02 - ANIMALI IN
CONDOMINIO
SOMMARIO:
a) Danno cagionato da animali;
b) Divieto di detenzione;
c)
Immissioni; d) Omessa custodia e malgoverno.
a) Danno
cagionato da animali
In tema di
responsabilità per danni cagionati da animali, l'art. 2052
cod. civ. stabilisce a carico del proprietario dell'animale
una presunzione di colpa a vincere la quale non è
sufficiente la prova di avere usato la comune diligenza
nella custodia dell'animale, ma occorre la prova del caso
fortuito. In questo è riconducibile anche la colpa del
danneggiato, che, però, per avere effetti liberatori, deve
consistere in un comportamento cosciente che assorba
l'intero rapporto causale, e cioè in una condotta che,
esponendo il danneggiato al rischio e rendendo questo per
ciò stesso possibile in concreto, si inserisca in detto
rapporto con forza determinante.
*
Cass. civ., sez. III, 23 febbraio 1983, n. 1400, Parini c.
Olivari.
La
responsabilità sancita dall'art. 2052 c.c. ricorre tutte le
volte che il danno sia stato prodotto, con diretto nesso
causale, dal fatto proprio dell'animale secundum o contra
naturam, comprendendosi in tale concetto qualsiasi atto o
moto dell'animale quod sensu caret, che dipenda dalla natura
dell'animale medesimo e prescinda dall'agire dell'uomo.
* Cass. civ., sez. III, 19 gennaio 1977, n. 261.
La
presunzione di responsabilità per danno cagionato da
animali, ai sensi dell'art. 2052 cod. civ., può essere
superata esclusivamente qualora il proprietario o colui che
si serve dell'animale provi il caso fortuito e pertanto non
può attribuirsi identica efficacia liberatoria alla semplice
prova dell'uso della normale diligenza nella custodia
dell'animale stesso o della mansuetudine di questo, essendo,
pertanto irrilevante che il suo comportamento dannoso sia
stato causato da impulsi interni imprevedibili o inevitabili
ed essendo, invece, sufficiente al permanere della suddetta
presunzione che il danno sia stato prodotto con diretto
nesso causale, da fatto proprio dell'animale.
* Cass.
civ., sez. III, 6 gennaio 1983, n. 75, Ente Teatr. Op. c.
Ricci.
La
responsabilità per fatto di animale, di cui all'art. 2052
c.c., riguarda alternativamente il proprietario dell'animale
e chi si serve dell'animale, per tutto il periodo in cui lo
ha in uso.
* Pret.
civ. Torino, 4 ottobre 1991, in Arch. civ. 1992, n. 3.
b) Divieto
di detenzione
In tema di
condominio di edifici il divieto di tenere negli
appartamenti comuni animali domestici non può essere
contenuto negli ordinari regolamenti condominiali, approvati
dalla maggioranza dei partecipanti, non potendo detti
regolamenti importare limitazioni delle facoltà comprese nel
diritto di proprietà dei condomini sulle porzioni del
fabbricato appartenenti ad essi individualmente in
esclusiva, sicché in difetto di un'approvazione unanime le
disposizioni anzidette sono inefficaci anche con riguardo a
quei condomini che abbiano concorso con il loro voto
favorevole alla relativa approvazione, giacché le
manifestazioni di voto in esame, non essendo confluite in un
atto collettivo valido ed efficace, costituiscono atti
unilaterali atipici, di per sé inidonei ai sensi dell'art.
1987 c.c. a vincolare i loro autori, nella mancanza di una
specifica disposizione legislativa che ne preveda
l'obbligatorietà.
* Cass. civ., sez. II, 4 dicembre 1993, n. 12028.
La
detenzione di animali in un condominio, essendo la suddetta
facoltà una esplicazione del diritto dominicale, può essere
vietata solo se il proprietario dell'immobile si sia
contrattualmente obbligato a non detenere animali nel
proprio appartamento, non potendo un regolamento
condominiale di tipo non contrattuale, quand'anche approvato
a maggioranza, stabilire limiti (oneri reali e servitù) ai
diritti ed ai poteri dei condomini sulla loro proprietà
esclusiva, salvo che l'obbligo o il divieto imposto
riguardino l'uso, la manutenzione e la eventuale modifica
delle parti di proprietà esclusiva, e siano giustificati
dalla necessità di tutelare gli interessi generali del
condominio, come il decoro architettonico dell'edificio.
* Trib.
civ. Piacenza, sez. II, 10 aprile 1990, n. 231, Copelli c.
Cassi e Paganuzzi, in Arch. loc. e cond. 1990, 287.
La
detenzione di un animale può integrare in astratto la
fattispecie di cui all'art. 844 cod. civ., in quanto tale
norma, interpretata estensivamente, è suscettibile di
trovare applicazione in tutte le ipotesi di immissioni che
abbiano carattere materiale, mediato o indiretto e
provochino una situazione di intollerabilità attuale;
pertanto, in mancanza di un regolamento condominiale di tipo
contrattuale che vieti al singolo condomino di detenere
animali nell'immobile di sua esclusiva proprietà, la
legittimità di tale detenzione deve essere accertata alla
luce dei criteri che presiedono la valutazione della
tollerabilità delle immissioni.
* Trib.
civ. Piacenza, sez. II, 10 aprile 1990, n. 231, Copelli c.
Cassi e Paganuzzi, in Arch. loc. e cond. 1990, 287.
Nel caso
in cui un regolamento condominiale di tipo contrattuale
vieti di tenere animali che possano recare disturbo ai
condomini, il giudice, accertati tali disturbi, può
ordinare, con provvedimento di urgenza, l'allontanamento
degli animali dagli appartamenti in cui sono tenuti.
* Trib.
civ. Napoli, ord. 25 ottobre 1990, Ragosta ed altri c.
Miranda e Cario, in Arch. loc. e cond. 1990, 737.
Il giudice
può, con provvedimento di urgenza ex art. 700 c.p.c.,
ordinare l'allontanamento di animali molesti ( nella specie,
cane) dal condominio, affidando l'esecuzione ad organi
pubblici, con divieto assoluto di ritorno nell'edificio
condominiale.
* Trib.
civ. Napoli, ord. 8 marzo 1994, in Arch. loc. e cond. 1994,
337.
Qualora
una norma contenuta in un regolamento condominiale vieti la
detenzione di animali che possano turbare la quiete o
l'igiene della collettività, il semplice possesso di cani o
di altri animali non è sufficiente a far incorrere i
condomini in questo divieto, essendo necessario che si
accerti effettivamente il pregiudizio causato alla
collettività dei condomini sotto il profilo della quiete o
dell'igiene.
* Pret.
civ. Campobasso, 12 maggio 1990, in Arch. loc. e cond. 1991,
176.
Non può
l'assemblea, con voto di maggioranza, imporre ad un
condomino il divieto di detenere cani negli appartamenti, ma
occorre che il divieto sia posto nel regolamento
condominiale.
* Trib.
civ. Parma, 11 novembre 1968, in Riv. giur. edil. 1971, 446.
L'amministratore del condominio è legittimato ad agire
giudizialmente per il rispetto del regolamento e per la
cessazione di molestie derivanti dalla detenzione di animali
negli appartamenti, e la competenza in ordine a tale
questione spetta al pretore.
* Trib.
civ. Parma, 11 novembre 1968, in Riv. giur. edil. 1971, 446.
La
delibera assembleare di approvazione del regolamento di
condominio presa a maggioranza è invalida, perché limitativa
delle proprietà individuali, nella parte in cui vieta ai
condomini di tenere cani anche nelle logge e nei terrazzi.
* Trib.
civ. Messina, 8 aprile 1981, n. 743, in Riv. giur. dottr.
leg. e giur. 1981, 53.
c)
Immissioni
In caso di
regolamento condominiale che vieti tassativamente di recare
‹‹disturbo ai vicini con rumori di qualsiasi natura››, il
continuo abbaiare di tre cani pastori ed il suono di una
batteria configurano sia la lesione di tale norma
regolamentare che violazione dell'art. 844 c.c.
* Trib.
civ. Milano, 28 maggio 1990, In Arch. loc. e cond. 1991,
792.
d) Omessa
custodia e malgoverno
L'art. 672
c.p. configura tre fattispecie criminose: ‹‹lasciar liberi››,
‹‹custodire senza le debite cautele››, ‹‹affidare a persona
inesperta›› animali pericolosi. Consuma la seconda di tali
ipotesi colui che, nella sua dimora, tenga un cane lupo da
guardia di grossa taglia, slegato e privo di museruola,
quando al medesimo sia possibile portarsi nell'ingresso,
nella portineria e in ogni altro luogo ove siano ammessi i
visitatori, per tal modo esposti al rischio di improvvisi
assalti.
* Cass.
pen., sez. VI, 17 marzo 1970, n. 684, Fraschini.
L'obbligo
di custodire e di governare animali dotati di naturale ed
istintiva ferocia o che in determinate circostanze possano
diventare aggressivi incombe sul detentore a qualsiasi
titolo. Risponde, quindi, della contravvenzione di cui
all'art. 672 c.p. il custode non proprietario di un cane
lupo affidatogli se omette di osservare le regole di
condotta previste dal detto articolo.
* Cass.
pen., sez. IV, 29 ottobre 1968, n. 1738, Scali.
Pericolosi
per l'altrui incolumità devono ritenersi non soltanto gli
animali la cui ferocia è caratteristica naturale o
istintiva, ma tutti quelli che, sebbene domestici, possono
divenire pericolosi in determinati casi e determinate
circostanze. Dal novero di questi ultimi non si può
escludere il cane normalmente mansueto; per tale categoria
di animali la pericolosità deve essere accertata in concreto
considerando la razza di appartenenza ed ogni altro elemento
rilevante.
* Cass.
pen., sez. IV, 3 marzo 1970, n. 822, Bonichini.
Ai fini
dell'integrazione del reato p.p. dell'art. 672 n. 1 cod.
pen. non occorre l'accertamento della pericolosità
dell'animale né l'esposizione e pericolo della pubblica
incolumità e non rileva la durata, ancorché breve,
dell'omessa custodia.
* Cass.
pen., sez. IV, 26 febbraio 1982, n. 1942, (ud. 27 ottobre
1981), Nolli.
I cani da
guardia in genere, e quelli appartenenti anche per
somiglianza alla razza dei pastori tedeschi in particolare,
sono da considerarsi pericolosi e, quindi, rientranti nella
disciplina di cui all'art. 672 c.p. (omessa custodia e
malgoverno di animali).
* Cass.
civ., sez. I, 8 marzo 1990, n. 1840, Vara c. Pref. Caltaniss.
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