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26 - MURI CONDOMINIALI
SOMMARIO:
a) Abbattimento; b) Aperture;
c) Attraversamento
di condutture, cavi e tubature; d) Costruzione in appoggio;
e) Distanze legali;
f) Facciata;
g) In parte proprietà comune ed in parte proprietà esclusiva;
h) Intercapedini;
i) Luci; l) Muro di sostegno del giardino;
m) Muro divisorio;
n) Nozione di
muri maestri; o) Nozione di muri perimetrali;
p) Parapetti alla sommità
dell’edificio; q) Pareti esterne;
r) Sopraelevazione; s) Spese;
t) Utilizzo.
a) Abbattimento
L’abbattimento di muro perimetrale di edificio condominiale
in cemento armato ad opera di un condomino - ravvisabile anche nel caso in cui
venga rimossa la muratura (di tompagnamento) facente parte di detto muro -
incidendo sulla sostanza essenziale della cosa, non rientra nell’ambito
dell’art. 1102 cod. civ., che, nel regolare i diritti dei partecipanti alla
comunione al fine di salvaguardare l’interesse comune e quello dei singoli
consente solo modificazioni delle cose comuni nei limiti indicati, bensì
costituisce innovazione, soggetta, come tale, alle regole dettate dall’art.
1120 cod. civ.* Cass. civ., sez. II, 18 giugno 1982, n. 3741, Di Chiara c.
Severino.
La norma contenuta nell’art. 1102 c.c., nel sancire il
diritto di ogni partecipante alla comunione di servirsi della cosa comune,
purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di
farne uso secondo il loro diritto, gli attribuisce la facoltà di apportarvi, a
tal fine, le modificazioni necessarie al suo miglioramento ma non certamente
quella di eliminarla, sia pure per sostituirla poi con altra di diversa
consistenza e struttura. Ne consegue che l’abbattimento di un muro portante di
un edificio in condominio - sia pur sostituito, come nella specie, da travi in
ferro - incidendo sulla struttura essenziale della cosa comune e sulla precipua
funzione, non può farsi rientrare nell’ambito delle facoltà concesse al singolo
partecipante alla comunione dal citato art. 1102 c.c., ma costituisce vera e
propria innovazione, soggetta, come tale, alle regole dettate dall’art. 1120
c.c.* Cass. civ., sez. II, 11 novembre 1994, n. 9497, Martino c.
Ghio.
b) Aperture
In tema di utilizzazione del muro perimetrale dell’edificio
condominiale da parte del singolo condomino, costituiscono uso indebito della
cosa comune, alla stregua dei criteri indicati negli artt. 1102 e 1122 del cod.
civ., le aperture praticate dal condomino nel detto muro per mettere in
collegamento locali di sua esclusiva proprietà, esistenti nell’edificio
condominiale, con altro immobile estraneo al condominio, in quanto tali
aperture alterano la destinazione del muro, incidendo sulla sua funzione di
recinzione, e possono dar luogo all’acquisto di una servitù (di passaggio) a
carico della proprietà condominiale.* Cass. civ., sez. II, 25 ottobre 1988, n. 5780, Parr. SS.
Vito M. c. Cond. Via Fratt. Conf., Cass. civ., sez. II, 13 gennaio 1995, n.
360.
Qualora l’apertura del muro perimetrale comune di un
edificio condominiale sia eseguita dal singolo condomino per mettere in
comunicazione una unità immobiliare di sua esclusiva proprietà con un’altra
unità compresa in un diverso fabbricato, l’uso del muro comune non può
ritenersi consentito a norma dell’art. 1102 c.c. in quanto non si risolve in un
semplice maggiore suo godimento, ma integra una anormale e diversa
utilizzazione diretta a sopperire ai bisogni di un bene al quale non è legato
da alcun rapporto, venendo inoltre il muro e, quindi, le parti comuni del
fabbricato, quali le fondazioni ed il suolo di cui esso fa parte, ad essere
gravate da una vera e propria servitù a favore di un bene estraneo al
condominio, per la cui legittima costituzione, vertendosi in tema di diritti
reali immobiliari, è richiesta a pena di nullità la manifestazione del consenso
in forma scritta di tutti i partecipi.* Cass. civ., sez. II, 7 marzo 1992, n. 2773, Magazzini c.
Alessandri.
Costituisce uso indebito della cosa comune, non consentito,
quindi, dalla norma dell’art. 1102 cod. civ., l’apertura praticata da un
condomino nel muro comune per mettere in collegamento un vano dell’edificio
condominiale con altro suo immobile estraneo a detto edificio, in quanto tale
apertura viene a creare una servitù a carico del condominio, per la cui
costituzione è richiesto il consenso di tutti i partecipanti alla comunione
risultante da atto scritto a pena di nullità.* Cass. civ., sez. II, 11 giugno 1986, n. 3867, Cond. V.
Teramo c. Soc. Setta.
L’apertura di una porta o di una finestra da parte di un
condomino o la trasformazione di una finestra che prospetta il cortile comune
in una porta di accesso al medesimo mediante l’abbattimento del corrispondente
tratto di muro perimetrale che delimita la proprietà del singolo appartamento
non costituisce di per sé abuso della cosa comune idoneo a ledere il compossesso
del muro comune che fa capo come ius possidendi a tutti i condomini.* Cass. civ., sez. II, 4 febbraio 1988, n. 1112. Castellana
c. Marraffa.
Il condomino può aprire nel muro comune dell’edificio nuove
porte o finestre o ingrandire quelle esistenti solo se queste opere, di per sé
non incidenti sulla destinazione della cosa, non pregiudichino il decoro
architettonico dell’edificio.* Cass. civ., sez. II, 21 maggio 1994, n. 4996. Borgato c.
Cond. Il Casone di Cernobbio.
Il comproprietario o compossessore non può servirsi di
un’area comune per accedere, attraverso un’apertura appositamente creata in un
muro divisorio comune, ad un immobile di sua esclusiva proprietà o di suo
esclusivo possesso, diverso dal fondo al cui servizio l’area venne
originariamente creata, perché ciò si risolverebbe nella costituzione di una
vera e propria servitù di passaggio su tale area, ovvero in una molestia del
compossesso altrui.* Cass. civ., sez. II, 27 marzo 1987, n. 2973, Gianella c.
Bickler.
L’apertura di varchi e l’installazione di porte o cancellate
in un muro ricadente fra le parti comuni dell’edificio condominiale eseguiti da
uno dei condomini per creare un nuovo ingresso all’unità immobiliare di sua
proprietà esclusiva, di massima non integrano abuso della cosa comune
suscettibile di ledere i diritti degli altri condomini, non comportando per
costoro una qualche impossibilità di far parimenti uso del muro stesso ai sensi
dell’art. 1102, primo comma, c.c., e rimanendo irrilevante la circostanza che
tale utilizzazione del muro si correli non già alla necessità di ovviare ad una
interclusione dell’unità immobiliare al cui servizio il detto accesso è stato
creato, ma all’intento di conseguire una più comoda fruizione di tale unità
immobiliare da parte del suo proprietario.* Cass. civ., sez. II, 29 aprile 1994, n. 4155, D’Urso c. Di
Giacomo.
I muri che delimitano il complesso condominiale,
costituendone quindi il perimetro, non tollerano - abbiano essi natura di muri
portanti o meramente divisori - aperture, da parte di un condomino, ove
realizzando un passaggio con un immobile di appartenenza dello stesso condomino
ma estraneo al condominio, possano dar luogo, attraverso il prolungato
possesso, ad acquisto di servitù a carico dell’entità condominiale che
circoscrivono.* Cass. civ., sez. II, 16 novembre 1985, n. 5628, Magnetto
c. Fazzini.
Nell’applicazione delle regole di cui all’art. 1102 cod.
civ. il giudice non può limitarsi ad esaminare se le modificazioni apportate
dal condominio alla cosa comune per il migliore godimento di questa o della sua
proprietà singola siano o meno suscettibili di compromettere la stabilità e
l’estetica dell’edificio in base all’assetto attuale; ma deve invece accertare,
in base all’esame della destinazione attualmente impressa in concreto alla cosa
comune, nonché in base alle ragionevoli prospettive offerte dall’oggettiva
struttura, ubicazione e destinazione delle proprietà individuali e tenendo
conto, altresì, delle aspettative desumibili dall’uso che ciascun condomino
faccia della sua proprietà o da allegati apprezzabili mutamenti, se siano
prevedibili modificazioni uguali o analoghe da parte degli altri condomini e se
queste sarebbero pregiudicate dalle modifiche già attuate o in via di
attuazione. (Nella specie, in applicazione del principio di cui alla massima, è
stata ritenuta corretta la decisione di merito che ha ritenuto legittima
l’apertura nel muro perimetrale comune di un accesso dal cortile comune alla
proprietà esclusiva del condomino non risultando impedito l’uso da parte degli
altri condomini né del muro perimetrale né del cortile).* Cass. civ., sez. II, 4 marzo 1983, n. 1637, Del Rosso c.
Bandini.
Il condomino di un edificio, essendo comproprietario
dell’intero muro perimetrale comune e non della sola parte di esso
corrispondente alla sua esclusiva proprietà, può apportare a tale muro, senza
bisogno del consenso degli altri partecipanti alla comunione, tutte le
modifiche che consentono di trarre dal bene comune una particolare utilità
aggiuntiva rispetto a quella goduta dagli altri condomini e, quindi, procedere
anche all’apertura nel muro di un varco di accesso dal cortile condominiale ai
locali di proprietà esclusiva, purché non impedisca agli altri condomini di
continuare nell’esercizio dell’uso del muro o di ampliarlo in modo e misura
analoghi e non alteri la normale destinazione del muro medesimo.* Cass. civ., sez. II, 4 marzo 1983, n. 1637, Del Rosso c.
Bandini.
In presenza di aperture nel muro comune di un edificio in
condominio eseguite da un condomino in corrispondenza della propria proprietà
individuale, il terzo estraneo al condominio che da tali aperture subisca
lesione nei propri diritti può chiederne la modificazione o l’eliminazione nei
confronti del singolo condomino che l’apertura ha eseguito, ma non può, neppure
citando in giudizio l’intero condominio, invocare a fondamento del proprio
diritto la violazione del decoro architettonico dell’edificio condominiale a
cui è estraneo, in quanto il decoro architettonico rappresenta solo un limite
fissato alla facoltà, individuale e collettiva, di apportare modificazioni
all’edificio condominiale per il miglioramento, l’uso più comodo o il maggior
rendimento delle sue parti, di proprietà comune o di proprietà singola e che
opera nei soli confronti dei partecipanti al condominio e non è opponibile dai
terzi.* Cass. civ., sez. II, 13 gennaio 1983, n. 255, Lasagni c.
Cattini.
L’apertura di nuove finestre o la trasformazione di quelle
esistenti nel muro comune verso gli spazi condominiali (nella specie, un pozzo
di luce destinato ad arieggiare e illuminare i locali interni che vi
prospettano), in corrispondenza della proprietà del singolo, costituisce
esercizio del diritto di proprietà e non di quello di servitù, per cui non
trovano applicazione le norme che disciplinano le vedute su fondo altrui (artt.
900. 907, cod. civ.), bensì quelle che consentono al condomino di servirsi
delle parti comuni per il miglior godimento della cosa, senz’altro limite che
l’obbligo di rispettare la destinazione, di non alterare la stabilità e il
decoro architettonico dell’edificio e di non ledere i diritti degli altri
condomini (artt.
1102, 1139 cod. civ.).* Cass. civ.,
sez. II, 15 dicembre 1982, n. 6929.
Pochy Rianò c. Giannandrea.
L’apertura di un arco nel muro perimetrale di edificio
condominiale, eseguita dal singolo condomino per accedere in altra sua
proprietà esclusiva, estranea al condominio, costituisce un indebito uso di
tale muro, in quanto ne altera la destinazione e la funzione di recinzione del
fabbricato condominiale, assoggettandolo a quel passaggio in favore di un bene
non compreso in detto fabbricato, suscettibile di tradursi nel corrispondente
diritto reale a carico dell’immobile condominiale.* Cass. civ., sez. II, 8 aprile 1982, n. 2175, Grimaldi c.
Castiglione.
Il proprietario di un edificio e del pertinente cortile, che
sia comproprietario, insieme con il proprietario di un edificio latistante, del
muro di recinzione del cortile del quale occasionalmente beneficia quest’ultimo
edificio, non abbisogna a norma dell’art. 1120 cod. civ. del consenso del
partecipante alla comunione del muro per aprire in esso un varco al fine di
soddisfare il proprio particolare interesse di accedere dal proprio stabile
alla strada, ricorrendo l’applicazione della norma dell’art. 1102 cod. civ.
sull’uso della cosa comune.* Cass. civ., sez. II, 5 febbraio 1982, n. 674, Lunardini c.
Collina.
Salva l’opposizione, per motivi di sicurezza o di estetica,
degli altri partecipanti alla comunione, al condominio è consentito di aprire
nel muro comune, sia esso maestro oppure no, luci sulla strada o sul cortile;
tuttavia, qualora il muro comune assolva anche la funzione di isolare e
dividere la proprietà individuale di un condominio dalla proprietà individuale
di altro condominio, ricorrono anche gli estremi per l’applicabilità dell’art.
903, secondo comma, cod. civ., con la conseguenza che, in tal caso, l’apertura
della luce resta subordinata sia alle condizioni ed alle limitazioni previste
dalle norme in materia di condominio (con riguardo agli interessi riconosciuti
a tutti i partecipanti alla comunione e alle regole stabilite circa l’uso delle
cose comuni da parte dei singoli condomini) sia, alla stregua del secondo comma
del citato art. 903 cod. civ., al consenso del condominio vicino, in
considerazione dell’interesse del medesimo alla riservatezza della sua
proprietà individuale.* Cass. civ., sez. II, 12 giugno 1981, n. 3819, Gallo c.
Cicatelli.
L’apertura di un vano nel muro perimetrale di edificio condominiale,
eseguita dal singolo condomino in corrispondenza dell’androne comune per
accedere in altra sua proprietà contigua, estranea al condominio, costituisce
un indebito uso del muro medesimo, in quanto ne altera la destinazione e la
funzione di recinzione del fabbricato condominiale, assoggettandolo a passaggio
in favore di bene non compreso in detto fabbricato.* Cass. civ., sez. II, 21 aprile 1981, n. 2339, Valeriani c.
Valeriani.
L’apertura di finestre lucifere da parte del proprietario di
un piano o porzione di piano nel muro perimetrale comune dell’edificio
condominiale non comporta mutamento dell’essenza strutturale e funzionale del
muro stesso e deve perciò ritenersi operata legittimamente anche senza il
consenso degli altri condomini, sempreché non sia vietata da convenzioni
speciali o da norme del regolamento di condominio, non pregiudichi il decoro,
l’estetica o la stabilità dell’edificio e non ostacoli l’esercizio del
concorrente diritto degli altri condomini.* Cass. civ., sez. II, 24 gennaio 1980, n. 597, Capria c. Laiacona.
La realizzazione di un’apertura nel muro perimetrale
dell’edificio condominiale, che metta in comunicazione - senza pregiudizio per
la stabilità e il decoro architettonico dell’edificio - l’appartamento di
proprietà esclusiva con il giardino "annesso", attuando un
collegamento tra entità principale ed entità accessoria costituenti un’unica
entità condominiale, si configura come atto di godimento rivolto ad una
maggiore e più intensa utilizzazione della cosa comune.* Cass. civ., sez. II, 13 ottobre 1978, n. 4592.
Il condomino di un edificio non può, eseguendo una
costruzione in aderenza al muro perimetrale comune, chiudere un’apertura
destinata a dare luce ad un vano di proprietà di altro condomino, giacché
l’art. 1102 c.c. gli vieta di attrarre nella sua sfera esclusiva un elemento
comune dell’edificio, con correlativo impedimento per un altro condomino di
continuare a farne uso in conformità alla sua destinazione.* Cass. civ., sez. II, 22 aprile 1975, n. 1560.
Nella controversia concernente la legittimità di un’apertura
praticata nel muro perimetrale di un edificio condominiale da uno dei
condomini, per mettere in comunicazione il proprio appartamento con altro, di
sua proprietà, posto in un edificio attiguo, oggetto di diverso condominio, non
è necessario integrare il contraddittorio nei confronti di quest’ultimo.* Cass. civ., sez. II, 29 ottobre 1974, n. 3274.
Non è consentito ad un condomino, senza il consenso degli
altri condomini, praticare nel muro perimetrale un’apertura in modo tale da
mettere in comunicazione due edifici completamente distinti fra di loro.* Trib. civ. Piacenza, 3 luglio 1987, n. 314, Marchesi c.
Burzi.
Ciascun condomino, purché nel rispetto dei limiti di cui
all’art. 1102 cod. civ., può, senza necessità di preventiva autorizzazione
condominiale, aprire una porta nel muro comune.* Trib. civ. Genova, sez. III, 18 luglio 1990, n. 2263,
Mazzei e altra c. Condominio di Via La Spezia 4-6, Genova, in Arch. loc. e cond. 1990, 744.
A differenza dalle innovazioni - configurate dalle nuove
opere, le quali immutano la sostanza o alterano la destinazione delle parti
comuni, in quanto rendono impossibile la utilizzazione secondo la funzione
originaria, e che debbono essere deliberate dall’assemblea (art. 1120, comma 1,
c.c.) nell’interesse di tutti i partecipanti - le modifiche alle parti comuni
dell’edificio, contemplate dall’art. 1102 c.c., possono essere apportate dal
singolo condomino, nel proprio interesse ed a proprie spese, al fine di conseguire
un uso più intenso, sempre che non alterino la destinazione e non impediscano
l’altrui pari uso. Pertanto, è legittima l’apertura di vetrine da esposizione
nel muro perimetrale comune, che per sua ordinaria funzione è destinato
all’apertura di porte e di finestre, realizzata dal singolo condomino mediante
la demolizione della parte di muro corrispondente alla sua proprietà esclusiva.
Alla eventuale autorizzazione ad apportare tale modifica concessa
dall’assemblea può attribuirsi il valore di mero riconoscimento
dell’inesistenza di interesse e di concrete pretese degli altri condomini a
questo tipo di utilizzazione del muro comune.* Cass. civ., sez. II, 20 febbraio 1997, n. 1554, Astori c.
Condominio di Corso Rosselli n. 1 in Torino, in Arch. loc. e cond. 1997, 411.
c) Attraversamento di condutture, cavi e tubature
Il comportamento della società di distribuzione del gas che
inserisce arbitrariamente e senza alcuna necessità la diramazione per la
fornitura del gas ad un utente condominiale anziché nella "presa" già
predisposta sulla montante di distribuzione condominiale, in quella realizzata
per l’utenza di un singolo condomino, presenta i caratteri della turbativa e
molestia del godimento cui ha diritto quest’ultimo sulla parte dei muri perimetrali
dell’immobile attraversati dalle condutture del gas.* Pret. civ. Molfetta, 23 luglio 1988, n. 31, Germinano c.
Italgas Sud Spa, in Arch. loc. e cond. 1989, 141.
L’esecuzione nei muri comuni di tracce e canali per l’incasso
degli impianti elettrici dei servizi di interesse comune configura l’ipotesi di
cui all’art. 1102 c.c.* Trib. civ. Milano, 24 giugno 1991, in Arch. loc. e cond.
1991, 592.
Le opere di canalizzazione murata comprendenti gli impianti
elettrici, gli impianti del telefono e quelli dell’antenna televisiva non
possono considerarsi delle innovazioni.* Trib. civ. Milano, 17 giugno 1991, in L’Amm. 1991, n. 8.
Costituisce uso legittimo della cosa comune, ai sensi del
combinato disposto degli artt. 1102 e 1139 c.c., l’utilizzazione dei muri
comuni da parte del singolo condomino per installarvi tubature per lo scarico
di acque o per il passaggio del gas. nonché sfiatatoi per evitare il ristagno
di odori.* Trib. civ. Trani. 19 gennaio 1991, n. 104, in Arch. loc. e
cond. 1991, 120.
d) Costruzione in appoggio
L’illegittima costruzione in appoggio al muro perimetrale
dell’edificio condominiale, eseguita dal condomino che sia anche proprietario
esclusivo del suolo adiacente a detto muro, può dar luogo alla costituzione per
usucapione di una servitù a favore del fondo di proprietà esclusiva ed a carico
di quello di proprietà condominiale e, comportando un uso della cosa comune in
violazione dell’art. 1102 cod. civ., costituisce una lesione del diritto di
proprietà degli altri condomini, la quale, salvi gli effetti dell’usucapione, è
perseguibile senza limiti temporali quanto al diritto di ottenere la rimozione
dell’opera illegittima, mentre il diritto al risarcimento del danno,
conseguendo ad un illecito permanente, dato dall’iniziale comportamento lesivo
e dalla successiva omessa eliminazione della situazione illegittima, soggiace a
prescrizione pro rata temporis.* Cass. civ., sez. II, 13 agosto 1985, n. 4427, Lippi c.
Picecco e altro.
Non può essere ravvisata una costruzione in appoggio,
qualora tra i due muri vicini esista un’intercapedine di cinque centimetri,
ricoperta con lamiera per evitare le infiltrazioni di acqua piovana, salvo che
sia accertata l’interdipendenza delle due strutture murarie per l’eventuale
"ammorsamento" dei solai di copertura ed il ridotto spessore del
nuovo muro in corrispondenza della più consistente struttura preesistente.* Cass. civ.,
sez. II, 25 novembre 1977, n. 5152.
In tema di appoggio di costruzione al muro comune, l’art.
884 c.c. riguarda la comunione del muro che risulti instaurata ovvero si
presuma sussistere tra proprietari, in quanto tali, di fondi finitimi, laddove
non rientra nella sua fattispecie quella particolare forma di comunione
costituita dal condominio degli edifici, grazie alla quale si trovi ad essere
compartecipe della proprietà del muro maestro di un fabbricato il proprietario
esclusivo di un fondo confinante. Costui, dato che i muri maestri dell’edificio
condominiale sono destinati essenzialmente e soltanto al servizio dell’edificio
stesso, può utilizzarli, per il miglior godimento del piano, o della porzione
di piano, a lui appartenente, ma non può avvalersene, senza il consenso degli
altri condomini, per l’utilità dell’altro, distinto immobile di cui egli solo,
e non anche gli altri condomini, vanta la proprietà; ciò comporterebbe,
infatti, la costituzione di una servitù a favore di un bene estraneo al
condominio, costituzione che non può legittimamente avvenire senza il consenso
di tutti i comproprietari.* Cass. civ., sez. II, 2 agosto 1977, n. 3378.
Il diritto di comproprietà dei condomini sulle parti comuni
di un edificio deve ritenersi leso ove uno dei condomini, in violazione delle
regole sui rapporti di vicinato abbia volto l’utilità che può dare la cosa
comune a vantaggio di altra diversa e distinta sua proprietà contigua. (Nella
specie uno dei condomini aveva costruito in un cortile di sua esclusiva
proprietà un manufatto in appoggio al muro perimetrale comune).* Cass. civ., sez. II, 24 agosto 1981, n. 4985, Romanello c.
Meloni.
La nuova costruzione, che risulti in appoggio (o in
aderenza) non al muro in cui si apre la preesistente veduta del vicino bensì ad
un muro - a questo addossato - dello stesso proprietario della costruzione, non
è soggetta all’osservanza della distanza verticale di tre metri dalla soglia
della veduta prescritta dal terzo comma dell’art. 907 c.c., che trova
applicazione solo nel caso di appoggio della costruzione al muro nel quale si
trova la veduta, bensì deve rispettare da questa la distanza di tre metri in
linea orizzontale misurata a norma dell’art. 905 c.c., come disposto dal primo
comma dell’art. 907 c.c., ove la nuova costruzione, anche se non raggiunga in
altezza il livello della veduta, si elevi in linea verticale oltre la distanza
di tre metri dalla soglia della veduta stessa.* Cass. civ., sez. II, 23 ottobre 1991, n. 11217, Quattrone
c. Vitrioli.
È in appoggio la costruzione che scarica sul muro del vicino
il peso degli elementi strutturali costitutivi di essa, mentre è in aderenza
quella che è posta in semplice e totale combaciamento con il muro del vicino,
rispetto al quale ha piena autonomia, strutturale e funzionale, con la
conseguenza dell’indipendenza del regime giuridico delle due proprietà
contigue, si che il perimento o la demolizione dell’una possano verificarsi
senza che l’integrità dell’altra ne sia compromessa. Ciò premesso, deve
ritenersi in appoggio anche la costruzione che gravi col suo peso sulle
fondazioni della fabbrica del vicino.* Cass. civ., sez. II, 26 ottobre 1974, n. 3177.
e) Distanze legali
L’art. 884 c.c., è una norma speciale di stretta
interpretazione, che per la fattispecie da esso disciplinata, deroga alle norme
generali sulla comunione fra cui l’art. 1102 c.c., che regola l’uso della cosa
comune.* Cass. civ., sez. II, 5 marzo 1970, n. 538.
Nelle zone soggette alla legge 25 novembre 1962 n. 1684
(cosiddetta legge sismica) non possono trovare applicazione le disposizioni
dell’art. 884 cod. civ. che consentono al comproprietario del muro comune di
immettervi travi, nonché di attraversare il muro "con chiavi e catene di
rinforzo", trattandosi di disciplina inoperante nelle zone sismiche per la
prevalenza della relativa specifica legislazione.* Cass. civ., sez. II, 13 gennaio 1983, n. 252, Mirabile c.
Cutroni.
A norma dell’ art. 884 c.c. - che va applicato per intero,
non per parti separate, in quanto l’ultimo comma stabilisce le condizioni di
illiceità, richieste, fra l’altro, per le aperture di incavi nel muro comune
previste nel primo comma - il comproprietario, senza l’adempimento di alcuna
preventiva formalità, può legittimamente praticare nel muro comune gli incavi
che non riescano di danno o di pericolo per essi.* Cass. civ., sez. II, 5 marzo 1970, n. 538.
Il comproprietario del muro comune non può praticare incavi
che oltrepassino la metà dello spessore del muro.* Cass. civ.,
sez. II, 11 novembre 1970, n. 2362.
La facoltà di innalzamento del muro comune, prevista
dall’art. 885 c.c., non può essere esercitata in violazione delle distanze
legali stabilite specificamente per le vedute, dall’art. 907 dello stesso
codice. Pertanto l’innalzamento del muro comune che delimiti un terrazzo o un
lastrico solare con opere, quali un parapetto, destinate permanentemente ed
inequivocamente all’esercizio della servitù di veduta, non può essere
consentito, risolvendosi in un impedimento all’esercizio del corrispondente
diritto da parte del proprietario del fondo dominante.* Cass. civ., sez. II, 17 novembre 1990, n. 11125, De Carlo
c. Console.
f) Facciata
La facciata e il relativo decoro architettonico di un
edificio costituiscono un modo di essere dell’immobile e così un elemento del
modo di godimento da parte del suo possessore; di conseguenza la modifica della
facciata, comportando una interferenza nel godimento medesimo, può integrare
una indebita turbativa suscettibile di tutela possessoria.* Cass. civ., sez. II, 22 giugno 1995, n. 7069,
D’Alessandria c. Michienzi. Conf., Cass. civ., sez. II, 10 luglio 1985, n.
4109, Rossattini c. Meneghini.
La facciata di prospetto di un edificio - abbia o meno
valore architettonico o decorativo - rientra nella categoria dei muri maestri,
dei quali è cenno espresso nel n. 1 dell’art. 1117 c.c., e forma,
conseguentemente, oggetto di proprietà comune dei proprietari dei diversi piani
o porzione di piani riuniti in condominio; a carico di tutti costoro,
conseguentemente, deve porsi, in proporzione, la spesa di rifacimento
dell’intonaco.* Cass. civ., sez. II, 20 gennaio 1977, n. 298.
Ai fini della validità della deliberazione dell’assemblea
dei condomini che abbia disposto la esecuzione dei lavori di rifacimento della
facciata dell’edificio condominiale, è necessario che il relativo argomento sia
stato specificamente inserito nell’avviso di convocazione dell’assemblea, in
quanto, riguardando la materia della amministrazione straordinaria del bene
comune, non può ritenersi compreso nella dizione "varie".* Cass. civ., sez. II, 28 giugno 1986, n. 4316. Borsellino
c. Cond. Vitt. Agrig.
Il criterio di ripartizione delle spese di cui all’art. 1123
c.c., con riguardo all’ipotesi di cui al comma secondo, può trovare
applicazione in concrete circostanze, con riguardo a qualunque parte comune
dell’edificio e quindi anche alla facciata, in guisa che i condomini siano
obbligati a contribuire alle spese di manutenzione e riparazione, non in base
ai valori millesimali, ma in ragione dell’utilità che la cosa comune sia
obiettivamente destinata ad arrecare a ciascuna delle proprietà esclusive,
laddove la spesa potrebbe gravare indistintamente su tutti i partecipanti alla
comunione secondo il criterio generale di cui all’art. 1104 c.c. solo se la
cosa comune in relazione alla sua consistenza ed alla sua funzione fosse
destinata a servire ugualmente ed indiscriminatamente i diversi piani o le
singole proprietà. (Nella specie la S.C. ha ritenuto correttamente applicato il
principio surriportato con riguardo alla ripartizione delle spese di
riparazione della pannellatura della facciata di un edificio, sul rilievo che
essa assolve ad una duplice funzione, l’una di protezione verso l’esterno dei
balconi di proprietà esclusiva dei singoli condomini e di riparo dagli agenti
atmosferici, l’altra di abbellimento della facciata del fabbricato).* Cass. civ.,
sez. II, 23 dicembre 1992, n. 13655, Cond.
Via Petraglione c. Tardelli.
La domanda proposta da un condomino nei confronti di altro
condomino per ottenere la riduzione in pristino della facciata dell’edificio
condominiale, ove comporti l’accertamento del diritto del condomino convenuto
di modificare sostanzialmente la facciata dell’edificio in forza del proprio
titolo d’acquisto, essendo destinata ad incidere sui diritti su un bene comune
degli altri condomini, deve essere decisa nei confronti di tutti, perché
investe un rapporto giuridico unico ed indivisibile, con la conseguenza che
deve disporsi l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei condomini
pretermessi a norma dell’art. 102 c.p.c.* Cass. civ., sez. II, 21 ottobre 1992, n. 11509, Comparini
c. Ponzoni.
Non costituisce innovazione gravosa o voluttuaria, ai sensi
dell’art. 1121 cod. civ., il rivestimento in travertino della facciata dello
stabile condominiale fino all’altezza di m. 2,65; a maggior ragione non
costituisce innovazione gravosa o voluttuaria il rifacimento del rivestimento
in marmo già esistente.* Pret. civ. Taranto, 27 maggio 1986, Cond. di via Plateja,
28, Taranto c. Carbone Mongelli, in Arch. loc. e cond. 1986, 500.
Qualora un condominio sia formato da parti edificali
distinte, le spese per la imbiancatura delle facciate non possono essere
ripartite fra tutti i condomini in base ai millesimi di proprietà.* Trib. civ. Milano, 21 marzo 1991, in L’Amm. 1991, n. 5.
Deve considerarsi valida la delibera assembleare che ha
conferito all’amministratore l’incarico di direttore dei lavori da eseguirsi
sulle facciate condominiali.* Trib. civ. Milano, 23 aprile 1990, in L’Amm. 1990, n. 5.
In materia di condominio i proprietari dei boxes, situati in
corpo di fabbrica separato e retrostante, sono tenuti a contribuire alle spese
di conservazione e di manutenzione della facciata, indipendentemente dal fatto
che essi debbano o meno passare all’interno dell’edificio di cui essa faccia
parte.* Trib. civ. Milano 18 novembre 1991, in Giust. civ. 1992,
I, 3181.
g) In parte proprietà comune ed in parte proprietà esclusiva
Qualora un muro sia in parte in proprietà comune ed in parte
in proprietà esclusiva, il comproprietario non può effettuare opere sulla parte
di sua proprietà esclusiva, che pregiudichino la stabilità della parte comune.* Cass. civ., sez. II, 18 ottobre 1978, n. 4688.
h) Intercapedini
A meno che non risulti diversamente dal titolo,
l’intercapedine creata dal costruttore tra il muro di contenimento del terreno
che circonda i piani interrati o seminterrati dell’edificio ed il muro che
delimita questi piani deve considerarsi comune ai proprietari delle unità
immobiliari dell’intero edificio quando sia in concreto accertato che è
destinata a fare circolare l’aria e ad evitare umidità ed infiltrazioni d’acqua
sia a vantaggio dei piani interrati o seminterrati sia a vantaggio delle
fondamenta e dei pilastri, che sono parti necessarie per l’esistenza di tutto
il fabbricato.* Cass. civ., sez. II, 10 maggio 1996, n. 4391, Ascanio c.
Soc. Finpas.
i) Luci
Ogni trasformazione che rende interna una luce che prima
era esterna, ne riduce, di regola, l’utilità perché impedisce di ricevere luce
ed aria direttamente dall’esterno, sicché, quando la trasformazione riguarda il
muro comune nel quale il condomino ha diritto di mantenere la luce,
illecitamente eccede l’ambito dei poteri di utilizzazione della cosa comune,
che l’art. 1102 c.c. riconosce ad ogni condomino solo nei limiti in cui non sia
alterata la destinazione della cosa o impedito agli altri condomini di fare uso
di tale cosa secondo il loro diritto.* Cass. civ., sez. II, 6 maggio 1993, n. 5223, Calafiore c.
Pulitanò.
l) Muro di sostegno del giardino
In tema di condominio negli edifici, la circostanza che un
"muro di sostegno" di un giardino di proprietà esclusiva sovrasti un
sottostante terreno di proprietà condominiale, adibito a passaggio, non è di
per sé sufficiente all’inclusione del muro medesimo fra le parti comuni, ai
sensi dell’art. 1117 cod. civ., con le relative conseguenze in ordine all’onere
delle spese di riparazione, atteso che la suddetta opera, per sua natura
destinata a svolgere funzione di contenimento di quel giardino, e quindi a
tutelare gli interessi del suo proprietario, può essere compresa fra le
indicate cose comuni solo ove ne risulti obiettivamente la diversa destinazione
a servizio di tutti i condomini, in quanto necessaria a consentire detto
passaggio.* Cass. civ., sez. II, 19 gennaio 1985, n. 145, Cond. Le
Terraz. c. Alessandroni.
m) Muro divisorio
In tema di condominio negli edifici, debbono comprendersi
tra le parti dell’edificio necessarie all’uso comune, di cui all’art. 1117 n. 1
cod. civ. - la destinazione delle quali, a norma del precedente art. 1102, non
può essere alterata dal singolo condomino - le parti definite come tali dal
titolo o aventi un’oggettiva attitudine al servizio ed al godimento collettivo.
Tra esse non rientra un muro, di ridotte dimensioni, delimitante un terreno di
proprietà esclusiva di un condomino, ove risulti inidoneo a tutelare la
sicurezza del condominio quale muro di cinta, e idoneo soltanto a delimitare la
detta proprietà esclusiva come muro divisorio.* Cass. civ., sez. II, 26 gennaio 1981, n. 577, Imperati c.
Acampora.
Nell’ordinamento vigente non esiste il principio della
indivisibilità funzionale del muro divisorio: questo «si presume» comune ma,
per ciò stesso, può anche essere oggetto, per convenzione o altro titolo, di
proprietà divisa, in senso verticale od orizzontale.* Cass. civ., sez. II, 20 febbraio 1977, n. 2590, Godina c.
Corvaglia.
La presunzione del muro divisorio tra due edifici non viene
meno per la demolizione di uno di essi.* Cass. civ.,
sez. II, 8 settembre 1977, n. 3915.
La comunione del muro divisorio non va intesa nel senso che
ciascuno dei comproprietari abbia la proprietà assoluta della metà del muro (e
del suolo) secondo una linea mediana ideale, da considerarsi come linea di
confine delle proprietà esclusive da esso delimitate bensì nel senso che
ciascuno di essi è proprietario, sia pure pro quota, dell’intero muro, e del
suolo ad esso sottostante, in ogni sua parte (identificandosi la linea di
confine delle proprietà esclusive con il muro ed il suolo comune); né la demolizione
di uno dei due edifici confinanti fa venire meno (in assenza di titolo o di
giustificazione) la comunione, che può essere utilmente invocata ad ogni
effetto da ciascuno dei partecipanti, con la conseguenza che il comproprietario
del muro comune abbattuto arbitrariamente dall’altro comproprietario ha diritto
alla costruzione del manufatto secondo le primitive sue caratteristiche, nonché
al risarcimento del danno ed alla restituzione della parte di suolo comune
indebitamente attratta nella sfera della signoria esclusiva dell’altro
condomino, restando esclusa l’applicabilità dell’art. 938 cod. civ., in tema di
accessione invertita, che è configurabile in relazione ad una porzione di fondo
di proprietà esclusiva.* Cass. civ., sez. II, 7 maggio 1988, n. 3393, Nardi c.
Mercuri.
La fatiscenza delle strutture interne portanti di un
edificio non può far sì che, per ciò solo, i muri divisori o di
"tamponatura" sottostanti a dette strutture, per il fatto di assumere
una funzione temporanea di sostegno delle medesime, diventino comuni. Una tale
situazione, priva di carattere di definitività e di pertinenza, e che riproduce
semplicemente uno stato anormale, di usura, o di pericolo nella statica
dell’edificio, impone semplicemente, a carico dei condomini, l’obbligo di
riparare le strutture originariamente portanti, e divenute fatiscenti, senza
incidere — in assenza di adeguati negozi o atti giuridici — sulla condizione
originaria dei diritti sulle strutture stesse o su quelle adiacenti.* Cass. civ., 20 aprile 1971, n. 1135.
I muri divisori tra le unità immobiliari di proprietà
esclusiva e quelle di proprietà comune negli edifici in condominio non sono
equiparabili né specificamente ai muri maestri né genericamente alle parti
dell’edificio necessarie per l’uso comune ai sensi dell’art. 1117, n. 1, c.c.;
i muri divisori suddetti sono soggetti, in applicazione del criterio analogico,
alla disciplina prevista dall’art. 880, c.c., secondo cui si presume comune il
muro di separazione tra entità fondiarie finitime. (Nella specie, il condomino
proprietario di un locale del piano cantinato destinato a ripostiglio aveva
abbattuto il muro di separazione tra l’androne coperto di proprietà
condominiale e il detto locale per adibire quest’ultimo a garage. I giudici del
merito avevano accolto la domanda di rimessione in pristino e la Corte di
cassazione, rigettando il ricorso, ha enunciato il principio di cui in
massima).* Cass. civ., 11 marzo 1975, n. 903.
n) Nozione di muri maestri
In tema di parti comuni dell’edificio condominiale, nella
nozione di muri maestri di cui all’art. 1117 c.c. rientrano i pannelli esterni
di riempimento fra pilastri in cemento armato, i quali — ancorché la funzione
portante sia assolta principalmente da pilastri ed architravi — sono anch’essi
eretti a difesa degli agenti atmosferici e fanno parte della struttura e della
linea architettonica dell’edificio. Né siffatta condominialità viene esclusa
dall’essere addossato ad essi il muro di altro fabbricato costruito in
aderenza, restando ciascuno degli edifici delimitato, difeso e strutturalmente
delineato dal proprio muro, con la conseguente autonomia giuridica della
disponibilità che su ciascuno hanno i diversi nuclei di condomini, senza alcun
ingerenza dell uno sul muro dell’altro.* Cass. civ., sez. II, 9 febbraio 1982, n. 776.
Nel caso di costruzione in cemento armato, l’espressione
«muro maestro» contenuta nell’art. 1117, c.c., non va riferita solamente
all’intelaiatura di pilastri e di architravi che costituisce l’ossatura
dell’edificio, ma anche ai pannelli in muratura di mattoni o di altro materiale
che riempiono all’esterno i vani e compongono insieme il primo edificio, che
senza di essi sarebbe un vuoto scheletro privo di funzionalità pratica.* Cass. civ., 23 aprile 1971, n. 1186.
o) Nozione di muri perimetrali
I muri perimetrali di un edificio condominiale sono
destinati al servizio esclusivo dell’edificio stesso di cui costituiscono parte
organica. Per tale loro funzione e destinazione possono essere usati dal
singolo condomino solo per il miglior godimento della parte di edificio di sua
proprietà esclusiva, ma non possono essere utilizzati, senza il consenso di
tutti i condomini, per l’utilità di altro immobile di sua esclusiva proprietà
non facente parte del condominio, in quanto ciò implicherebbe la costituzione
dì una servitù in favore di un bene estraneo al condominio. Ne consegue che il
condomino il quale voglia appoggiare al muro condominiale una costruzione
realizzata su suolo contiguo di sua proprietà esclusiva non può farlo senza il
consenso degli altri condomini, non essendo applicabile la disciplina dell’art.
884 c.c. (costruzione in appoggio al muro comune).* Cass. civ., 26 marzo 1994. n. 2953.
I muri perimetrali dell’edificio in condominio, pur non
avendo funzione di muri portanti, vanno intesi come muri maestri al fine della
presunzione di comunione di cui all’art. 1117 cod. civ., in quanto determinano
la consistenza volumetrica dell’edificio unitariamente considerato
proteggendolo dagli agenti atmosferici e termici, delimitano la superficie
coperta e delineano la sagoma architettonica dell’edificio stesso. Pertanto,
nell’ambito dei muri comuni dell’edificio rientrano anche i muri collocati in
posizione avanzata o arretrata rispetto alle principali linee verticali
dell’immobile.* Cass. civ., sez. II, 11 giugno 1986, n. 3867, Cond. V.
Teramo c. Soc. Setta.
Poiché le moderne tecniche costruttive in cemento armato
hanno profondamente modificato la funzione dei muri perimetrali che non è più
quella di assicurare la stabilità dell’edificio bensì soltanto quella di
delimitarlo esternamente, mentre la funzione portante è esercitata dai pilastri
e dalle architravi in conglomerato cementizio, l’abbattimento da parte di un
condominio di un tratto del muro perimetrale di tamponamento per sostituirlo
con porte scorrevoli non comporta, di regola, un alterazione della sua normale
destinazione, vietata dall’art. 1102, c.c., ma costituisce uso normale lecito
della cosa comune e solo in particolari circostanze, da dimostrarsi di volta in
volta può assumere aspetti lesivi dell’integrità dell’edificio quando ne
comprometta la sicurezza o il decoro o altri essenziali caratteristiche.* Cass. civ., sez. II, 25 settembre 1991, n. 10008,
Colleschi c. Tiboni.
I muri perimetrali di un edificio, anche se relativi a
chiostrine o cortili su cui affaccino solo una parte dei condomini, sono comuni
a tutti i proprietari di unità immobiliari dello stabile, in quanto,
costituendo l’ossatura della costruzione, svolgono una funzione di utilità
comune, anche se, ovviamente, più intensa per coloro che hanno appartamenti
prospicenti su dette chiostrine o cortili. Pertanto, alle assemblee
condominiali che devono deliberare su argomenti interessanti i muri perimetrali
hanno diritto di partecipare tutti i condomini dello stabile e non solo quelli
che, per la particolare posizione delle loro unità immobiliari, traggono da
detti muri un vantaggio particolare rispetto al vantaggio generale e comune
derivante dalla naturale funzione degli stessi.* Cass. civ., sez. II, 12 dicembre 1986, n. 7402, Bruno c.
Silvestri.
I muri perimetrali dell’edificio in condominio — i quali,
anche se non hanno natura e funzioni di muri maestri portanti, delimitano la
superficie coperta, determinando la consistenza volumetrica dell’edificio
unitariamente considerato, proteggendolo dagli agenti termici e atmosferici, e
ne delineano la sagoma architettonica — sono da considerare comuni a tutti i
condomini anche nelle parti che si trovano in corrispondenza dei piani di proprietà
singola ed esclusiva e quando sono collocati in posizione, avanzata o
arretrata, non coincidente con il perimetro esterno dei muri perimetrali
esistenti in corrispondenza degli altri piani, come normalmente si verifica per
i piani attici.* Cass. civ., sez. II, 21 febbraio 1978, n. 839.
I muri perimetrali degli edifici in cemento armato
(cosiddetti pannelli di rivestimento o di riempimento) sono compresi fra i muri
maestri definiti comuni dal n. 1 dell’art. 1117 c.c., giacché, pur non avendo
funzione portante, la quale negli edifici anzidetti è assolta principalmente
dai pilastri e dagli architravi, costituiscono parte organica ed essenziale
dell’intero immobile che, senza la delimitazione da essi operata sarebbe uno
«scheletro vuoto» privo di qualsiasi utilità.* Cass. civ., sez. II, 7 marzo 1992, n. 2773, Magazzini c.
Alessandri.
p) Parapetti alla sommità dell’edificio
Rientrano nell’ambito dei muri condominiali, ex art. 1117 n.
3 cod. civ., anche i parapetti posti alla sommità dell’edificio, svolgendo
funzione di coronamento dell’intero stabile, le cui spese di riparazione
debbono essere ripartite fra i condomini ex art. 1123 cod. civ.; pertanto, la
determinazione della maggioranza dei condomini partecipanti all’assemblea di
esonerare alcuni condomini dall’onere di spesa, con pregiudizio per i
proprietari gravati, costituisce una tipica violazione dei diritti individuali
sindacabili sotto il profilo della nullità.* Corte app. civ. Milano, 15 settembre 1989, Condominio di
via Fumagalli n. 10, Milano c. Carulli e altri, in Arch. loc. e cond. 1990,
282.
q) Pareti esterne
Se possono presumersi oggetto di proprietà comune anche i
muri perimetrali di un edificio in condominio, in quanto essi appaiono
necessari all’esistenza ed alla statica dell’immobile, sono escluse, invece, da
tale presunzione le pareti esterne, le quali abbiano, non già la funzione di
sorreggere l’edificio, ma solamente quella di chiuderne gli ambienti, rispetto
a costruzioni nelle quali l’ossatura dell’edificio sia costituita, anziché
mediante muri, mediante altri sistemi costruttivi (intelaiature in cemento
armato o in altri materiali, colonnati, pilastri ecc.). I muri di un edificio
in condominio, che non esercitano alcuna funzione statica, ma sono soltanto
divisori di contigui fabbricati, hanno un’utilità limitata a determinate parti
dell’edificio e, interessando in sostanza solo i titolari delle proprietà che
delimitano, possono bensì dare eventualmente luogo ad uno stato di comunione
parziale tra i proprietari degli appartamenti limitrofi, che vengono a trovarsi
da essi divisi, ma non possono essere considerati (salvo che il contrario non
risulti dal titolo) oggetto di proprietà comune di tutti i proprietari delle
diverse porzioni dell’edificio.* Cass. civ., 8
novembre 1958, n. 3654.
r) Sopraelevazione
I muri perimetrali di un edificio condominiale sono
oggetto di proprietà comune anche nelle parti in cui delimitano un piano
ottenuto con la sopraelevazione dello stabile, perché anche in quelle parti
essi adempiono strutturalmente a una funzione che interessa tutti i
partecipanti al condominio.* Cass. civ., sez. II, 19 maggio 1978, n. 2475.
s) Spese
In tema di condominio di edifici, nel caso in cui un muro
portante appartenga in proprietà esclusiva ad uno solo dei partecipanti al
condominio, essendo esso comunque indispensabile per l’esistenza dell’edificio,
con la proprietà esclusiva del singolo concorre una comunione di godimento in
favore di tutti coloro i quali, nell’edificio, sono titolari della proprietà solitaria
dei piani o delle porzioni di piano, con la conseguenza che tutti i condomini —
i quali ricavano una utilità dalla cosa, necessaria per l’esistenza e per la
protezione dei loro immobili — sono tenuti a contribuire alle spese per la
conservazione del muro in questione in proporzione alle rispettive quote,
secondo il principio generale enunciato dall’art. 1123 primo comma c.c.* Cass. civ., sez. II, 15 febbraio 1996, n. 1154, Condominio
di via Conciliazione 26 Putignano c. Vinella Michelangelo.
Mentre l’onere delle spese di riparazione e ricostruzione
del muro comune per quelle cause di deterioramento dipendenti dal suo uso
normale è, ai sensi dell’art. 882 c.c., a carico di tutti i comproprietari, in
proporzione del diritto di ciascuno, e si trasferisce, perciò, in capo a
chiunque sia proprietario della cosa nel momento in cui si presenta la
necessità della riparazione o della ricostruzione, l’onere delle spese
provocate dal fatto di uno dei partecipanti, essendo connesso alla
responsabilità personale di questo, grava esclusivamente sul soggetto che vi ha
dato causa e non si trasferisce, quindi, solo a causa del trasferimento del
diritto reale, al condomino che gli è succeduto.* Cass. civ. 30 marzo 1994, n. 3089.
Le spese per il rifacimento o la riparazione dei muri, che
delimitino i giardini di singoli condomini con i fondi confinanti, devono
ritenersi a carico proporzionale di tutti i partecipanti, in applicazione
dell’art. 1123 primo comma c.c., qualora il regolamento condominiale, di natura
contrattuale, consideri detti manufatti di proprietà comune, così
convenzionalmente assimilandoli ai muri di cinta.* Cass. civ., sez. II, 11 agosto 1990, n. 8198, Esibiti c.
Cond. V. Gozzano.
In un edificio in condominio, le scale - oggetto di
proprietà comune a norma dell’art. 1117 n. 1 c.c., se il contrario non risulta
dal titolo - comprendono l’intera relativa «cassa», di cui costituiscono
componenti essenziali ed inscindibili le murature che la delimitano, assolvano
o meno le stesse, in tutto o in parte, anche la funzione di pareti delle unità
immobiliari di proprietà esclusiva cui si accede tramite le scale stesse. Ne
consegue che, anche quando i lavori di manutenzione o ricostruzione delle scale
importino il rafforzamento delle murature svolgenti anche tale ultima funzione,
con indiretto vantaggio dei proprietari specificamente interessati, la
ripartizione delle spese deve avvenire in base alla regola posta dall’art.
1124, primo comma, c.c., salvo che (diversamente che nella specie pervenuta al
giudizio della S.C.) oggetto dei lavori siano non il vano scale nel suo
complesso ma solo le murature costituenti le pareti perimetrali delle unità
immobiliari prospicienti il vano scale (e quest’ultimo in tutto o parte
delimitanti), poiché in tale ultimo caso la ripartizione delle spese va
effettuata mediante l’applicazione, opportunamente coordinata, dei criteri
fissati dagli artt. 1123, secondo comma, e 1124, primo comma, c.c.* Cass. civ.. sez. II, 7 maggio 1997, n. 3968, R. Buffardi e
G. Buffardi, in Arch. loc. e cond. 1997, 623.
t) Utilizzo
L’utilizzazione, da parte del singolo condomino, del muro
perimetrale dell’edificio per le sue particolari esigenze è legittima purché
non alteri la natura e la destinazione del bene, non impedisca agli altri
condomini di farne uso analogo e non arrechi danno alle proprietà individuali
dei medesimi altri condomini.* Cass. civ., sez. II, 20 marzo 1974, n. 776.
I muri perimetrali di un edificio in condominio sono
destinati all’esclusivo servizio dell’edificio condominiale, del quale
costituiscono parte organica, e non possono, per loro natura, essere asserviti,
se non nei modi consentiti dalla legge (atto scritto e consenso di tutti i
condomini), ad altro immobile di proprietà esclusiva di uno dei condomini,
costituente entità economica distinta rispetto all’edificio condominiale.* Cass. civ., sez. II, 20 maggio 1978, n. 2504.
Con riguardo al muro perimetrale di un edificio
condominiale, il quale è oggetto di comunione per tutta la sua estensione, ivi
comprese le parti corrispondenti a piani e ad appartamenti di proprietà
individuale, l’utilizzazione del singolo partecipante deve ritenersi preclusa
non solo quando ne alteri la destinazione od impedisca agli altri condomini un
pari uso (art. 1102 cod. civ.), ma anche quando implichi una lesione del
diritto di altro partecipante sul bene di sua proprietà esclusiva (nella
specie, trattandosi di una scala esterna che toglieva luce ed aria ad un
sottostante appartamento).* Cass. civ., sez. II, 4 maggio 1982. n. 2751, De Leo c. Mele.
Il principio secondo cui l’utilizzazione di parti comuni e
anche di muri divisori dell’edificio condominiale per la realizzazione di
impianti al servizio esclusivo dell’appartamento del singolo condomino esige il
rispetto sia dell’art. 1102 cod. civ., sia delle norme del codice civile sulle
distanze per evitare la violazione dei diritti degli altri condomini sugli
immobili di loro esclusiva proprietà, non è applicabile nell’ipotesi di
installazione degli impianti che sono indispensabili per una effettiva
abitabilità dell’appartamento secondo la evoluzione delle esigenze generali dei
cittadini e le moderne concezioni in tema di igiene.* Cass. civ., sez. II, 19 gennaio 1985, n. 139, Tormen c.
Ciampa.
I muri perimetrali di un edificio in condominio costituiscono
oggetto di comunione pro indiviso per tutta la loro estensione. Pertanto, il
proprietario di ciascun piano può utilizzarli anche nella parte corrispondente
ai piani o porzioni di piano di proprietà esclusiva di altri condomini, sia
pure con il rispetto dei limiti posti dall’art. 1102, c.c.* Cass. civ., 8 luglio 1969, n. 2514.
Nel caso di edifici in condominio, i proprietari dei singoli
piani possono utilizzare i muri comuni, nella parte corrispondente agli
appartamenti di proprietà esclusiva, aprendovi nuove porte o vedute
preesistenti o trasformando finestre in balconi o in pensili, a condizione che
l’esercizio della indicata facoltà, disciplinata dagli artt. 1102 e 1122 c.c.,
non pregiudichi la stabilità e il decoro architettonico dell’edificio e non
menomi o diminuisca sensibilmente la fruizione di aria e luce per i proprietari
dei piani inferiori. (Nella specie il giudice di merito, con la sentenza
confermata dalla Suprema Corte, aveva ritenuto sussistente una sensibile
diminuzione di aria e luce in danno dell’appartamento sito al piano terra, in
conseguenza della costruzione di balconi da parte dei proprietari degli
appartamenti siti al primo e al se condo piano, in relazione anche alla
giacitura particolare dell’edificio condominiale, il cui piano terra si trovava
di circa due metri al di sotto della latistante via pubblica).* Cass. civ., sez. II, 14 dicembre 1994, n. 10704, Scibetta
c. Naro e Alongi.
E' consentita al condomino dall’ art. 1102 c.c. un’ampia
utilizzazione della parte del muro perimetrale corrispondente alla proprietà
parziaria, come l’apertura di una finestra o di una porta, oppure
l’applicazione di un’insegna o targa pubblicitaria, assoggettandola al duplice
limite di non alterare la destinazione della cosa comune e di non impedire agli
altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto.* Corte app. civ. Milano, 20 settembre 1989, n. 1467.
Negli edifici i cui piani appartengono a proprietari
diversi, i muri perimetrali, salvo che il contrario risulti dal titolo, sono
comuni pro indiviso per tutta la loro estensione: né consegue che, ai sensi
dell’art. 1102 c.c., ciascun proprietario dei diversi piani può servirsi, nel
suo interesse, del muro comune anche nella parte rispondente al piano di altro
proprietario, purché tale utilizzo, conformemente alla disposizione citata, non
sia contrario agli interessi della comunione e non impedisca l’esercizio degli
altri partecipanti.* Corte app. civ. Firenze, 21 novembre 1990, n. 1181, in
Arch. loc. e cond. 1991, 103.
In tema di condominio di edifici costituisce innovazione ex
art. 1120 c.c., non qualsiasi modificazione della cosa comune, ma solamente
quella che alteri l’entità materiale del bene operandone la trasformazione,
ovvero determini la trasformazione della sua destinazione, nel senso che detto
bene presenti, a seguito delle opere eseguite una diversa consistenza materiale
ovvero sia utilizzato per fini diversi da quelli precedenti l’esecuzione delle
opere. Ove invece, la modificazione della cosa comune non assuma tale rilievo,
ma risponda allo scopo di un uso del bene più intenso e proficuo, si versa
nell’ambito dell’art. 1102 c.c., che pur dettato in materia di comunione in
generale, è applicabile in materia di condominio degli edifici per il richiamo
contenuto nell’art. 1139 c.c. (Nella specie la Suprema Corte ha confermato la
decisione di merito la quale aveva affermato che l’apertura di una porta da
parte di un condomino nel muro comune dell’andito di ingresso dell’edificio
condominiale, non alterava l’entità materiale del bene né modificava la sua
destinazione, ma integrava una consentita modificazione della cosa comune a
norma dell’art. 1102 c.c.).*Cass. civ., sez. II, 11 gennaio 1997, n. 240, Botteri ed
altro c. Messina ed altro, in Arch. loc. e cond 1997, 433.
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