19 - ESIGENZE ABITATIVE DI NATURA TRANSITORIA
SOMMARIO:
a) Accertamento;
b) Clausole contrattuali;
c)
Competenza; d) Dipendenti o collaboratori di una ditta;
e) Durata; f) Legge
sull’equo canone; g) Motivi di studio;
h) Mutamento delle esigenze;
i) Nozione;
l) Stabilità dell’abitazione.
a) Accertamento
La natura transitoria delle esigenze abitative del
conduttore, che esclude la locazione dell’immobile urbano per uso abitativo
dall’ambito di applicabilità della L. 27 luglio 1978, n. 392, deve essere
accertata con riguardo alla natura dell’esigenza abitativa in relazione agli
specifici bisogni del conduttore al momento della conclusione del contratto e
non solo dalle dichiarazioni di una o di entrambe le parti, né dalle
circostanze che il contratto sia stato stipulato per una durata inferiore al
quinquennio o ad un canone superiore a quello ritenuto "equo" dalla
legge.
* Cass. civ., sez. III, 13 giugno 1994, n. 5722, Sansoni c. Moro.
La natura transitoria delle esigenze abitative del
conduttore - che comporta l’esclusione della locazione dall’ambito di
applicabilità della L. 27 luglio 1978, n. 392 ai sensi dell’art. 26 lett. A
della stessa legge - va accertata con riferimento agli specifici bisogni del
conduttore che l’immobile locato è destinato a soddisfare al momento della
conclusione del contratto; nel senso che la suddetta natura transitoria va
riconosciuta nell’ipotesi in cui l’abitazione del conduttore, in quanto
eccezionale e temporanea, comporti una sua permanenza soltanto precaria o
sussidiaria nell’immobile locato, mentre va esclusa nel caso in cui l’immobile
rappresenti la normale e continuativa dimora del conduttore. L’indagine diretta
ad accertare quale delle due ipotesi ricorra nel caso concreto va compiuta
avendo riguardo all’effettiva destinazione dell’immobile e con riferimento alla
natura della esigenza abitativa del conduttore (desunta ad esempio dalla sua
attività lavorativa nel luogo in cui è situato l’immobile, dalla disponibilità
o non di un alloggio nel luogo di residenza anagrafica), e non alle espressioni
letterali del contratto fatto sottoscrivere dal locatore al conduttore
allorquando la dichiarata transitorietà - smentita dalla situazione di fatto -
abbia costituito il mezzo, vietato dall’art. 79 L. 27 luglio 1978, n. 392, per
eludere l’applicazione della normativa sull’equo canone.
* Cass. civ., sez. III, 3 giugno 1992, n. 6777, Riomaggiore
snc c. De Curatis.
La natura transitoria delle esigenze abitative del
conduttore, che comporta l’esclusione della locazione dalla sfera di
applicazione delle norme della L. 27 luglio 1978, n. 392, deve essere desunta
non dal termine di durata della locazione stabilito dalle parti ma dalla natura
dell’esigenza abitativa che, nelle locazioni transitorie, in quanto diversa da
quella della normale e continuativa dimora, comporta una permanenza solo
precaria e saltuaria del conduttore nell’immobile, assumendo carattere
eccezionale e temporaneo (nella specie, trattavasi di locazione di appartamento
utilizzato da una coppia per incontri saltuari che il giudice di merito aveva
ritenuto non transitoria solo a causa del termine quinquennale di durata
convenzionalmente stabilito).
* Cass. civ., sez. III, 26 febbraio 1992. n. 2371,
Uberbacher Hans Peter c. Bertol Eric ed altro.
La natura transitoria delle esigenze abitative del
conduttore - che comporta l’esclusione della locazione dall’ambito di
applicabilità della legge 27 luglio 1978, n. 392 ai sensi dell’ art. 26, lett.
a) della stessa legge - va accertata con riferimento agli specifici bisogni del
conduttore che l’immobile locato è destinato a soddisfare al momento della
conclusione del contratto, nel senso che la suddetta natura transitoria va
riconosciuta nell’ipotesi in cui l’abitazione del conduttore, in quanto
eccezionale e temporanea, comporti una sua permanenza soltanto precaria o
sussidiaria nell’immobile beato, mentre va esclusa nel caso in cui l’immobile
rappresenti la normale e continuativa dimora del conduttore. L’indagine diretta
ad accertare quale delle due ipotesi ricorra nel caso concreto va compiuta
avendo riguardo all’effettiva destinazione dell’immobile e con riferimento alla
natura dell’esigenza abitativa del conduttore (desunta ad esempio dal sistema
di vita di costui, dalla sua attività lavorativa nel luogo in cui è situato
l’immobile, dalla disponibilità o non di un alloggio nel luogo di residenza
anagrafica, ecc.) e non alle espressioni letterali del contratto fatto
sottoscrivere dal locatore al conduttore allorquando la dichiarata transitorietà
- smentita dalla situazione di fatto - abbia costituito il mezzo, vietato
dall’art. 79 della L. 27 luglio 1978, n. 392, per eludere l’applicazione della
normativa sull’equo canone.
* Cass. civ., sez. III, 18 dicembre 1990, n. 11984, Ressa c.
Denaro; conf.: Cass. civ., sez. III, 11 ottobre 1991, n. 10676, Marziale c.
Benaglia.
La transitorietà delle esigenze abitative del conduttore
(art. 1 e 26, L. 392 del 1978), da accertarsi dal giudice con riferimento al
momento della conclusione del contratto senza tener conto di eventi
cronologicamente successivi i quali possono aver reso stabile un esigenza
inizialmente insorta come contingente e precaria, va riferita tra l’altro a
quei rapporti nei quali l’aspirante conduttore, pur disponendo di propria stabile
ordinaria abitazione, voglia trasferire altrove la dimora per soddisfare
bisogni di carattere contingente. tali da non comportare nemmeno sotto il
profilo intenzionale un cambiamento di residenza. Le ragioni più o meno
oggettivamente cogenti o soggettivamente pressanti che possono essere alla
origine delle suddette esigenze abitative non incidono sul quadro della loro
transitorietà quando, secondo un giudizio ex ante affidato ad un criterio di
normale prevedibilità, esse si palesino all’atto della stipulazione
dell’accordo destinate ad esaurirsi entro un tempo breve, segnatamente
inferiore comunque alla durata minima quadriennale previsto nel primo comma
dell’art. 1, L. n. 392 del 1978 (fattispecie in cui il contratto dedotto in
lite era stato stipulato dal conduttore per fronteggiare una situazione di
emergenza venutasi a creare a seguito di eventi sismici che avevano interessato
la località ove egli aveva l’abilitazione e ne avevano consigliato il temporaneo,
prudenziale allontanamento).
* Cass. civ., sez. III, 23 ottobre 1989, n. 4291, Matarazzo
c. Sellitti.
Ai fini della qualificazione della natura transitoria del
rapporto di locazione ai sensi dell’art. 26 L. n. 392/1978, non deve farsi
riferimento alla pura e semplice volontà dei soggetti contraenti. bensì alla
obiettiva natura dell’esigenza abitativa del conduttore, che comporti una
permanenza precaria o sussidiaria nell’immobile, diversa dalla normale e
continuativa dimora, in base alle complessive risultanze del suo sistema di
vita ed attività lavorativa.
* Trib. civ. Firenze, 21 gennaio 1991, n. 106, Milazzo c.
Laurella, in Arch. loc. e cond. 1992, 159.
In virtù del disposto dell’art. 26 della L. n. 392 del 1978,
la deroga alle norme sulla durata e sulla misura del canone in relazione alle
locazioni stipulate per soddisfare esigenze abitative di natura transitoria è
consentita solo quando le suddette esigenze esistano effettivamente e siano
state anche specificamente individuale nel contratto, cosicché possa esserne
apprezzata la particolarità della causa rispetto a quella generica del tipo
negoziale. Nel caso esse non sussistano, le relative clausole di deroga sono
sostituite di diritto dalle norme imperative della legge.
* Pret. civ. Bergamo, 9 maggio 1986, Brognoli c.
Ghisalberti, in Arch. loc. e cond. 1986, 728.
Per definire "transitoria" una locazione occorre
che detto requisito sussista veramente nella realtà indipendentemente dalla
qualificazione data dalle parti al momento della conclusione del contratto.
* Pret. civ. Taranto, 27 maggio 1986, Chioppa c. Gargiulo,
in Arch. loc. e cond. 1986, 724.
Integra una ipotesi di simulazione per interposizione
fittizia di persona la stipulazione di un contratto di locazione per il
soddisfacimento di esigenze abitative di natura transitoria con conduttore
apparente (persona interponente), nell’intesa (accordo simulatorio) che gli
effetti della convenzione locatizia si producano nei confronti di altro
soggetto (persona interposta), che sia portatore di esigenza abitativa primaria.
(Nella specie la prova della intesa simulatoria e della natura primaria delle
esigenze abitative dell’effettivo conduttore è stata desunta, oltre che da
dichiarazioni testimoniali, anche da elementi indiziari. plurimi e concordanti,
non essendosi ritenuto operante il divieto di prova per testi della simulazione
del contratto, posto dall’art. 1417 cc., in considerazione del fatto che il
conduttore ha inteso far valere la "illiceità" e nullità del
contratto dissimulato di locazione con riferimento alla clausola di
"transitorietà" dell’uso abitativo per violazione della norma imperativa
dell’art. 79 L. 392/78).
* Pret. civ. Busto Arsizio, 29 gennaio 1997, n. 21, Tripi c.
Immobiliare Amba, in A rch. Ioc. e cond. 1997, 113.
Le esigenze abitative del conduttore, di natura transitoria,
onde escludere ai sensi dell’art. 26 della legge 27 luglio 1978 n. 392
l’applicabilità della disciplina dell’equo canone, non necessitano, né in base
a tale legge speciale né ai sensi degli artt. 1418 e 1419 c.c., di specifica
individuazione, ma possono essere anche soltanto enunciate.
* Cass. civ., sez. III. 2 aprile 1997, n. 2868, Vienna c.
Viziale, in Arch. loc. e cond. 1997, 635.
Qualora, dopo la stipulazione di un contratto di locazione
per uso abitativo soltanto transitorio (art. 26 L. n. 392 del 1978), il
conduttore invochi, in sede giudiziale, la riduzione del canone per esser
l’immobile adibito ad uso diverso da quello pattuito, pur sussistendo, in
ipotesi, un intento elusivo soltanto unilaterale ex latere conductoris, nel senso
che questi, intendendo adibire l’immobile ad abitazione primaria e stabile,
abbia purtuttavia accettato la proposta di locazione transitoria formulatagli
dal locatore, detto intento è e resta inevitabilmente circoscritto entro i
confini di una (irrilevante) riserva mentale, non potendosi legittimamente
sostenere, (per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 185 del
1988 in virtù della quale al locatore è riconosciuto il diritto alla
risoluzione del contratto entro l’anno dall’avvenuto mutamento di destinazione
con decorrenza dalla data della sua effettiva conoscenza e non a prescindere da
essa) che ciò che rileva, in subiecta materia, sta esclusivamente l’elemento
oggettivo della effettiva destinazione dell’immobile, senza alcuna indagine sulla
volontà effettiva delle parti quale risultante dal contratto di locazione e
senza la doverosa verifica circa la consapevolezza o meno, da parte del
locatore, delle effettive esigenze del conduttore.
* Cass. civ., sez. III, 20 agosto 1997, n. 7750, Cannavale
c. Hotte, in Arch. loc. e cond. 1997, 993.
Una volta escluso che le parti abbiano, simulando un
contratto di locazione volto a soddisfare esigenze abitative transitorie (nella
specie di natura turistica, per la durata di un anno) ai sensi dell’art, 1, comma
2, L. n. 392 del 1978, dissimulato una locazione abitativa ordinaria, la
rinnovazione tacita del contratto, non comporta in se stessa, anche se
reiterata, la soggezione della locazione alla disciplina di cui all’ art. 1,
comma 1, della stessa legge in ordine alla durata almeno quadriennale del
rapporto, dovendo il giudice esaminare se le parti abbiano inteso, anche se sol
per facta concludentia, rinnovare il contratto originario per soddisfare le
stabili e continuative esigenze abitative del conduttore. In ogni caso,
allorché tali esigenze attengano a motivi di lavoro o di studio, il contratto
resta sottratto alla disciplina della L. n. 392 del 1978 quanto alla durata
della locazione (art. 1, comma 2), rimanendovi invece soggetto per il regime
della determinazione legale del canone (art. 26, comma 1, lett. a).
* Cass. civ., sez. III, 25 luglio 1997, n. 6990, Pulliero c.
Bratoz, in Arch. loc. e cond. 1997, 1007.
Nella ricerca della comune intenzione delle parti
contraenti, il primo e principale strumento dell’operazione interpretativa è
costituito dalle parole ed espressioni del contratto, e, qualora queste siano
chiare e dimostrino una loro intima ratio, il giudice non può invocarne una
diversa, venendo così a sovrapporre una propria soggettiva opinione all’effettiva
volontà dei contraenti. (Nella fattispecie, la Corte ha cassato, con rinvio, la
pronuncia del tribunale, la quale, di contro al contenuto fatto proprio dal
testo di un contratto di locazione e che deponeva nel senso dell’avvenuta
stipula di un contratto di locazione per finalità abitative ordinarie, aveva
ritenuto di ricostruire, sulla base di una prova testimoniale, l’avvenuta
stipula di una locazione per esigenze abitative meramente transitorie).
* Cass. civ., sez. III, 20 maggio 1997, n. 4480, Bacchieri
c. Cardinali.
b) Clausole contrattuali
Il contratto di locazione per uso abitativo stipulato, con
la falsa indicazione della transitorietà dell’uso da parte del conduttore (art.
26 della L. n. 392 del 1978) al fine di eludere la sanzione della nullità di
clausole concernenti la durata e la misura del canone contrarie al regime
giuridico rigidamente prestabilito per esse, integra gli estremi di una
fattispecie simulatoria relativa in fraudem legis, che cela, sotto l’apparenza
di una convenzione negoziale di locazione transitoria, una locazione abitativa
ordinaria pattiziamente regolata in difformità dal regime coattivo cosiddetto
dell’equo canone che le è proprio, con la conseguenza che il conduttore che
invochi, in giudizio, l’applicazione del regime legale al rapporto così
instaurato (con automatica sostituzione delle clausole contrattuali nulle, ex
art. 79 legge cit.) avrà l’onere di dimostrare l’esistenza della simulazione
contrattuale, e la facoltà di avvalersi, a tal fine, della prova per testi e
per presunzioni al di là dei limiti sanciti, per le parti, dall’art. 1417,
attesa la illiceità per contrasto con norme imperative del contratto simulato.
* Cass. civ., sez. III, 7 luglio 1997, n. 6145, Longhi-tano
c. Benvenuti, in Arch. loc. e cond. 1997, 798.
Quando un contratto di locazione abitativa sia stipulato con
la previsione di un uso transitorio, il conduttore, che assuma la nullità ex
art. 79 della L. 27 luglio 1978, n. 392 di tale clausola per inesistenza in
concreto della dedotta natura transitoria delle esigenze abitative, deve
dimostrare che questa inesistenza era ragionevolmente apprezzabile dal locatore
in base all’obiettiva situazione di fatto da quest’ultimo conosciuta al momento
del contratto, non potendo altrimenti rilevare contro il locatore né situazioni
di fatto occultate dal conduttore, né la riserva mentale di costui di non
accettare la clausola.
* Cass. civ., sez. III, 24 luglio 1995, n. 8063, Ami Budget
Cultura c. De Santis.
Quando un contratto di locazione abitativa sia stipulato con
la previsione di un uso transitoria, il conduttore, che assuma la nullità ex
art. 79, L. 27 luglio 1978, n. 392 di tale clausola per inesistenza in concreto
della dedotta natura transitoria delle esigenze abitative, deve dimostrare che
questa inesistenza era ragionevolmente apprezzabile dal locatore in base alla
obiettiva situazione di fatto da quest’ultimo conosciuta al momento del
contratto, non potendo altrimenti rilevare contro il locatore né situazioni di
fatto occultate dal conduttore, né la riserva mentale di costui di non
accettare la clausola.
* Cass. civ.. sez. III, 5 aprile 1995, n. 4001, Ghezzi c.
Capasso.
Quando un contratto di locazione abitativa sia stipulato con
la previsione di un uso transitorio, il conduttore, che assuma la nullità ex
art. 79 L. 27 luglio 1978, n. 392 di tale clausola per inesistenza in concreto
della dedotta natura transitoria delle esigenze abitative, deve dimostrare che
questa inesistenza era ragionevolmente apprezzabile dal locatore in base alla
obiettiva situazione di fatto da quest’ultimo conosciuta al momento del
contratto, non potendo altrimenti rilevare contro il locatore né situazioni di
fatto occultate dal conduttore, né la riserva mentale di costui di non
accettare la clausola.
* Cass. civ., sez. III, 29 dicembre 1993, n. 12947, Sardi c.
Suc. Montefili Immobiliare.
Ai sensi dell’art. 26 lett. a) della L. 27 luglio 1978, n.
392, la deroga alle norme sulla durata della locazione e sulla misura del
canone è consentita solo quando le esigenze abitative di natura transitoria non
solo esistono effettivamente, ma sono anche specificamente contemplate nel
contratto, che ad esse deve fare chiaro riferimento, pur senza formule solenni
sacramentali, onde possa esserne apprezzata la particolarità della causa rispetto
a quella generica del tipo negoziale. In mancanza, le clausole di deroga sono
sostituite di diritto dalle norme imperative della legge, in modo particolare
per quanto riguarda la misura massima del canone (art. 79 della L. 392/78).
L’eventuale diversa opinione del locatore a tal riguardo potrà eventualmente
costituire ragione di annullamento del contratto, se potrà dimostrarsi la
sussistenza delle condizioni di legge (artt. 1427 segg. c.c.). e salvo il
diritto al risarcimento del danno se l’errore dovesse risultare imputabile al
conduttore (artt. 1337 e 1338 c.c.).
* Trib. civ. Firenze, 31 maggio 1980, Samorè c. Poggi Ricci,
in Arch. loc. e cond. 1981, 77.
L’esigenza transitoria rilevante ai fini dell’esclusione del
contratto di locazione dalla tutela della L. n. 392/1978 deve essere
espressamente evidenziata dalle parti al momento della stipula, mediante
riferimento a fatti concreti relativi alle esigenze abitative del conduttore, a
nulla rilevando la qualificazione del rapporto come transitoria o la pattuizione
della sua durata infraquinquennale.
* Trib. civ. Milano, sez. X, 8 ottobre 1990, n. 6947, Russo
c. Varia e Società Errevi, in Arch. loc. e cond. 1990, 739.
La clausola con la quale i contraenti prevedono, al momento
della sottoscrizione del contratto, che nel caso di specie si verte in
un’ipotesi di "locazione transitoria non soggetta ad equo canone" non
è di per sé nulla. Per accentarne la validità o la nullità occorre procedere
all’interpretazione della volontà delle parti secondo il disposto di cui agli
artt. 1362 c.c. e seguenti.
* Pret. civ. Milano, 25 ottobre 1980, Fontanesi c. Valeri,
motivaz. in Arch. loc. e cond. 1981, 127,
c) Competenza
Il giudice competente in ordine alla controversia
concernente il rilascio per " finita locazione" di immobile adibito
ad esigenze abitative di natura transitoria - non essendo questa ricompresa in
alcuna delle ipotesi di competenza per materia poste, in materia locatizia,
dagli artt. 30 e 45 della legge 27 luglio 1978 n. 392 - va individuato secondo
gli ordinari criteri della competenza per valore previsti dal codice di rito.
* Cass. civ., sez. III, 26 aprile 1983, n. 2873, Farfarini
c. Pucci.
d) Dipendenti o collaboratori di una ditta
La qualifica della transitorietà dell’uso di un immobile ai
fini della esclusione dell’applicazione della L. n. 392/1978 deve essere
operata con concreto riferimento alla situazione abitativa degli occupanti.
Pertanto, nel caso di immobile locato ad una ditta che intenda utilizzarlo a
favore di propri dipendenti o collaboratori, la transitorietà deve essere
collegata alla situazione concreta degli occupanti e non alla teorica
possibilità di una rapida alternanza degli stessi, né è rilevante l’inclusione
nel contratto del termine "transitorio".
* Pret. civ. Bologna, 20 agosto 1990, Sticchi c. Galli, in
Arch. loc. e cond. 1990, 777.
e) Durata
Alle locazioni stipulate per soddisfare esigenze abitative
di natura transitoria (art. 1, comma primo, L. 27 luglio 1978, n. 392) non si
applica il disposto dell’art, 1, comma primo della stessa legge sulla durata
minima legale del contratto di locazione, non rilevando che il conduttore abiti
stabilmente l’appartamento per motivi di lavoro o di studio (art. 26 lett. a,
L. 27 luglio 1978, n. 392).
* Cass. civ., sez. III, 12 agosto 1991, n. 8785, Paglianini
c. Caviglia.
Fra le locazioni stipulate per soddisfare esigenze abitative
di natura transitoria alle quali, ai sensi dell’art. 1 della legge 27 luglio
1978, n. 392 (cosiddetta sull’equo canone), non si applica il disposto circa la
durata almeno quadriennale del contratto, rientrano quelle concernenti un
appartamento per la sola villeggiatura.
* Cass. civ., sez. III, 3 settembre 1982, n. 4808,
Bottigliero c. Signorelli.
Ai fini della determinazione della durata della locazione
stipulata per esigenze abitative di natura transitoria, tali esigenze (che in
caso di concreta sussistenza costituiscono i presupposti per l’esclusione
dell’applicabilità della disciplina ex artt. 58 e 65, L. n. 392/1978) devono
attenere a brevi periodi di occupazione degli immobili, contraddistinti dal
carattere della occasionalità e della particolarità di un bisogno momentaneo,
anche se motivati da esigenze di lavoro e di studio (nella specie, il
conduttore ha posto nell’immobile locato la stabile e continua dimora della
famiglia).
* Pret. civ. Verona, 2 luglio 1986, n. 1040, Mainenti c.
Tessani. in Arch. loc. e cond. 1989, 186.
La pattuizione di una durata inferiore a quella legale è
sostituita da quella legale in virtù del fenomeno dell’integrazione del
contratto.
*Pret. civ. Varazze, 8 aprile 1989, Piazza c. Garau, in
Arch. loc. e cond. 1989, 555.
La locazione stipulata per soddisfare esigenze di natura
transitoria, ancorché per motivi di lavoro, seppure prorogata ai sensi della
legislazione vincolistica sino al 31 luglio 1978, resta estranea
all’applicabilità degli artt. 58 o 65 della L. n. 392 del 1978 e cessa alla
suddetta data, ove non sia stata rinnovata secondo i meccanismi del codice
civile.
* Pret. civ. Roma, sez. II, 15 aprile 1987, Triolo c.
Ciabattoni, in Arch. loc. e cond. 1987, 756.
La determinazione della durata della locazione stipulata per
soddisfare esigenze abitative di natura transitoria - ancorché si tratti di
esigenze di lavoro o di studio - nel regime ordinario della L. n. 392 del 1978
resta affidata all’autonomia delle parti, ai sensi degli artt. 1, comma
secondo, e 26, lett. a) della legge stessa. Una durata legale di tali contratti
è parimenti esclusa nel regime transitorio, restando l’inapplicabilità degli
artt. 58 e 65- che prevedono siffatta ulteriore durata con riferimento,
rispettivamente, ai contratti soggetti ovvero non soggetti a proroga secondo la
legislazione precedente - sancita dall’art. 64 e dall’ultimo comma dell’art. 65
che considerano, ai fini suddetti, solo i contratti previsti alla lettera d)
del primo comma e al secondo comma dell’art. 26, con la conseguente esclusione
degli altri contratti ivi previsti.
* Pret. civ. Roma. sez. II, 15 aprile 1987, Triolo c.
Ciabattoni, in Arch. loc. e cond. 1987, 756.
Nelle locazioni stipulate per soddisfare esigenze abitative
di natura transitoria, che ai sensi dell’art. 1, secondo comma, della legge
392/78 sono sottratte alla durata quadriennale, la "stabilità"
dell’abitazione rileva soltanto ai fini della determinazione del canone.
* Pret. civ. Pontassieve, 20 agosto 1982, Rapaccini c. Sigg.
in Arch. loc. e cond. 1982, 764.
Costituisce esigenza abitativa di natura transitoria ai fini
dell’applicazione della legge dell’equo canone quell’esigenza adeguatamente
soddisfatta soltanto con una locazione di durata inferiore al quadriennio,
nonché quella che non sia connessa con una stabile abitazione nell’immobile per
ragioni di lavoro o di studio.
* Pret. civ. Taranto, 15 maggio 1981, Cofano c. Cartini. in
Arch. loc. e cond. 1981, 242.
L’esigenza abitativa transitoria che consente la
stipulazione di un contratto di locazione con durata inferiore al quadriennio
entra a fare parte della causa del contratto e ne costituisce quindi elemento
essenziale. Incombe al locatore, che chiede il rilascio allo scadere del
termine pattuito, allegarla e dimostrarne l’esistenza. Essa deve essere
oggettiva e non può consistere in una mera aspettativa o in promessa di
rilascio da parte del conduttore, al termine pattuito.
* Pret. civ. Parma, 30 maggio 1980, Gorreri , Benincasa. in
Arch. loc. e cond. 1980, 430.
f) Legge sull’equo canone
È disciplinata dalle regole generali di cui alla L. n.
392/78, relativamente alla determinazione del canone, l’ipotesi in cui il
conduttore che stipuli un contratto di locazione per soddisfare esigenze
abitative di natura transitoria, debba abitare stabilmente nell’immobile per
motivi di lavoro o di studio.
* Pret. civ. Bologna, 18 febbraio 1988, n. 159, Bernardini
c. Gara, in Arch. loc. e cond. 1988, 785.
In tema di locazione per esigenze abitative di natura
transitoria, la sussistenza delle ragioni di lavoro o di studio non è di per sé
idonea, ove difetti la prova di una effettiva stabile occupazione
dell’alloggio, ad integrare compiutamente la fattispecie prevista dall’art. 26,
lett. a), L. n. 398/78; ne deriva che la disciplina di cui al capo I della
legge citata è applicabile soltanto se la finalizzazione del rapporto ad
esigenze di studio o di lavoro si traduca in una concreta utilizzazione del
bene locato.
* Trib. civ. Pavia, sez. I, 13 gennaio 1987, n. 5, Panigati
c. Liapaki e altro, in Arch. loc. e cond. 1987, 113.
g) Motivi di studio
Non può negarsi la ricorrenza delle condizioni di cui
all’art. 26 lett. a) L. 392/78 e così ritenere la relativa locazione soggetta a
detta legge nel caso della studente universitaria che si mantenga la casa fuori
sede per la frequenza dei corsi, salvo, forse, solo l’ipotesi che vi andasse appena
in occasione degli esami.
* Pret. civ. Chieti, 23 ottobre 1981, Liberi c. Trapani, in
Arch. loc. e cond. 1982, 124.
Non può essere compreso tra le locazioni stipulate per
soddisfare esigenze abitative di natura transitoria il contratto atipico che
preveda come oggetto della locazione la sola utilizzazione, da parte di uno
studente straniero dimorante in Italia, di uno spazio riservato alla
collocazione di un letto con l’uso di servizi comuni.
* Pret. civ. Napoli, 26 aprile 1986, n. 1303, Cimmino c.
Michalolia. in Arch. loc. e cond. 1986, 729.
Per gli studenti universitari "fuori corso", i
quali non devono più frequentare le lezioni ma soltanto dare gli esami
arretrati, non sussistono più le "ragioni di studio" per occupare,
con la crisi attuale degli alloggi, stabilmente un immobile nella sede
universitaria presso la quale devono recarsi saltuariamente solo per sostenere
detti esami, a meno che non dimostrino di dovere ugualmente attendere a corsi
di pratica professionale, di laboratorio od altri. Ne consegue che con tali
studenti può ben essere stipulata un contratto di locazione transitoria.
* Pret. civ. Parma, 18 ottobre 1980, Orsini c. Trombi, in
Arch. loc. e cond. 1980, 624.
Nel caso di contratto di locazione stipulato a favore di
terzo (nella fattispecie, dai genitori di uno studente), avuto riguardo alla
previsione di cui all’art. 26 lett. a) della legge 392/78, ci si deve riferire
al terzo beneficiario dell’alloggio al fine di accertare la presenza dei requisiti
fissati da detta norma.
* Pret. civ. Bologna. sez. I, 3 aprile 1981, n. 681, Girola
e altro c. S.a.s. Weisshorn, in Arch. loc. e cond. 1981, 487.
h) Mutamento delle esigenze
Le esigenze abitative transitorie di cui agli artt. 1 e 26
della L. 392/78 debbono effettivamente sussistere nel momento della formazione
genetica del contratto, a nulla rilevando le mutate esigenze del conduttore,
non valide per esigere una unilaterale modifica del contratto.
* Trib. civ. Genova, sez. III, 15 gennaio 1983, n. 409,
Bacigalupo c. Trestin, in Arch. loc. e cond. 1983, 108.
i) Nozione
L’esigenza abitativa di natura transitoria si riferisce solo
alle esigenze del conduttore e deve essere "oggettivamente" tale
nella realtà e non perché le parti ritengono di concordare nel qualificarla
tale.
* Pret. civ. Taranto, 15 maggio 1981, Cofano c. Cartini, in
Arch. loc. e cond. 1981, 242.
Le esigenze abitative di natura transitoria di cui all’art.
26 della L. n. 392 del 1978 non si caratterizzano alla luce del mero dato
obiettivo positivo dell’esaurimento nel breve periodo, bensì secondo il dato
negativo della loro intrinseca non meritevolezza di tutela per l’obiettiva
diversità dall’esigenza abitativa primaria (ovvero giustificata da ragioni di
lavoro o di studio), attesone il carattere meramente sussidiario o voluttuario
(quale quella inerente a vicende di soggiorno turistico, di incontri saltuari
con conoscenti ed amici, di utilizzazioni occasionali per i più disparati
scopi). Tali esigenze sussidiarie ben possono, pertanto, protrarsi anche
considerevolmente nel tempo, ed essere soddisfacentemente appagate mediante la
protratta disponibilità di un alloggio, con la conseguenza che non può
legittimamente ritenersi incompatibile con la qualificazione di una locazione
in termini di transitorietà l’istituto della rinnovazione tacita del contratto
ai sensi dell’art. 1597 c.c., almeno nelle circostanze in cui non risulti, tra
le parti, una volontà novativa rispetto alla originaria convenzione negoziale,
con relativa modificazione della fattispecie legale tipica da locazione
transitoria non primaria a locazione abitativa primaria.
* Cass. civ., sez. III, 7 luglio 1997, n. 6145, Longhitano
c. Benvenuti, in Arch. loc. e cond. 1997, 799.
l) Stabilità dell’abitazione
Nelle locazioni stipulate per soddisfare esigenze abitative
di natura transitoria, che ai sensi dell’art, 1, secondo comma, della L. n.
392/1978 sono sottratte alla durata quadriennale, la "stabilità"
dell’abitazione rileva solo ai fini della determinazione del canone.
* Pret. civ. Firenze, 2 dicembre 1985, Gabbrielli c.
Demoustier, in Arch. loc. e cond. 1986, 134.
Ove sia stata pattuita una locazione per soddisfare esigenze
abitative di natura transitoria non per motivi di studio o di lavoro, ed invece
dell’immobile venga fatta dal conduttore una utilizzazione abitativa stabile
determinata da uno di detti motivi, il canone è disciplinato dagli artt. 12 -
221. 392/78.
* Pret. civ. Firenze, 4 ottobre 1985, De Cusatis e altro c.
Riomaggiore s.n.c, in Arch. loc. e cond. 1985, 765.
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