20 - FOGNATURE
E SCARICHI CONDOMINIALI
SOMMARIO:
a) Allacciamento;
b) ">*Canale di scarico;
c)
Collocazione di tubi di scarico; d) Danni;
e) Edifici limitrofi; f) Gronde;
g)
Pozzo nero; h) Scolo delle acque grondanti;
i) Spese.
a) Allacciamento
Nel condominio di edificio, l'allacciamento di nuovi
scarichi, che venga eseguito dal singolo partecipante, nella colonna
condominiale di smaltimento delle acque luride, configura un uso (più intenso)
della cosa comune. Ne consegue che la legittimità o meno di detto allacciamento
deve essere accertata non con riguardo alle disposizioni dettate dall'art. 1067
c.c., in tema di esercizio delle servitù, ma con esclusivo riferimento alle
norme che fissano i limiti del godimento del bene comune da parte dei singoli
condomini (artt. 1102, 1118 e segg. c.c.).
* Cass. civ., sez II, 23 aprile 1977, n. 1529.
Va ravvisata alterazione della cosa comune nell'ipotesi in
cui un partecipante alla comunione intenda usare un condotto corrente lungo una
parete dell'edificio condominiale e destinato allo scarico di acque piovane per
immettervi il liquame di una costruenda latrina, da scaricare in una fogna
sottostante ad un cortile di proprietà altrui.
* Cass. civ., 2 aprile 1969, n. 1086.
L'allacciamento degli scarichi di un fabbricato alle
fognature municipali, correnti nel sottosuolo stradale, integra un uso
eccezionale del demanio comunale, e, quindi, si ricollega ad un rapporto di
concessione di bene pubblico. Ne consegue che la controversia che attenga
soltanto al canone reclamato dal comune per tale allacciamento, senza mettere
in discussione esistenza, validità ed efficacia di quel rapporto, rientra nella
giurisdizione del giudice ordinario, ai sensi dell'art. 5 secondo comma della
L. 6 dicembre 1971, n. 1034.
* Cass. civ., Sezioni Unite, 27 maggio 1991, n. 5974, Comune
di Verona c. Smanio.
Nel caso in cui il costruttore - venditore di un edificio
condominiale abbia assunto - ancorché nei distinti contratti di vendita dei
singoli appartamenti - l'obbligo di provvedere all'allacciamento dell'edificio
stesso alla rete idrica e fognante, il valore della causa nella quale alcuni
condomini chiedono la condanna del costruttore-venditore al rimborso della
quota da ciascuno di essi sopportata nella complessiva spesa del condominio, a
seguito dell'inadempimento, da parte del convenuto, alla detta obbligazione,
deve essere determinato con riguardo non alle singole quote rispettivamente
dedotte in giudizio, bensì all'ammontare dell'intera obbligazione,
unitariamente afferente ad opere inerenti all'edificio nel suo complesso e non riferibili
singolarmente ai condomini.
* Cass. civ., sez. II, 8 luglio 1989, n. 3237, Sanzò Merico
c. Faenza.
Qualora il canone per l'allacciamento alla fognatura
municipale venga determinato dal comune con criterio proporzionale al numero
dei locali, ed il privato insorga contro tale provvedimento, sostenendo che il
comune stesso non ha facoltà di imporre contributi per la manutenzione delle
opere fognarie, la relativa domanda integra azione di accertamento negativo di
un'obbligazione di natura tributaria, e, pertanto, esula dalle attribuzioni
giurisdizionali del giudice amministrativo, incluse quelle in materia di
concessioni di beni o servizi pubblici. (Nella specie, il Consiglio di Stato
con la decisione impugnata aveva negato la propria giurisdizione ed affermata
quella del giudice ordinario).
* Cass. civ., Sezioni Unite, 4 dicembre 1989, n. 5348,
Forcuto c. Comune Verona.
Il proprietario di un immobile al cui servizio sia stata
installata nel sottosuolo di un cortile, di cui egli è comproprietario con altri,
una tubazione fognante, non può permettere a terzi, senza il consenso degli
altri comproprietari del cortile, di allacciare a detta tubazione i loro
scarichi, rappresentando tale allacciamento una nuova servitù che non può
essere costituita senza il consenso di tutti i comproprietari del fondo
servente.
* Cass. civ., sez. II, 26 ottobre 1976, n. 3892.
b) Canale di scarico
L'immissione, da parte del singolo condomino, di acque di
rifiuto e di scarico di latrina in un cunicolo condominiale destinato al solo
smaltimento delle acque piovane integra un'alterazione del godimento della cosa
comune, suscettibile di tutela con azione possessoria.
* Cass. civ., 4 gennaio 1977, n. 14.
Un canale di scarico, pur passando nel sottosuolo comune,
può essere di proprietà esclusiva, ed in tal caso gli altri condomini non hanno
diritto di usarne, né possono pretendere di usarne contribuendo nelle spese di
manutenzione dell'opera.
* Cass. civ., 26 aprile 1966, n. 1069.
c) Collocazione di tubi di scarico
Il principio secondo cui l'utilizzazione delle parti comuni
dell'edificio condominiale per la realizzazione di impianti a servizio
esclusivo dell'appartamento del singolo condomino esige il rispetto sia delle
regole dettate dall'art. 1102 cod. civ., sia delle norme sulle distanze, onde
evitare la violazione dei diritti degli altri condomini sulle parti di immobile
di loro esclusiva proprietà, non opera nell'ipotesi di installazione di
impianti che debbano considerarsi indispensabili per un'effettiva abitabilità
dell'appartamento, al lume dell'evoluzione delle esigenze generali dei
cittadini e delle moderne concezioni in tema di igiene. Tuttavia, anche in tal
caso, nel far uso della cosa comune il condomino deve sempre rispettare la
proprietà esclusiva degli altri condomini, non potendo invaderne la sfera di
facoltà e di diritti inerenti alla piena potestà sulla cosa, nè gravarla di
pesi e limitazioni, ove non abbia acquisito al riguardo - per legge o per
convenzione - il relativo diritto. (Nella specie la Suprema Corte ha cassato la
decisione impugnata affinché i giudici di rinvio accertino se l'installazione
di un tubo di fogna lungo il muro perimetrale dell'edificio condominiale
comporti violazione dei diritti del ricorrente, il quale è, nel contempo,
condomino e proprietario esclusivo del fondo confinante con l'edificio
condominiale).
* Cass. civ., sez. II, 24 gennaio 1980, n. 597, Campria c.
Laiacona.
Non costituisce innovazione, ma rientra nell'uso legittimo
del cortile comune, la costruzione, nel sottosuolo del cortile stesso, di tubo
di scarico tra l'appartamento di un condomino e la fogna comunale, giacché
essa, mentre non altera la destinazione obiettiva del cortile, che è quella di
dare aria e luce agli appartamenti ed ai piani ed agli edifici circostanti,
costituisce un'utilità accessoria che il suddetto bene comune può offrire ai
condomini, purché tale uso sia mantenuto nei limiti dell'art. 1102 c.c..
* Cass. civ., sez. II, 7 luglio 1978, n. 3405.
Lo stabilire se un determinato uso della cosa comune (nella
specie, collocazione nel muro comune di tubi di scarico dell'acqua) pregiudichi
in concreto i diritti degli altri condomini si risolve in un giudizio di fatto,
demandato al giudice del merito e non sindacabile in sede di legittimità, se
adeguatamente motivato.
* Cass. civ., sez. II, 19 gennaio 1980, n. 454, Sebastiani
c. Specchio.
Deve ritenersi lecita la posizione di una conduttura di
acque luride di scarico alla parete di un pianerottolo, in modo che essa non
sia visibile poiché l'uso futuro ed eventuale, che di essa parete vogliano fare
gli altri condomini (a posizione di altri tubi, apertura di porte, ecc.), potrà
essere determinato secondo il criterio dell'equo contemperamento dei diversi
interessi.
* Cass. civ., 9 giugno 1975, n. 2293.
L'installazione di nuovi tubi, per lo scarico di servizi
igienici nelle condutture di edificio condominiale, la quale venga eseguita
all'interno del solaio di separazione fra due piani, configura un uso legittimo
della cosa comune da parte del singolo condomino, ai sensi dell'art. 1102, ove
non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne
pari uso, e cioè non ostacoli l'allocazione di altre analoghe tubazioni, e non
è soggetta alle disposizioni che sono dettate dall'art. 889 c.c., in tema di
distanze per pozzi, cisterne, fosse e tubi e che regolano i rapporti di
vicinato fra costruzioni e fondi finitimi.
* Cass. civ., 23 aprile 1977, n. 1529.
Non altera la destinazione della cosa comune ai sensi
dell'art. 1102 c.c. il comunista che installa un tubo di scarico di acque
luride nel cortile comune interno ad un fabbricato.
* Trib. civ. S. Maria Capua Vetere, 30 ottobre 1985, in
Nuovo dir. 1987, 574.
d) Danni
Qualora a seguito della rottura di una installazione comune
dell'edificio condominiale (nella specie, tubo di scarico del liquame),
riconducibile alla colpevole condotta di uno degli utenti del servizio comune,
derivino danni al terzo, al relativo risarcimento - stante il principio, in
tema di responsabilità aquiliana, del carattere personale della colpa - è
tenuto il condominio, da individuare specificamente, che ha causato l'evento
dannoso e non il gruppo dei condomini interessati al servizio ovvero l'intero
condominio.
* Cass. civ., sez. III, 12 maggio 1981, n. 3146, Cond. Isola
98 c. Guerrera.
In caso di allagamento di locali seminterrati a causa
esclusivamente del riflusso entro la fogna privata di acque provenienti da
quella comunale, riflusso dovuto unicamente alla mancata e doverosa
predisposizione dei dispositivi antirigurgito, si deve ritenere che
responsabile dei danni sia il condominio, ove lo stesso non abbia adottato le
prescritte valvole antirigurgito, e non il Comune proprietario della fognatura.
*
Corte app. civ. Roma, sez. I, 15 febbraio 1988, n. 477,
Comune di Roma c. Parenza, Cond. via dei Colli Portuensi, Di Bernardino e Soc.
L'Architettonica I e II, in Arch. loc. e cond. 1989,498.
La domanda del condomino di risarcimento dei danni per il
cattivo funzionamento di un impianto comune (nella specie: condotta delle acque
luride), derivando dal pregiudizio effettivamente subito per il fatto del terzo
(il condominio rispetto ad esso condomino) e tendendo alla ricostituzione
dell'integrità patrimoniale del detto soggetto leso dal difetto del bene
comune, non postula, per la sua procedibilità, la previa richiesta
all'amministratore, né la necessità di istanza o convocazione dell'assemblea
condominiale.
* Cass. civ., sez. II, 19 giugno 1984, n. 3629, Ciaccia c.
Migliore.
Il condominio è responsabile dei danni causati
all'appartamento di un condomino da infiltrazioni derivanti dalla parte della
fognatura condominiale che arriva sino al punto di innesto con la fognatura
stradale, mentre non è responsabile dei danni causati alla rete di fognatura
esterna al condominio stesso.
* Corte app. civ. Roma, 30 novembre 1964, in Riv. giur.
edilizia 1965, I, 1308.
La P.A. è tenuta sia ad adeguare la propria rete fognaria in
modo di evitare il ripetersi di frequenti allagamenti che si verifichino in
occasione di precipitazioni meteoriche, sia al risarcimento dei danni subiti
dai cittadini a causa degli allagamenti suddetti. (Fattispecie nella quale è
stato riconosciuto il diritto al risarcimento dei danni ai condomini di uno
stabile i cui garages avevano subito gravi danni dovuti a consistenti
allagamenti).
* Trib. civ. Roma, 28 febbraio 1997, n. 4522, Condominio di via Monte Gran Paradiso n.
28 in Guidonia c. Comune di Guidonia, in Arch. loc. e cond. 1997, 650.
Qualora un pozzetto e tubi di ispezione della fognatura
attengano ad un servizio generale dell'edificio esso è sottoposto a custodia
condominiale anche se collocato in proprietà solitaria. In caso di fuoriuscita
però il condominio perde la responsabilità se esso è stato manomesso dall'occupante
della proprietà privata.
* Trib. civ. Milano, 27 febbraio 1992, in L'Ammin. 1992, n.
4.
e) Edifici limitrofi
Nell'ipotesi di cose destinate in modo permanente all'uso di
edifici limitrofi, ma ubicate nell'area di uno solo di essi (nella specie,
scarico fognario), l'applicabilità della presunzione di comunione di cui
all'art. 1117 cod. civ. postula che quella destinazione all'uso comune sia
avvenuta allorché non era ancora unico il proprietario di entrambi gli edifici,
atteso che, ove questi abbia venduto anche uno degli appartamenti dello stabile
nella cui area si trova quel bene, il bene stesso diventa comune nell'ambito di
detto stabile e può essere esteso in comunione a terzi solo con il consenso dei
relativi condomini.
* Cass. civ., sez. II, 19 giugno 1980, n. 3910, Cond. V.
Grossi c. Cond. V. Corvisie.
f) Gronde
Le spese inerenti alla pulizia della gronda, trattandosi di
spesa relativa a cosa comune, devono gravare su tutti i condomini, difettando
qualsiasi prova che l'intasamento della gronda stessa sia dovuto a fatto
esclusivo di un condomino.
*Trib. civ. Milano, 14 gennaio 1991, in Arch. loc. e cond.,
1991, n. 764.
g) Pozzo nero
La costruzione di un pozzo nero, eseguita nel cortile comune
da parte di uno dei condomini dell'edificio, che ricada, in virtù del principio
dell'accessione, in comunione pro indiviso, e del quale, pertanto, gli altri
condomini possono fare uso al pari del condominio costruttore, rappresenta un
uso consentito della cosa comune, non dando luogo ad alterazione
dell'utilizzazione diretta dell'area sovrastante secondo la sua destinazione naturale
e non impedendo, nel caso in cui non sia sufficiente a soddisfare le esigenze
delle varie unità immobiliari, la possibilità di una pari utilizzazione della
parte residua del fondo.
* Cass. civ., sez. II, 29 marzo 1978, n. 1456.
La comproprietà di pozzi neri scavati sotto un cortile non
comporta necessariamente la comproprietà del cortile soprastante, che può
essere esclusa dal titolo e da una diversa situazione di destinazione.
* Cass. civ., 17 ottobre 1966, n. 2488.
h) Scolo delle acque grondanti
i) Spese
L'art. 1123, primo cpv., cod. civ., che nell'ipotesi di cose
destinate a servire i condomini in misura diversa dispone che le relative spese
sono ripartite in proporzione dell'uso da ciascuno fattone, non può subire
deroga per la circostanza che l'unità immobiliare sia compresa nella tabella
millesimale generale dell'edificio condominiale, in quanto tali tabelle,
formate in base al solo valore delle singole unità immobiliari, servono solo
per il riparto delle spese generali e di quelle che riguardano le parti
dell'edificio comuni a tutti i condomini, ma non sono utilizzabili per il
riparto delle spese che non sono comuni a tutti i condomini in ragione del
diverso uso delle cose condominiali. (Nella specie, in applicazione di tale
principio, la Suprema Corte ha confermato la pronuncia della corte di merito
che aveva ritenuto non dovute dalla parte attrice, la cui proprietà era pur
inclusa nelle tabelle millesimali, le spese per la manutenzione delle
fognature, in quanto il suo locale al piano interrato era sfornito di impianti
igienici).
* Cass. civ., sez. II, 18 novembre 1987, n. 8484, Cond. V.
Nobili c. Carini.
La spesa per la riparazione dei canali di scarico
dell'edificio in condominio, che, ai sensi dell'art. 1117 n. 3 c.c., sono
oggetto di proprietà comune fino al punto di diramazione degli imputati ai
locali di proprietà esclusiva dei singoli, sono a carico di tutti i condomini
per la parte relativa alla colonna verticale di scarico ed a carico dei
rispettivi proprietari per la parte relativa alle tubazioni che si diramano
verso i singoli appartamenti. (Nella specie, sulla base del principio
affermato, si è ritenuto che il giudice di merito avesse correttamente posto a
carico del singolo la spesa di riparazione del tratto della tubazione
orizzontale che si innesta in quella verticale)
* Cass. civ., sez. II, 18 dicembre 1995, n. 12894, Cond. V.
Don Gnocchi c. Vieti.
Con riguardo all'impianto di fognatura di un edificio in
condominio l'indagine diretta a stabilire se il condomino che non utilizzi
detto impianto, per essere l'unità abitativa di sua proprietà collegata con
l'impianto idrico sanitario di un altro condominio, sia egualmente
comproprietario dell'impianto condominiale e quindi, in applicazione dell'art.
1123 c.c., sia tenuto a concorrere nelle spese inerenti alla sua conservazione,
va condotta in base ai criteri indicati nell'art. 1117 c.c. sull'individuazione
delle parti comuni dell'edificio, tenendo conto che la comunione di detto
impianto ove debba essere negata in base alla citata norma può essere
riconosciuta per effetto di diversa previsione del regolamento condominiale,
quando esso abbia natura contrattuale perché predisposta dall'originario unico
proprietario dell'edificio e poi accettato con i singoli atti di acquisto,
ovvero perché adottato con il consenso unanime di tutti i partecipanti, manifestato
nelle debite forme.
* Cass. civ., sez. II, 6 dicembre 1991, n. 13160, Condominio
via L. Nobili n. 46 Roma c. Pierboni.
Le opere destinate a servire una parte dell'intero
fabbricato, e i conseguenti danni, sono a carico del gruppo di condomini che ne
trae utilità (nella specie si trattava di interventi condominiali diretti al
rifacimento della condotta fecale).
* Trib. civ. Napoli, sez. III, 27 giugno 1992, n. 8205,
Coppeto c. Panaro, in Arch. loc. e cond., 1993, 116.
Le riparazioni alle tubature effettuate nell'interno degli
appartamenti sono a carico dei rispettivi proprietari.
* Trib. civ. Milano, 26 giugno 1970, in Riv. giur. edilizia
1972, I, 216.
Le prese per la costruzione di nuovi canali di scarico e di
nuova fognatura, necessari per sostituire il preesistente sistema di scarico, a
pozzi perdenti, con altro collegato direttamente alla fogna comunale, vanno
ripartite tra i condomini, non in proporzione all'uso che ciascuno di essi può
farne, secondo la previsione di cui all'art. 1123, comma 2, c.c., bensì in
misura proporzionale ai valori di proprietà individuale espressi in millesimi,
a norma del comma 1 dello stesso articolo, purché i relativi condotti
costituiscano un impianto unico non suscettibile di frazionamenti, quali parti
integranti del medesimo condotto principale nel quale confluiscono senza del quale
non potrebbero funzionare.
* Cass. civ., 12 ottobre 1979, n. 533.
Le cause aventi ad oggetto con la formazione delle tabelle
millesimali la ripartizione di spese attinenti all'uso e al godimento dei
servizi condominiali e dei beni comuni (nella specie spese di spurgo della
fossa biologica e di pozzetti) non rientrano tra le controversie relative alle
modalità di uso e alla misura dei servizi condominiali rispettivamente di
competenza del conciliatore (art. 7 cpv., c.p.c.) e del pretore (art. 8, n. 4,
c.p.c.) - in quanto la patrimonialità del thema decidendum prevale
sull'accertamento della misura e delle modalità dell'uso, che costituisce
soltanto un presupposto necessario per la determinazione delle singole quote di
spesa.
* Cass. civ., sez. III, 23 giugno 1993, n. 6936, Piccirillo c. Cartaro ed
altri.
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