16 - DESTINAZIONE
DEGLI IMMOBILI A PARTICOLARI ATTIVITA'
Con riguardo ai contratti di locazione di immobili adibiti a
una delle particolari attività di cui all'art. 42 della legge n. 392 del 1978,
il comma 2 di detto articolo, richiamando il preavviso per il rilascio di cui
all'art. 28, importa l'applicabilità a tali contratti dell'intera disciplina
della durata contenuta nell'art. 28 e, pertanto, anche del diniego motivato di
rinnovazione alla prima scadenza contrattuale, dettato dagli artt. 28, comma 2,
e 29 della stessa legge.
* Cass. civ., Sezioni Unite, 9 luglio 1997, n. 6227, Lazzaro
c. Democrazia Cristiana, in Arch. loc.e cond. 1997, 595.
Ai fini della riconducibilità di un contratto di locazione
concernente immobile non abitativo nell'ambito di applicabilità degli artt. 67
e 42 della legge n. 392 del 1978 - per i quali rientrano nel regime transitorio
di tale legge i contratti concernenti immobili urbani adibiti ad attività
ricreative, assistenziali, culturali e scolastiche nonché a sede di partiti o
di sindacati - occorre aver riguardo non alla natura od alla qualifica del
conduttore, bensì all'attività che in concreto viene svolta nell'immobile
locato. (Nella specie, sulla scorta di tale principio, la Suprema Corte ha
escluso l'applicabilità della richiamata normativa con riguardo alla locazione
di alcuni locali all'Inps, da tale istituto destinati ad ufficio).
* Cass., sez.
III, 5 dicembre 1985, n. 6101, Soc.
Edil. Ce. c. Inps.
In tema di locazione di immobili urbani adibiti ad uso
diverso da quello di abitazione, l'attività scolastica esercitata a fini di
lucro integra una attività commerciale rientrante nella previsione dell'art. 27
della legge n. 392 del 1978, e pertanto può costituire per il locatore motivo
di recesso dal contratto a norma degli artt. 73 e 29 della detta legge la
necessità di adibire l'immobile a tale attività, senza che venga in rilievo la
disposizione dell'art. 42 della stessa legge che - nel dettare particolari
disposizioni per gli immobili urbani adibiti ad attività ricreative,
assistenziali, scolastiche... - non ha escluso che la scuola possa avere fine
speculativo, né ha esentato le locazioni concernenti la stessa
dall'applicabilità del richiamato art. 27.
* Cass., sez. III, 20 agosto 1985, n. 4449, Com. Napoli c.
Messuri.
Il dato letterale dell'art. 42 della L. n. 392 del 1978 -
relativo a quei rapporti locatizi, estranei alla previsione del precedente art.
27, ma concernenti immobili adibiti ad attività che per le finalità perseguite
(ricreative, assistenziali, culturali, scolastiche o politiche) o per i
soggetti che le attuano, sono ritenuti meritevoli di particolare tutela -
comporta che qualsiasi contratto di locazione o di sublocazione di immobile
urbano stipulato, in qualità di conduttore, dallo Stato o da altro ente
pubblico territoriale, sia assoggettato, in virtù di detto esclusivo criterio
soggettivo ed indipendentemente dall'uso cui l'immobile è destinato, alla
disciplina propria delle locazioni di immobili adibiti ad uso non abitativo
nelle parti richiamate dalla citata norma (segnatamente, con riguardo alla
durata, all'aggiornamento del canone liberamente determinabile ed al preavviso
di rilascio, alle disposizioni di cui agli artt. 27, 32 e 28 della legge
medesima). (Nella specie, la Suprema Corte ha affermato il principio di cui
alla massima con riguardo ad un contratto di locazione stipulato dal Comune di
Roma come conduttore e relativo ad un complesso immobiliare massimamente costituito
da appartamenti da destinare ad alloggio di famiglie sfrattate o disagiate,
giusta delibera comunale richiamata nel contratto).
* Cass., sez. III, 4 marzo 1988, n. 2274, Comune di Roma c.
Soc. Immobiliare Catullo.
La norma dettata dall'art. 42, comma primo, L. n. 392/1978,
nella parte in cui equipara per la durata le locazioni di immobili prevedute
dall'art. 27, comma primo, della stessa legge e quelle stipulate in qualità di
conduttore dallo Stato o da altri enti pubblici territoriali, non si applica a
soggetti diversi da quelli espressamente contemplati, quali la Cassa per il
mezzogiorno e l'Agenzia per la promozione dello sviluppo del mezzogiorno, che
alla stregua della relativa disciplina legislativa, vanno considerati enti
pubblici distinti dallo Stato e non organi di questo.
* Cass., sez. III, 2 maggio 1990, n. 3620, Ag. Prom. Sv.
Mezz. c. Soc. Fimi.
Ai fini della speciale disciplina dettata per i contratti di
locazione di immobili dall'art. 42 della L. 27 luglio 1978 n. 392 non possono
essere ricompresi tra gli enti pubblici territoriali enti diversi dai comuni,
dalle province e dalle regioni, anche se ad essi strutturalmente legati.
* Cass. civ., sez. III, 19 agosto 1991, n. 8880, E.R.S.A. c.
Peragallo.
Rientrano nella previsione dell'art. 42 della L. n. 392/1978
tutti i contratti di locazione di immobili urbani stipulati dallo Stato o da
enti pubblici territoriali e tutti i contratti di locazione stipulati da
soggetti diversi dai suddetti che riguardino immobili che siano adibiti ad una
delle attività indicate nella norma, senza distinzione fra fine di lucro o meno
e senza alcun riferimento al carattere imprenditoriale o meno delle strutture,
poiché lo spirito della norma è unicamente quello di facilitare la diffusione e
lo svolgimento di attività di rilevante carattere sociale che la Costituzione
non riserva esclusivamente allo Stato e ad altri enti pubblici territoriali.
* Trib. civ. Lucca, 29 luglio 1991, Brancoli c. Giulivo, in
Arch. loc.e cond., 1991, 770.
La norma di cui all'art. 42 della legge n. 392 del 1978 ha
disposto la particolare disciplina - implicante fra l'altro la non
applicabilità delle disposizioni dei precedenti artt. 38 e 39 - esclusivamente
in funzione del tipo di attività esercitata, e non vi è alcun appiglio - né
letterale né sistematico - per ritenere che il legislatore avesse voluto
limitare la portata della norma in relazione alle particolari modalità di
esplicazione o alle finalità perseguite dall'attività svolta.
* Trib. Roma, 10 aprile 1985, Verdarelli c. Benedini.
L'attività assistenziale prevista dall'art. 42 della L.
392/78 è quella diretta a soddisfare le esigenze essenziali della vita ed a
difendere i cittadini contro i principali rischi dai quali possono essere
colpiti, sottraendoli al loro stato di bisogno economico, sanitario o sociale.
* Corte app. Potenza, 27 gennaio 1982, Ente Sviluppo
Agricolo Basilicata c. Palese.
Le disposizioni di cui agli artt. 27 e 42 della L. n.
392/1978 sono inapplicabili agli enti pubblici non territoriali, e non
economici.
* Pret. Roma, ord. 10 febbraio 1982, Vanoni c. E.N.C.C.
L'attività didattica impartita in un'autoscuola non rientra
in quelle previste dall'art. 42 legge 392/78 essendo la stessa esercitata con
scopo di lucro ed accompagnandosi alla somministrazione di taluni servizi ed
all'espletamento di varie incombenze.
* Trib. Forlì, 4 novembre 1982, n. 504, Bastoni c. Berardi.
Va considerato immobile adibito ad attività assistenziali,
agli effetti di quanto dispone l'art. 70 L. 27 luglio 1978, n. 392, in
relazione al precedente art. 42, l'immobile condotto in locazione
dall'E.N.P.I., considerato il fine statutario di questo ente, inquadrato nelle
oggi più ampie dimensioni del concetto di assistenza.
* Pret. Como, 3 aprile 1982, Società Comense Beni Stabili
Spa c. E.N.P.I. - Ente Nazionale per la Prevenzione degli Infortuni.
I contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani
adibiti ad attività consolari debbono ritenersi di natura assistenziale, atteso
che a norma dell'art. 5 della convenzione di Vienna del 24 aprile 1963,
ratificata dalla L. 9 agosto 1967, n. 804, i consolati in particolare prestano
assistenza e soccorso alle persone nonché salvaguardano i minori e gli incapaci
dello Stato di invio, sicché detti contratti rientrano tra quelli disciplinati
dall'art. 42 della L. 27 luglio 1978, n. 392 ed hanno la durata di cui al primo
comma dell'art. 27 della medesima legge.
* Cass. civ., sez. III, 19 novembre 1990, n. 11168,
Consolato della Repubblica del Venezuela c. Capasso.
L'elencazione di cui all'art. 42 della L. n. 392/1978 non
può estendersi ad altre attività ivi non previste, restando quindi esclusa
l'attività di culto.
* Trib. Prato, 6 dicembre 1983, n. 685, Rao c. Tardito.
La destinazione dell'immobile locato ad attività di culto,
pur non essendo espressamente menzionata dall'art. 42 della L. n. 392/1978,
deve ritenersi egualmente ricompresa nella previsione della norma: tale
attività, infatti, benché non si identifichi in modo integrale ed esaustivo in
alcuna delle attività indicate nell'art. 42, ben può inquadrarsi, ad un tempo,
sia tra le attività ricreative sia tra quelle assistenziali sia tra quelle
culturali.
* Pret. Milano, sez. II, 30 novembre 1982, n. 6011, Asti c.
Oratorio Aschenazita Beth Shelomo.
I botteghini del lotto - dovendosi ritenere che negli stessi
si svolga attività ricreativa - rientrano tra le locazioni di cui all'art. 42
della L. n. 392/1978, anche se al conduttore (gestore della ricevitoria) non
può riconoscersi il diritto all'indennità di avviamento in quanto non
qualificabile come imprenditore.
* Pret. Monza, ord. 19 ottobre 1983, Ceraso c. Colombo.
Il rapporto di locazione nel quale è parte conduttrice la
Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura non è riconducibile all'art.
42 L. n. 392/1978.
* Pret. Firenze, 6 aprile 1987, Grazzini e altra c. Camera
di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.
Il secondo comma dell'art. 42, L. 27 luglio 1978 n. 392,
nella parte in cui contiene un richiamo all'art. 28 della stessa legge, va
interpretato in forza del suo tenore letterale nel senso che alla locazione di
cui al primo comma dell'art. 42 non si applica integralmente la disciplina
contenuta nell'art. 28, ma solo quella di cui al primo comma relativa al
preavviso di rilascio, con la conseguenza che il locatore può far cessare il
rapporto alla prima scadenza, anche in assenza dei motivi indicati nel
successivo art. 29 e richiamati dal secondo comma dell'art. 28, in presenza di
regolare disdetta.
* Pret. civ. Lecco, 14 ottobre 1996, n. 422, Gilardi c.
Circolo lavoratori Endas.
I contratti di locazione di cui all'art. 42 della L. n. 392
del 1978, i quali hanno un regime giuridico diverso rispetto a quello dei
contratti ad uso abitativo o di quelli per uso diverso, godono di una tutela
attenuata rispetto agli altri; infatti a tali contratti è applicabile il solo
comma primo dell'art. 28 della legge citata e non anche il secondo, sicché la
disdetta risulta essere di per sè sufficiente a produrne la cessazione alla normale scadenza del contratto.
* Trib. Roma, sez. II, 22 marzo 1986, n. 4338, Vernarelli c.
Università degli Studi di Roma.
Alla prima scadenza dei contratti di locazione di immobili
adibiti alle attività di cui all'art. 42 L. n. 392/1978, è sufficiente ad
impedire il rinnovo del contratto la mera disdetta di cui all'art. 28, legge
citata, non richiedendosi che essa sia motivata in base all'art. 29.
* Pret. Firenze, 17 maggio 1988, Istituto Gould c. Tosques.
I contratti di locazione di cui all'art. 42 della L. n.
392/1978 hanno la durata minima, prevista dall'art. 27 primo comma della
medesima legge, di sei anni. Anche a tali contratti si applicano gli istituti
della rinnovazione automatica e del diniego di rinnovazione di cui,
rispettivamente, agli artt. 28 e 29 della legge sull'equo canone.
* Trib. Milano, sez. X, 7 settembre 1987, n. 7464, Aiazzi c.
Ussl 75/10 - Comune di Milano.
Deve ritenersi che rispetto ai contratti considerati
nell'art. 42 della legge n. 392 del 1978 non trovino applicazione le norme
relative al diritto di prelazione in caso di vendita o di nuova locazione
dell'immobile.
* Corte app. Catanzaro, sez. I, 23 maggio 1985, n. 130,
Minervini c. Amm. Prov. Cosenza.
In base al disposto dell'art. 42 della legge 392/78, che
estende ai rapporti ivi considerati l'applicazione di alcuna delle norme
dettate per le locazioni di immobili destinati all'esercizio di attività
economiche di cui all'art. 27 della stessa legge, è onere del conduttore
provare che l'immobile oggetto del contratto è concretamente adibito ad una
delle particolari attività elencate dalla norma, non essendo a tal fine
sufficiente il generico richiamo alle finalità istituzionali del conduttore.
* Corte app. Potenza, 27 gennaio 1982, Ente Sviluppo
Agricolo Basilicata c. Palese.
Il richiamo contenuto nell'ultima parte dell'art. 15 bis
della legge n. 94 del 1982 (c.d. Nicolazzi bis) non può essere inteso come
applicazione di ulteriore proroga a tutti i contratti rientranti nella
previsione dell'art. 42 della legge 392 del 1978; il richiamo stesso deve
intendersi limitato nell'ambito dello stesso articolo, nel senso che la
ulteriore proroga biennale si applica a quei particolari contratti, previsti
dall'art. 42 della L. 392/78 che, per quanto attiene alla durata nel periodo
transitorio, sono regolati dalle disposizioni degli artt. 67 e 70 della stessa
legge.
* Trib. Roma, 9 gennaio 1984.
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