In tema di procedimento per convalida di sfratto,
l'opposizione dell'intimato determina la conclusione del procedimento sommario
e l'instaurazione di un nuovo processo ordinario in cui le parti possono
esercitare le facoltà connesse con le rispettive posizioni. Pertanto È
consentito alla parte, in tale fase del procedimento, proporre domanda di
risoluzione del contratto di locazione per inadempimento e di risarcimento dei
danni.
* Cass. civ., sez. III, 23 marzo 1991, n. 3154.
Nel procedimento per convalida di sfratto, l'opposizione
dell'intimato, ex art. 665 cod. proc. civ., determina la conclusione del
procedimento a carattere sommario e l'instaurazione di un procedimento nuovo ed
autonomo con rito ordinario, nel quale le parti possono esercitare tutte le
facoltà connesse alle rispettive posizioni, ivi compresa per il locatore la
possibilità di proporre a fondamento della domanda una causa petendi diversa da
quella originariamente formulata e, per il conduttore, la possibilità di
dedurre nuove eccezioni e di spiegare domande riconvenzionali.
* Cass. civ., sez. III, 11 giugno 1983, n. 4023.
L'opposizione dell'intimato ex art. 665 cod. proc. civ.
determina, senza che occorra all'uopo un provvedimento del giudice, la
conclusione del procedimento di convalida, a carattere sommario, e
l'instaurazione di un nuovo ed autonomo processo con rito e cognizione
ordinari, in cui non si discute più di accoglimento o di rigetto della domanda
di convalida, e che si conclude con la pronuncia di una normale sentenza di
condanna del conduttore al rilascio dell'immobile locato, se la domanda del locatore
viene accolta, ovvero di accertamento negativo del diritto al rilascio, se la
domanda stessa È invece rigettata.
* Cass. civ.,
sez. III, 3 settembre 1982, n. 4803.
Nel procedimento di convalida di licenza o di sfratto per
finita locazione, l'opposizione dell'intimato introduce un vero e proprio
giudizio ordinario di cognizione anche per quanto riguarda il regime delle
eccezioni di incompetenza, con la conseguenza che -in applicazione dell'art. 38
cod. proc. civ. -l'incompetenza per valore può essere eccepita dalle parti o
rilevata d'ufficio dal giudice solo nel corso del giudizio di primo grado,
sicchè resta precluso alle parti di dolersi del mancato rilievo d'ufficio
dell'incompetenza per la prima volta in sede di impugnazione.
* Cass. civ., sez. III, 17 gennaio 1986, n. 289.
A seguito dell'opposizione del conduttore, l'intimazione di
sfratto per morosità si converte in domanda di risoluzione per inadempimento,
assoggettata alle ordinarie regole della competenza per valore, per cui deve
ritenersi validamente proposta in comparsa conclusionale l'eccezione di
incompetenza per valore.
* Cass. civ., sez. III, 9 marzo 1982, n. 1529.
d)
Mancata comunicazione
Nel procedimento di convalida di sfratto, la mancata
comunicazione dell'ordinanza emessa fuori udienza, con cui il pretore abbia
ordinato il rilascio rimettendo le parti davanti al tribunale competente, non
comporta nullità del successivo giudizio di merito e della sentenza in questo
emessa, qualora la riassunzione del processo sia avvenuta con atto notificato a
tutti gli interessati.
* Cass. civ., sez. III, 23 marzo 1991, n. 3154.
e)
Ordinanza di rilascio
L'ordinanza di rilascio dell'immobile locato, con riserva
delle eccezioni del convenuto, emessa ex art. 665 cod. proc. civ. nelle
condizioni di legge, non ha efficacia sostanziale di giudicato, non risolvendo
in modo definitivo un contrasto intorno ai diritti soggettivi in giudizio,
bensì di mera pronuncia provvisoria, con conseguenziale natura di ordinanza,
ancorché, al fine di motivare il provvedimento di rilascio, venga reputata
l'esistenza della mora del conduttore, rientrando ciò nella delibazione
sommaria della situazione che il giudice (pretore o conciliatore) deve
necessariamente effettuare per valutare l'esistena o meno dei gravi motivi
contrari all'emissione del provvedimento provvisorio.
* Cass. civ., sez. III, 9 marzo 1983, n. 1777.
L'ordinanza di rilascio emessa ai sensi dell'art. 665
c.p.c., con riserva delle eccezioni del conduttore convenuto è insuscettibile
di passare in giudicato, avendo carattere provvisorio e non essendo quindi
idonea a pregiudicare la decisione di merito con cui viene definito il giudizio
di opposizione. Trattandosi quindi di provvedimento che non definisce la causa
e dichiarato espressamente non impugnabile, non può essere direttamente
investito da alcun mezzo di gravame, neppure ai sensi dell'art. 111 Cost. con
il ricorso straordinario per cassazione.
* Cass. civ., sez. III, 10 novembre 1999, n. 12474, Plescia
c. Di Gennaro.
L'ordinanza di rilascio del bene locato, resa in via
provvisoria a norma dell'art. 665 c.p.c., non ha valore di giudicato
sostanziale sullo scioglimento del rapporto di locazione, e, pertanto, ove si
tratti dell'abitazione coniugale, non osta al successivo subingresso, nella
qualità di conduttore, del coniuge cui l'alloggio sia stato assegnato dal
giudice della separazione (art. 6 della L. 27 luglio 1978 n. 392), con il
conseguenziale subingresso del coniuge medesimo anche nella posizione di
soggetto passivo dell'azione esecutiva, intrapresa dal locatore in forza di
detta ordinanza, nonché‚ di legittimato all'opposizione contro tale esecuzione
(nella specie, per dedurre la caducazione del titolo, a seguito dell'estinzione
del giudizio sulla cessazione della locazione).
* Cass. civ., sez. III, 23 agosto 1990, n. 8613, Moro c.
Vercellino
L'ordinanza di rilascio emessa dal pretore ai sensi
dell'art. 665 c.p.c., rientrando nella categoria dei provvedimenti di condanna
con riserva delle eccezioni del convenuto, ha natura di provvedimento
sostanziale provvisorio, i cui effetti -afferenti alla cessazione o alla
risoluzione della locazione e, conseguentemente, all'attribuzione del diritto
al rilascio dell'immobile attuabile in via esecutiva -permangono fin quando,
ove non vengano definitivamente confermati, siano messi nel nulla dalla
sentenza di merito che conclude l'ordinario giudizio di cognizione, salvo
restando al conduttore, in caso di estinzione di questo, di far valere nel
termine di prescrizione le sue eccezioni in autonomo processo. Parimenti, ha
natura di ordinanza il provvedimento del pretore che, al contrario, rigetti
l'istanza del locatore, ritenendo fondate le eccezioni dell'intimato, dal
momento che la sommaria delibazione di queste non definisce la controversia e
non preclude una diversa decisione della fase ulteriore davanti al giudice
competente ovvero, in caso di estinzione del giudizio, in separata sede.
* Cass. civ., sez. III, 19 luglio 1996, n. 6522, Lombardi c.
De Santo.
L'eventuale illegittimità dell'ordinanza provvisoria di
rilascio, emessa ai sensi dell'art. 665 c.p.c. non può essere fatta valere n‚
con ricorso in cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., n‚ con l'opposizione di
terzo ai sensi dell'art. 404 c.p.c., non solo perché‚ tale provvedimento È
dichiarato non impugnabile dal legislatore, ma anche perché‚ non avendo natura
decisoria non risolve il contrasto sul diritto fatto valere e perciò non può
essere equiparato ad una sentenza n‚ può passare in giudicato.
* Cass. civ., sez. III, 3 giugno 1998, n. 514, Mazzuoli c.
Pepe.
L'ordinanza di rilascio pronunciata a norma dell'art. 665
cod. proc. civ., con riserva delle eccezioni dell'intimato, essendo un
provvedimento che non definisce la causa e non ha natura sostanziale di
sentenza, non È impugnabile con ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111
della Costituzione, neppure ove venga dedotta una pretesa violazione di legge
con riguardo all'illegittima sostituzione del giudice inizialmente designato
per la trattazione della causa (nella specie, astenutosi ex art. 51 cod. proc.
civ.).
* Cass. civ., sez. III, 7 gennaio 1988, n. 1.
L'ordinanza di convalida dello sfratto per morosità, emessa
nonostante l'opposizione dell'intimata, contenendo implicitamente il rigetto
della detta opposizione, ha valore di sentenza suscettibile di impugnazione
attraverso gli ordinari mezzi e, quindi, con appello, trattandosi di
provvedimento pronunciato in primo grado, e non con ricorso per cassazione ex
art. 111 della Costituzione.
* Cass. civ., sez. III, 17 maggio 1985, n. 3026.
L'eventuale illegittimità dell'ordinanza provvisoria di
rilascio, emessa ai sensi dell'art. 665 c.p.c., non può essere fatta valere n‚
con ricorso in cassazione ai sensi dell'art. 111 Costituzione, n‚ con
l'opposizione di terzo ai sensi dell'art. 404 c.p.c. non solo perché‚ tale
provvedimento È dichiarato non impugnabile dal legislatore, ma anche perché,
non avendo natura decisoria, non risolve il contrasto sul diritto fatto valere
e perciò non può essere equiparato ad una sentenza n‚ può passare in giudicato.
* Cass. civ., sez. III, 4 marzo 1997, n. 1917, Vignali c.
Primoli Prima.
L'ordinanza di convalida dello sfratto, che il pretore
emetta nonostante la comparizione ed opposizione dell'intimato, rinviando la
causa per il prosieguo, È da considerarsi, a prescindere dalla erronea
qualificazione adottata, come ordinanza di rilascio, secondo la previsione
dell'art. 665 cod. proc. civ., e, pertanto, non È impugnabile con ricorso per
cassazione a norma dell'art. 111 della Costituzione, in quanto configura un
provvedimento privo di decisorietà e definitività, restando le sorti della
controversia affidate alla conclusione dell'ordinario processo di cognizione
instauratosi per effetto di detta opposizione.
* Cass. civ., sez. III, 29 agosto 1984, n. 4724.
Nel procedimento per convalida di sfratto, la non
impugnabilità dell'ordinanza di rilascio espressamente prevista dall'art. 665
primo comma c.p.c., e discendente dal carattere provvisorio del provvedimento,
destinato ad essere superato e sostituito dalla sentenza di merito, deve essere
affermata anche quando il pretore, per ragioni di competenza, rimetta le parti
davanti ad altro giudice, di modo che solo in sede di riassunzione della causa
dinanzi a detto giudice l'intimato può contestare la legittimità della pretesa
attrice (e di quell'ordinanza).
* Cass. civ., sez. III, 23 agosto 1990, n. 8616, Grandi c.
Bonadinam.
L'ordinanza con cui il pretore, in sede di convalida di
sfratto, disponga il rilascio dell'immobile locato ai sensi dell'art. 665 cod.
proc. civ. ed il prosieguo del giudizio per l'esame del merito, disattendendo
l'eccezione di incompetenza dell'intimato, ha, in relazione a tale ultima
statuizione, natura di pronunzia sulla competenza, come tale impugnabile solo con
il regolamento necessario di competenza, in difetto del quale resta precluso
all'interessato ogni ulteriore e diverso rimedio sul punto, ormai coperto dal
giudicato, con la conseguente inammissibilità dell'appello proposto contro
quell'ordinanza, e, a fortiori, del successivo identico gravame avverso la
sentenza con la quale il giudice adito abbia confermato detta statuizione.
* Cass. civ., sez. III, 16 aprile 1984, n. 2463.
L'ordinanza di rilascio resa dal pretore ex art. 665 c.p.c.
nel procedimento di convalida di sfratto nonostante la contestazione da parte
dell'intimato della sua competenza funzionale (nella specie deducendosi
l'esistenza di una clausola compromissoria) contiene, sia pure implicitamente,
una pronuncia affermativa di detta competenza e pertanto È impugnabile con
l'istanza di regolamento di competenza.
* Cass. civ., sez. III, 16 gennaio 1991, n. 387, S.r.l.
RA-GA c. S. r.l. Club Francesco Conti.
L'ordinanza di rilascio dell'immobile locato con riserva
delle eccezioni del convenuto emessa dal pretore ai sensi dell'art. 665 cod.
proc. civ., senza che con essa siasi risolta una questione di competenza, È
tale non solo nella forma ma anche nel suo contenuto sostanziale, consistendo
in un provvedimento provvisorio che non decide alcun punto della controversia
n‚ contiene o importa, per sua natura o funzione, neanche per implicito o per
presupposto, una pronuncia sulla competenza. Pertanto, essa non È soggetta a
istanza per regolamento di competenza, a meno che il provvedimento non sia
stato emesso in una controversia attribuita ratione materiae a un giudice
speciale o specializzato.
* Cass. civ., sez. III, 18 aprile 1975, n. 1475.
Mentre nell'ipotesi prevista dal primo comma dell'art. 663
cod. proc. civ. titolo esecutivo, generante l'azione esecutiva di rilascio, è
l'intimazione di licenza o di sfratto convalidata, nell'ipotesi considerata
dall'art. 665 cod. proc. civ. titolo esecutivo è l'ordinanza non impugnabile di
rilascio, con la conseguenza che il giudice non deve, in tal caso, pronunciare
alcun ordine di apposizione della formula esecutiva, la quale deve invece
essere apposta dal cancelliere, a norma dell'art. 475 cod. proc. civ. in calce
alla copia autentica di quell'ordinanza.
* Cass. civ.,
sez. III, 13 dicembre 1980, n. 6483.
L'ordinanza di rilascio ex art. 665 c.p.c. conserva
efficacia di titolo esecutivo anche nel caso di estinzione del successivo
processo di cognizione, restando onere del convenuto iniziare un nuovo giudizio
per dimostrare l'infondatezza della pretesa del locatore e far perdere in tal
modo il valore di titolo esecutivo al detto provvedimento.
* Cass. civ., sez. III, 22 aprile 1991, n. 4319.
L'ordinanza di rilascio ha efficacia esecutiva
provvisoria fino alla conclusione del giudizio di merito, ma, in caso di
estinzione del processo, essa non può essere equiparata a una sentenza di
merito, ai sensi dell'art. 310 cod. proc. civ., n‚ costituire giudicato, si che
il conduttore può autonomamente iniziare un nuovo giudizio per dimostrare
l'infondatezza della pretesa del locatore.
* Cass. civ., sez. III, 25 novembre 1976, n. 4464.
Nel procedimento di convalida di licenza o di sfratto di cui
agli artt. 657 e segg. cod. proc. civ., l'ordinanza di rilascio del bene locato
con riserva delle eccezioni del convenuto, resa a norma dell'art. 665 cod.
proc. civ., pur costituendo titolo esecutivo, ha natura e funzione meramente
provvisorie e prescinde dal definitivo accertamento della sussistenza del
diritto fatto valere dal locatore, che È riservato alla successiva fase del
procedimento stesso, a cognizione ordinaria, in esito alla quale il titolo
stesso verrà confermato, sostituito o caducato. Pertanto, ogni fatto estintivo
o modificativo dell'originaria spettanza ed attuale persistenza del suddetto
diritto, ancorchè‚ venga dedotto in relazione ad uno ius superveniens
astrattamente idoneo a determinare la prosecuzione del rapporto locativo e
l'esclusione del rilascio (nella specie, art. 65 della L. 27 luglio 1978 n.
392), può essere fatta valere soltanto nella fase a cognizione ordinaria di
quel procedimento, e non anche a mezzo di opposizione, a norma dell'art. 615
cod. proc. civ., avverso l'esecuzione intrapresa in forza dell'indicata
ordinanza.
* Cass. civ., sez. III, 24 marzo 1983, n. 2978.
Nel procedimento per convalida di sfratto, l'ordinanza di
rilascio, con riserva delle eccezioni del convenuto, che sia stata pronunciata
dal giudice fuori udienza, va comunicata a cura del cancelliere, a sensi degli
artt. 136 e 176 cod. proc. civ., alle parti, ai fini della regolare
prosecuzione del giudizio di merito. Ove sia mancata tale comunicazione
-intesa, nel sistema della legge, a provocare, previa la cognizione legale del
provvedimento stesso, la costituzione dell'intimato nell'udienza fissata per
l'inizio del processo di cognizione del merito dinanzi allo stesso giudice - il
procedimento di cognizione che si sia, nonostante tale difetto, svolto è nullo
ed è parimenti nulla la sentenza in esso pronunciata. Trattasi di nullità
sostanzialmente identica a quella derivante dalla mancanza della citazione
introduttiva delle parti dinanzi al primo giudice a norma dell'art. 354 cod.
proc. civ.
* Cass. civ., sez. III, 11 ottobre 1968, n. 3228.
f)
Poteri del giudice
Nel procedimento per convalida di sfratto in cui vi sia
opposizione dell'intimato, il provvedimento del pretore che, senza decidere
sulla competenza in ordine all'ulteriore fase di cognizione, e previa
delibazione sommaria delle eccezioni dell'intimato, si limiti a rigettare
l'istanza del locatore per conseguire l'ordinanza di rilascio, disponendo
altresì per il prosieguo della causa, ha natura di ordinanza, non impugnabile
con l'appello, e non idonea ad interferire sulla successiva decisione della
causa.
* Cass. civ., sez. III, 28
novembre 1983, n. 7138.
Una volta instaurato il procedimento sommario per convalida
di licenza o di sfratto dinanzi al pretore (o al conciliatore) competente a
norma dell'art. 661 cod. proc. civ. ed una volta che, comparso ed oppostosi
l'intimato, il giudice adito abbia negato il provvedimento provvisorio di rilascio
ex art. 665 cod. proc. civ. ed abbia dato le disposizioni per l'inizio del
necessario, successivo e collegato procedimento ordinario di cognizione, la
speciale azione per convalida di licenza o di sfratto si È esaurita, e sono
precluse, per questo solo motivo, una successiva domanda di convalida ed una
successiva istanza di provvedimento provvisorio di rilascio.
* Cass. civ., sez. III, 14 giugno 1972, n. 1879.
L'ordinanza con la quale, ritenuta la sussistenza di gravi
motivi in contrario, il pretore non accoglie l'istanza del locatore diretta ad
ottenere il provvedimento di rilascio con riserva delle eccezioni del
convenuto, non È impugnabile con l'istanza di regolamento di competenza.
* Cass. civ.,
sez. III, 9 dicembre 1974, n. 4124.
Qualora, in pendenza di un ordinario procedimento di
cognizione nel quale si controverta sul diritto alla continuazione delle
locazioni in forza di proroga legale, il locatore intimi licenza per finita
locazione alla scadenza contrattuale, il pretore adito con il procedimento
speciale deve pronunciare l'ordinanza di rilascio, con riserva delle eccezioni
del convenuto, ex art. 665 primo comma cod. proc. civ., astenendosi dal
dichiarare la litispendenza tra i due procedimenti. La pendenza del
procedimento ordinario assume rilevanza soltanto quando, dopo l'ordinanza di
rilascio, facendosi luogo al giudizio di cognizione sul merito della causa di
cessazione del rapporto locatizio, sorge la necessità di stabilire quale sia il
giudice competente, secondo le regole ordinarie.
* Cass. civ.,
sez. III, 28 dicembre 1973, n. 3460.
Qualora il pretore, adito in sede di convalida di licenza o
di sfratto per finita locazione, a fronte della richiesta di ordinanza di
rilascio ex art. 665 cod. proc. civ. da parte del locatore e dell'eccezione di
litispendenza proposta dal conduttore (per essere la stessa causa pendente
davanti al tribunale per il giudizio di merito), accolga l'eccezione e dichiari
con sentenza la litispendenza, ordinando la cancellazione della causa dal
ruolo, deve intendersi conclusa la cosiddetta fase sommaria, con la conseguenza
che il termine per la proposizione del ricorso per regolamento di competenza
avverso tale decisione rimane soggetto alla sospensione durante il periodo
feriale (che trova deroga soltanto con riguardo alla fase monitoria).
* Cass. civ., sez. III, 15 marzo 1989, n. 1305, Soc.
S.I.A.I. c. Morini.
I provvedimenti immediati emessi dal pretore nella fase
preliminare dei procedimenti per convalida di sfratto (artt. 665 e 666 cod.
proc. civ.), in considerazione del loro carattere provvisorio, non integrano
decisione nel merito in primo grado, e non ostano, pertanto, alla proposizione
del regolamento preventivo di giurisdizione a norma dell'art. 41 cod. proc.
civ.
* Cass. civ., Sezioni Unite, 18 dicembre 1985, n. 6448.
Nei procedimenti per convalida di sfratto, il pretore,
qualora ritenga la causa di competenza della sezione specializzata agraria,
deve astenersi anche dall'emissione dei provvedimenti di cui agli artt. 665 e
666 c.p.c., restando escluso che il potere di emettere l'ordinanza di rilascio
possa fondarsi sull'art. 8 c.p.c. come modificato dalla legge n. 399 del 1984,
atteso che tale norma non ha ampliato l'ambito del giudizio pretorile in
materia agraria.
* Cass. civ., sez. III, 15 ottobre 1990, n. 10084,
Mannarino c. Frangella.
L'ordinanza di convalida di sfratto che il giudice adito
emette nonostante la comparazione e l'opposizione dell'intimato rinviando la
casusa per il prosieguo con riserva delle eccezioni del convenuto, fissando la
data per il rilascio dell'immobile, non è suscettibile di impugnazione con
appello in quanto configura un provvedimento privo di decisorietà e
definitività restando le sorti della controversia affidate alla conclusione
dell'ordinario processo di cognizione istauratosi per effetto di detta
opposizione. L'illegittimità del provvedimento perché‚ emesso in assenza di
specifica istanza da parte del locatore, non può essere prospettata con
l'appello, bensì nel giudizio di primo grado a cognizione piena, unitamente
alle altre eccezioni, sollevate con l'opposizione allo sfratto.
* Cass. civ., sez. III, 1 dicembre 2000, n. 15363, Zorzenon
c. Inpdap.