29 - LE
OBBLIGAZIONI PRINCIPALI DEL LOCATORE
Le obbligazioni del locatore derivanti dagli artt. 1575 e
1576 c.c. non comprendono l'esecuzione di opere di modificazione o
trasformazione della cosa locata, anche se imposte da disposizioni di legge o
dell'autorità sopravvenute alla consegna, per rendere la cosa stessa
specificamente idonea all'esercizio dell'attività per la quale è stata locata.
* Cass. civ., sez. III, 8 maggio 1998, n. 4676, Alessandrini
c. Com. San Benedetto del Tronto.
Il contratto di locazione impone al locatore l'obbligazione
di consegnare il bene al conduttore (art. 1575 n. 1 c.c.), con un
corrispondente diritto di credito di quest'ultimo, che deve essere fatto valere
nelle normali vie di legge, e non può essere esercitato con un'azione di diretto
impossessamento, la quale, se compiuta, integra spoglio agli effetti dell'art.
1168 c.c.
* Cass. civ., sez. II, 11 giugno 1983, n. 4021.
Il mancato o ritardato rilascio della licenza di abitabilità
od occupabilità non invalida il contratto di locazione e non costituisce
inadempimento del locatore, se il conduttore abbia potuto egualmente godere in
concreto della cosa locata secondo le finalità previste dal contratto.
L'inosservanza degli adempimenti amministrativi relativi all'occupabilità o
abitabilità dell'immobile può dar luogo alla risoluzione del contratto solo
quando la licenza sia stata definitivamente negata per ragioni tecniche o
igieniche e conseguentemente l'immobile sia divenuto inidoneo all'uso per il
quale era stato locato.
* Cass. civ., sez. III, 27giugno 1975, n. 2531.
Il locatore di un immobile è responsabile nei confronti del
conduttore per il mancato rilascio della licenza di abitabilità solo se, in
conseguenza del mancato rilascio, il conduttore non abbia potuto godere in
concreto della cosa locata. La risoluzione del contratto potrà essere demandata
dal conduttore soltanto quando l'abitabilità sia stata definitivamente negata.
* Cass. civ., sez. III, 16 settembre 1996, n. 8285, Orsini
c. Scazzocchio.
L'inidoneità dell'immobile all'esercizio di una determinata
attività commerciale o industriale per la quale è stato locato (che può
consistere anche nella mancanza dei requisiti all'uopo prescritti dalla
pubblica autorità) non comporta per il locatore l'obbligo di operare modificazioni
o trasformazioni che non siano state poste a suo carico dal contratto, poiché
al locatore incombe l'obbligo di conservare, non già di modificare, lo stato
esistente al momento della stipula della locazione, che il conduttore ha
riconosciuto idoneo all'uso pattuito. (Nella specie, la S.C. - sulla base del
principio sopra enunciato - ha reputato corretta la decisione del giudice del
merito che aveva escluso l'esistenza del vizio occulto nella mancanza di
"galleggiamento del solaio" - necessario per attutire i rumori e le
vibrazioni prodotti dal gioco del bowling, per l'esercizio del quale gli
ambienti erano stati locati - che non era stato promesso dal locatore e che il
conduttore non aveva ragione di attendersi).
* Cass. civ., sez. III, 25 febbraio 1981, n. 1142.
25.
A.L.C. 1998, n.5.
La consegna di cosa che risulti inidonea a realizzare
l'interesse del conduttore non comporta la responsabilità del locatore per
violazione del dovere di cui all'art. 1575 n. 1 c.c. e non esonera il
conduttore dall'obbligazione di pagamento del corrispettivo quando risulti che
il conduttore conoscendo la possibile inettitudine dell'oggetto della
prestazione abbia accettato il rischio economico come rientrante nella
normalità dell'esecuzione della prestazione stessa.
* Cass. civ., sez. III, 27 marzo 1997, n. 2748, Ist. Arte
Artig. Rest. ed altro c. Carati.
La consegna di cosa inidonea a realizzare l'interesse del
conduttore non comporta la responsabilità del locatore per violazione del
dovere di cui all'art. 1575 n. 1 c.c. quando risulti che il conduttore
conosceva la possibile inettitudine dell'oggetto della prestazione, accettando
di conseguenza il rischio economico come rientrante nella normalità
dell'esecuzione della prestazione.
* Cass. civ., sez. III, 20 febbraio 1998, n. 1777, Cocchetti
c. Comune di Moena.
Con riguardo alla liquidazione del danno, che il locatore di
immobile adibito ad esercizio commerciale debba risarcire al conduttore, per
l'impossibilità di godere del bene fino alla scadenza del relativo contratto,
va negata la possibilità di computare autonomamente, in aggiunta al mancato
guadagno del conduttore stesso, le spese da questi sostenute per l'acquisto
delle attrezzature necessarie a quell'esercizio, ove tali attrezzature siano da
considerarsi del tutto deprezzate o non utilmente asportabili all'indicata data
di scadenza del contratto, perché, in tale situazione, il ristoro del mancato
guadagno esclude la rimborsabilità di dette spese, che vanno considerate quali
elementi passivi in ragione delle quote d'ammortamento, ad imputare a ciascun
esercizio per la durata contrattualmente prevista della locazione.
* Cass. civ., sez. III, 10 giugno 1983, n. 3989.
Negli obblighi del locatore di consegnare la cosa in buono
stato di manutenzione e di mantenerla in istato da servire all'uso convenuto
non rientra quello di apportare alla cosa stessa le modifiche e aggiunte
occorrenti per renderla idonea alla destinazione pattuita, né quella di
assicurare al conduttore la possibilità di apportarvele egli stesso. Ciò,
tuttavia, non esclude che le parti possano concludere un accordo in tal senso,
fatto salvo il problema della sua qualificazione e dell'eventuale carattere
misto che il contratto potrebbe assumere in determinate ipotesi.
* Cass. civ., sez. III, 14febbraio 1975, n. 590. Nello
stesso senso: sez. II, 25 maggio 1973, n. 1544; sez. III, 5 agosto 1969, n. 2947.
Le obbligazioni, poste a carico del locatore dai nn. 1 e 2
dell'art. 1575 c.c., di consegnare al conduttore la cosa locata in buono stato di
manutenzione e di mantenerla in istato di servire all'uso convenuto, non
comprendono quella di apportare alla cosa stessa le modificazioni o aggiunte
necessarie per renderla idonea all'uso convenuto, né di assicurare al
conduttore la possibilità di apportarvi egli stesso quelle modificazioni o
aggiunte. L'originaria mancanza nell'immobile locato di un impianto o
accessorio necessario perché esso possa venir adibito dal conduttore all'uso
convenuto, non dà luogo alla garanzia per vizi della cosa locata se tale
mancanza era conosciuta dal conduttore o facilmente riconoscibile.
* Cass. civ., sez. III, 10 luglio 1974, n. 2043.
La locazione è contratto consensuale che si perfeziona con
l'accordo delle parti, si che la consegna della cosa non rientra nella fase
formativa del rapporto, ma costituisce il primo ed ineliminabile obbligo del
locatore, che condiziona la nascita degli obblighi e delle responsabilità
ulteriori nonché il consolidarsi della posizione del conduttore quale titolare
di un diritto personale di godimento.
* Cass. civ., sez. III, 21 marzo 1970, n. 766.
Nel vigore del regime vincolistico delle locazioni urbane il
locatore non è tenuto ad effettuare le riparazioni di cui agli artt. 1575, 1576
e 1577 c.c., essendo stata sostituita alla relativa disciplina generale del
codice civile quella speciale prevista dall'art. 41 della L. 23 maggio 1950, n.
253, alla stregua della quale è concessa al conduttore soltanto la facoltà di
provvedere direttamente a dette riparazioni, previa autorizzazione del pretore,
dopo che il locatore, interpellato con lettera raccomandata, abbia risposto,
espressamente o tacitamente in senso negativo. In difetto di siffatto rimedio
il conduttore può chiedere solamente la risoluzione del contratto, senza poter
vantare alcun diritto al risarcimento, per i danni che possano essergli
derivati dalla mancata esecuzione delle riparazioni, non essendo configurabile
la violazione di alcun obbligo da parte del locatore.
* Cass. civ., sez. III, 21 aprile 1983, n. 2750. Conformi:
Cass. civ., sez. III, 25 giugno 1990, n. 6408; Cass. civ., sez. III, 29 aprile 1980, n. 2856; Cass. civ., sez. III, 3
luglio 1979, n. 3766; Cass. civ., sez. III, 9 novembre 1977, n. 4820; Cass.
civ., sez. III, 14 gennaio 1977, n. 192.
Il locatore il quale mantenga un proprio immobile, diverso
da quello locato, in modo da recare pregiudizio al godimento di quest'ultimo da
parte del relativo conduttore, viola l'obbligo previsto dall'art. 1575 n. 2
c.c. di far godere al conduttore la cosa locata secondo la destinazione
pattuita.
* Cass. civ., sez. III, 25 gennaio 1991, n. 759, S.r.l.
Immobiliare Portici c. SrI. Sevesia Films.
Con riguardo alle locazioni di immobili adibiti ad uso non
abitativo, la pattuizione che, in deroga a quanto disposto dagli artt. 1576 e
1609 cod. civ., impone al conduttore l'obbligo sia della manutenzione ordinaria
che di quella straordinaria relativa agli impianti ed alle attrezzature
particolari (nella specie si trattava di locale ad uso autorimessa ed
officina), restando a carico del locatore soltanto le riparazioni delle
strutture murarie, non incorre nella sanzione di nullità stabilita dall'art.
79, primo comma, della L. n. 392 del 1978, atteso che la disciplina delle
suddette locazioni non contempla anche l'art. 23 di tale legge in tema di
riparazioni straordinarie, né la predeterminazione legale di limiti massimi del
canone, suscettibili di superamento in caso di attribuzione convenzionale
dell'onere economico delle spese di manutenzione.
* Cass. civ., sez. III, 15 marzo 1989, n. 1303, Soc. Samegep
c. Inpdai.
Seppure le riparazioni di piccola manutenzione dell'immobile
locato, dipendenti da deterioramenti prodotti dall'uso, devono essere
effettuate dall'inquilino ai sensi dell'art. 1576 c.c., la responsabilità nei
confronti dei terzi per danni prodotti dalla cosa deve farsi risalire al
proprietario al quale - in base al generale principio di cui all'art. 2051 c.c.
- incombe l'obbligo della custodia e che, quale possessore dell'immobile,
conserva i suoi poteri di ingerenza e di vigilanza sulla cosa locata e deve
impedire che i terzi subiscano nocumento, senza che possa rilevare la facoltà
di rivalsa nei confronti del conduttore.
* Cass. civ., sez. III, 12 marzo 1983, n. 1868.
L'obbligo del locatore di mantenere la cosa locata in istato
da servire all'uso convenuto, di cui all'art. 1575 n. 2 c.c., presuppone il
riconoscimento da parte del conduttore dell'idoneità della cosa al detto uso al
momento della consegna. L'obbligo del locatore di mantenere la cosa locata in istato
da servire all'uso convenuto, di cui all'art. 1575 n. 2 c.c., consiste nel
provvedere a tutte le riparazioni necessarie a mantenere la cosa in quello
stato, a conservare, cioè, lo stato esistente all'atto della stipulazione del
contratto in relazione alla destinazione considerata. Esso, non può, invece,
comprendere successive modificazioni o trasformazioni che, noti previste dal
contratto, ineriscano all'idoneità specifica dell'immobile all'esercizio di una
determinata attività industriale o commerciale per il quale è stato locato, in
relazione a dati requisiti ed alle relative opere imposte dall'autorità per
tale esercizio.
* Cass. civ., sez. III, 5 febbraio 1977, n. 519.
La garanzia dovuta dal locatore per i vizi della cosa locata
(art. 1578 c.c.) è fondata sul presupposto che la cosa sia in condizioni di
poter esser goduta, e va distinta dall'obbligazione relativa alla manutenzione
(artt. 1575, ti. 2, e 1576 cc.), che impone al locatore di provvedere
tempestivamente alle riparazioni necessarie a mantenere la cosa locata in istato
da servire all'uso convenuto. Dalla responsabilità per l'inadempimento ditale
obbligazione, il locatore può liberarsi solo provando, a norma dell'art. 1218
c.c., che l'inadempimento è dovuto a causa a lui non imputabile. (Nella specie
era stata affermata la responsabilità del locatore per i danni subiti dal
conduttore di un magazzino per infiltrazioni d'acqua dal tetto, sul rilievo che
l'ignoranza, da parte del locatore, del verificarsi delle lamentate
infiltrazioni, non escludeva l'obbligo, a suo carico, di curare con particolare
diligenza la manutenzione del tetto, del quale conosceva lo stato, prevenendo o
troncando all'inizio inconvenienti facilmente prevedibili).
* Cass. civ.,
sez. III, 15 dicembre 1972, n. 3620.
La destinazione particolare dell'immobile locato, tale da
richiedere che l'immobile stesso sia dotato di precise caratteristiche e che
ottenga specifiche licenze amministrative, diventa rilevante, quale condizione
di efficacia, o quale elemento presupposto, o, infine, quale contenuto dell'obbligo
assunto dal locatore della garanzia di pacifico godimento dell'immobile in
relazione all'uso convenuto, soltanto ove abbia formato oggetto di specifica
pattuizione, non essendo sufficiente la mera enunciazione nel contratto che la
locazione sia stipulata per un certo uso e l'attestazione del riconoscimento
della idoneità dell'immobile da parte del conduttore.
* Cass. civ., sez. III, 13 luglio 1977, n. 3154.
In regime di proroga legale della locazione il locatore è esonerato
dalle obbligazioni di cui agli artt. 1575 n. 2 e 1576 primo comma c.c.
(mantenimento della cosa in modo da servire all'uso, ovvero in buono stato
locativo) ma noti dall'obbligo di garanzia per molestie di diritto.
* Cass. civ., sez. II, 9 febbraio 1977, n. 578. Conforme,
Cass. civ., sez. II, 28 aprile 1982, n. 2652.
Durante il rapporto di locazione, il locatore noti può
considerarsi dispensato dall'obbligo di vigilanza e di custodia della cosa
locata, sia per la parte di immobile di sua esclusiva proprietà sia per le
parti comuni dell'edificio, trattandosi di un obbligo strettamente connesso con
quelli a suo carico, di manutenzione e di riparazione dell'immobile locato.
* Cass. civ.,
sez. III, 8 settembre 1977, n. 3933.
Conforme, Cass. civ., sez. III, 12 marzo 1982, n. 1868.
La responsabilità del locatore per infrazioni, da parte del
conduttore, al regolamento condominiale, legittimamente può essere fondata
sulla mera qualità di locatore del primo, in quanto, con il fatto stesso di
assumere tale qualità riguardo ad un locale facente parte del condominio, esso
locatore viene a trovarsi in una posizione di ingerenza nell'organizzazione
condominiale, e ad esercitare di fatto poteri corrispondenti all'esercizio dei
diritti condominiali, con correlativo onere, da parte sua, di controllo
sull'operato del conduttore in funzione del rispetto delle norme proprie di
quell'organizzazione.
* Cass. civ., sez. II, 17 luglio 1973, n. 2093.
L'obbligo del locatore, assunto verso il conduttore al
momento della stipula del contratto di locazione, di eseguire o far eseguire
lavori, anche di modifica strutturale sull'immobile, non scaturisce da un
autonomo contratto di appalto, se essi sono funzionali all'uso pattuito, ma
costituisce adempimento, nell'esercizio dell'autonomia delle parti, degli
obblighi del locatore stabiliti dall'art. 1575 c.c.
* Cass. civ., sez. III, 7 aprile 1998, n. 3563, Cons. Naz.
delle Ricerche c. Prometeus Srl.
Le spese rese necessarie dall'attività svolta dal conduttore
per l'adeguamento alle norme igienico-sanitarie degli impianti di un immobile
locato ad uso industriale, non sono a carico del locatore in difetto di uno
specifico impegno assunto in tal senso.
* Trib. civ. Milano, sez. X, 22 febbraio 1996, n. 1568,
Granzarolo e Danelli c. Soc. Avia Lombardia, in Arch. loc. e cond. 1997, 283.
<- Torna al Menų
Principale