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Guida
alla Locazione ed al Condominio
Un vademecum sui controlli, sui passi necessari e sulle precauzioni per
evitare brutte sorprese.
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33 - IL RAPPORTO DI PORTIERATO
SOMMARIO:
a) Caratteri del rapporto;
b) Controversie; c) In
genere; d) Istituzione del servizio;
e) Portineria e alloggio del portiere;
f)
Pulizia; g) Ripartizione delle spese;
h) Soppressione del servizio;
i)
Svolgimento del servizio.
a) Caratteri del rapporto
Carattere precipuo del contratto di portierato, quale emerge
dalle disposizioni legislative e dalle norme corporative tuttora vigenti (L. 9
aprile 1952 n. 401; L. 31 marzo 1954 n. 109; CCNL 30 aprile 1938) è una prestazione
di vigilanza e di custodia al servizio di stabili con le loro relative
pertinenze, destinati ad uso esclusivo o prevalente di abitazione di più nuclei
familiari. Va, pertanto, riconosciuta la qualifica di portiere — con la
conseguente applicazione della normativa relativa (L. 21 marzo 1953 n. 215,
sulla corresponsione della gratifica natalizia ai lavoratori addetti alla
vigilanza, custodia e pulizia degli immobili urbani; L. 4 febbraio 1958 n. 23,
sul conglobamento e perequazione dei salari dei portieri) — a chi svolge le
anzidette mansioni al servizio di un parco destinato a distinti condominii —
tutti solidalmente responsabili per il pagamento della retribuzione, per essere
il parco destinato a loro servizio e per il fatto di giovarsi delle prestazioni
lavorative del portiere — mentre è irrilevante, al fine di escludere
l’esistenza di un contratto di portierato, la circostanza che ogni edificio
condominiale abbia un proprio portiere. * Cass. civ., sez. lav., 15 dicembre 1979, n. 6539,
Grulliero c. Lanza.
Il rapporto di portierato è caratterizzato, rispetto al
normale rapporto di lavoro subordinato (della cui realtà normativa partecipa),
da aspetti particolari, connessi alla natura (non imprenditoriale) del datore
di lavoro ed al tipo di servizio (pulizia, custodia e vigilanza) affidato al
lavoratore, ed è disciplinato, quanto ad alcuni istituti, da leggi speciali
come la L. 21 marzo 1953, n. 215 sulla gratifica natalizia, la L. 26aprile
1954, n. 111 sull’estensione delle feste infrasettimanali e la L. 16 maggio
1956, n. 526 sul trattamento economico del lavoro prestato nei giorni festivi.
Pertanto, attese le peculiarità del rapporto predetto, che spiegano anche la
previsione della figura del "sostituto" (da nominarsi, secondo la
disciplina collettiva, dal portiere, il quale lo retribuisce direttamente in
proporzione del servizio prestato), va escluso che la clausola dell’art. 36 del
Ccnl di categoria del 24 febbraio 1978 — la quale, in caso di morte del
portiere, prevede la prosecuzione per tre anni del godimento dell’alloggio di
servizio da parte delle persone con lui conviventi e, per lo stesso periodo, la
corresponsione del salario e di eventuali indennità supplementari alla persona
designata come "sostituto" che abbia continuato a disimpegnare il
servizio di portierato — configuri un rapporto di lavoro a termine suscettibile
di conversione, in quanto illegittimo, in rapporto di lavoro a tempo
determinato, ai sensi della L. 18 aprile 1962, n. 230, e quindi risolvibile
soltanto con le modalità e nei casi previsti dalle leggi n. 604 del 1966 e n.
300 del 1970. * Cass. civ., sez. lav., 29 marzo 1985, n. 2221, Viviano c.
Soc. Assic. Gen.
Nello speciale rapporto di portierato, la somministrazione
dell’alloggio costituisce una prestazione del datore di lavoro fornita della
connotazione della alternativa (onde la validità delle clausole individuali o
collettive, che la contemplino, in riferimento all’art. 1285 cod. civ.)
rispetto all’"indennità sostitutiva", nella quale si identifica il
valore convenzionale dell’alloggio, per la determinazione della retribuzione,
ai fini del computo degli istituti legali e contrattuali, con la conseguenza
che nel caso di impossibilità della somministrazione dell’alloggio (per la
mancanza dello stesso nell’edificio in cui deve essere prestato il servizio)
l’obbligazione del datore di lavoro viene a concentrarsi a norma dell’art. 1288
cod. civ. nella corresponsione della detta indennità, senza che ne derivi una
riduzione della retribuzione, ovvero una lesione della sua proporzionalità e
sufficienza ex art. 36 Cost. (Nella specie, la sentenza impugnata — confermata
dal S.C. — aveva escluso che un portiere, trasferito con le stesse mansioni, a
prestare servizio in altro stabile, appartenente al medesimo proprietario e
privo di alloggio di servizio, avesse diritto a conservare il precedente
alloggio, in luogo dell’offerta indennità sostitutiva). * Cass. civ., sez. lav., 25 agosto 1987, n. 7015, Onorati
Conti c. Inps.
Il contratto di portierato ha per oggetto una prestazione di
vigilanza e di custodia al servizio di stabili destinati ad uso, esclusivo o
prevalente, di abitazione di più nuclei familiari. Dalle disposizioni
legislative e dalle norme corporative vigenti è, infatti, considerato portiere
solo colui che presta la propria opera per la vigilanza, la custodia ed,
eventualmente, la pulizia degli stabili, oltre alle mansioni accessorie di cui
alle consuetudini locali e non anche il lavoratore che, con rapporto
continuativo, presta la propria opera per la pulizia dell’androne, delle scale
e degli accessori, ed, eventualmente, anche per la accensione e lo spegnimento
della luce, per l’apertura e chiusura del portone, con esclusione del servizio
di vigilanza e custodia. * Cass. civ., 25 marzo 1970, n. 801.
Nel rapporto di portierato, in cui la subordinazione deve
essere ravvisata nell’assoggettamento del lavoratore al potere direttivo del
datore di lavoro, esercitato anche mediante il controllo dei singoli condomini,
la somministrazione dell’alloggio ubicato nell’edificio condominiale, ove non
risulti giustificata da un diverso titolo, deve presumersi effettuata, in
favore del lavoratore che vi dimora, al fine di svolgervi il servizio di
portierato, che implica l’attività di vigilanza e custodia, alla prestazione
delle quali è finalizzata la suddetta somministrazione. * Cass. civ., sez. lav., 4 dicembre 1990, n. 11638, Cucca e
altri e. Cond. Si.Bo di Nuoro.
b) Controversie
In tema di rapporto giuridico anomalo, che non trovi
disciplina nell’ordinamento, il giudice chiamato a risolvere una controversia
ad esso relativa, deve fare ricorso ai principi generali dell’ordinamento
stesso a norma dell’art. 12 disp. prel. al codice civile. Fra questi principi
generali, nel campo dei rapporti patrimoniali vi è quello che si racchiude
nell’espressione rebus sic stantibus, cui si ispira l’art. 1467 cod. civ., in
forza del quale un rapporto giuridico patrimoniale, ove non altrimenti
disciplinato, non può essere mantenuto in vita quando siano venute meno, in
misura notevole, le condizioni di equilibrio sulle quali esso è sorto. (Nella
fattispecie, trattavasi di un onere reale, tale qualificato con sentenza
passata in giudicato, rappresentato da un vincolo di perpetua destinazione di
una unità condominiale a servizio di portierato, anomalo sia in quanto pressoché
esaustivo dei poteri di godimento del titolare del bene gravato, sia perché
ricollegato ad una controprestazione economica a carico del condominio
beneficiario dell’onere stesso fissata nel 1903 e divenuta affatto simbolica
non esprimendo alcun valore economico degno di considerazione). * Cass. civ., sez. II, 11 novembre 1986, n. 6584, Vettese e.
Cond. V. P. 66.
c) In genere
In materia di impugnazione di delibere dell’assemblea dei
condomini ex art. 1137 cod. civ., il sindacato del giudice è di mera legittimità,
ma ciò non esclude la possibilità, anzi la necessità, di un accertamento della
situazione di fatto che è alla base della determinazione assembleare,
allorquando tale accertamento costituisca il presupposto indefettibile per
controllare la rispondenza della delibera alla legge. (Nella specie, la
delibera aveva per oggetto l’assunzione di un secondo portiere nel complesso
condominiale, ed occorreva stabilire se si fosse in presenza di una innovazione
non consentita, oppure di un semplice adeguamento alle necessità obiettive del
servizio di portierato già esistente; la Suprema Corte ha annullato la
decisione del merito per una insufficiente valutazione al riguardo). * Cass. civ., sez. II, 7 luglio 1987, n. 5905, Milazzo c.
Cacciola.
Deve ritenersi lecita l’attività di mediazione in relazione
ai rapporti di portierato, trattandosi di una categoria di lavoratori non
inserita nelle liste di collocamento e di cui la disciplina speciale, rinviata
a successiva regolamentazione dalla L. 29 aprile 1949, n. 264, non è stata
neppur attuata con la successiva legge n. 339 del 1958: mancano la possibilità
di applicare per analogia norme proibitive o restrittive, ovvero di operare con
interpretazione creativa su aspetti sociali devoluti alla competenza del
legislatore ordinario. * Cass. civ.,
sez. II, 6 novembre 1968, n. 3674.
L’art. 659 cod. proc. civ. — per il quale "se il
godimento di un immobile è il corrispettivo anche parziale di una prestazione
d’opera, l’intimazione dì licenza o di sfratto... può essere fatta quando il
contratto viene a cessare per qualsiasi causa" — non si riferisce alle
sole ipotesi di custodia, portierato e guardiania, ma a tutte quelle di
concessione in godimento di un immobile funzionalmente collegata con un
rapporto di prestazione d’opera in modo da costituirne, anche parzialmente, il
corrispettivo. * Cass. civ., sez. III, 21 giugno 1984, n. 3680, Zeni c.
Carosini.
La mancanza di un’autorizzazione amministrativa, prescritta
per lo svolgimento di una determinata attività lavorativa, non comporta
l’illiceità dell’oggetto o della causa del contratto di lavoro agli effetti
dell’art. 2126 cod. civ.; pertanto, in tema di rapporto di portierato, la
mancata iscrizione del lavoratore nel registro previsto dall’art. 62 del T.U.
delle leggi di PS. (r.d. 18 giugno 1931, n. 773) non esclude il diritto alla
retribuzione per l’attività concretamente esercitata. * Cass. civ., sez. lav., 12 maggio 1989, n. 2171, Varignana
c. Inps.
La clausola del regolamento di condominio istitutiva del
servizio di portierato, in quanto non attribuisce ai condomini diritti
soggettivi, ma riguarda l’amministrazione della cosa comune, può essere abolita
o modificata col voto favorevole della maggioranza dei condomini, senza che occorra
l’unanimità dei consensi. * Trib. civ. Milano, sez. VIII, 14 maggio 1990, Galimberti
c. Condominio di Via Morgantini n. 29/31, Milano, in Arch. loc. e cond. 1991,
140.
In caso di scioglimento totale di un condominio, qualora
residuino beni in comune — ed in assenza di un titolo che disponga diversamente
— deve farsi luogo all’applicazione delle norme sul condominio allorquando le
cose o i servizi appaiano legati ai singoli edifici in un rapporto di
"necessarietà ed accessorietà" (es. gli impianti idrici, di
riscaldamento, di illuminazione, il servizio di portierato, gli accessi, il
parcheggio per le automobili); soltanto per il caso si tratti di cose non
necessarie per l’esistenza delle costruzioni (es. piscine, campi da tennis,
negozi, ristoranti, parchi, ecc.) si applicano le norme sulla comunione,
trattandosi di beni e servizi che sfuggono al richiamo dell’art. 1117 c.c.. * Trib. civ. Napoli, sez. X, 24 febbraio 1995, n. 7942,
Russo ed altri, Nocchetti ed altri c. Cond. del Parco dell’Oleandro di Napoli e
Comunione del Parco dell’Oleandro, in Arch. loc. e cond. 1996, 240.
Singoli edifici costituiti in altrettanti condomini vengono
a formare un "supercondominio" quando talune cose, impianti e servizi
comuni (viale d’ingresso, impianto centrale per il riscaldamento, parcheggio,
locali per la portineria o per l’alloggio del portiere, ecc.) contestualmente
sono legati, attraverso la relazione di accessorio a principale, con più
edifici, appartengono ai proprietari delle unità immobiliari comprese nei
diversi fabbricati e sono regolati, se il titolo non dispone altrimenti, in
virtù di interpretazione estensiva o analogica, dalle norme dettate per il
condominio negli edifici. Ne consegue che le disposizioni dettate dall’art.
1136 ce. in tema di convocazione, costituzione, formazione e calcolo delle
maggioranze si applicano con riguardo agli elementi reale e personale del
supercondominio, rispettivamente configurati da tutte le unità abitative
comprese nel complesso e da tutti i proprietari. (Nella specie, il servizio di
portierato era destinato al servizio degli edifici "A" e
"B", costituiti in condomini autonomi; l’assemblea del condominio del
solo edificio "A" deliberò la divisione del servizio di portierato ed
il licenziamento del portiere. La S.C., in applicazione dell’enunciato
principio di diritto, ha confermato la sentenza del merito che aveva dichiarato
la nullità della predetta deliberazione, per non essere stati convocati a
partecipare alla assemblea in cui essa fu assunta anche i condomini
dell’edificio "B. * Cass. civ., sez. II, 8 agosto 1996, n. 7286, Restuccia e
altri c. Codella e altri.
Nel caso in cui un dipendente di una impresa di
assicurazione sia addetto quale portiere ad uno stabile dì proprietà ditale
impresa, solo parzialmente dalla stessa adibito a propria sede e relativamente
alle altre parti beato a terzi, ai finì dell’individuazione del contratto
collettivo applicabile al rapporto di lavoro deve innanzitutto accertarsi se
l’attività del datore dì lavoro di gestione dì immobili abbia autonomia tecnica
e dì produzione, o invece natura complementare o accessoria, poiché, in caso di
attività plurime svolte dallo stesso datore di lavoro, a norma dell’art. 2070,
comma 2, c.c. solo per le attività complementari ed accessorie sussiste la
possibilità di fare riferimento al contratto collettivo disciplinante
l’attività principale. (Nella specie, la Suprema Corte ha annullato la sentenza
impugnata perché il giudice di merito aveva omesso la verifica, ai finì
indicati, della struttura organizzativa della società nel quadro delle plurime
attività dalla stessa esercitate, attribuendo erroneamente valore assorbente,
ai finì della ritenuta applicabilità del contratto collettivo per i dipendenti
di imprese dì assicurazione, invece che di quello per i dipendenti da
proprietari di fabbricati, alla affermata prevalenza quantitativa e qualitativa
delle parti immobiliari direttamente utilizzate dalla impresa assicuratrice,
trascurando inoltre di dare rilievo al tenore letterale della clausola del
contratto collettivo del settore assicurativo prevedente la applicabilità del
medesimo ai lavoratori addetti ad attività di portierato o di custodia del
palazzo adibito a sede della Compagnia solo in caso di esclusività di tale
destinazione e altresì omettendo di accertare quale fosse stata la volontà
delle parti in merito alla qualificazione e disciplina del rapporto, benché il
mancato coordinamento tra le due contrattazioni collettive in questione,
dipendente dal fatto che quella per i dipendenti da proprietari di fabbricati a
sua volta escludeva la sua applicabilità per i rapporti relativi a stabili
destinati prevalentemente a sedi di ditte industriali e commerciali, poteva
abilitare le parti del singolo rapporto di lavoro ad avvalersi della loro
autonomia contrattuale anche ai fini di un’opzione per la seconda di dette
discipline collettive). * Cass. civ., sez. lav., 9 ottobre 1997, n. 9801, Soc. Ras
c. Testa.
d) Istituzione del servizio
L’istituzione del servizio di portierato, non previsto dal
regolamento di condominio, che comporti la destinazione ad alloggio del portiere
di locali di proprietà comune aventi in precedenza una diversa funzione, e la
soppressione del medesimo servizio, nell’opposta ipotesi in cui questo sia
previsto dal regolamento anzidetto con destinazione ad alloggio del portiere di
locali di proprietà comune, configurano (derivandone, rispettivamente, la
nascita e l’estinzione di un vincolo di destinazione pertinenziale a carico di
parti comuni) atti eccedenti l’ordinaria amministrazione, per la cui
deliberazione — attesa l’equiparazione ditale categoria di atti alle
innovazioni disposte dal secondo comma dell’art. 1108 cod. civ. (applicabile al
condominio per il rinvio operato dall’art. 1139 dello stesso codice) — è
necessaria la maggioranza qualificata (che rappresenti la maggioranza dei
partecipanti al condominio e due terzi del valore dell’edificio) prevista dal
quinto comma dell’art. 1136 cod. civ., il quale non esaurisce la disciplina
delle maggioranze in relazione a tutte le deliberazioni assumibili
dall’assemblea dei condomini. * Cass. civ., sez. II, 25 marzo 1988, n. 2585, Del Genio e.
Condominio "Palazzo Romano - De Falco", Nola, Napoli.
e) Portineria e alloggio del portiere
Ai sensi degli artt. 1130 e 1131 cod. civ.,
all’amministratore del condominio spetta per legge la disciplina della gestione
ed uso delle cose comuni e della prestazione dei servizi e così dell’esercizio
del servizio comune di portierato ed il potere di risolvere il rapporto di
lavoro fra il portiere ed il condominio. Di conseguenza l’amministratore può,
anche senza deliberazione dell’assemblea dei condomini, agire per il rilascio
dell’alloggio detenuto senza titolo dal portiere licenziato (cui l’alloggio
stesso era stato concesso ad integrazione della retribuzione), dipendendo tale
rilascio dalla risoluzione di un rapporto obbligatorio assunto per la gestione
del servizio comune ed essendo il recupero di detto alloggio essenziale per
l’ulteriore espletamento dello stesso servizio. * Casa. civ., sez. lav., 3 ottobre 1985, n. 4780, Menna c.
Occorsio.
L’obbligazione avente ad oggetto il pagamento di una
pigione, di canone o di altro corrispettivo periodico del godimento di un bene
ha natura di debito pecuniario ove sia stato preventivamente determinata in una
somma fissa di denaro e, pertanto, essendo soggetta al principio nominalistico,
non è suscettibile di rivalutazione. Tale principio è applicabile anche al
canone fissato in danaro in corrispettivo dell’onere reale posto a carico di
uno dei condomini di un edificio e consistente nell’obbligo di conservare,
nell’interesse del condominio, l’originaria destinazione dell’appartamento di
sua esclusiva proprietà (nella specie, locali di portierato). * Cass. civ., sez. II, 26 ottobre 1974, n. 3168.
La concessione in uso dell’alloggio per l’espletamento delle
mansioni di portierato o di pulizia dello stabile costituisce una prestazione
accessoria del rapporto, la quale perde automaticamente la sua obbligatorietà e
non è più dovuta con la cessazione del rapporto dì lavoro che ne è il
necessario presupposto. * Cass. civ., sez. III, 4 dicembre 1981, n. 6435, Di Gennaro
c. Lambitelli.
Il rapporto avente ad oggetto l’abitazione del portiere
viene definito come contratto atipico, non configurabile come locazione, sicché
non si applica a simili rapporti la legge sull’equo canone e il diritto al
godimento della casa di abitazione viene meno con la cessazione del rapporto di
portierato. * Trib. civ. Napoli, sez. VI, 20 giugno 1985, n. 5988,
Cappelli e altri c. Spiniello, in Arch. loc. e cond. 1985, 508.
L’amministratore del condominio, a cui spetta ai sensi degli
artt. 1130 e 1131 c.c. la disciplina della gestione e dell’uso delle cose
comuni, nonché dell’esercizio del servizio comune di portierato, può, anche
senza deliberazione dell’assemblea dei condomini, agire per il rilascio dell’immobile
adibito ad alloggio del portiere, che sia deceduto, da parte del coniuge del
medesimo, che detenga l’immobile senza titolo. *Cass. civ., sez. III, 26 giugno 1991, n. 7162, Laino c.
Condominio Rione Torre Ranieri di Napoli
f) Pulizia
Qualora il portiere sia sostituito con lavascale e sia
stato in tal modo istituito un nuovo e diverso rapporto per la pulizia
dell’androne, delle scale e degli altri luoghi comuni di passaggio dello
stabile, il criterio di ripartizione delle spese relative tra i condomini non
può più identificarsi con quello stabilito dal regolamento per le spese del ben
diverso rapporto di portierato. E qualora nel regolamento dì condominio manchi
un’esplicita disciplina per la predetta sostituzione, l’adozione di un nuovo
criterio di ripartizione delle spese rispondenti alla nuova situazione può
fissarsi con deliberazione a maggioranza dei condomini, non risolvendosi nella
menomazione di alcun loro diritto risultante dagli atti di acquisto o da altra
convenzione. (Nella specie: il giudice dì merito aveva ritenuto ripartibili le
spese per il lavascale a norma dell’art. 1124 cc. che disciplina la
manutenzione delle scale giusta la delibera dell’assemblea condominiale la
quale — sostituito il servizio di portierato con quello di lavascale — aveva
modificato la norma del regolamento secondo cui le spese di portierato dovevano
essere divise in base al valore millesimale degli appartamenti). * Cass. civ., sez. lI, 25 marzo 1970, n. 801.
g) Ripartizione delle spese
Le spese di portierato in un edificio condominiale,
trattandosi di servizio per sua natura tale da assicurare la custodia -
vigilanza dell’intero fabbricato, vanno ripartite tra i condomini alla stregua
del criterio dettato dall’art. 1123 primo comma, cod. civ., la cui applicabilità
può essere legittimamente negata solo se risulti una contraria convenzione
oppure se si accerti che il servizio, per particolari situazioni di cose e
luoghi, non può considerarsi reso nell’interesse di tutti i condomini. (Nella
specie, il S.C., enunciando il surriportato principio, ha ritenuto che la corte
del merito aveva erroneamente sostituito al criterio di cui al primo comma
dell’art. 1123 cod. civ., il diverso criterio basato su una ritenuta maggiore
utilizzazione del servizio da parte di alcuni condomini). * Cass. civ., sez. Il, 18 febbraio 1986, n. 962, Cassa
Marittima Meridionale e. Cond. di via Quintino Sella, n. 215, di Bari.
Le spese di portierato in un edificio condomìniale,
trattandosi di servizio per sua natura tale da assicurare la custodia vigilanza
dell’intero fabbrjtuito, vanno ripartite tra i condomini alla stregua del
criterio dettato dall’art. 1123, primo comma, cod. civ., la cui applicabilità
può essere legittimamente negata solo se risulti una contraria convenzione
(come espressamente previsto dall’indicata norma) oppure se si accerti che il
servizio, per particolari situazioni di cose e luoghi, non può considerarsi
reso nell’interesse dì tutti i condomini. (Nella specie, il S.C., enunciando il
surriportato principio, ha ritenuto correttamente applicato l’art. 1123, primo
comma, citato dai giudici del merito, che avevano accertato trattarsi di
servizio di portierato notturno reso nell’interesse comune, e non dei soli
condomini proprietari di autorimesse). * Cass. civ., sez. lI, 30 ottobre 1981, n. 5751, Sri Lister
e. Condominio di Via Parini 9, Milano.
Le spese necessarie per la prestazione del servizio di
portierato in un edificio composto da più unità immobiliari vanno poste a
carico di tutte queste in misura "proporzionale alloro valore", ai
sensi dell’art. 1123 cod. civ., a meno che risulti che il servizio non sia
svolto nell’interesse comune di tutti gli immobili ovvero alcuno. di essi sia
stato convenzionalmente esonerato dall’onere. L’applicazione ditale criterio di
ripartizione delle spese non è esclusa dal diverso grado di "utilità"
che ciascuna unità immobiliare può trarre 20.—
A.L.C. 1998.
n. 4. * Pret. Civ. Milano, 9 giugno 1983, imm.re Fara Ovest Spa c.
Immediauto fpa in Arch.Loc.e Cond. 1983, 523.
In concreto dal servizio del portierato, in dipendenza di particolari
circostanze (nella specie, trattavasi di un locale ad uso commerciale con
ingresso autonomo e diretto dalla strada, il cui conduttore sosteneva la non
ripetibilità nei suoi confronti delle spese per il servizio di portineria,
ovvero la loro ripetibilità in misura proporzionale all’uso del servizio). * Pret. civ. Milano, 9 giugno 1983, Imm.re Fara Ovest Spa e.
Immediauto Spa, in Arch. loc. e cond. 1983, 523.
Allorquando una clausola di un regolamento di condominio di
natura contrattuale stabilisca, senza distinzioni, che le norme contenute nel
medesimo "sono revocabili e suscettibili di modifiche ed aggiunte, purché
queste risultino approvate dall’assemblea con le maggioranze necessarie per
legge", il giudice del merito, chiamato ad accertare se sia legittima una
delibera assembleare maggioritaria con la quale le spese di portierato siano
state poste anche a carico dei condomini proprietari dei locali esterni e
interrati dell’edificio che una norma di detto regolamento esoneravàThvece dal
concorrere a tali spese, non può risolvere il problema, nel senso della illegittimità,
esclusivamente sulla base del principio generale secondo cui le norme
condominiali sorte per contratto possono essere modificate solo col consenso di
tutti i contraenti stessi, ma si deve indagare se la surriferita clausola non
deroghi a questo principio, avvalendosi, a tal fine, degli strumenti
interpretativi offerti dal codice civile e, in particolare, dall’art. 1367 che
impone, nel dubbio, di interpretare le singole clausole "nel senso in cui
possono avere qualche effetto, anziché in quello secondo cui non ne avrebbero
alcuno", oltre che della valutazione del comportamento complessivo delle
parti (art. 1362, secondo comma, cod. civ.) in relazione al pregresso pagamento
di quelle spese da parte dei condomini originariamente esclusi. * Cass. civ., sez. Il, 25 marzo 1987, n. 2888, Condominio di
via Gomez d’Ayala 9, Napoli c. De Alteriis e Amendola.
In tema di condominio degli edifici, la deliberazione
assembleare, la quale, con riguardo alla ripartizione delle spese di
portierato, le estenda anche ai proprietari dei vani terranei senza ingresso
dall’androne, deve ritenersi affetta da nullità, non mera annullabilità, con
conseguente proponibilità della relativa impugnazione in ogni tempo, anche dopo
il termine di decadenza fissato dall’art. 1137 cod. civ., qualora, adottata a
maggioranza, risulti integrare un riparto di dette spese difforme da quello
fissato con regolamento condominiale di natura contrattuale, quale quello
predisposto dall’unico originario proprietario dell’edificio e poi di volta in
volta accettato dagli acquirenti delle singole porzioni, atteso che le
disposizioni ditale regolamento sono modificabili solo attraverso una nuova
convenzione conclusa dalla totalità dei condomini. * Cass. civ., sez. Il, 5 ottobre 1983, n. 5793, Galati e.
Cond. Roma 6 Le.
Il giudice può stabilire criteri dì ripartizione delle spese
di portierato diversi da quello di cui all’art. 9, secondo comma, della I. n.
392/1978 (900/o a carico del conduttore) nel caso di servizio di portineria
espletato — anche per la confermazione dell’immobile al quale esso è destinato
— in modo inadeguato e in misura ridotta. * Pret. civ. Torino, 30gennaio 1985, Gorra ed altri e.
Tucci, in Arch. loc. e concI 1985, 342.
In tema dì condominio negli edifici le spese di portierato
che siano previste nel regolamento tra quelle di carattere generale, vanno
ripartite tra tutti i condomini ai sensi dell’art. 1123 c.c. in misura
proporzionale al valore della proprietà di ciascuno e indipendentemente dalla
maggiore o minore utilizzazione del servizio da parte di condomini proprietari
di unità immobiliari site in posizione particolare (nella specie negozi), senza
che ne sia configurabile una deroga con riguardo alla mera esistenza di una
tabella, allegata al regolamento, per la ripartizione di spese particolari di
pertinenza dei soli appartamenti. * Cass. civ., sez. lI, 30 maggio 1990, n. 5081, Sette c.
Cond. V. Pietras.
In caso di risoluzione di contratto atipico di locazione per
servizio di portierato, il relativo provvedimento è immediatamente
eseguibile col solo preavviso ex art. 608 cod. proc. civ., non dovendo il
giudice di cognìzione fissare la data di esecuzione ex art. 56, 1. n. 392/1978,
nè potendo riehìedersi la fissazione ditale data al giudice dell’esecuzione. * Pret. civ. Salerno, ord. 25 luglio 1983, Costantino e.
Cond. CVE 126 - SA, in Arch. loc. e cond. 1985, 166.
È legittima la delibera condominiale avente ad oggetto la
revoca di una precedente delibera che, senza il consenso unanime dei condomini,
modificava le quote millesimali relative alla ripartizione delle spese del
servizio di portierato e contenute in un regolamento contrattuale. *Pret. civ. Roma, 17 febbraio 1990, medita. (Cc., art.
1135).
Dal momento della costituzione del cosiddetto
"condominio di gestione" tra gli assegnatari di alloggi economici e
popolari, spetta all’assemblea condominiale il potere di deliberare sull’uso e
godimento delle cose comuni e sulla ripartizione delle relative spese, nel
rispetto delle norme di legge e di regolamento, con la conseguenza che ove detto
condominio assuma direttamente la gestione dei servizi di portierato e di
riscaldamento oltre l’ordinaria manutenzione delle parti comuni dell’edificio,
la quota variabile di spesa relativa a tali servizi viene legittimamente
determinata dagli stessi assegnatari riuniti in assemblea e deve essere
corrisposta all’amministratore, anziché all’ente proprietario, con esclusione
di eventuali spese generali (come l’assicurazione od altro) ancora sostenute da
detto ente. * Casa. civ., sez. Il, 11 agosto 1990, n. 8195, Tecchi
Cristofori e. Alberti e altri.
La norma contenuta in un regolamento condominiale per la
quale "le spese di portierato, luce scala e manutenzione delle medesime
sono accollate ai condomini dei laboratori, magazzini, garage, negozi, solo in
ragione di un terzo della rispettiva quota millesimale di proprietà" è
applicabile anche nei confronti di un istituto di eredito. * Trib. civ. Milano, sez. VIII, 10settembre 1992, Istituto
bancario San Paolo di Torino e. Condominio di Viale Monza 118 di Milano, in
Arch. loc. e cond. 1993, 328.
In virtù dell’istituto della prorogatio l’amministratore dì
un condominio di un edificio, cessato dalla carica per scadenza del termine
previsto dall’art. 1129 cc. o per dimissioni, continua ad esercitare tutti i
poteri previsti dall’art. 1130 cc., attinenti alla vita normale ed ordinaria
del condominio, fino a quando non sia stato sostituito con la nomina di altro
amministratore. Pertanto, l’amministratore deve continuare a provvedere,
durante la gestione interinale, all’adempimento delle incombenze ed
attribuzioni previste dall’art. 1130 c.c. e così a riscuotere i contributi
condominiali e ad erogare le spese occorrenti per la manutenzione ordinaria
delle parti comuni dell’edificio e per l’esercizio dei servizi comuni, compreso
quello di portierato, con la conseguenza che, in caso di ritardata
presentazione delle denunce contributive e di ritardato pagamento dei
contributi previdenziali dovuti per il portiere, l’amministratore è tenuto a
rivalere il condominio delle somme da questo versate all’Inps a titolo di
sanzioni amministrative. * Cass. civ., sez. Il, 25 marzo 1993, n. 3588, Italiano e.
Cond. V. Pacinotti, 23.
In tema di locazione di alloggi di edilizia economica e
popolare, le modalità di determinazione delle spese per i servizi, come
previste dall’art. 19, D.P.R. n. 1035 del 1972 — secondo il quale il canone è
costituito, tra l’altro, di una quota per i servizi di custodia e portierato,
di pulizia, di riscaldamento, di ascensore e degli altri eventuali servizi
derivanti da usi e consuetudini locali, nonché per consumi d’acqua ed energia
elettrica relativi alle parti comuni, per contributo fognatura e per l’asporto
dei rifiuti solidi; quota fissata dall’Istituto autonomo per le case popolari
in relazione ai servizi prestati ed al costo degli stessi calcolato sul
complesso degli immobili gestiti — non possono assurgere a linee essenziali
caratterizzanti la materia delle locazioni di alloggi di edilizia residenziale
pubblica. La norma in oggetto, infatti, non costituice precetto fondamentale,
attinente alla configurazione essenziale del rapporto, bensì a disposizione di
dettaglio, concernente aspetto specifico della disciplina del rapporto stesso.
Ne consegue che, correttamente, il giudice coneiliatore, nell’esercizio del suo
potere equitativo, può disattendere la suindicata disposizione, sul rilievo che
la volontà delle parti, emergente dal contratto di locazione, appare
inequivocabilmente diretta a sostituire al criterio legale della quota fissa
proporzionale il diverso criterio convenzionale della quota variabile
commisurata all’effettivo importo delle spese di gestione. Siffatta operazione
ermeneutica, siccome ispirata a criteri equitativi, si sottrae al sindacato di
legittimità. * Cass. civ., sez. III, 12 novembre 1994, n. 9553, Istituto
Autonomo Case Popolari e. Della Valle
Dal momento della costituzione del cosiddetto (condominio di
gestione" tra gli assegnatari di alloggi economici e popolari, spetta
all’assemblea condominiale il potere di deliberare sull’uso e godimento delle
cose comuni e sulla ripartizione delle relative spese, nel rispetto delle norme
di legge e di regolamento, con la conseguenza che ove detto condominio assuma
direttamente la gestione dei servizi di portierato, di riscaldamento oltre
l’ordinaria manutenzione delle parti comuni dell’edificio, la quota variabile
di spesa relativa a tali servizi viene legittimamente determinata dagli stessi
assegnatari riuniti in assemblea e deve essere corrisposta all’amministratore,
anziché all’ente proprietario, con esclusione di eventuali spese generali (come
l’assicurazione od altro) ancora sostenute da 4etto ente. * Cass. civ., sez. I, 8 maggio 1995, n. 5023, Di Lena ed
altri e. Spa Ente Nazionale Case al Popolo - E.N.C.A.P..
Le spese di portierato in un edificio condominiale sono a
carico di tutti i condomini in misura proporzionale al valore delle singole
unità immobiliari, compresi i proprietari di negozi o magazzini con ingresso
diretto dalla pubblica via, salvo diversa convenzione. * Corte app. civ. Milano, sez. 1,24 novembre 1981, n. 1843,
Sas L’Ambrosiana di Rossi Maria e C.c. Condominio di Via Palestrina 4, Milano,
in Arch. loc. e cond. 1982, 71.
h) Soppressione del servizio
Agli obblighi, gravanti sul locatore ai sensi dell’art. 1575
n. 2 e.c., di mantenere l’appartamento locato in istato da servire all’uso
convenuto è da riportare l’obbligo, assunto per contratto, di assicurare il
servizio di portierato (da cui nasce una responsabilità del locatore per fatto
dell’ausiliario: art. 1228 cc.), giacché la nozione di "cosa beata"
non può essere ristretta alla singola unità dell’edificio ma va estesa alle
pertinenze, agli accessori ed ai servizi. È tuttavia valido il patto che
esonera il locatore dalla responsabilità per danni (ed è incensurabile
l’interpretazione del giudice del merito che ritiene trattarsi di
responsabilità non solo aquiliana ma anche contrattuale) derivati da fatto del
portinaio o di un terzo, poiché tale patto preventivo di esonero non contrasta
con obblighi derivanti da norme di ordine pubblico (art. 1229 cpv. c.c.), ossia
con l’obbligo del portinaio di dispiegare la necessaria vigilanza e di opporsi
efficacemente alla consumazione di azioni delittuose sancito dall’art. 113 del
regolamento per l’esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,
né l’interpretazione che ne conserva la validità svuota di contenuto l’obbligo
di assicurare il servizio di portierato, ponendosi così in contrasto col
principio di buona fede. * Casa. civ., sez. III, 29 luglio 1975, n. 2938.
La forma scritta costituisce requisito necessario dei
contratti risolutori del diritto di proprietà sui beni immobili, dovendo dai
medesimi trarsi con sufficiente certezza tutti gli elementi del negozio cui le
parti abbiano inteso dare vita, quali l’indicazione del bene ritrasferito e del
prezzo, nonché la manifestazione dell’effettiva volontà di operare il nuovo
trapasso del bene. (Nella specie, si è ritenuto che sia insufficiente a
determinare il ritrasferimento del diritto di comproprietà, sui locali
destinati al servizio di portierato, dai condomini al venditore costruttore, il
generico richiamo contenuto nei singoli contratti di vendita delle unità
immobiliari a una clausola del regolamento del condominio predisposta dal
venditore nella quale si prevedeva il ritrasferimento a costui della proprietà
di detti locali in caso di cessazione del servizio di portierato).
* Cass. civ., sez. Il, 14 febbraio 1981, n. 908, Palmiotto
e. Palmiotto.
In tema di condominio negli edifici, il dovere
dell’amministratore, ai sensi dell’art. 1130 n. 2 cod. civ., di controllare e
disciplinare il godimento di locali comuni (nella specie, locali destinati ad
alloggio del portiere dopo la soppressione del servizio di portierato),
implica, in mancanza di diverse disposizioni dell’assemblea, il diritto di detenere
le chiavi dei suddetti locali, per assicurarne l’uso da parte dei singoli condomini
in condizioni di parità. * Cass. civ., sez. lI, 23 luglio 1983, n. 5076, De Lorenzo
e. Cond. V. Patern.
La soppressione (come la istituzione) del servizio di portierato,
comportando il venir meno (od il sorgere) di un vincolo di destinazione di una
parte comune del condominio, configura un atto di straordinaria
amministrazione. Pertanto, tale innovazione deve essere deliberata dalla
maggioranza qualifieata dei due terzi del valore del condominio, a tutela degli
eventuali pregiudizi sul patrimonio degli amministrati, connessi alla particolare
rilevanza del medesimo atto. * Corte app. civ. Milano, sez. 1,20 giugno 1989, n. 1032,
Ferrario e. Condominio Viale Tibaldi 3, Milano, in Arch. loc. e cond. 1990,284.
L’assemblea del condominio con la maggioranza prevista
dall’art. 1136 comma 5 e.e. può deliberare la modificazione (o anche la
soppressione) del servizio di portierato, sempre che vengano osservati i
principi in materia di innovazioni posti dall’art. 1120 e.e. e non ne derivino
per taluno dei condomini vantaggi o svantaggi diversi rispetto agli altri.
Pertanto, è nulla per violazione dell’art. 1120 citato, la deliberazione
assunta a maggioranza che, conservando la proporzionalità di spesa sulla
collettività condominiale, attui in un condominio costituito da più edifici la
"eentralizzazione" del servizio di portierato, in guisa da lasciare
immutata la situazione per i condomini dell’edificio presso il quale il
servizio viene svolto, mentre i condomini degli altri edifici vengono a trarre
dal servizio una utilità minore. * Casa. civ., sez. Il, 29 aprile 1993, n. 5083, Cond. Via
Tiziano (MI) e. Imm.re Elsi sas.
Qualora un servizio condomrniale (nella specie: portierato)
sia previsto nel regolamento di condomanio, la sua soppressione comporta una
modificazione del regolamento che deve essere approvata dall’assemblea con la
maggioranza stabilita dall’art. 1136, eomma 2, cc. (maggioranza degli
intervenuti che rappresenti almeno la metà del valore dell’edificio) richiamato
dall’art. 1138, comma 3. * Cass. civ., sez. Il, 29 marzo 1995, n. 3708, Condominio di
Via 5. Martino n. 2 in Genova e. Lombardo ed altri.
i) Svolgimento del servizio
Il servizio di portierato, come ogni altro di interesse
comune, deve essere disciplinato a norma dell’art. 1130, n. 2 cc. e può
ritenersi ben assicurato, sempre che sia diligentemente svolto, anche se
sussista reciproca antipatia ed insofferenza personale tra l’addetto al
servizio ed alcuno dei condomini, sempre che l’incolumità personale non si
traduca, da parte del primo, in un persistente contegno incivile e scorretto o
addirittura in manifestazioni ingiuriose. * Trib. civ. Firenze, 3 marzo 1962, in Giur. it. 1962, I, 2,
481.
Ove il servizio di portierato non venga svolto dal relativo
incaricato in maniera conforme alle prescrizioni e con la diligenza dovuta, il
conduttore dì un appartamento sito nell’edificio, cui quel servizio si
riferisce, può eccepire, nei confronti del proprietario locatore, la sua
inadempienza in relazione a quel servizio e chiedere giudizialmente di essere
esonerato dal pagamento delle relative spese. * Cass. civ., sez. III, 2 luglio 1991, n. 7257, Ist. Naz.
Previdenza dei Giornalisti italiani "G. Amendola" e. Rossi e altri e
Ricci e altri.
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