03 - LE ANTENNE CONDOMINIALI
SOMMARIO:
a) Inquinamento elettromagnetico (telefonia cellulare);
b)
Installazione; c) Manutenzione;
d) Ponte radio;
e)
Ricetrasmittenti;
f) Sul balcone di un appartamento.
a)
Inquinamento elettromagnetico (telefonia cellulare)
In materia
di installazione di stazioni radio base per telefonia
cellulare, in presenza di documentazione, consistente in una
relazione clinica, attestante possibili relazioni tra
manifestazioni morbose subite da una persona residente nello
stabile e l’attivazione degli impianti, deve cautelarmente
essere considerato prevalente l’interesse primario alla
salute rispetto ad ogni altro interesse giuridicamente
protetto, con conseguente sospensione del provvedimento con
il quale vengono dichiarati urgenti i lavori e le opere
concernenti l’installazione e l’attivazione dell’impianto.
(Fattispecie in cui una stazione radio base per telefonia
cellulare era stata installata sul terrazzo di uno stabile
condominiale).
* Cons.
Stato, sez. VI, ord. 25 marzo 1997, Soc. Omnitel c.
Condominio di Corso Vittorio Emanuele II n. 184 in Roma e
Codacons.
L’installazione di un ripetitore per telefonia cellulare su
di un lastrico solare situato in un edificio condominiale
non costituisce violazione dell’art. 1122 c.c., in quanto:
a) non sussiste alcun riscontro scientifico della
pericolosità di tale impianto per la salute dei condomini;
b) la concessionaria del servizio di telefonia presenti
all’autorità competente un progetto che attesti come
l’impianto suddetto non arrechi danni alla statica
dell’edificio.
* Trib.
civ. Piacenza, 13 febbraio 1998, n. 51, Condominio di Via S.
Francesco n. 8 in Piacenza c. Soc. Omnitel Pronto Italia e
Cella.
In materia
di installazione di stazioni radio base per telefonia
cellulare, in presenza di documentazione, consistente in una
relazione clinica, attestante possibili relazioni tra
manifestazioni morbose subite da una persona residente nello
stabile e l’attivazione degli impianti, deve cautelarmente
essere considerato prevalente l’interesse primario alla
salute rispetto ad ogni altro interesse giuridicamente
protetto, con conseguente sospensione del provvedimento con
il quale vengono dichiarati urgenti i lavori e le opere
concernenti l’installazione e l’attivazione dell’impianto.
(Fattispecie in cui una stazione radio base per telefonia
cellulare era stata installata sul terrazzo di uno stabile
condominiale).
* Tar
Lazio, sez. I, ord. 18 dicembre 1996, n. 3806, Codacons e
Condominio di Corso Vittorio Emanuele II n. 184 in Roma
c.Ministero delle Poste e Telecomunicazioni e Soc. Omnitel.
b)
Installazione
Il diritto
all’installazione di antenne ed accessori - sia esso
configurabile come diritto soggettivo autonomo che come
facoltà compresa nel diritto primario all’informazione e
diretta alla attuazione di questo (art. 21, Cost.) -
limitato soltanto dal pari diritto di altro condomino, o di
altro coabitante nello stabile, e dal divieto di menomare
(in misura apprezzabile) il diritto di proprietà di colui
che deve consentire l’installazione su parte del proprio
immobile. Pertanto, qualora sul terrazzo di uno stabile
condominiale sia installata (per volontà della maggioranza
dei condomini) un’antenna televisiva centralizzata e un
condomino (o un abitante dello stabile) intenda invece
installare un’antenna autonoma, l’assemblea dei condomini
può vietare tale seconda installazione solo se la stessa
pregiudichi l’uso del terrazzo da parte degli altri
condomini o arrechi comunque un qualsiasi altro pregiudizio
apprezzabile e rilevante ad una delle parti comuni. Al di
fuori di tali ipotesi, una delibera che vieti
l’installazione deve essere considerata nulla, con la
conseguenza che il condomino leso può fare accertare il
proprio diritto all’installazione stessa, anche se abbia
agito in giudizio oltre i termini previsti dall’art. 1137
cod. civ. o, essendo stato presente all’assemblea, senza
esprimere voto favorevole alla delibera, non abbia
manifestato espressamente la propria opposizione alla
delibera stessa.
* Cass.
civ., sez. II, 6 novembre 1985, n. 5399, Acinapura c. Cond.
via Colli.
L’art. 1
della L. 6 maggio 1940, n. 554, con lo stabilire che i
proprietari di uno stabile o di un appartamento non possono
opporsi all’installazione nella loro proprietà di aerei
esterni destinati al funzionamento di apparecchi radiofonici
appartenenti agli abitanti degli stabili e degli
appartamenti stessi, non impone una servitù, ma si limita
all’attribuzione di un diritto, a favore degli abitanti
dello stabile e degli appartamenti, all’installazione, e
quindi anche alla manutenzione degli impianti, pure contro
la volontà di altri abitanti. Tale diritto non ha contenuto
reale, ma ha natura personale e il titolare di esso, in
virtù della detta norma, può esercitarlo indipendentemente
dalla qualità di condomino, per il solo fatto di abitare
nello stabile e di essere o diventare utente
radio-televisivo. Conseguentemente, quando il locatario di
un appartamento, nell’installare un’antenna televisiva,
arrechi danno al tetto comune dell’edificio, legittimato
all’azione di risarcimento del danno proposta dal condominio
é il solo locatario e non anche il locatore-proprietario
dell’appartamento.
* Cass.
civ., sez. II, 25 febbraio 1986, n. 1176, Cond. Pollaiuol.
c. Parodi.
Gli artt.
1 e 3 L. 6 maggio 1940 n. 554, dettati con riguardo alla
disciplina degli aerei esterni per audizioni radiofoniche,
ma applicabile per analogia anche alle antenne televisive e
l’art. 231 del d.p.r. 29 marzo 1973 n. 156, stabilendo che i
proprietari dell’edificio non possono opporsi alla
installazione esterna di antenne da parte di abitanti dello
stesso stabile per il funzionamento di apparecchi
radiofonici o televisivi, attribuiscono al titolare
dell’utenza il diritto all’installazione dell’antenna sulla
terrazza dell’edificio, ferma restando la facoltà del
proprietario al libero uso di questa secondo la sua
destinazione ancorché comporti la rimozione od il diverso
collocamento dell’antenna, che resta a carico del suo
utente, all’uopo preavvertito. Ne deriva che il proprietario
della terrazza che vi abbia eseguito dei lavori comportanti
la rimozione dell’antenna non può essere condannato al
ripristino nello stato preesistente, posto che spetta
all’utente provvedere a sua causa e spese alla rimozione ed
al diverso collocamento dell’antenna.
* Cass.
civ., sez. Il, 24 marzo 1994, n. 2862.
Il diritto
riconosciuto dall’art. 232, secondo comma, D.P.R. 29 marzo
1973, n. 156 ad ogni occupante, proprietario od inquilino,
di unità immobiliari di appoggiare antenne televisive sui
muri e sulle coperture dei fabbricati, si configura come un
diritto soggettivo perfetto ed assoluto di natura personale,
avente la sua fonte nella primaria libertà,
costituzionalmente garantita, all’informazione e, pertanto,
va ritenuto, per sua natura, insuscettibile di valutazione
pecuniaria, con la conseguenza che le azioni ad esso
relative rientrano fra quelle da considerarsi di valore
indeterminabile, riservate alla competenza per valore del
tribunale, a norma dell’art. 9, secondo comma, c.p.c.
* Cass.
civ., sez. II, 29 gennaio 1993, n. 1139, Carro L. c. Carro
A.
In tema di
compossesso, ricorre l’ipotesi dello spoglio quando l’atto
compiuto dal compossessore (preteso spoliatore) abbia
travalicato i limiti del compossesso (impedendo o rendendo
più gravoso l’uso paritario della res agli altri
compossessori), ovvero abbia comportato l’apprensione
esclusiva del bene, con mutamento dell’originario
compossesso in possesso esclusivo, ne consegue che, con
riguardo all’utilizzazione del tetto di un immobile da parte
di uno dei compossessori mediante l’installazione di
un’antenna ricetrasmittente, la configurabilità di uno
spoglio o di una turbativa del possesso nei confronti degli
altri compossessori postula, necessariamente, l’accertamento
di un impedimento ad un analogo uso del bene comune da parte
di costoro, conseguente allo specifico comportamento in
concreto tenuto dal primo utilizzatore.
* Cass.
civ., sez. II, 5 giugno 1998, n. 5517, Obbialero c.
Esposito.
Il diritto
di installare l’antenna televisiva comprende la facoltà di
compiere tutte le attività necessarie per la messa in opera,
ivi compreso il diritto di accedere temporaneamente
attraverso la proprietà aliena, e tale imposizione del
limite al diritto di proprietà è da riconoscersi a favore
non solo di chi è titolare di un diritto di comproprietà o
di altri diritti reali sullo stabile, ma anche di chiunque
vi abiti a qualunque titolo.
* Pret.
civ. Salerno, ord. 24 ottobre 1990.
Il diritto
di installazione di antenna non ha natura reale, ovvero non
si configura come una speciale limitazione del diritto di
proprietà, inquadrabile in un’ipotesi di servitù coattiva,
ma personale, poiché la norma che lo contempla prescinde,
nell’attribuirlo, dalla titolarità di un diritto di
proprietà o di un altro diritto reale sull’appartamento ed
ha la propria origine in un rapporto obbligatorio ex lege,
onde lo stesso ha diretta rilevanza nei confronti del
proprietario o del condominio e, come tale, è da ritenersi
azionabile dinanzi al giudice ordinario.
* Pret.
civ. Salerno, ord. 24 ottobre 1990.
E'
tutelabile ex art. 700 cod. proc. civ. il diritto dei
condomini di un edificio di passare attraverso
l’appartamento di un altro condomino al fine di poter
installare un’antenna televisiva sul tetto dell’edificio,
purché non ne risulti menomato, in modo apprezzabile, il
diritto di proprietà di quest’ultimo.
* Pret.
civ. Roma, ord. 16 dicembre 1989, Marras e altri c. Salata.
Il diritto
di installare un’antenna TV spetta esclusivamente al
condomino e all’inquilino dello stabile interessato
all’installazione, ma non all’utente che non abita in tale
stabile. Appare quindi manifestamente infondata l’eccezione
di incostituzionalità dell’art. 232 D.P.R. 29 marzo 1973, n.
156, nella parte in cui, in violazione dell’art. 21 Cost.,
non prevede la possibilità di installare antenne TV anche
sui terrazzi degli stabili adiacenti a quello in cui abita
l’utente ove questi non capti sufficientemente i segnali
televisivi con l’antenna installata sul proprio stabile a
causa della interclusione di quest’ultimo tra edifici più
alti.
* Corte
app. civ. Lecce, 8 febbraio 1994.
L’installazione su di un lastrico solare di proprietà di un
condomino di un ripetitore per telefonia cellulare, con
utilizzo delle cose comuni che consista esclusivamente
nell’ancoraggio dell’impianto suddetto ai muri esterni, non
configura alcuna violazione dell’art. 1102 cc.
* Trib civ.
Piacenza, 13 febbraio 1998, n. 51, Condominio di Via S.
Francesco n. 8 in Piacenza c. Soc. Omnitel Pronto Italia e
Cella.
L’inquilino di un immobile condominiale ha un diritto
personale e non reale, ai sensi dell’art. 1 del D.P.R. 6
agosto 1990, n. 233, di installare e mantenere qualsiasi
tipo di antenna di ricezione televisiva sul terrazzo di
copertura dello stabile (sia comune che di proprietà
esclusiva di alcuni condomini) e di compiere tutte le
attività necessarie alla sua messa in opera ed al suo
funzionamento: tale diritto — tutelabile in via cautelare
col ricorso ex art. 700 c.p.c. —compete, pertanto, in via
autonoma ed immediata, anche al detentore qualificato
(conduttore o comodatario) dell’alloggio.
* Trib.
civ. Palermo, 13 maggio 1991.
L’art. 1
della L. 6 maggio 1940 n. 554 — che sancisce il diritto del
condomino ad installare un’antenna sul terrazzo comune o di
proprietà altrui — si applica anche all’esercizio di
attività radiofonica in una unità immobiliare sita in un
edificio condominiale. Ed infatti siffatta attività, anche
se svolta da privati, non solo è espressione di esercizio di
impresa tesa al lucro, ma è altresì strumento di
esternazione del pensiero. Il solo limite è che la
installazione non deve in alcun modo impedire il libero uso
della proprietà secondo la sua destinazione né arrecare
danni alla proprietà medesima od a terzi.
* Trib.
civ. Latina, 16 novembre 1992.
Il diritto
all’installazione di una antenna parabolica sul lastrico
solare condominiale non va riferito al parametro dei diritti
reali su cosa altrui, ma costituisce una facoltà compresa
nell’amplissimo diritto primario alla libera manifestazione
del pensiero ed è, pertanto, soggetto alla tutela prevista
dall’art. 700 cod. proc. civ.
* Pret.
civ. Manfredonia, 4 maggio 1989, n. 16, Agenzia Ippica c.
Condominio Palazzo di Largo San Francesco nn. 21/42 di
Manfredonia
c)
Manutenzione
Il difetto
di manutenzione dell’antenna televisiva è suscettibile di
creare pericolo nella statica dell’antenna medesima,
pregiudicando la ricezione e compromettendo il diritto
all’informazione televisiva per cui è legittima la richiesta
di tutela in via d’urgenza ex art. 700 cod. proc. civ., da
parte del locatore che sia impedito alla manutenzione
predetta dal conduttore.
* Pret.
civ. Roma, sez. I, decr. 13 giugno 1983, Durante ed altri c.
Gay e altro.
La
ristrutturazione dell’antenna centralizzata televisiva già
esistente, comportante lo smantellamento delle strutture
preesistenti allo scopo di ampliare la gamma dei programmi
da ricevere, non costituisce innovazione.
* Trib.
civ. Genova, 18 giugno 1988, n. 1850.
Il
passaggio di un radioamatore e del personale tecnico da
questi incaricato attraverso l’abitazione di un condomino,
al fine di eseguire dalle finestre di esso interventi di
riparazione o manutenzione di cavi di collegamento ad una
antenna installata sul tetto dell’edificio condominiale, con
sacrificio della libertà di domicilio, non è consentito
dagli artt. 397 e 232 comma 4, del D.P.R. 29 marzo 1973, n.
156, interpretati in modo conforme alla Costituzione, quando
gli interventi stessi siano possibili in altro modo,
ancorché più costoso.
* Corte
app. civ. Milano, 30 giugno 1995.
d) Ponte
radio
In materia
di radiodiffusione, il reato di cui all’art. 195, secondo
comma, D.P.R. n. 156/1973, che si riferisce soltanto
all’installazione o all’esercizio senza concessione di un
impianto, non è configurabile in relazione all’installazione
di un semplice "ponte radio", che non può certamente
considerarsi autonomo impianto di radiodiffusione, essendo
un semplice "collegamento di telecomunicazione" per
migliorare il segnale in un determinato bacino di utenza.
* Cass.
pen., sez. III, 19 maggio 1997, n. 1653 (cc. 10 aprile
1997), Calcante.
e)
Ricetrasmittenti
Il dovere
dei comproprietari o coabitanti di un fabbricato di non
opporsi a che altro comproprietario o coabitante, in qualità
di radioamatore munito della prescritta autorizzazione
amministrativa, installi un’antenna ricetrasmittente su
porzione di proprietà altrui o condominiale, nei limiti in
cui ciò non si traduca in un’apprezzabile menomazione dei
loro diritti o della loro possibilità di procedere ad
analoga installazione, deve essere riconosciuto, anche in
difetto di un’espressa regolamentazione delle antenne da
radioamatore nella disciplina della legge 6 maggio 1940 n.
554 e del d.p.r. 29 marzo 1973 n. 156, dettata a proposito
delle antenne per la ricezione radiotelevisiva, tenuto conto
che tale dovere, anche per le antenne radiotelevisive, non
si ricollega ad un diritto dell’installatore costituito
dalla citata normativa, ma ad una sua facoltà compresa nel
diritto primario alla libera manifestazione del proprio
pensiero e ricezione del pensiero altrui, contemplato
dall’art. 21 della Costituzione, e che, pertanto, un pari
dovere ed una pari facoltà vanno riconosciuti anche
nell’analogo caso delle antenne da radioamatore.
* Cass.
civ., sez. II, 16 dicembre 1983, n. 7418, Rudelli c. Cerina.
Il
titolare del diritto di installazione di un’antenna
ricetrasmittente può legittimamente rinunciare a determinate
modalità di esercizio di tale diritto. Per essere valida, la
suddetta rinuncia deve essere manifestazione di una libera e
cosciente determinazione della volontà di disporre del
proprio diritto, nonché risultare da espressioni
incontrovertibii rivelatrici di un intento chiaro in tal
senso. (Fattispecie in ordine a clausole, contenute in un
contratto di locazione, relative alle modalità di uso di
un’antenna radioamatoriale installata sul tetto
dell’immobile locato).
* Trib.
civ. Milano, 15 dicembre 1997, Sfreddo e. Campeotto.
L’impedimento all’esercizio del diritto di installazione di
antenna ricetrasmittente sul terrazzo condominiale
(manifestatosi attraverso il rifiuto opposto da alcuni
condomini di consentire ai tecnici di accedere alla terrazza
per riparare l’antenna, nonché attraverso il rifiuto
dell’amministratore di consegnare le chiavi della porta di
accesso ditale terrazza) non legittima l’azione di
reintegrazione, in quanto il predetto diritto non ha natura
reale, ma personale, spettando a chiunque abiti nel
condominio.
* Pret.
civ. Roma, ord. 13 luglio 1987, Ciocca e Soc. Road Runner c.
Condominio Via De Saint Bon, 49 di Roma.
Con
riguardo ad un edificio in condominio ancorché dotato di
antenna televisiva centralizzata, né l’assemblea dei
condomini, né il regolamento da questa approvato possono
vietare l’installazione di singole antenne ricetrasmittenti
sul tetto comune da parte dei condomini, in quanto in tal
modo non vengono disciplinate le modalità di uso della cosa
comune, ma viene ad essere menomato il diritto di ciascun
condomino all’uso della copertura comune, incidendo sul
diritto di proprietà dello stesso.
* Cass.
civ., sez. II, 3 agosto 1990, n. 7825, Del Degan c. Cond.
Malbor. Ud.
Ai sensi
dell’art. 1 lett. g), L. 28 dicembre 1993, n. 561,
l’esercizio senza autorizzazione di impianto radioelettrico
ricetrasmittente, previsto dall’art. 195 D.P.R. 29 marzo
1973, n. 156, non costituisce più reato ed è soggetto
soltanto al pagamento di una sanzione amministrativa.
* Cass. pen., sez. III, 5 aprile 1994, n. 3969 (ud. 16
maggio 1994), Cazzola.
f) Sul
balcone di un appartamento
E' da
ritenersi lecita l’installazione sul balcone di un
appartamento condominiale di una antenna televisiva
trasmittente non diversa dalle comuni antenne riceventi, non
potendo essere qualificati innovazioni gli atti di maggior
utilizzazione della cosa comune che non importino
alterazione o modificazione e non precludano agli altri
condomini un uguale maggior uso.
* Trib.
civ. Roma, 27 ottobre 1980, Cond. via Govoni 1 c. Aladino
S.p.a. e altro.