"tangente" per addivenire all’effettiva riconsegna dell’immobile.
* Corte app. pen. Milano, sez. III, 5 maggio 1981, n. 2472,
lmp. Pingitore, in Arch. loc. e cond. 1981, 227.
d) Gravi motivi
Per "grave motivo" di cui all’art. 4 della legge
n. 392/1978 non si può assolutamente ritenere una situazione che trae la sua origine
da una scelta o decisione del conduttore, dovendo invece trattarsi di
circostanze necessitate e causate, almeno a titolo di conoscenza, da fattori
estranei alla libera determinazione dell’interessato.
* Trib. civ. Piacenza, 26 settembre 1985, Buono e altro c.
Nossardi, in Arch. loc. e cond. 1985, 725.
L’antieconomicità della prosecuzione dell’attività
produttiva del conduttore non realizza la condizione della sussistenza dei
gravi motivi che abilitano ex art. 27, ultimo comma, L. n. 392/78 il conduttore
a recedere dal contratto, dovendo invece tali motivi trovare la propria origine
in fattori estranei alla volontà del conduttore medesimo nonché essere
imprevedibili e sopravvenuti alla conclusione del contratto.
* Trib. civ. Padova, 29 maggio 1986, Siderpali c. Capitelli,
in Arch. loc. e cond. 1987, 358.
In tema di recesso del conduttore ex art. 27, ultimo comma
della legge n. 392 del 1978, i "gravi motivi" di cui alla norma non
possono attenere esclusivamente alla sfera della soggettiva ed unilaterale valutazione
del conduttore medesimo circa la convenienza o meno di continuare a svolgere la
propria attività nell’immobile locato.
* Trib. civ. Genova, 23 marzo 1987, Srl Goal e altri c.
Negrino, in Arch. loc. e cond. 1987, 524.
I gravi motivi in presenza dei quali gli artt. 4, secondo
comma, e 27 ultimo comma, della L. n. 392 del 1978, indipendentemente dalle
previsioni contrattuali, consentono il recesso del conduttore dal contratto in
qualsiasi momento, devono collegarsi a fatti estranei alla volontà del
conduttore medesimo che, imprevedibili e sopravvenuti alla costituzione del
rapporto locativo, siano tali da rendere oltremodo gravosa per il conduttore la
persistenza del rapporto stesso. Pertanto non ricorrono detti estremi ove la
domanda di recesso sia fondata sul diniego dell’autorizzazione amministrativa
per esercitare nell’immobile locato l’attività convenuta (nella specie: casa -
albergo), ove già al momento della stipulazione del contratto non sussistano i
presupposti di fatto e di diritto per conseguire detta autorizzazione (nella
specie il diniego dell’amministrazione dipendeva dalla insussistenza di una
specifica norma regionale relativa alle case - albergo).
* Cass. civ., sez. III, 12 gennaio 1991, n. 260, S.p.a. PIEC
c. Ponturo.
I "gravi motivi" di cui all’ultimo comma dell’art.
27 della L. n. 392 del 1978, devono valutarsi contemperando i contrapposti
interessi delle parti, senza privilegiare una unilaterale violazione del
conduttore, ma senza per questo frustrare le sue legittime istanze di cogliere
al meglio le opportunità lavorative o di altra natura che gli si offrono o di
limitare eventuali perdite economiche o subire altri diversi pregiudizi in
considerazione della perduranza del vincolo contrattuale.
* Trib. civ. Firenze, sez. I, 16 dicembre 1991, n.2281,
Società Metodi e Vendite c. Fondo pensioni per il personale della B.N.L., in Arch. loc. e cond. 1992, 630.
I gravi motivi in presenza dei quali gli artt. 4 comma
secondo e 27 ultimo comma della L. 27 luglio 1978, n. 392, indipendentemente
dalle previsioni contrattuali, consentono il recesso del conduttore dal
contratto di locazione, sono quelli che rendono oltremodo gravosa per
quest’ultimo la consistenza del rapporto e sopravvenuti alla costituzione del
rapporto. (Nella specie, la C.S. in base all’enunciato principio ha confermato
la decisione dei giudici del merito che aveva riconosciuto la ricorrenza di
siffatto recesso con riguardo alla mancata realizzazione di un preannunciato
piano di sviluppo edilizio della zona con effetti negativi sulle prospettive
commerciali nelle quali il conduttore aveva fatto affidamento nel momento della
stipulazione del contratto di locazione dell’immobile da destinare ad una
farmacia).
* Cass. civ., sez. III, 20 ottobre 1992, n. 11466,
Abbigliamento Merceria di Platti S.n.c. c. Pinazzi.
Il conduttore che per gravi motivi recede dal contratto di
locazione di immobile destinato ad una delle attività indicate dagli artt. 27 e
42 della legge sull’equo canone prima della scadenza del termine di durata,
senza il preavviso prescritto dall’ultimo comma del citato art. 27, è tenuto al
risarcimento dei danni che il locatore provi di avere subito per l’anticipata
restituzione dell’immobile a meno che dimostri che l’immobile è stato
egualmente utilizzato dal locatore direttamente o indirettamente.
* Cass. civ., sez. III, 24 maggio 1993, n. 5827, Lapomarda
c. Perchiazzi.
I "gravi motivi" di cui all’ultimo comma dell’art.
27 L. 392/78 devono avere carattere oggettivo e devono collegarsi a fatti
estranei alla volontà del conduttore, imprevedibili (sia pure non in astratto
ma in senso concreto e relativo) e sopravvenuti alla costituzione del rapporto
locativo, che siano tali da rendere oltremodo gravosa per il conduttore stesso
la prosecuzione del rapporto locativo.
* Trib. civ. Milano, sez. X, 9 settembre 1993, n. 8363, Soc.
Cea c. Soc. Gaia, in Arch. loc. e cond. 1994, 121.
Sussistono i gravi motivi legittimanti il recesso del
conduttore dal contratto di locazione ex art. 27, ultimo comma, L. n. 392/78,
in caso di insufficienza dei locali occupati in conseguenza di una oggettiva
espansione dell’attività commerciale.
* Trib. civ. Milano, sez. X, 8 giugno 1992, n. 6695, Soc.
Assiquattro c. Soc. Orsiplastica, in Arch. loc. e cond. 1994, 136.
I gravi motivi, posti dal conduttore a fondamento del suo
recesso unilaterale dal contratto di locazione ex art. 27, ultimo comma, L. n.
392 del 1978, non possono attenere alla soggettiva ed unilaterale valutazione,
effettuata dal conduttore stesso, circa la convenienza o meno di continuare ad occupare
l’immobile locato, dovendo invece concretarsi in fattori oggettivamente
imprevedibili e sopravvenuti alla costituzione del rapporto. (Nella specie, la
società conduttrice esercitò il recesso adducendo quale grave motivo
l’insufficienza dei locali oggetto del contratto di locazione, determinata
dalla progressiva espansione delle attività economiche esercitate, ove,
peraltro, l’immobile locato si era già obiettivamente rivelato inadeguato alle
esigenze del conduttore sin dall’inizio del rapporto locativo.
* Trib. civ. Milano, sez. X, 25 febbraio 1993, n. 2380,
Società PAI c. Zolezzi, in Arch. loc. e cond. 1994, 365.
I gravi motivi in presenza dei quali l’art. 4 secondo comma
della L. 27 luglio 1978 n. 392, indipendentemente dalla previsione contrattuale,
consente il recesso del conduttore dal contratto di locazione in qualsiasi
momento, devono collegarsi a fatti estranei alla volontà del conduttore
medesimo che, imprevedibili e sopravvenuti alla costituzione del rapporto
locativo, rendono oltremodo gravoso per il conduttore la persistenza del
rapporto stesso.
* Cass. civ., sez. III, 3 febbraio 1994, n. 1098, Ina c.
Pelosi.
I gravi motivi in presenza dei quali l’art. 27, ultimo
comma, della L. 27 luglio 1978, n. 392 consente il recesso del conduttore dal
contratto di locazione, sono da identificarsi in fatti estranei alla volontà
del conduttore, imprevedibili e sopravvenuti alla costituzione del rapporto
locatizio.
* Pret. civ. Bologna, 4 novembre 1994, n. 1423, Tonelli c.
Soc. Esse Enne, in Arch. loc. e cond. 1996. 101.
Nella valutazione della serietà del recesso esercitato dal
conduttore ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 27 della legge n. 392 del 1978
- a norma del quale, indipendentemente dalle previsioni contrattuali, il
conduttore, quando ricorrano gravi motivi, può recedere in qualsiasi momento
dal contratto con preavviso di almeno sei mesi da comunicarsi con lettera
raccomandata -il giudice deve tenere conto della corrispondenza delle ragioni
del recesso a quelle enunciate dal conduttore nell’atto di preavviso. quando
questa corrispondenza sia contestata dal locatore. In caso negativo, deve
rigettare l’eccezione fondata sul fatto che il mancato pagamento dei canoni
della locazione è sorretta da valido esercizio del potere di recesso.
* Cass. civ., sez. III, 5 febbraio 1996, n. 954, Fama Jersey
c. Tessitura Mirage.
Poiché i "gravi motivi" che consentono al
conduttore di un immobile, adibito ad uso commerciale, di recedere
anticipatamente dal rapporto di locazione (art. 27, ultimo comma, L. 27 luglio 1978
n. 392) devono essere sopravvenuti alla stipula del relativo contratto ed
imprevedibili a tale momento - e quindi la fattispecie non si sovrappone a
quella che consente la risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta (art.
1467 c.c.), in cui è necessario altresì che l’evento sopravvenuto sia
eccezionale ed incida sulla sinallagmaticità delle prestazioni - se i costi di
produzione - in cui rientra il canone da pagare - dell’impresa esercitata dal
conduttore sono divenuti onerosi prevalentemente a causa dei mancati pagamenti
da parte della clientela, il recesso è ingiustificato, non trattandosi di un
rischio imprevedibile.
* Cass. civ., sez. III, 11 agosto 1997, n. 7460, Mantovani
c. Droghetti, in Arch. loc. e cond. 1997, 994.
L’art. 27 comma ottavo legge 27 luglio 1978 n. 392 che
consente al conduttore il recesso dal contratto indipendentemente dalle
previsioni contrattuali quando ricorrano gravi motivi, deve interpretarsi nel
senso che tanto la intenzione del conduttore di recedere dal contratto, quanto
l’indicazione dei motivi di recesso devono essere comunicati al locatore con
lettera raccomandata (o con altra modalità equipollente).
* Cass. civ., sez. III, 14 maggio 1997, n. 4238, D’Amario c.
Di Cesare.
e) Successione nel contratto
È infondata, in relazione agli artt. 2 e 3 della
Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 6, primo
comma, della L. 27 luglio 1978, n. 392, nella parte in cui non prevede la
successione nel contratto dei parenti e affini del conduttore, con lui abitualmente
conviventi, anche nell’ipotesi di abbandono dell’immobile o di recesso dal
contratto da parte del titolare della locazione.
* Corte cost., 18 maggio 1989, n. 252, Inpdai c. Sasso, in
Arch. loc. e cond. 1989, 239.
f) Termini e forma
L’art. 27, comma 7, della L. n. 392 del 1978 consente alle
parti di pattuire che il conduttore possa recedere dal contratto in qualsiasi
momento con il solo obbligo del preavviso al locatore almeno sei mesi prima
della data in cui il recesso deve avere esecuzione, senza la contestuale
indicazione delle ragioni giustificative della disdetta, in quanto tale recesso
non crea alcun effettivo nocumento al locatore stante la sufficienza del detto
preavviso per trovare un nuovo inquilino.
* Cass. civ.. sez. III, 8 agosto 1997, n. 7357, Mormino c.
Usl n. 51 di Termini Imerese, in Arch. loc. e cond. 1997, 786.
L’art. 4 della legge n. 392/1978 - che prevede che il
conduttore di un immobile ad uso abitativo possa recedere in qualsiasi momento
dal contratto di locazione, ricorrendo gravi motivi, con preavviso di almeno
sei mesi - è inapplicabile ai contratti in regime transitorio.
* Trib. civ. Piacenza, 26 settembre 1985. Buono e altro c.
Nossardi, in Arch. loc. e cond. 1985, 725.
È inidoneo a provocare l’anticipata risoluzione del
contratto di locazione il preavviso comunicato al locatore, ove il conduttore
non adempia al doppio onere, stabilito dall’art. 27 L. n. 392/1978, della
specificazione della data costituente il termine ultimo della locazione e
dell’indicazione espressa e chiara dei gravi motivi che giustificano la risoluzione
unilaterale anticipata.
* Trib. civ. Vicenza, sez. I, 26 febbraio 1990, n. 262,
Fosser Snc c. Frigo, in Arch. loc. e cond. 1990, 300.
I termini e le forme prescritti dall’art. 4 della legge 392/78
per il recesso dal contratto di locazione non costituiscono condizioni di
validità dell’atto, bensì condizioni perché il negozio unilaterale di recesso
abbia effetto nei confronti dell’altro contraente; non può pertanto la parte
recedente eccepire l’irritualità o intempestività della propria disdetta per
resistere alla pretesa della parte destinataria che, accettando il recesso, la
faccia valere.
* Pret. civ. Legnano. 10 agosto 1982, n. 135, Di Crescenzo e
altro c. Ottavi, in Arch. loc. e cond. 1982. 497.
Qualora il conduttore receda dal contratto di locazione
prima della scadenza del termine di preavviso di mesi sei di cui all’art. 4 L.
n. 392/78, l’ammissibilità della prova per testi, circa il presunto consenso
del locatore a tale recesso anticipato, implica una necessaria distinzione a
seconda che trattisi di recesso negozialmente pattuito (primo comma art. 4 L.
n. 392/78), ovvero di recesso per gravi motivi disciplinato ex legge (secondo
comma stesso articolo): nel primo caso il presunto consenso assume il valore di
un patto aggiunto o contrario al contenuto di un documento, per cui la predetta
prova per testi incontra i limiti di cui agli artt. 2722 e 2723 cod. civ.;
viceversa, nel secondo caso, esso costituisce una circostanza di fatto che può
essere liberamente oggetto di prova testimoniale.
* Pret. civ. Penne, 14 novembre 1985. Morricone c. De
Falviis, in Arch. loc. e cond. 1986, 336.
Qualora il conduttore di un immobile, deducendo il proprio
diritto alla risoluzione anticipata del rapporto, e dopo aver intimato al
locatore di riprenderne il possesso, chieda ed ottenga la nomina di un
sequestratario, ai sensi dell’art. 1216 secondo comma cod. civ., il successivo
accertamento dell’insussistenza dell’indicato diritto comporta che il
conduttore medesimo è tenuto sia al pagamento dei canoni fino alla scadenza del
contratto, sia alla assunzione delle spese della suddetta custodia. Pertanto, a
fronte del comportamento del sequestratario, consistente nella cessione del
godimento del bene a terzi, ma con impiego del ricavato a copertura delle spese
di custodia, deve negarsi che il conduttore possa avanzare pretese
risarcitorie, non essendo riscontrabile una sua perdita patrimoniale.
* Cass. civ., sez. III, 23 giugno 1986. n. 4162, Amm. Poste
Tel. c. Soc. Imm. Miramar.
Nel caso che il conduttore non adempia all’onere di
comunicazione previsto dall’art. 4 della legge dell’equo canone, spetta al
locatore un risarcimento, ai sensi dell’art. 1218 cod. civ., pari a sei
mensilità.
* Trib. civ. Asti, sez. I, 22 agosto 1986, n. 181,
Immobiliare Vialda Srl c. Cacioppo, in Arch. loc. e cond. 1987, 355.
In tema di locazione di immobili urbani adibiti ad uso non
abitativo, l’art. 71 della L. n. 392 del 1978 - secondo cui "le
disposizioni degli artt. 27 e 42. primo comma, si applicano anche ai contratti
in corso al momento dell’entrata in vigore della presente legge non soggetti a
proroga legale" - richiama tutte le disposizioni dell’art. 27, mentre la
ulteriore precisazione ("detraendosi, per la determinazione della durata...")
concerne esclusivamente i criteri da adottare per calcolare la durata della
locazione. Pertanto, anche nel regime transitorio, trova applicazione il
disposto di cui all’ultimo comma dell’art. 27, che prevede il recesso del
conduttore dal contratto, indipendentemente dai patti contrattuali, qualora
ricorrano gravi motivi e con preavviso di almeno sei mesi da comunicarsi con
lettera raccomandata, non essendo configurabile un diritto del conduttore alla
rinuncia, immediatamente operativa, alla proroga legale oltre la scadenza
convenzionale.
* Cass. civ., sez. III, 14 giugno 1988, n. 4030.
Mireck
c. Cardinali.
In caso di insufficienza e inadeguatezza dell’immobile
locato, determinate dalla progressiva espansione, durante il rapporto locativo,
delle attività economiche del conduttore, sussistono i gravi motivi che, ai
sensi dell’art. 27, ultimo comma, L. n. 392/1978, giustificano il recesso dal
contratto del conduttore di un immobile ad uso non abitativo. Tali motivi
devono rivestire carattere oggettivo, al fine di non far dipendere l’osservanza
del contratto di locazione da un esclusivo e soggettivo giudizio di convenienza
del conduttore insindacabile dalla controparte e come tale arbitrario.
* Trib. civ. Milano, sez. X, 22 settembre 1988, n. 8128,
Ferdomia Spa c. Coprim, in Arch. loc. e cond. 1989, 738.
Il debitore non può essere considerato in mora, con le
conseguenze del caso ed in ispecie a titolo di risarcimento, ove abbia offerto
la prestazione dovuta in modo tempestivo e serio e permettendo comunque al creditore
di disporre, ove volesse, dell’oggetto integrale della prestazione dovuta;
tuttavia, in tema di locazione di immobili, il legittimo rifiuto del locatore
di ricevere le chiavi dell’immobile locato quale segno della riconsegna. in
conseguenza del mancato rispetto da parte del conduttore del termine di
preavviso previsto dall’art. 27 L. n. 392/1978 e in assenza degli eventuali
gravi motivi per il rilascio anticipato dell’immobile, determina in capo al
conduttore la persistenza degli obblighi di custodia con tutte le conseguenze
di legge, e principalmente dell’obbligo del risarcimento dei danni verificatisi
a causa di una omessa o incompleta custodia del locale da parte sua.
* Pret. civ. Pordenone, 10 novembre 1988, n. 300, Brusutti
c. SAM Srl, in Arch. loc. e cond. 1989, 381.
Qualora il conduttore si sia allontanato dall’immobile
locato prima della scadenza del contratto, manifestando implicitamente
l’intenzione di rilasciarlo e non semplicemente di non usarlo, ben può
ritenersi estinto il rapporto per recesso.
* Pret. civ. Firenze, 28 ottobre 1988, Gilio c. Coop.
Florentia Srl, in Arch. loc. e cond. 1989, 127.
Qualora il conduttore receda dal contratto di locazione
avente ad oggetto immobili ad uso abitativo, l’esercitata facoltà di recesso
diviene produttiva di effetti giuridici - con la cessazione del rapporto
locatizio inter partes - alla scadenza del termine semestrale di preavviso ex
art. 4 L. 392/1978; ne consegue che il conduttore, indipendentemente dal
momento (anteriore alla scadenza di detto termine) di materiale rilascio
dell’appartamento, rimane obbligato alla corresponsione dei canoni sino alla
cessazione de jure del contratto e cioè per sei mesi, a decorrere dalla data
del preavviso stesso.
* Pret. civ. Brindisi, 14 ottobre 1988. Giurgola c.
Verrastro. in Arch. loc. e cond. 1989, 783.
Il termine di sei mesi di preavviso previsto dall’art. 4
della L. n. 392/1978, può essere ridotto se il conduttore lo richiede e se ciò
viene accettato dal locatore; costituisce accettazione tacita della richiesta
di abbreviazione di detto termine, l’aver stipulato con altro conduttore
contratto di locazione con decorrenza dalla data del preventivato rilascio
comunicato dal conduttore.
* Pret. civ.
Pordenone, 28 marzo 1988, n. 70, Sonego c. Piscopo, in Arch. loc. e cond. 1989,
161.
g) Zone terremotate
In tema di provvidenze in favore delle popolazioni colpite
dal terremoto del novembre del 1980, l’art. 4 ter del dl. n. 776 del 1980 -
secondo cui il conduttore di immobili dichiarati inagibili, per i quali
occorrono opere urgenti di riattazione, ha diritto a conservare il rapporto
locativo anche se è costretto ad allontanarsi temporaneamente dall’alloggio -
oltre a costituire una deroga al motivo di recesso previsto dall’art. 59, n. 3
della L. n. 392 del 1978, comporta una mera sospensione del diritto di
godimento del conduttore (per il tempo in cui è costretto ad allontanarsi
dall’immobile) e la riviviscenza dello stesso diritto originario (e non la
nascita di un diritto nuovo se pure di contenuto identico) al venir meno
dell’impedimento, sicché il periodo di sospensione non determina alcun mutamento
della durata del rapporto.
* Cass. civ., sez. III, 22 giugno 1987, n. 5477, Trapanese
c. Scotto Lachian.
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