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30 - ONERI ACCESSORI
SOMMARIO:
a) Alloggi ex Incis;
b) Ambito di operatività;
c)
Compenso dell’amministratore; d) Contoversie;
e) Determinazione forfettaria;
f)
Indicazione specifica e criteri di ripartizione;
g) Onere probatorio;
h)
Pagamento anticipato; i) Patti contrari;
l) Prescrizione del diritto al
rimborso; m) Rapporti condominiali;
n) Servizio di portierato;
o) Servizio di
pulizia; p) Tassa per il passo carraio;
q) Termine.
a) Alloggi ex Incis
Gli artt. 9 e 10 della L. 27 luglio 1978 n. 392,
rispettivamente relativi agli oneri accessori della locazione di immobili per
uso abitativo ed alla partecipazione del conduttore alle assemblee dei
condomini, si applicano anche ai rapporti con gli assegnatari utenti di alloggi
ex Incis militari convertiti in locazione ai sensi degli artt. 22 L. 18 agosto
1978 n. 497 e 22 L. 8 agosto 1977 n. 513, che sono interamente regolati dalle
norme privatistiche di detta legge.
* Cass. civ., sez. III, 4 aprile 1992, n. 4133, Ministero
del Tesoro c. Rossi ed altri.
b) Ambito di operatività
Nelle locazioni degli immobili urbani, i premi di
assicurazione dello stabile, il compenso dell’amministratore ed il concorso
nelle spese di riparazione dell’impianto di riscaldamento e di revisione dell’impianto
antincendio non sono compresi tra gli oneri accessori che l’art. 9 della legge
n. 392 del 1978 pone a carico del conduttore, salvo patto contrario, da
valutarsi alla stregua del divieto di pattuizioni dirette ad attribuire al
locatore vantaggi in contrasto con le disposizioni della predetta legge (art.
79, primo comma). Del pari deve ritenersi escluso dalle spese a carico del
conduttore l’ammortamento degli impianti, quale deposito frazionato nel tempo
di somme di denaro necessarie per l’acquisto di nuovi impianti a seguito della
vetustà di quelli in uso, trattandosi di una destinazione patrimoniale nell’esclusivo
interesse del locatore, tenuto a mantenere la cosa locata in stato da servire
all’uso convenuto, e, quindi, a prestare i relativi servizi.
* Cass., sez. III, 11 novembre 1988, n. 6088, Di Piazza c.
Miglio.
A seguito dell’entrata in vigore della nuova disciplina
della locazione degli immobili urbani di cui alla legge n. 392 del 1978, l’obbligazione
del conduttore, concernente il pagamento degli oneri accessori - considerata
autonoma rispetto all’altra attinente al pagamento del canone - è divenuta
parte integrante della struttura sinallagmatica del contratto, con la
conseguenza che il suo inadempimento, solo se superiore a due mensilità del
canone, dà al locatore il diritto di ottenere la risoluzione del contratto di
locazione, salvo per il conduttore il potere di paralizzare tale domanda con l’eccezione
di inadempimento per non avere ottenuto dal locatore la indicazione specifica
delle spese condominiali e non aver potuto esercitare la facoltà di prendere
visione dei relativi documenti giustificativi.
* Cass., sez. II, 10 agosto 1982, n. 4490, Caccialupi c.
Brudo.
Gli artt. 5 e 55 della legge n. 392 del 1978 (cosiddetta
dell’equo canone) hanno introdotto relativamente alla gravità dell’inadempimento
predeterminata ex lege, alla possibilità della sanatoria ed alla concessione
del termine di grazia, un’equiparazione fra canone di locazione ed oneri
accessori con la conseguenza che anche la morosità per soli oneri accessori può
essere dedotta in giudizio con lo speciale procedimento di convalida ex art.
658 c.p.c. * Cass., sez. III, 18 aprile 1989, n. 1835, Masi c.
Jacomussi.
La competenza ratione materiae del pretore ai sensi dell’art.
8, comma secondo, n. 4 c.p.c. riguarda le cause relative alla misura dei
servizi del condominio di case, intendendosi per tali quelle in cui occorre
fissare le regole di esercizio dell’uso sulla cosa comune da parte di singoli
utenti nell’ambito di un condominio. Da tale competenza restano escluse,
pertanto, le controversie relative alla ripartizione degli oneri riguardanti la
fruizione dei servizi comuni, sia quando questa faccia capo ai singoli
condomini, sia quando essa debba essere ripartita tra locatore e conduttore in
base al rapporto di locazione. Pertanto la competenza di questa ultima va
stabilita in base agli ordinari criteri della competenza per valore.
* Cass. civ., sez. III, 10 giugno 1992, n. 7128, Brando c.
Migliaccio.
La mera determinazione del locatore di dare la preferenza -
nella concessione in godimento dell’immobile - al proprio dipendente, non
comporta di per sè una disciplina particolare del rapporto locatizio il quale,
ancorché di durata coincidente con il massimo dei limiti temporali del rapporto
di impiego, non resta escluso dalle norme che regolano il contratto di
locazione e che sopravvengano nel corso del rapporto. (Applicazione in tema di
disciplina degli oneri accessori come stabilita dall’art. 9 della L. 27 luglio
1978 n. 392). * Cass., sez. III, 30 marzo 1982, n. 1993, Bredice c. Camera
Comm. MI.
Grava sul locatore e non sul conduttore la spesa sopportata
per l’amplificazione dell’antenna televisiva centralizzata di un edificio
condominiale in quanto non si tratta né di un onere accessorio per la fornitura
di un servizio comune ai sensi dell’art. 9 L. 27 luglio 1978 n. 392, né di una
riparazione di piccola manutenzione ai sensi dell’art. 1609 c.c.
* Pret. Taranto, 4 dicembre 1981, Spartera e altro c.
Mongelli.
Il conduttore è tenuto a pagare il solo importo delle spese
condominiali che man mano maturano secondo il consuntivo dell’esercizio
precedente essendo nulla, per violazione dell’art. 79, in relazione all’art. 9
della L. n. 392/1978, la clausola contrattuale che impegni il conduttore al
pagamento di tali spese sulla base del bilancio preventivo.
* Pret. Milano, 13 novembre 1981, Pizzuti c. Montagnesi.
Il dovere del locatore di comunicare la distinta delle spese
prevista dal’art. 9 della L. 27 luglio 1978, n. 392 quale requisito di
esigibilità del credito e, conseguentemente, quale condizione di fondatezza nel
merito dell’azione giudiziale, può verificarsi e sopravvivere nel corso del
processo fino al momento della decisione.
* Trib. civ. Milano, sez. X, 30 aprile 1987, n. 3770, Zanco
c. Amato.
A fronte della richiesta del locatore relativa al pagamento
degli oneri accessori, il conduttore è legittimato, ai sensi dell’art. 9 della
L. n. 392/1978, a chiedere spiegazioni e chiarimenti nonché a visionare i
documenti giustificativi di spesa presso l’amministratore dello stabile. Tale
diritto del conduttore deve, peraltro, essere esercitato entro il termine di
due mesi dalla richiesta effettuata dal locatore e ciò per la correlazione
esistente fra il precitato art. 9 a l’art. 5 della legge sull’equo canone.
* Pret. civ. Firenze, 12 dicembre 1987, n. 1582, Galli c.
Robotti.
L’operatività dell’art. 9 della legge 392/78 si risolve in
un onere dal cui mancato assolvimento non dipende la proponibilità o
procedibilità della domanda giudiziale, sibbene la mera esigibilità del credito
azionato. * Trib. civ. Monza, 23 aprile 1981, Rizzi c. Mazzoccola.
Nonostante il credito del locatore in ordine al pagamento
degli oneri accessori non sia esigibile prima della decorrenza del termine di
cui all’art. 9 L. n. 392/1978, l’azione di risoluzione per inadempimento del
contratto di locazione può essere esercitata anche prima della decorrenza di
detto termine, ma l’adempimento del conduttore poi intervenuto nel termine di
legge va ritenuto pienamente satisfattorio ed efficace.
* Pret. civ. Lecce, 28 marzo 1989, n. 98, De Vitis c. Locato
e altra.
Ai contratti di locazione in corso alla data di entrata in
vigore della legge n. 392/1978 non si applica l’art. 9 della medesima legge in
tema di ripartizione degli oneri accessori, dettata solo per i nuovi contratti,
ma i suddetti rapporti sono regolati, fino alla scadenza legale, in base agli
accordi, sul punto, intervenuti in sede di stipulazione del contratto, nonché
dalla legislazione precedente a quella di cui alla L. n. 392/1978 (e, quindi,
nella fattispecie, dalla L. 22 dicembre 1973, n. 841), per quanto applicabile.
* Trib. civ. Genova, 8 febbraio 1983, Ceravolo e altri c.
Inps.
c) Compenso dell’amministratore
Le spese relative al compenso corrisposto all’amministratore
del condominio e le spese sostenute dallo stesso nell’esercizio della sua
attività non rientrano tra gli oneri accessori che l’art. 9 della legge n. 392
del 1978 pone a carico del conduttore dell’immobile, sicché del relativo
importo non può essere tenuto conto ai fini di accertare la sussistenza o meno
della morosità del conduttore medesimo.
* Cass. civ., sez. III, 3 giugno 1991, n. 6216, Trudo c.
Azzimonti.
d) Controversie
In tema di locazione di immobile urbano, la controversia
concernente il pagamento degli oneri accessori è devoluta al giudice competente
secondo gli ordinari criteri di valore, non venendo in rilievo la speciale
competenza del pretore che l’art. 45, L. 27 luglio 1978, n. 392, prevede con
esclusivo riferimento al canone.
* Cass. civ., sez. III, 16 maggio 1992, n. 5836, Inail c.
Spinelli ed altri.
e) Determinazione forfettaria
E' nulla la clausola contrattuale che obbliga il
conduttore al pagamento degli oneri accessori determinati forfettariamente,
perché viola il principio della specificità di essi, stabilito dall’ultimo
comma dell’art. 9 della L. 27 luglio 1978, n. 392, e consente al locatore di
procurarsi vantaggi che non gli spettano (art. 79, stessa legge).
* Cass. civ., sez. III, 16 dicembre 1997, n. 12718,
Pierantoni c. Meo.
f) Indicazione specifica e criteri di ripartizione
L’art. 9 della L. 27 luglio 1978 n. 392, che, al terzo
comma, assegna al conduttore il termine di due mesi dalla richiesta per il
pagamento degli oneri accessori, riconoscendogli il diritto di ottenere, prima
del pagamento, l’indicazione specifica delle spese con la menzione dei criteri
di ripartizione ed il diritto di prendere visione dei documenti giustificativi
delle spese effettuate, ha abrogato, per incompatibilità, ai sensi del
successivo art. 84, l’art. 9 ter della L. 28 luglio 1967 n. 628, il quale,
omettendo di specificare il termine del pagamento, stabiliva solo che
"prima di effettuare il pagamento degli oneri accessori, il conduttore ha
diritto di ottenere la distinta degli oneri medesimi con l’indicazione dei
criteri di ripartizione nonché di prendere visione dei relativi documenti
giustificativi" la detta disposizione si applica non solo ai contratti
stipulati successivamente all’entrata in vigore della legge n. 392 del 1978, ma
anche a quelli in regime transitorio, trattandosi di disposizione relativa agli
effetti del rapporto in corso ed, in particolare, alla disciplina di una
obbligazione del conduttore, divenuta parte integrante della struttura
sinallagmatica del contratto.
* Cass. civ., sez. III, 12 febbraio 1991, n. 1451, Vorrano
c. Zito.
Per assolvere l’onere di indicazione specifica delle spese
accessorie e di menzione dei criteri di ripartizione previsto dall’art. 9, L.
n. 392/1978, il cui adempimento è condizione per l’esigibilità del relativo
credito, il locatore deve indicare specificamente al conduttore le somme che
gli richiede per le spese di cui al primo e secondo comma dello stesso art. 9,
ed altresì sottoporgli tabelle analitiche e chiare per la ripartizione delle
spese comuni, da cui risultino non solo i vari criteri di ripartizione seguiti
(es.: criterio millesimale, superficie, cubature, ecc.), in generale, ma anche
specificamente il valore cui corrisponde la quota proporzionale di spesa
gravante sull’immobile locato e sugli altri immobili del complesso, così da
rendere possibile al conduttore il controllo dell’obiettività e dell’esattezza
della stessa suddivisione delle spese comuni.
* Pret. civ. Milano, 10 aprile 1984, Franzi ed altri c.
Mastrogiacomo.
Non può pronunciarsi risoluzione della locazione per mancato
pagamento degli oneri accessori nel caso che non sia data al conduttore, ad
onta delle richieste di costui, l’indicazione specifica delle spese con la
menzione dei criteri di ripartizione, né vale al riguardo il generico rinvio ai
documenti esibiti nel processo.
* Corte app. civ. Napoli, sez. V, 10 maggio 1991, n. 1078, Ferrara
c. Credentino.
g) Onere probatorio
Il locatore il quale convenga in giudizio il conduttore per
il pagamento delle spese condominiali ex art. 9 legge 27 luglio 1978 n. 392
adempie il proprio onere probatorio producendo i rendiconti dell’amministratore
approvati dai condomini, mentre spetta al conduttore l’onere di specifiche
contestazioni in ordine alle varie partite conteggiate, prendendo all’uopo
visione dei documenti giustificativi ovvero ottenendone l’esibizione a norma
degli artt.
210 ss. c.p.c.
* Cass. civ., sez. III, 4 giugno 1998, n. 5485, Rottola c.
Moretti Mario ed altri.
In tema di locazione di immobili urbani, qualora il
conduttore, convenuto in giudizio per la risoluzione del contratto, contesti
che il locatore abbia sopportato le spese di cui chiede il rimborso o ne abbia
effettuata una corretta ripartizione, incombe al locatore stesso, ai sensi dell’art.
2697 c.c., dare la prova dei fatti costitutivi del proprio diritto, i quali non
si esauriscono nell’avere indirizzato la richiesta prevista dall’art. 9 della
L. n. 392/1978, necessaria per la costituzione in mora del conduttore e per la
decorrenza del bimestre ai fini della risoluzione, ma comprendono anche l’esistenza,
l’ammontare ed i criteri di ripartizione del rimborso richiesto.
* Cass., sez. III, 1 dicembre 1987, n. 8938, Cavola c.
Iadonna.
La circostanza che nessuna delle parti sia riuscita a dare
la prova di accollo all’altra degli oneri accessori, è negativa solo per il
conduttore, che ha l’onere di dimostrare la convenzione derogante al regime
legale di cui all’art. 9 della L. 392/78, in base al quale gli oneri accessori
sono a suo carico nei limiti e nelle misure ivi previsti.
* Corte app. Napoli, sez. V, 14 giugno 1988, n. 771, Oliva
c. Greco.
Ove il locatore non abbia fornito prova alcuna per
dimostrare che la somma a lui dovuta a rimborso di spese condominiali
anticipate sarebbe stata sottratta mediante idoneo reimpiego agli effetti della
svalutazione, sembra corretto determinare il maggior danno (art. 1224, secondo
comma, c.c.) da lui subito per effetto del mancato pagamento della somma
dovutagli, in una misura inferiore al 9%, dovendosi ritenere che la somma
anticipatagli avrebbe assicurato, quanto meno, un tasso di interesse certamente
superiore a quello legale.
* Trib. Milano, sez. X, 1 settembre 1980, n. 6076, Pulzatto
c. Peri.
h) Pagamento anticipato
Il credito del locatore nei confronti del conduttore per il
rimborso degli oneri accessori non presuppone la avvenuta prestazione dei
relativi servizi, essendone normalmente richiesto il pagamento anticipato, con
conseguente preventiva acquisizione della necessaria liquidità, fermo restando
l’onere, a carico del locatore, di fornire - a richiesta - i documenti
giustificativi delle spese effettuate.
* Cass. civ., sez. III, 7 maggio 1991, n. 5031, Canale c.
Vignola.
Il conduttore è tenuto al pagamento degli oneri accessori
anticipatamente, secondo le scadenze disposte in base al preventivo di spesa.
* Pret. civ. Bergamo, ord. 6 aprile 1993, Mombrini c. Rota.
i) Patti contrari
Il disposto dell’art. 9 della L. 27 luglio 1978, n. 392,
nella parte in cui, addossando al conduttore i cosiddetti oneri accessori
(totalmente, per quanto riguarda il servizio di pulizia, il funzionamento e la
manutenzione ordinaria dell’ascensore, la fornitura dell’acqua, del
riscaldamento, dell’energia elettrica e del condizionamento d’aria, lo spurgo
dei pozzi neri e delle latrine, nonché la fornitura degli altri servizi comuni;
ed al novanta per cento per quanto riguarda il servizio di portineria), fa salvi
i patti contrari, si applica esclusivamente ai patti stipulati successivamente
all’entrata in vigore della legge stessa, trattandosi di norma che si correla
strettamente al nuovo ed unitario regime giuridico dei rapporti locativi e
costituisce una contropartita alla fissazione di un "equo canone" e
ad una durata della locazione sottratta alla volontà delle parti, con la
necessaria conseguenza che i patti stipulati anteriormente al suddetto momento,
siano essi favorevoli o sfavorevoli al locatore, risultano travolti dal
sopravvenire della nuova disciplina destinata a determinare, con effetto anche
per i contratti in corso, un diverso equilibrio degli interessi contrapposti.
* Cass. civ., Sezioni Unite, 30 marzo 1994, n. 3132,
Carabillò c. Comune di Palermo.
l) Prescrizione del diritto al rimborso
Il credito del locatore per il pagamento degli oneri
condominiali posti a carico del conduttore dall’art. 9 della legge sull’equo
canone si prescrive nel termine di due anni indicato dall’art. 6 della L. 22
dicembre 1973, n. 841 per il diritto del locatore al rimborso delle spese
sostenute per la fornitura dei servizi posti, per contratto, a carico del
conduttore, perché tale norma, anche se inserita in una legge relativa alla
proroga dei contratti di locazione degli immobili ad uso d’abitazione,
introduce una deroga al principio codicistico della prescrizione quinquennale
del canone di locazione e di ogni altro corrispettivo di locazione fissato dall’art.
2948, n. 3 c.c. che risponde ad un’esigenza di rapida definizione di quell’accessorio
rapporto giuridico, comune ad ogni locazione, e che è, pertanto, applicabile
anche agli oneri accessori dovuti dal conduttore in base all’art. 9 della L. 27
luglio 1978, n. 392, senza che a ciò osti l’art. 84 di quest’ultima legge che,
disponendo l’abrogazione di tutte le norme incompatibili con la legge sull’equo
canone, non può essere riferita anche alla disposizione in materia di
prescrizione del sopra citato art. 6, che trascende il regime vincolistico.
* Cass. civ., sez. III, 22 aprile 1995, n. 4588, De Anna c.
Harmony Snc.
Nell’ipotesi di unico proprietario e locatore delle singole
unità immobiliari che compongono l’edificio, la data di decorrenza della
prescrizione biennale del diritto al rimborso degli oneri accessori posti (per
legge o per contratto) a carico dei conduttori, deve essere individuata in
relazione a quella di chiusura della gestione annuale dei servizi accessori,
secondo la cadenza con cui questa in concreto si svolge nell’ambito del
rapporto di locazione. (Nella specie è stato anche affermato che non può
tenersi conto della normativa che impone all’Inail di approvare il bilancio
entro il 31 luglio dell’anno successivo, trattandosi di norma concernente l’organizzazione
interna dell’ente ai fini contabili, la cui osservanza o meno non può incidere
sul rapporto privatistico di locazione dal quale nasce il credito per gli oneri
accessori). * Cass. civ., sez. III, 7 febbraio 2000, n. 1338, Inail c.
Chinetti.
Nel caso di unità immobiliari ubicate in edificio
appartenente per intero al proprietario-locatore, il diritto di questi a
ripetere dai conduttori gli oneri accessori di cui all’art. 9 L. 392/78 si
prescrive in due anni (ex art. 6 L. 841/73), decorrenti dal termine del singolo
esercizio annuale.
* Trib. civ. Milano, sez. X, 21 dicembre 1998, n. 13696,
Comune di Rho c. Nebuloni ed altri.
Il diritto di rimborso delle spese poste dalla legge a
carico del conduttore e sostenute dal locatore è soggetto alla prescrizione
quinquennale di cui all’art. 2948 c.c. e non a quella biennale di cui all’art.
6, quarto comma della L. 22 dicembre 1973, n. 841, perché questa opera
limitatamente ai casi in cui il diritto al rimborso compete al locatore per le
spese che sono poste dal contratto, e non già dalla legge, a carico del
conduttore. * Corte app. civ. Napoli, sez. II, 24 giugno 1988, n. 819,
Tredici e altri c. Soc. per il risanamento di Napoli.
La norma di cui all’art. 6 della L. 22 dicembre 1973, n. 841
- che stabilisce la prescrizione biennale del diritto al rimborso delle spese
sostenute dal locatore per la fornitura di servizi a carico, per contratto, del
conduttore - non è stata espressamente abrogata dalla successiva L. n.
392/1978, né d’altro canto, rientra nel disposto dell’art. 84 della suddetta
(che prevede l’abrogazione di tutte le disposizioni incompatibili con la nuova
legge), trattandosi di norma solo occasionalmente inserita in un provvedimento
vincolistico, ma rispondente in realtà ad esigenze diverse che trascendono il
regime vincolistico ed hanno invece un ambito generale di applicazione. Ne
deriva che anche nel nuovo sistema della L. n. 392/1978 il credito del locatore
relativo al pagamento degli oneri accessori resta soggetto alla prescrizione
biennale. * Trib. civ. Milano, sez. X, 30 aprile 1987, n. 3770, Zanco
c. Amato. Il diritto al pagamento degli oneri condominiali si
prescrive nel termine di due anni di cui all’art. 6 della L. n. 841/1973.
* Trib. civ. Roma, sez. IV, 13 luglio 1992, De Marchis c. Cocozza.
m) Rapporti condominiali
Quella prevista dall’art. 10 della L. 27 luglio 1978 n. 392
è un’assemblea condominiale allargata alla partecipazione, per determinate
materie (spese e modalità di gestione dei servizi di riscaldamento e
condizionamento dell’aria), dei conduttori, i quali, su queste, deliberano in
luogo dei condomini. Trattasi di un’ipotesi di sostituzione legale del
conduttore al locatore, ispirata dal principio che, poiché le spese di
riscaldamento gravano su di lui (art. 9 della L. n. 392 del 1978), il
conduttore è maggiormente interessato alle relative deliberazioni. Ne consegue
che le predette disposizioni si riferiscono solo ai rapporti tra locatore e
conduttore, mentre il condominio, essendo privo di un’azione diretta nei
confronti del conduttore - tant’è che l’art. 5 della legge stessa prevede la
risoluzione del contratto di locazione, a favore del solo locatore, se il
conduttore non gli rifonde gli oneri accessori a suo carico - può rivolgersi
solo ai condomini per il rimborso delle spese condominiali.
* Cass. civ., sez. II, 13 gennaio 1995, n. 384, Comune
Torino c. Condominio Via Risorgimento.
Quando dal locatore siano già state chieste in giudizio al
conduttore le somme contrattualmente dovute per rimborso di spese condominiali,
e quest’ultimo si sia reso moroso anche nel pagamento di ulteriori somme
maturate dopo il bilancio consuntivo, l’estensione della domanda al pagamento
degli ulteriori crediti determina non una mutatio, ma un’emendatio libelli,
rimanendo immutata la causa petendi (inadempimento dell’obbligazione
contrattuale) già dedotta in giudizio ed essendo solamente ampliato il petitum
inteso come oggetto mediato della domanda, che rimane inalterato nella sua
individualità ontologica.
* Cass. civ., sez. III, 29 aprile 1994, n. 4165, Milan c.
Mery.
n) Servizio di portierato
Ove il servizio di portierato non venga svolto dal
relativo incaricato in maniera conforme alle prescrizioni e con la diligenza
dovuta, il conduttore di un appartamento sito nell’edificio, cui quel servizio
si riferisce, può eccepire, nei confronti del proprietario locatore, la sua
inadempienza in relazione a quel servizio e chiedere giudizialmente di essere
esonerato dal pagamento delle relative spese.
* Cass. civ., sez. III, 2 luglio 1991, n. 7257, Ist. Naz.
Prev. Giorn. c. Rossi.
Il giudice può stabilire criteri di ripartizione delle spese
di portierato diversi da quello di cui all’art. 9, secondo comma, della L. n.
392/1978 (90% a carico del conduttore) nel caso di servizio di portineria
espletato - anche per la conformazione dell’immobile al quale esso è destinato
- in modo inadeguato e in misura ridotta.
* Pret. civ. Torino, 30 gennaio 1985, Gorra ed altri c.
Tucci.
o) Servizio di pulizia
In tema di locazione di immobili, qualora un servizio
condominiale (nella specie, servizio di pulizia) venga prestato in maniera
inadeguata, il conduttore dell’appartamento sito nello stabile al quale detto
servizio si riferisce può eccepire nei confronti del proprietario-locatore la
sua inadempienza e chiedere giudizialmente di essere esonerato dal pagamento
delle relative spese.
* Cass. civ., sez. III, 17 novembre 1997, n. 11388, Enasarco
c. Bitturini.
p) Tassa per il passo carraio
In tema di passo carraio, rientra tra gli oneri accessori
gravanti sul conduttore il rimborso al proprietario, formale intestatario dell’accesso,
di quanto da quest’ultimo sborsato per la tassa di occupazione del suolo
pubblico, strettamente collegata all’effettivo pieno godimento della cosa
locata. * Corte app. civ. Milano, sez. III, 20 luglio 1999, n. 1974,
Soc.
Andes c. Soc.
Immobiliare Marirosa.
q) Termine
La disposizione del terzo comma dell’art. 9 della legge 27
luglio 1978, n. 392, che fa obbligo al conduttore di pagare gli oneri
condominiali entro due mesi dalla loro richiesta, delimita nel medesimo periodo
il termine massimo entro il quale il conduttore può esercitare il suo diritto
di chiedere l’indicazione specifica delle spese e dei criteri di ripartizione e
di prendere visione dei documenti giustificativi, con la conseguenza che, non
essendovi, in mancanza di tale istanza del conduttore, alcun onere di
comunicazione del locatore, il conduttore stesso, decorsi i due mesi dalla
richiesta di pagamento degli oneri condominiali, deve ritenersi automaticamente
in mora, e non può, quindi, sospendere o ritardare il pagamento degli oneri
accessori, adducendo che la richiesta del locatore non era accompagnata dalle
indicazioni delle spese e dei criteri di ripartizione.
* Cass. civ., sez. III, 11 aprile 1995, n. 4154, Mangia c.
Sica.
Dovendo il conduttore effettuare il pagamento degli oneri
accessori entro due mesi dalla richiesta del locatore ex art. 9, terzo comma,
L. n. 392/1978, è entro tale termine che il medesimo può esercitare il diritto
di richiedere la distinta delle spese e l’indicazione dei criteri di ripartizione,
nonché di prendere visione dei documenti giustificativi, restando,
diversamente, automaticamente in mora.
* Trib. civ. Milano, sez. X, 9 aprile 1998, Vegezzi ed
altra.
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