In caso di allagamento di locali seminterrati a causa esclusivamente
del riflusso entro la fogna privata di acque provenienti da quella comunale,
riflusso dovuto unicamente alla mancata e doverosa predisposizione dei
dispositivi antirigurgito, si deve ritenere che responsabile dei danni sia il
condominio, ove lo stesso non abbia adottato le prescritte valvole
antirigurgito, e non il Comune proprietario della fognatura.
* Corte app. civ. Roma, sez. I, 15
febbraio 1988, n. 477, Comune di Roma c. Parenza, Cond. Via dei Colli
Portuensi, Di Bernardino e Soc. L'Architettonica I e II, in Arch. loc. e cond.
1989, 498.
Nel caso in cui l'attore richieda
il risarcimento del danno per l'allagamento dell'abitazione da parte di acque
piovane, a seguito del loro mancato deflusso nei canali e nell'impianto
fognario, imputandolo non ad una inosservanza delle comuni norme di diligenza,
bensì a scelte e operazioni di manutenzioni riguardanti i canali collettori di
acque piovane ed alluvionali, la controversia, a norma dell'art. 150, lettera
e), R.D.L. 11 dicembre 1933, n. 1775, è devoluta alla competenza del Tribunale
regionale delle acque, comportando l'esame e la definizione di questioni
attinenti ad atti materiali od a provvedimenti dell'amministrazione
nell'esercizio dei poteri di governo delle acque pubbliche.
* Cass. civ., sez. I, 23 marzo
1994, n. 2784, Consorzio di bonifica di Pisa c. Berti Lorenzi F.
b) Assicurazione del fabbricato
Con riguardo a contratto di
assicurazione della responsabilità civile del proprietario di un fabbricato, la
clausola di polizza, la quale delimiti l'obbligazione dell'assicuratore in
relazione al valore dell'immobile, implicando una riduzione proporzionale
dell'obbligazione medesima in caso di inferiorità di tale valore rispetto a
quello effettivo alla data dell'evento, configura legittima espressione
dell'autonomia negoziale e non abbisogna di specifica approvazione scritta,
vertendosi in tema di patto inerente all'individuazione e quantificazione del
rischio assicurato.
* Cass. civ., sez. I, 8 giugno
1994, n. 5535, Condominio Ponte Italia di Parma - Viale Caprera n. 3 c. La
Fondiaria Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni Spa.
La stipulazione di contratti di
assicurazione del fabbricato, in quanto atto volto a conservare la cosa comune,
rientra fra i compiti propri dell'amministratore e non necessita di preventiva
autorizzazione dell'assemblea.
* Trib. civ. Roma, 11 agosto 1988,
Marullo c. Condominio via Nomentana 314, Roma, in Arch. loc. e cond. 1989, 532.
In tema di delibere assembleari di
un condominio, non sono da considerarsi atti eccedenti l'ordinaria
amministrazione quelli relativi alla riparazione dell'impianto idrico
dell'edificio, all'autorizzazione a resistere ad un atto di citazione proposto
contro il condominio ed all'aggiornamento dell'assicurazione dell'immobile, con
la conseguenza che per la validità della delibera in ordine agli atti suddetti
è sufficiente che, in seconda convocazione, sia rappresentato un terzo del
valore dell'immobile.
* Cass. civ., sez. II, 8 novembre
1989, n. 4691, Renza c. Cond. Via De Ce.
La spesa per l'assicurazione del
fabbricato va posta a carico del locatore e del conduttore in parti uguali,
così come quelle postali e di cancelleria.
* Trib. civ. Napoli, sez. V, 13
gennaio 1984, n. 160, Colella Legnami Spa c. Maione e altro, in Arch. loc. e
cond. 1984, 474.
Nel caso in cui un condominio
stipuli un contratto di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi,
il condomino che abbia sofferto danni per infiltrazioni da tubature
condominiali non è legittimato ad agire in proprio nei confronti della
compagnia assicuratrice.
* Cass. civ., sez. I, 26 marzo
1996, n. 2678, Florio c. Coop. Cattolica Ass. Srl.
L'assicurazione per la
responsabilità civile non può riguardare i fatti meramente accidentali, dovuti
cioè a caso fortuito o forza maggiore, dai quali non sorge responsabilità, ma
importa necessariamente che il fatto dannoso, per il quale l'assicurazione sia
stipulata, debba essere colposo, coprendo, con la sola eccezione dei fatti
dolosi, ogni rischio derivante da quella responsabilità, anche se dipendenti da
colpa grave o gravissima. (Nella fattispecie, con riferimento ad una polizza
assicurativa stipulata da un condomino per danni arrecati a terzi, il tribunale
ha riconosciuto l'operatività della garanzia per i danni subiti da
infiltrazioni prodottesi nella tubatura condominiale a causa della vetustà ed
usura degli impianti).
* Trib. civ. Nocera Inferiore,
sez. II, 25 febbraio 1999, n. 35, Condominio Palazzo Guarna c. Rainone e Soc.
Polaris, in Arch. loc. e cond. 1999, 839.
c) Azione risarcitoria
Con riguardo al danno subito da
cosa oggetto di comproprietà, l'azione risarcitoria è esperibile da ciascun
partecipante nei limiti della propria quota verso il responsabile, senza che
insorga necessità di integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri
condomini.
* Cass. civ., Sezioni Unite, 14 gennaio 1987, n. 186, Com. Di Rosa c.
Infante.
Con riguardo ai danni che siano
derivati ad un condominio di edificio dall'imperfetta esecuzione di un appalto,
conferito con deliberazione maggioritaria dell'assemblea, il singolo condominio
assente o dissenziente, oltre che agire direttamente contro l'appaltatore, può
impugnare detta deliberazione, ai sensi e nei casi di cui all'art. 1137 cod.
civ., ma non anche esperire azione risarcitoria nei confronti del condominio o
degli altri condomini, non essendo configurabile una loro responsabilità
aquiliana per il solo fatto della partecipazione alla maggioranza attraverso la
quale si esprime la volontà dell'ente condominiale.
* Cass. civ., sez. II, 7 maggio
1988, n. 3395, Bovenzi - Irollo c. Con. Riv. Chiaia.
Ciascun condomino può agire a
tutela del suo diritto sulla cosa comune contro il condomino che, con l'uso
pregiudizievole delle cose di sua esclusiva pertinenza, abbia determinato il
deterioramento o la distruzione della cosa stessa, senza essere tenuto a
ricercare se il danno sia stato prodotto dal condomino personalmente o da
persona a lui legata da un qualsiasi rapporto, cui il condomino che agisce sia
estraneo, e ferma restando la possibilità per quest'ultimo di agire contro il
terzo responsabile con l'azione ordinaria di risarcimento per fatto illecito di
cui all'art. 2043 c.c. e per il condomino giudizialmente chiamato a
ripristinare la cosa danneggiata o distrutta a seguito di lavori eseguiti nella
parte dell'immobile di sua esclusiva proprietà, di rivalersi nei confronti
dell'autore o degli autori materiali del danneggiamento.
* Cass. civ., 13 aprile 1991, n.
3942.
Il singolo condomino risponde
verso gli altri condomini dei danni causati da guasti verificatisi nella sua
proprietà esclusiva, e deve, perciò, sostenere la relativa spesa, ove abbia
riconosciuto la propria responsabilità o essa sia stata accertata in sede
giudiziale. Tuttavia, fino a quando l'obbligo risarcitorio del condomino non
risulti in uno di tali modi accertato, l'assemblea non può porre a suo carico
detto obbligo, né imputargli a tale titolo alcuna spesa, non potendo
l'assemblea disattendere l'ordinario criterio di ripartizione, n‚ la tabella
millesimale e dovendo, invece, applicare la regola generale stabilita dall'art.
1123 c.c., secondo cui ogni addebito di spesa deve essere effettuato in base
alla quota di partecipazione di ciascun condomino alla proprietà comune, cioè
in base ai millesimi. Pertanto, in difetto di accertamento dell'obbligo
risarcitorio in uno dei due modi indicati, la suddetta spesa dev'essere
dall'assemblea provvisoriamente ripartita, secondo gli ordinari criteri di
ripartizione, tra tutti i condomini, fermo restando il diritto di costoro di
agire, singolarmente o per mezzo dell'amministratore, contro il condomino
ritenuto responsabile, per ottenere il rimborso di quanto anticipato. (Nella
specie, in applicazione di tali principi, la Suprema Corte ha cassato senza
rinvio la sentenza di merito e, decidendo nel merito, ha dichiarato nulla la
deliberazione condominiale impugnata, la quale, senza che vi fosse stato
riconoscimento di responsabilità ed essendo riservato, quindi, al giudice il
relativo accertamento, aveva attribuito all'assemblea condominiale il potere di
deliberare sulla responsabilità di un singolo condomino ed aveva addebitato al
medesimo la spesa occorsa in conseguenza del fatto dannoso imputatogli).
* Cass. civ., sez. II, 22 luglio
1999, n. 7890, Fusco c. Cond. Via Santuario Regina degli Apostoli 25.
Il principio della compensatio
lucri cum damno, che ha fondamento nella norma contenuta nell'art. 1223 c.c.,
trova applicazione quando sia il danno che il vantaggio siano conseguenza
immediata e diretta dello stesso fatto, il quale abbia in s‚ l'idoneità a
produrre ambedue gli effetti. (In un'azione di responsabilità proposta dai
condomini di un edificio, nei confronti del costruttore, per gravi difetti
riscontrati nello stabile stesso, la Suprema Corte, in applicazione del
principio di cui alla massima, ha escluso che potessero compensarsi i danni
subiti dai condomini stessi - infiltrazioni di acqua, muffe e condense - con il
vantaggio, indiretto e riflesso, costituito dall'isolamento esterno del
fabbricato, quale unico rimedio necessario per eliminare, a spese del costruttore,
i menzionati danni).
* Cass. civ., sez. II, 29 novembre
1994, n. 10218, Soc. In. Im. c. Giovannini A.
E' ammissibile l'azione proposta
in sede contenziosa dal singolo condomino - soggetto attivo dell'obbligazione
risarcitoria verso il condominio per il danno cagionato dalla cosa comune alla
sua proprietà esclusiva - anche quando, persistendo il processo dannoso, il
condomino medesimo non abbia fatto preventivo ricorso allo speciale
procedimento previsto dall'art. 1105, quarto comma, cod. civ. per eliminare le cause
della lesione lamentata.
* Trib. civ. Napoli, sez. X, 14
gennaio 1987, Mottola c. Condominio di via Solimene n. 139, Napoli, in Arch.
loc. e cond. 1987, 738.
In caso di danno subito dalle cose
comuni, il singolo condomino può agire anche per l'intero, quale concreditore
solidale ex lege, fatta salva la destinazione della somma così conseguita alla
riparazione delle cose comuni, se possibile, ovvero, in subordine, la
ripartizione dell'importo tra i compartecipi, in proporzione delle rispettive
quote.
* Trib. civ. Milano, sez. VIII, 8
giugno 1992, Mantegazza c. Acquaro e Cond. di Via Don Minzoni n. 38 di Bresso,
in Arch. loc. e cond. 1993, 570.
La rinuncia al risarcimento dei
danni causati ad un locale da infiltrazioni di umidità provocate dalla rottura
del pluviale di smaltimento delle acque meteoriche, per essere valida deve
essere espressa all'amministratore del condominio e non a singoli condomini.
* Pret. civ. Lecce, 23 novembre
1991, in Arch. loc. e cond. 1992, 409.
Il singolo condomino, allorchè‚
agisce per il risarcimento dei danni derivati alla sua proprietà individuale
per la difettosità delle parti comuni dell'edificio, si presenta in posizione
di terzo nei confronti del condominio: questi è obbligato a risarcire il danno
ex art. 2051 c.c. e, qualora la situazione dannosa sia potenzialmente
produttiva di ulteriori danni, è anche obbligato a rimuovere ex art. 1172 c.c.
le cause del danno stesso; e ciò anche quando trattasi di vizi costruttivi
dell'edificio, in relazione all'obbligo del condominio, nella sua qualità di
custode e in virtù del precetto generale del neminem laedere, di rimuovere le
caratteristiche dannose delle cose comuni, ancorchè, da altri create.
* Trib. civ. Roma, 13 novembre
1991, n. 14418, in Arch. loc. e cond. 1992, 132.
Agisce, non quale condomino, ma
come proprietario esclusivo (e quindi come terzo rispetto al condominio) chi
chiede il risarcimento di danni alla proprietà esclusiva cagionati dalla
mancata manutenzione di parti comuni dell'edificio e la delibera condominiale
che respinge tale pretesa risarcitoria non è impugnabile, perchè‚ non
pregiudica il diritto del condomino ad agire giudizialmente, quale terzo, nei
confronti del condominio per ottenere il risarcimento dei danni.
* Trib. civ. Parma, 9 dicembre
1991, n. 1150, in Arch. loc. e cond. 1992, 128.
d) Caduta di neve dal tetto
E' da escludersi la responsabilità
del custode di un immobile per i danni causati dalla caduta di un blocco di
neve dal tetto del medesimo, quando il fatto sia da attribuirsi unicamente a
forza maggiore. (Nella specie: precipitazioni nevose di inusitata ed
eccezionale intensità verificatesi nel giorno del fatto dannoso o nei giorni
immediatamente precedenti, tanto da provocare la paralisi della città e dei
mezzi pubblici di trasporto).
* Cass. civ., sez. III, 11
novembre 1987, n. 8308, Zucchini c. Calzolari.
Il condominio è responsabile ed è
tenuto a risarcire i danni provocati a terzi da cose comuni dello stabile
condominiale. (Nella specie, il danno era stato causato da un blocco di neve e
ghiaccio caduto su un autoveicolo in sosta dal tetto dello stabile
condominiale).
* Pret. civ. Milano, sez. I, 10
dicembre 1979, n. 8589, Grossi c. Condominio di Via Famagosta 24, Milano, in
Arch. loc. e cond. 1980, 277.
Sussiste la responsabilità ex art.
2051 cod. civ. a carico del condominio riguardo ai danni causati ad un
autoveicolo da un lastrone di ghiaccio caduto dal tetto dello stabile
condominiale presso il quale il veicolo era parcheggiato, semprechè‚ il
condominio medesimo non provi ovvero identifichi il caso fortuito che ha reso
eccezionalmente possibile l'evento dannoso. (Nella specie il giudice ha
escluso, date le circostanze in cui si è verificato l'evento, che il caso
fortuito potesse essere rappresentato da una abbondante nevicata). La suddetta
responsabilità può altresì concorrere con quella del danneggiato allorchè‚
questi abbia parcheggiato il proprio veicolo in modo imprudente, non prestando
attenzione alle segnalazioni di pericolo apprestate dal condominio.
* Pret. civ. Torino, 14 gennaio
1988, Vittonatto c. Condominio di Via Migliara n. 9, Torino, in Arch. loc. e
cond. 1988, 389.
Nel caso di caduta di neve dal
tetto di un edificio è configurabile una responsabilità civile per danni a norma
dell'art. 2051 c.c. il quale pone una presunzione legale di responsabilità per
il danno cagionato da cosa in custodia. Il titolare e/o il custode del
bene-edificio si libera da tale responsabilità soltanto provando il caso
fortuito, da intendersi comprensivo anche della condotta colposa dello stesso
danneggiato qualora tale condotta abbia un rilievo causale esclusivo. Vi è
concorso di colpa del danneggiato, qualora la colpa di questo, inserendosi
nella serie causale produttrice del danno, risulti priva di un'autonoma
efficienza causale, apparendo prevedibile da parte del titolare o custode del
bene.
* Pret. civ. L'Aquila, 14 giugno
1984, in Giust. civ. 1985, 1490.
e) Caduta di oggetti
In un edificio condominiale, a
differenza del solaio divisorio di due piani, che funziona da sostegno del
piano soprastante e da copertura di quello sottostante, l'aggetto costituito da
un balcone (o terrazzo) appartiene esclusivamente al proprietario dell'unità
immobiliare corrispondente, il quale, pertanto, è esclusivo responsabile del
danno cagionato a terzi da un pezzo di muratura staccatosi dal balcone.
* Cass. civ., sez. III, 10
settembre 1986, n. 5541, Amoruso c. De Bellis.
La terrazza ancorchè‚ prospiciente
il cortile comune dell'edificio condominiale appartiene in via esclusiva al
proprietario dell'appartamento al quale accede in qualità di pertinenza. Ne
consegue che il predetto proprietario e non il condominio è obbligato al
risarcimento dei danni cagionati a terzi dalla caduta di materiali distaccatisi
dalla terrazza anzidetta.
* Cass. civ., sez. II, 18 novembre
1992, n. 12317, Graziani c. Cecchi.
I balconi sono elementi
accidentali e non portanti della struttura del fabbricato, non costituiscono
parti comuni dell'edificio e appartengono ai proprietari delle unità
immobiliari corrispondenti, che sono gli unici responsabili dei danni cagionati
dalla caduta di frammenti di intonaco o muratura, che si siano da essi
staccati, mentre i fregi ornamentali e gli elementi decorativi, che ad essi
ineriscano (quali i rivestimenti della fronte o della parte sottostante della
soletta, i frontalini e i pilastrini), sono condominiali, se adempiono
prevalentemente alla funzione ornamentale dell'intero edificio e non solamente
al decoro delle porzioni immobiliari ad essi corrispondenti, con la conseguenza
che è onere di chi vi ha interesse (il proprietario del balcone, da cui si sono
distaccati i frammenti, citato per il risarcimento), al fine di esimersi da
responsabilità, provare che il danno fu causato dal distacco di elementi
decorativi, che per la loro funzione ornamentale dell'intero edificio
appartenevano alle parti comuni di esso.
* Cass. civ., sez. II, 7 settembre
1996, n. 8159, Cima c. Mastrantonio, in Arch. loc. e cond. 1996, 884.
Non sussiste l'infrazione prevista
dall'art. 30, primo comma, c.s., secondo il quale i fabbricati ed i muri
fronteggianti le strade devono essere conservati in modo di non compromettere
l'incolumità pubblica, nel caso in cui la caduta di lastroni di pietra
cementati alla facciata di un edificio condominiale, avvenuta nonostante
fossero stati compiuti i normali controlli, sia da attribuire ad eventi
accidentali ed episodici.
* Pret. civ. Piacenza, 29 ottobre
1997, n. 437, Carini c. Comune di Piacenza e Prefetto di Piacenza, in Arch.
loc. e cond. 1998, 252.
Il mandatario a vendere un
autoveicolo che, in sosta, abbia subito danni per la caduta di calcinacci da un
edificio, è legittimato a chiederne il risarcimento ancorchè‚ non ne sia il
proprietario, purchè‚ dimostri che il dovere di custodia della cosa altrui ha
avuto un'incidenza negativa sulla sua sfera patrimoniale per colpa di un terzo.
* Pret. civ. Chieti, 22 maggio
1996, n. 46, Zappacosta c. Assitalia, in Arch. loc. e cond. 1997, 866.
In caso di danni prodotti dalla
caduta nel cortile sottostante di un ombrellone con il proprio basamento posto
sul terrazzo di un condominio, deve dichiararsi l'esistenza del caso fortuito
qualora i convenuti abbiano provato di aver adottato tutte le misure indispensabili
per evitare l'evento, verificatosi a causa di un eccezionale ed imprevedibile
fortunale abbattutosi sulla zona.
* Trib. civ. Milano, 12 dicembre
1991, inedita.
f) Cattivo funzionamento di
impianto comune
La domanda del condomino di
risarcimento dei danni per il cattivo funzionamento di un impianto comune
(nella specie: condotta delle acque luride), derivando dal pregiudizio
effettivamente subito per il fatto del terzo (il condominio rispetto ad esso
condomino) e tendendo alla ricostituzione dell'integrità patrimoniale del detto
soggetto leso dal difetto del bene comune, non postula, per la sua
procedibilità, la previa richiesta all'amministratore, n‚ la necessità di
istanza o convocazione dell'assemblea condominiale.
* Cass. civ., sez. II, 19 giugno
1984, n. 3629, Ciaccia c. Migliore.
g) Cose in custodia
Riguardo ai danni che una porzione
di proprietà esclusiva in edificio condominiale subisca per vizi delle parti
comuni, imputabili all'originario costruttore-venditore, deve riconoscersi al
titolare di detta porzione la possibilità di esperire azione risarcitoria
contro il condominio, non in forza dell'art. 1669 c.c., dato che il condominio
quale successore a titolo particolare di detto costruttore non subentra nella
responsabilità posta a suo carico da detta norma, ma in base all'art. 2051 in
relazione alla ricollegabilità di quei danni all'inosservanza da parte del
condominio medesimo dell'obbligo di provvedere quale custode ad eliminare le
caratteristiche dannose della cosa.
* Cass. civ., sez. II, 21 giugno
1993, n. 6856, Greco c. Ponte e altri.
Nell'espletamento delle
attribuzioni di cui all'art. 1131 cod. civ. l'amministratore è un
rappresentante dei partecipanti al condominio, alla tutela dei cui interessi di
gruppo egli deve indirizzare la propria attività. La violazione di tale dovere,
se lo rende responsabile dei danni subiti dal gruppo dei condomini, si
esaurisce nei rapporti interni con il condominio, e, pertanto, non esclude o
diminuisce l'eventuale responsabilità del condominio medesimo nei confronti di
altri soggetti, compreso tra questi il singolo condomino, distinto dal gruppo e
come tale rimasto danneggiato per la difettosità di parti comuni dell'edificio,
da considerarsi nella custodia del condominio agli effetti dell'art. 2051 cod.
civ.
* Cass. civ., sez. III, 11
febbraio 1981, n. 859, Lonza c. Marletta.
In caso di danni provocati a terzi
a causa di difetti strutturali dell'edificio o di carenze di elementi accessori
in esso stabilmente incorporati dal proprietario, la responsabilità di questi
non viene meno per effetto della locazione ad altri dell'edificio con i suoi
accessori, poichè‚ il contratto di locazione non esclude la responsabilità ex
art. 2053 cod. civ. ed il dovere di vigilanza sull'efficienza dell'edificio e
dei suoi impianti ex art. 2051 cod. civ.
* Cass. civ., sez. III, 17 ottobre
1989, n. 4155, Albenzio c. Banco Napoli.
La responsabilità del custode, ai
sensi dell'art. 2051 c.c., è esclusa dall'accertamento positivo che il danno è
stato causato dal fatto del terzo, il quale ha avuto efficacia causale
esclusiva nella produzione del danno. (Nella specie, la S.C. ha confermato la
decisione di merito, la quale aveva escluso la responsabilità del condominio
per i danni causati da un rigurgito della conduttura condominiale di abduzione
delle acque, occlusa da oggetti ivi scaricati da un condomino).
* Cass. civ., sez. III, 23 ottobre
1998, n. 10556, Musso ed altro c. Cond. via Cassini, 95.
La norma di cui all'art. 2051 c.c.
(danno cagionato da cose in custodia) si applica anche in materia di
condominio, in quanto il singolo partecipante si pone come terzo nei confronti
del gruppo della collettività condominiale, che è tenuto alla custodia e alla
manutenzione delle parti e degli impianti comuni dell'edificio; di conseguenza il
singolo può agire contro il gruppo per il cattivo funzionamento di un impianto
comune o per i difetti di parti comuni dell'edificio (fattispecie in tema di
danni causati da periodici allagamenti).
* Trib. civ. Milano, 4 luglio
1991, in Arch. loc. e cond. 1991, 586. Nello stesso senso, v. Trib. civ.
Milano, 27 maggio 1993, ivi 1994, 613.
Il condominio è obbligato a
risarcire i danni causati dalla cattiva custodia di una parte comune
dell'edificio (nella specie: frattura tibiotarsica causata da una caduta provocata
da un pezzo di moquette collocato nell'andito con la parte pelosa rivolta verso
il suolo e quella gommosa verso l'alto).
* Trib. civ. Milano, 21 marzo
1991, in Arch. loc. e cond. 1991, 594.
Il condominio, essendo
responsabile delle eventuali conseguenze dannose derivanti dalla cattiva
custodia di un manufatto comune, è obbligato a risarcire i danni (nella specie:
ferita all'avambraccio di un minore) causati da un riquadro rotto da tempo di
una porta a vetri dell'edificio condominiale.
* Trib. civ. Milano, 14 febbraio
1991, in Arch. loc. e cond. 1991, 594.
La responsabilità per danno
cagionato da cose in custodia (nella specie, da un cancello azionato
elettricamente mediante l'uso di un apposito pulsante) postula che l'evento
lesivo derivi da mancata o inadeguata custodia della cosa - da intendersi nel
senso ampio, comprensivo di inidoneo governo o impiego di essa da parte di chi
ne ha l'obbligo e senza che rilevi che la cosa stessa sia o non munita di
autonoma capacità di nuocere - e si distingue, pertanto, da quella connessa
all'esercizio di attività pericolose, la quale postula una successione continua
e ripetuta di atti che si svolge nel tempo e che rivela una notevole
potenzialità di danno, superiore al normale ed apprezzabile in un momento anteriore
all'evento dannoso, così da consentire all'operatore la predisposizione di
adeguate misure di prevenzione e da costituire il parametro di commisurazione
della diligenza dovuta, la cui mancanza integra la colpa presunta dall'art.
2050, anche qualora tali atti si coordinino non già, come di norma,
all'esercizio di una impresa, bensì semplicemente ad un fine tipico
oggettivamente pericoloso.
* Cass. civ., sez. III, 24
febbraio 1983, n. 1425, Soc. Peugeot c. Vescia.
L'umidità conseguente ad
inadeguata coibentazione delle strutture perimetrali di un edificio, può
integrare, ove sia compromessa l'abitabilità e il godimento del bene, grave
difetto dell'edificio ai fini della responsabilità del costruttore ex art. 1669
c.c. Tuttavia, qualora il fenomeno sia causa di danni a singoli condomini, nei
confronti di costoro è responsabile in via autonoma ex art. 2051 c.c. il
condominio, che è tenuto, quale custode, ad eliminare le caratteristiche lesive
insite nella cosa propria.
* Cass. civ., sez. II, 15 aprile
1999, n. 3753, Tartuferi c. Cond. via Roma.
Con riguardo ai danni derivanti
dal crollo di un solaio divisorio fra due appartamenti, l'applicabilità degli
artt. 2051 e 2053 cod. civ., con conseguente presunzione di corresponsabilità
sia del proprietario dell'immobile sovrastante sia di quello dell'immobile
sottostante, non introduce deroghe ai principi generali in tema di nesso di
causalità e di concorso di cause, sicchè‚ la responsabilità dell'uno deve
essere esclusa quando egli fornisca la prova che il danno sia stato
determinato, con autonoma efficienza causale, dal fatto imputabile all'altro
(nella specie, il proprietario dell'appartamento sovrastante, essendo il solaio
caduto per infiltrazioni di acqua provenienti dagli scarichi del suo immobile).
* Cass. civ., sez. II, 30 marzo
1985, n. 2234, Cardillo c. Anglesio.
Il singolo condomino, allorchè‚
agisce per il risarcimento dei danni derivanti alla sua proprietà individuale
per la difettosità delle parti comuni dell'edificio, si presenta in posizione
di terzo nei confronti del condominio: questi è obbligato a risarcire il danno
ex art. 2051 c.c. e, qualora la situazione dannosa sia potenzialmente
produttiva di ulteriori danni, è anche obbligato a rimuovere ex art. 1172 c.c.
le cause del danno stesso; e ciò anche quando trattasi di visi costruttivi
dell'edificio, in relazione all'obbligo del condominio, nella sua qualità di
custode e in virtù del precetto generale del neminem laedere, di rimuovere le
caratteristiche dannose delle cose comuni, ancorchè‚ da altri create.
* Trib. civ. Roma, 13 novembre
1991, n. 14418, in Arch. loc. e cond. 1992, 132.
Nel caso di appalto del servizio
di manutenzione, continuativa o periodica, di cose, macchinari o impianti, non
si verifica il passaggio dei poteri di custodia e degli oneri di vigilanza - e
della connessa responsabilità presunta ex art. 2051 c.c. - a carico
dell'appaltatore: quando il bene resti in potere del committente, pertanto, nel
caso di manutenzione dell'impianto di ascensore da parte di un'impresa
specializzata, poichè‚ l'impianto continua a restare nella sfera di
disponibilità dei proprietari dell'edificio, i quali ne conservano, con
carattere di continuità, l'uso e il godimento, ad essi incombono,
conseguentemente, gli oneri di custodia e di vigilanza con l'inerente
responsabilità presunta.
* Cass. civ., 21 luglio 1979, n.
4385.
L'obbligo di custodia e la
relativa responsabilità verso i terzi danneggiati, ai sensi dell'art. 2051 cod.
civ., non vengono meno per il proprietario dell'immobile concesso in locazione,
essendo la temporanea sottrazione della cosa alla sua disponibilità compatibile
con l'obbligo, su di lui gravante, di effettuarvi visite periodiche e di
eseguire gli opportuni interventi; conseguentemente egli non resta dispensato
dall'obbligo di vigilanza e di custodia, connesso con quello di manutenzione e
riparazione dell'immobile locato, in relazione agli analoghi poteri che
spettano al conduttore, sicchè‚ le loro responsabilità verso i terzi - per un
evento riconducibile al mancato esercizio di quei poteri nell'ambito delle
rispettive sfere di azione - sono concorrenti, salva la facoltà di rivalsa del
locatore nei confronti del conduttore.
* Cass. civ., sez. III, 22
febbraio 1985, n. 1589, Spagnoletto c. Angiolini.
Il condominio è responsabile ex art.
2051 c.c. dei danni cagionati dalla fuoriuscita delle acque fognarie dalle
relative tubazioni a seguito dell'occlusione delle stesse. (Nella fattispecie,
la recente pulizia delle fosse settiche non è stata considerata - in assenza
della prova positiva del fortuito - quale elemento sufficiente ad escludere la
responsabilità del condominio).
* Corte app. civ. Milano, sez. II,
3 giugno 1997, n. 1773, Condominio San Pietro c. Brusaferri e Soc. Maeci
Ass.ni, in Arch. loc. e cond. 1997, 1029.
Malgrado il contratto di locazione
comporti il trasferimento al conduttore dell'uso e del godimento sia della
singola unità immobiliare sia dei servizi accessori e delle parti comuni
dell'edificio, una siffatta detenzione non esclude i poteri di controllo, di
vigilanza e, in genere, di custodia spettanti al proprietario-locatore, il
quale conserva un effettivo potere fisico sull'entità immobiliare locata -
ancorchè‚ in un ambito in parte diverso da quello in cui si esplica il potere
di custodia del conduttore - con conseguente obbligo di vigilanza sullo stato
di conservazione delle strutture edilizie e sull'efficienza degli impianti.
Gravano, pertanto, sui condomini le responsabilità per danni subiti da terzi
(nel novero dei quali vanno ricompresi anche i conduttori di appartamenti siti
nell'edificio) in conseguenza di omissioni addebitabili all'amministratore del
condominio ovvero di inerzia da parte dell'assemblea condominiale nell'adottare
gli opportuni provvedimenti atti ad eliminare una situazione di pericolo (nella
specie, anomalo funzionamento del congegno meccanico di chiusura del cancello).
* Cass. civ., sez. III, 5 dicembre 1981, n. 6467, Cond. V. Sessant. c.
Palmieri.
Per ottenere il risarcimento del
danno cagionato da cosa in custodia, il danneggiato deve provare: a) che il
danno si è verificato per lo sviluppo di un agente insito nella cosa; b) che il
preteso danneggiante potesse effettivamente esercitare un potere di vigilanza e
custodia sulla medesima. Per esimersi dalla dichiarazione di responsabilità il
danneggiante deve provare che il danno è derivato da caso fortuito, comprensivo
del fatto del terzo o della colpa del danneggiato.
* Cass. civ., sez. III, 6 maggio
1977, n. 1747.
Accertato che la fatiscenza del
soffitto di un balcone è dovuta a difetto di manutenzione dello sgocciolatoio
destinato allo smaltimento delle acque provenienti dal piano di calpestio del
balcone sovrastante, il proprietario di questo è tenuto, ex art. 2051 c.c. al
risarcimento, anche in forma specifica, dei danni causati alla contigua
proprietà dal proprio fatto doloso o colposo, e non vengono in rilievo norme
riguardanti la disciplina del condominio.
* Cass. civ., sez. II, 23 maggio
1981, n. 3399, Onofri c. Battista.
h) Denuncia di nuova opera
Nel giudizio promosso da alcuni
condomini contro altro condomino per ottenere, a seguito di denuncia di nuova
opera, la sospensione dei lavori ed il ripristino della precedente situazione,
l'intervento di altro condomino proprietario di appartamento direttamente interessato
dall'opera, il quale, deducendo l'illegittimità della costruzione ed aderendo
alle ragioni degli altri condomini contro lo stesso convenuto, introduce nel
processo domande dipendenti dal proprio specifico titolo, integra un intervento
adesivo autonomo. Detto interventore può proporre domande nuove, non essendo la
sua attività processuale legata a quella della parte che ha iniziato il
giudizio, stante l'autonomia del diritto fatto valere nei confronti dell'altra
parte convenuta.
* Cass. civ., sez. II, 15 maggio
1996, n. 4505, Pucci c. Grandoni.
i) Furto
Con riguardo al danno derivante
dal furto consumato da persona introdottasi in un appartamento servendosi delle
impalcature installate per lavori di riattazione dello stabile condominiale è configurabile
ai sensi dell'art. 2043 c.c. la responsabilità dell'imprenditore che si sia
avvalso di tali impalcature per l'espletamento dei lavori, ove siano state
trascurate le ordinarie norme di diligenza e non siano state adottate le
cautele idonee ad impedire un uso anomalo delle suddette impalcature; è altresì
configurabile la responsabilità del condominio ex art. 2051 c.c., atteso
l'obbligo di vigilanza e custodia gravante sul soggetto che ha disposto il
mantenimento della struttura.
* Cass. civ., sez. III, 6 ottobre
1997, n. 9707, Mecheri c. Cond. Via Villa Massimo n. 33 Roma.
Il furto aggravato
dall'introduzione in edificio abitativo condominiale, attraverso parti comuni o
pertinenze di esso, è reato complesso, unificandosi in esso, quale circostanza
aggravante, la violazione di domicilio consumata anche nei confronti dei
condomini, poichè‚ questa costituisce reato-mezzo, legato da nesso di
strumentalità a quello di furto, preminente, del quale integra la circostanza.
In tal caso l'amministrazione condominiale, come il singolo condomino, riceve
indiretta tutela penale e, in quanto soggetto danneggiato dal reato,
complessivamente considerato, può costituirsi parte civile per il risarcimento
del danno patito.
* Cass. pen., sez. II, 28 luglio
1987, n. 8790 (ud. 15 maggio 1987), Noris.
In caso di reati in danno del
condominio (nella fattispecie, sottrazione di cose comuni in relazione
all'appropriazione di energia elettrica condominiale da parte di un condomino),
in assenza di una unanime manifestazione di volontà dei condomini a che si
proceda penalmente in ordine al fatto contestato all'imputato e di un
corrispondente unanime specifico incarico conferito all'amministratore, deve
escludersi la legittimazione del rappresentante del condominio alla presentazione
della querela.
* Cass. pen., sez. II, 5 gennaio
2001, n. 3031 (ud. 29 novembre 2000), Panichella.
E' ravvisabile la responsabilità
colposa del condominio, in concorso con l'impresa appaltatrice, per i furti
subiti da terzi in abitazioni vicine, qualora siano montate impalcature
adiacenti ai relativi balconi prive di accorgimenti tecnici di protezione
idonei ad impedire l'agevole accesso e intrusione da parte di estranei.
* Corte app. civ. Milano, sez. I,
16 maggio 1997, n. 1548, Condominio di via Costanza n. 2 in Milano c. Arosio e
De Pascale, in Arch. loc. e cond. 1997, 1030.
l) Getto di acqua piovana da
terrazza
Lo spazzare acqua piovana da una
terrazza sporcando i panni ed i vetri della sottostante abitazione non integra
l'ipotesi prefigurata dall'art. 674 cod. pen. che punisce solamente chiunque
getta o versa in un luogo di pubblico transito o in un luogo privato, ma di
comune o di altrui uso, cose atte ad imbrattare persone.
*
Pret. pen. Foligno, 16
novembre 1984, Cavallone ed altro, in Riv. pen. 1985, 712.
m) Getto pericoloso di cose
Nell'ipotesi di emissione di gas,
di vapori o fumi, punita ai sensi dell'art. 674 c.p. si configura un reato di
mero pericolo, per cui non è necessario che l'emissione stessa provochi un
effettivo nocumento, essendo invece sufficiente l'attitudine del gas, del
vapore o del fumo, emesso ad offendere, imbrattare, molestare le persone.
* Cass. pen., sez. VI, 11 aprile
1990, n. 5312 (ud. 4 luglio 1989), Toffarin.
La contravvenzione di cui all'art.
674 cod. pen., nelle ipotesi di emissione moleste di gas, di vapori o di fumo,
è un reato non necessariamente ma solo eventualmente permanente, in dipendenza
cioè della durata, istantanea o continuativa, della condotta che provoca le
emissioni stesse.
* Cass. pen., sez. I, 25 febbraio
1989, n. 3162 (ud. 10 novembre 1988), Mazzoni.
In tema di getto pericoloso di
cose con il termine molestia alla persona deve intendersi ogni fatto idoneo a
recare disagio, fastidio o disturbo ovvero a turbare il modo di vivere
quotidiano.
* Cass. pen., sez. I, 4 novembre
1986, n. 12261 (ud. 4 luglio 1986), Sdi Leo.
Con riferimento alla
contravvenzione di getto pericoloso di cose, previsto dall'art. 674 c.p., il
versamento concerne materie liquide e può avvenire per mano dell'agente o in
qualsiasi altro modo da lui posto in essere o lasciato dolosamente o
colposamente in azione, e va posto in relazione con l'effetto possibile di
offendere, imbrattare o molestare le persone, anche se questo effetto non si
sia verificato. (Nella fattispecie, la Suprema Corte ha ritenuto che integrasse
la contravvenzione di cui all'art. 674 c.p. il getto di acqua con una pompa
all'interno dell'abitazione altrui).
* Cass. pen., sez. I, 24 luglio
1992, n. 8386 (ud. 2 luglio 1992), Mauro.
Il contenuto della norma di cui all'art.
674 c.p. comprende due ipotesi di reato, entrambe di pericolo, la seconda delle
quali descrive una fattispecie causalmente orientata in cui la condotta -
indifferentemente attiva od omissiva - conduce a provocare, nei casi non
consentiti dalla legge, emissioni di gas, di vapore o di fumo, atti a cagionare
offesa od imbrattamento ovvero molestia alla persona. Per la sussistenza del
reato è, quindi sufficiente l'idoneità del fatto alla produzione degli effetti
previsti dalla norma; poichè, però, si richiede che tali effetti siano
cagionati nei casi non consentiti dalla legge, il parametro di legalità deve
dedursi unicamente dalle disposizioni di cui all'art. 844 c.c. (Fattispecie in
cui la Corte ha annullato la decisione di condanna, per essere assente in essa
qualsivoglia indicazione delle ragioni del superamento della soglia di legalità
fissata dalla detta disposizione civilistica).
* Cass. pen., sez. I, 26 gennaio
1994, n. 781 (ud. 17 novembre 1993), Scionti, in Arch. loc. e cond. 1995, 124.
La seconda ipotesi prevista
dall'art. 674 c.p., "chiunque... provoca emissioni... di fumo... atte a
molestare le persone nei casi non consentiti dalla legge", richiama
espressamente i limiti legali posti dalla legge civile a tutela del diritto
della proprietà fondiaria (e di godimento anche a titolo personale della
stessa), in tema di immissioni oltre il limite della proprietà. Pertanto, si
deve fare riferimento in generale a tutte le immissioni dannose per il vicino
sanzionate dall'art. 844 c.c. ove si riscontri il superamento del minimo di
tollerabilità. (Nella specie, relativa a rigetto di ricorso di imputato il
quale aveva dedotto che l'accensione di un caminetto domestico non era
certamente un caso vietato dalla legge è stato ritenuto che non la mera
accensione di un caminetto, ma le emissioni di fumo cagionate da quella
accensione nella unità abitativa dell'imputato e la loro immissione in quella
della persona offesa avesse superato la soglia della normale tollerabilità).
* Cass. pen., sez. I, 26 febbraio
1994, n. 2544 (ud. 4 ottobre 1993), Uzzi, in Arch. loc. e cond. 1995, 124.
Pur non essendovi l'obbligo
(giuridico e penalmente sanzionato) di tenere pulita la propria abitazione,
tuttavia l'art. 674 c.p. vieta di tenerla talmente sporca da arrecare molestia
o disturbo, mediante esalazioni maleodoranti, alle persone che si trovano nelle
vicinanze dell'abitazione medesima. (Nella specie la S.C. ha osservato,
replicando alla censura del ricorrente secondo cui non sussiste alcun obbligo
giuridico di tenere pulita la propria abitazione, che all'imputato non si
rimprovera di avere trascurato la pulizia della propria abitazione, bensì di
avere provocato emissioni di esalazioni moleste per le persone, tenendo
numerosi cani in un terreno comune adiacente alla propria abitazione ed a
quella delle parti lese e che certamente, se si fosse attivato per eliminare
tali inconvenienti, avrebbe evitato che la sua condotta (di tenere numerosi
cani) integrasse gli estremi del reato previsto dall'art. 674 c.p.).
* Cass. pen., sez. I, 15
novembre 1993, n. 10336 (ud. 28 settembre 1993), Grandoni, in Arch. loc. e
cond. 1995, 124.
In tema di getto pericoloso di
cose, la sussistenza di una regolare autorizzazione amministrativa
all'esercizio di una attività non esclude di per s‚ la configurabilità della
contravvenzione di cui all'art. 674 c.p., ove da tale esercizio derivi
l'emissione di gas, vapori, fumi atti ad offendere, molestare o imbrattare i
vicini, dovendosi tale autorizzazione intendere comunque condizionata ad un
esercizio che non superi i limiti della tollerabilità normale, e quindi previa
adozione delle misure necessarie ad evitare il superamento di tali limiti o di
quelli imposti da specifiche normative, correlate alle peculiarità delle
attività lavorative da cui conseguono le emissioni. Per ritenere la sussistenza
del reato è pertanto necessario accertare il superamento di tali limiti.
* Cass. pen., sez. I, 18 marzo
1992, n. 3204 (ud. 12 febbraio 1992), Mellino.
Per la sussistenza della
contravvenzione di getto pericoloso di cose non si richiede un effettivo
nocumento alle persone in dipendenza del getto stesso, essendo sufficiente
l'attitudine della cosa gettata a cagionare effetti dannosi.
* Cass. pen., sez. V, 13 aprile
1988, n. 4537 (ud. 27 gennaio 1988), Freistener.
In tema di getto pericoloso di
cose, la sussistenza di una regolare autorizzazione amministrativa
all'esercizio di una attività non esclude di per sè la configurabilità della
contravvenzione di cui all'art. 674 c.p., ove da tale esercizio derivi
l'emissione di gas, vapori, fumi atti ad offendere, molestare o imbrattare i
vicini, dovendosi tale autorizzazione intendere comunque condizionata ad un
esercizio che non superi i limiti della tollerabilità normale, e quindi previa
adozione delle misure necessarie ad evitare il superamento di tali limiti o di
quelli imposti da specifiche normative, correlate alla peculiarità delle
attività lavorative da cui conseguono le emissioni. Per ritenere la sussistenza
del reato è pertanto necessario accertare il superamento di tali limiti.
(Fattispecie in tema di emissioni di vapori da canna fumaria).
* Cass. pen., sez. I, 18 marzo
1992, n. 3204, Mellino.
n) Indennità
Nel caso in cui a causa di lavori
di ripristino di una facciata condominiale venga collocato per alcuni mesi un
ponteggio che impedisca la sistemazione dei tavolini esterni di un esercizio
commerciale (nella specie: un bar) con un danno per la perdita della clientela
e dell'avviamento commerciale, oltre all'inutile spesa dell'indennità di
occupazione di area pubblica per quel periodo di tempo, ricorrono le condizioni
per l'applicazione della norma di cui all'art. 843 c.c., che riconosce il
diritto ad un indennizzo in caso di occupazione del fondo per la esecuzione di
opere, anche se compiute nell'interesse comune allo stesso proprietario del
fondo.
* Trib. civ. Milano 20 febbraio
1992, in Arch. loc. e cond. 1992, n. 3.
Il condominio ha il diritto di
eseguire, in forza di propri legittimi deliberati, lavori di interesse comune,
pur se comportanti il passaggio o la temporanea occupazione di beni di
proprietà esclusiva di singolo condomino (nella specie una terrazza). Ne
consegue che l'incomodo derivante a quest'ultimo dai lavori condominiali, in
quanto diretta conseguenza dell'esercizio di un diritto, non configura gli estremi
di un danno giuridicamente rilevante, e quindi risarcibile, bensì comporta solo
un pregiudizio con rilevanza economica. E tale pregiudizio, in mancanza di
espressa previsione di legge, la cui necessità discende dalla dedotta
inapplicabilità degli artt. 2043 e seguenti, c.c., non è indennizzabile.
* Trib. civ. Napoli, 16 febbraio
1994, in Arch. loc. e cond. 1994, 342.
o) Infiltrazioni d'acqua
L'amministratore del condominio è
passivamente legittimato rispetto all'azione per responsabilità extra contrattuale,
promossa dal conduttore di locali inseriti nell'edificio condominiale, per
danni sofferti a causa di infiltrazioni di acqua piovana da parti comuni
dell'edificio stesso (esempio il tetto, i lastrici solari, le fognature) salva,
nel merito, l'efficacia liberatoria della prova, a carico del condominio, che
l'effettiva disponibilità e, quindi, l'obbligo di manutenzione di quelle parti
comuni competevano ad un singolo condomino o ad altro soggetto, in forza di
diverso rapporto.
* Cass. civ., sez. III, 7 maggio
1981, n. 2998, Monti c. Cond. V. Milano.
Il singolo condomino può agire a
norma dell'art. 2051 cod. civ. nei confronti del condominio per il risarcimento
dei danni sofferti per il cattivo funzionamento di un impianto comune o per la
difettosità di parti comuni dell'edificio - dalle quali provengono
infiltrazioni d'acqua pregiudizievoli per gli ambienti di sua proprietà
esclusiva - ponendosi quale terzo nei confronti del condominio stesso, tenuto
alla custodia ed alla manutenzione delle parti e degli impianti comuni
dell'edificio.
* Cass. civ., sez. III, 11
febbraio 1987, n. 1500, Condom. Mottol. c. Latorrata.
In tema di condominio di edifici,
qualora il proprietario esclusivo di una terrazza a livello sia responsabile
dei danni da infiltrazioni d'acqua e tale responsabilità abbia natura
extracontrattuale ex art. 2051 c.c., le conseguenze del fatto illecito, anche
con riferimento al concorso di colpa del (condomino) danneggiato, proprietario
del sottostante terrazzo trasformato in veranda, devono essere regolate
esclusivamente dalle norme poste dagli artt. 2051 e 2056 c.c., con riferimento
all'art. 1227 c.c., che disciplinano la responsabilità aquiliana e non già
secondo le norme relative alla ripartizione tra condomini delle spese di
riparazione o ricostruzione di parti comuni.
* Cass. civ., sez. II, 7 giugno
2000, n. 7727, Marotti Bartoli c. Cao di San Marco Efisio.
Nel caso in cui un cortile a
livello del piano stradale, che sia in uso esclusivo al condominio, funga da
copertura ad un locale cantinato di proprietà di un terzo, ove dalla cattiva
manutenzione del cortile siano derivate infiltrazioni d'acqua nel sottostante
locale, l'obbligazione risarcitoria del condominio trova la sua fonte, non già
nelle norme in materia di ripartizione degli oneri condominiali di cui agli
artt. 1123, 1125 e 1126 c.c., bensì nel disposto dell'art. 2051 c.c., con la
conseguenza che, ai fini dell'accertamento della responsabilità, è sufficiente
che il danneggiato fornisca la prova di una relazione tra la cosa in custodia e
l'evento dannoso (che risulti riconducibile ad una anomalia, originaria o
sopravvenuta nella struttura e nel funzionamento della cosa stessa), nonchè‚
dell'esistenza di un effettivo potere fisico su di essa da parte del custode,
sul quale incombe il dovere di vigilare onde evitare che produca danni a terzi.
* Cass. civ., sez. II, 11 marzo
1995, n. 2861, Condominio di via Masaniello 3 in Catania c. Castagnola e
Bianco, in Arch. loc. e cond. 1996, 540.
Nel caso in cui il cortile di un
condominio funge da copertura di un locale interrato di un terzo, se la cattiva
manutenzione del cortile provoca infiltrazioni d'acqua nel sottostante locale,
l'obbligazione risarcitoria del condominio trova la sua fonte non già nelle
norme di cui agli artt. 1123, 1125 e 1126 c.c., bensì nel disposto dell'art.
2051 c.c., con la conseguenza che, ai fini dell'accertamento della
responsabilità, è sufficiente che il danneggiato fornisca la prova di una
relazione tra la cosa in custodia e l'evento dannoso (che risulti riconducibile
ad una anomalia, originaria o sopravvenuta nella struttura e nel funzionamento
della cosa stessa), nonchè‚ dell'esistenza di un effettivo potere fisico su di
essa da parte del custode, sul quale incombe il dovere di vigiliare onde
evitare che produca danni a terzi.
* Cass. civ., sez. II, 22 febbraio
1999, n. 1477, Cond. via Carlo Poma c. Cond. Garage di via Andreoli.
La tutela risarcitoria ex art.
2043 c.c. deve ammettersi anche con riguardo al pregiudizio patrimoniale
sofferto dal titolare di diritti di credito, non trovando ostacolo nel
carattere relativo di questi ultimi in considerazione della nozione ampia ormai
generalmente accolta di danno ingiusto come comprensivo di qualsiasi lesione
dell'interesse che sta alla base di un diritto, in tutta la sua estensione.
Trova, in tal modo, protezione non solo l'interesse rivolto a soddisfare il
diritto (che, nel caso di diritti di credito, è attivabile direttamente nei
confronti del debitore della prestazione oggetto del diritto), ma altresì
l'interesse alla realizzazione di tutte le condizioni necessarie perch‚ il
soddisfacimento del diritto sia possibile, interesse tutelabile nei confronti
di chiunque illecitamente impedisca tale realizzazione. In siffatta prospettiva
trova fondamento la tutela aquiliana del diritto di credito. L'area di
applicazione della responsabilità extracontrattuale per la lesione del diritto
di credito, va peraltro, circoscritta ai danni che hanno direttamente inciso
sull'interesse oggetto del diritto. (In applicazione di tali principi, la S.C.,
nella specie, ha riconosciuto in capo alla ricorrente, titolare di un'azienda
commerciale, e conduttrice dell'immobile in cui si svolgeva la relativa
attività, che aveva richiesto la condanna dei proprietari delle terrazze
sovrastanti il negozio al risarcimento dei danni subiti a seguito di
infiltrazioni di acqua, l'interesse al ripristino del godimento dell'immobile,
con il limite della risarcibilità del solo danno per il mancato uso per il
quale la locazione era stata stipulata, con esclusione dei danni derivanti da
un eventuale deprezzamento dell'immobile, che riguardavano direttamente il
proprietario).
* Cass. civ., sez. III, 27 luglio 1998, n. 7337, Pardo c. Franceschelli, in
Arch. loc. e cond. 1998, 672.
Il condominio deve provvedere alle
riparazioni e al risarcimento dei danni derivanti dall'infiltrazione di acqua
piovana o di irrigazione nei boxes, la cui copertura è rappresentata dal fondo
del giardino, di cui il condominio è detentore e custode.
* Trib. civ. Milano, sez. VIII, 9
marzo 1989, Aceti e altri c. Condominio di Via Mecenate 103, Milano, in Arch.
loc. e cond. 1989, 536.
Il condominio, che ha in custodia
i beni comuni, è tenuto a mantenerli e conservarli in modo tale da evitare
eventi dannosi, per cui è responsabile del danno causato da infiltrazioni
d'acqua attribuibili a mancata manutenzione o ristrutturazione delle condutture
sicuramente comuni del condominio.
* Trib. civ. Milano, sez. VIII, 16
gennaio 1989, n. 241, in Arch. loc. e cond. 1991, 342.
In ipotesi di danni cagionati da
una parte comune alla proprietà esclusiva di un condomino (nella specie:
infiltrazioni di acqua provenienti da un muro perimetrale dell'edificio),
l'azione risarcitoria di quest'ultimo nei confronti del condominio non postula
per la sua ammissibilità, ancorché‚ il processo dannoso sia ancora in atto, il
previo esperimento della procedura prevista dall'art. 1105, quarto comma, c.c.
per l'eliminazione della causa dei danni, rilevando la relativa omissione,
quale inerzia imputabile anche a detto condominio, solo in sede di liquidazione
de danni stessi agli effetti e nei limiti di cui all'art. 2056, in relazione
all'art. 1227 c.c.
* Trib. civ. Napoli, 14 gennaio 1987, in Rass. equo can. 1988, 91.
Sussiste la responsabilità decennale
dell'appaltatore nel caso in cui in un edificio condominiale si manifestino
infiltrazioni d'acqua nei muri e il dissesto dell'impianto di depurazione,
posto che tra i gravi difetti - che consentono di far valere tale
responsabilità - sono comprese non solo le deficienze costruttive vere e
proprie (quelle cioè che si risolvono nella realizzazione dell'opera con
materiali inidonei o non a regola d'arte) e le carenze riconducibili ad erronee
previsioni progettuali, ma anche quei vizi che, pur non incidendo sulla statica
o sulla struttura dell'immobile, pregiudicano in modo grave la funzione cui è
destinato e ne limitano in modo notevole le possibilità di godimento.
* Trib. civ. Piacenza, 10 luglio
1996, n. 412, in Arch. loc. e cond. 1996, n. 5.
Poiché‚ il lastrico solare
dell'edificio (soggetto al regime del condominio) svolge la funzione di
copertura del fabbricato anche se appartiene in proprietà superficiaria o se è
attribuito in uso esclusivo ad uno dei condomini, all'obbligo di provvedere
alla sua riparazione o alla sua ricostruzione sono tenuti tutti i condomini, in
concorso con il proprietario superficiario o con il titolare del diritto di uso
esclusivo. Pertanto, dei danni cagionati all'appartamento sottostante per le
infiltrazioni d'acqua provenienti dal lastrico, deteriorato per difetto di
manutenzione, rispondono tutti gli obbligati inadempienti alla funzione di
conservazione, secondo le proporzioni stabilite dal citato art. 1126, vale a
dire, i condomini ai quali il lastrico serve da copertura, in proporzione dei
due terzi, ed il titolare della proprietà superficiaria o dell'uso esclusivo,
in ragione delle altre utilità, nella misura del terzo residuo.
* Cass. civ., Sezioni Unite, 29
aprile 1997, n. 3672, Norsa c. Condominio di Via Borgognone n. 31 in Milano, in
Arch. loc. e cond. 1997, 395.
Il danno temuto dal condomino
dalla infiltrazione di acqua nell'appartamento di proprietà esclusiva,
proveniente dal sovrastante terrazzo comune, consente il ricorso al pretore,
competente per materia, ai sensi dell'art. 688, primo comma, c.p.c., nei
confronti della gestione condominiale, quale custode dei beni comuni.
* Trib. civ. Nocera Inf., 6
febbraio 1995, in Rass. loc. cond. 1995, 289.
Nel caso di danni da infiltrazioni
di acque provenienti dal piano superiore il proprietario di questo è
responsabile nei confronti del danneggiato, anche se trattasi di casa locata,
salvo rivalsa nei confronti del conduttore.
* Pret. civ. Catania, sez. I, 12
dicembre 1994, Lauria c. Valenza e Soc. Centruffici, in Arch. loc. e cond.
1995, 169
Ai fini della determinazione del
valore della causa le richieste di condanna ad un facere ed al risarcimento del
danno si cumulano e se non sono precisate nel loro ammontare si intendono
entrambe proposte per il limite massimo del giudice adito. Le eventuali
modifiche o precisazioni nel corso del giudizio non rilevano ai fini della
determinazione del valore, desumibile soltanto dalla domanda iniziale.
(Fattispecie in tema di richiesta, da parte di un condomino, del risarcimento
dei danni cagionati al proprio immobile da infiltrazioni d'acqua, e di
eliminazione delle cause delle infiltrazioni medesime).
* Pret. civ. Catania, 27 gennaio
1998, Landro c. Condominio di via Aprile n. 102 in Catania, in Arch. loc. e
cond. 1998, 247.
La ditta appaltatrice dei lavori
di rifacimento del tetto condominiale è responsabile, in qualità di custode,
del danno provocato ad un condomino da infiltrazioni d'acqua cagionate dalla
mancata predisposizione - da parte della ditta in questione - degli accorgimenti
necessari per evitare danni da allagamento.
* Trib. civ. Piacenza, 10 giugno
1997, n. 147, Girometta c. Condominio Daniela di Via Talamoni in Piacenza, in
Arch. loc. e cond. 1998, 96.
Il giudice ordinario è competente
a condannare la P.A. al risarcimento dei danni cagionati ad un condominio da
infiltrazioni d'acqua provenienti da una strada pubblica (nella specie, priva
di marciapiede e in cattivo stato di manutenzione), ma non può condannare la
stessa all'eliminazione delle cause del fenomeno dannoso, ossia ad un facere
che finisca per tradursi in un atto di ingerenza dell'esercizio discrezionale
dell'attività pubblica.
* Corte app. civ. Roma, 15 gennaio
1997, n. 85, Comune di Roma c. Condominio di Via Boccea n. 192 in Roma, in
Arch. loc. e cond. 1998, 82.
La rinuncia al risarcimento dei
danni causati ad un locale da infiltrazioni di umidità provocate dalla rottura
del pluviale di smaltimento delle acque meteoriche, per essere valida deve
essere espressa all'amministratore del condominio e non a singoli condomini.
* Pret. civ. Lecce, 23 novembre
1991, in Arch. loc. e cond. 1992, 409.
Dei danni da infiltrazione di
umidità subiti dal soffitto di un balcone (anche se trasformato in veranda)
risponde il proprietario del balcone sovrastante dalla cui pavimentazione
imperfetta penetra l'acqua che determina l'umidità stessa.
* Pret. civ. Taranto, 29 aprile
1994, n. 264, Masiello c. Millarte, in Arch. loc. e cond. 1995, 183.
Posto che l'art. 844 c.c. contiene
un elenco esemplificativo e non tassativo delle immissioni suscettibili di
divieto, l'azienda cessionaria degli impianti di funzionamento di un acquedotto
può, con azione di manutenzione ex art. 1170 c.c., chiedere la interruzione di
infiltrazioni in una sorgente di acqua in suo possesso, provocate dalla tracimazione
dei pozzetti fognari di un condominio situato nelle vicinanze.
* Pret. civ. Torre Annunziata,
ord. 25 novembre 1994, in Foro it. 1995, 3035.
In caso di danni causati da
infiltrazioni d'acqua e di umidità verificatesi in una unità immobiliare a causa
di un'apertura praticata nel tetto condominiale da un condomino proprietario di
un appartamento immediatamente sottostante al tetto, sussiste la responsabilità
del condominio in solido (ex art. 2055 c.c.) con il condomino che ha praticato
l'apertura, a nulla rilevando che in relazione all'art. 1102 c.c. sarebbe
facoltà del condomino praticare aperture nel tetto condominiale qualora egli
sia proprietario dell'unità immobiliare sottostante: tale facoltà, infatti, non
fa comunque venir meno il rapporto di custodia intercorrente tra condominio e
parti comuni dell'edificio, rapporto che persiste indipendentemente dal
soggetto che abbia eseguito i lavori sulle parti comuni stesse.
* Pret. civ. Roma, 31 gennaio
1996, n. 687, Andrelli c. Condominio di Via della Caffarelletta, in Arch. loc.
e cond. 1997, 868.
p) Libretto casa
L'adozione di ordinanze
contingibili ed urgenti da parte del sindaco deve essere assistita da congrua
motivazione in ordine alle circostanze che impongono lo straordinario esercizio
del potere extra ordinem. Pertanto, è illegittima per mancanza di motivazione,
l'ordinanza sindacale avente ad oggetto l'obbligo imposto a carico dei
proprietari di immobili siti nel comune di certificare l'idoneità statica degli
edifici (c.d. libretto casa), ordinanza motivata sul mero allarme suscitato
nella popolazione dai tragici avvenimenti relativi al crollo di una palazzina
in Foggia e sulla consequenziale crisi degli uffici tecnici comunali,
sovraccaricati dalle richieste di sopralluoghi urgenti atti a verificare la
tenuta statica degli edifici stessi.
* Tar. Puglia, sez. Lecce, 16
novembre 2000, Scarcella c. Comune di Lecce e Associazione Proprietà Edilizia -
Confedilizia Sez. di Lecce.
q) Precarietà fondale
dell'edificio
Il condominio non è tenuto alla rimessione
in pristino della statica del fabbricato, qualora la precarietà fondale
dell'edificio, a causa della quale siano derivati fenomeni di lesionamento
strutturale a carico di un appartamento condominiale, sia dovuta a difetto
costruttivo dell'opera, come tale non ascrivibile al condominio.
* Trib. civ. Napoli, sez. IV, 14
giugno 1995, n. 5447, Bonetti c. Condominio di Via Da Caravaggio n. 42 in
Napoli, in Arch. loc. e cond. 1996, 79.
r) Responsabilità concorrente del
condominio
L'accertata responsabilità di una
ditta incaricata di lavori di riparazione nell'edificio condominiale nella
causazione di un evento dannoso, non esclude la responsabilità concorrente del
condominio, qualora il danno sia derivato da cosa di proprietà comune.
(Fattispecie relativa ad infiltrazioni di acqua dal canale di scarico della
fognatura del condominio).
* Trib. civ. Milano, sez. VIII, 17
aprile 1989, Intergamma Srl c. Condominio di via Pucci 6, Milano, Società
Generale di Manutenzione Edile Srl e Italiana Incendio Vita e Rischi Diversi
Spa, in Arch. loc. e cond. 1990, 77.
s) Responsabilità
dell'amministratore
E' da ritenersi responsabile
l'amministratore condominiale per il danno causato dalla tracimazione dei
pozzetti di decantazione delle acque nere e bianche in quanto, ex art. 1130 n.
2 c.c., spetta ad esso il compito di vigilare sull'uso delle cose comuni da
parte dei singoli proprietari.
* Trib. civ. Pordenone, 14
febbraio 1992, Gasparotto c. Stellin, in Arch. loc. e cond. 1993, 127.
t) Responsabilità del locatore
L'obbligo di custodia e la
correlativa responsabilità verso i terzi danneggiati ai sensi dell'art. 2051
c.c. non vengono meno per il proprietario dell'immobile concesso in locazione,
permanendo in capo al medesimo un effettivo potere di controllo dell'immobile
locato finalizzato a vigilare sullo stato di conservazione e di efficienza
delle strutture edilizie e degli impianti. Tuttavia, l'operatività nei
confronti del proprietario-locatore della presunzione di responsabilità ex art.
2051 c.c. resta circoscritta nell'ambito dell'anzidetto obbligo di vigilanza e
non si estende alle ipotesi in cui il danno sia stato cagionato da sostanze
collocate all'interno dell'immobile dall'inquilino, in ordine alle quali
l'obbligo di custodia grava esclusivamente su quest'ultimo, essendo esclusa
ogni concreta possibilità di controllo da parte del locatore, non essendo
configurabile alla stregua della disciplina del contratto di locazione un
rapporto di dipendenza o subordinazione del conduttore al locatore, che è così
privo di correlati poteri di vigilanza sul conduttore. (Nella specie la S.C.,
affermando il suesposto principio, ha confermato la sentenza impugnata che
aveva escluso la responsabilità del proprietario locatore per i danni prodotti
a terzi da un incendio causato da materiali altamente infiammabili depositati
dall'inquilino nei locali locati senza idonee precauzioni).
* Cass. civ., sez. III, 28 maggio
1992, n. 6443, Di Martino c. Enasarco.
L'obbligo di custodia e la
relativa responsabilità verso i terzi danneggiati non vengono meno per il
proprietario dell'immobile concesso in locazione, essendo la temporanea
sottrazione della cosa alla sua disponibilità compatibile con la permanenza di
un potere fisico di controllo sulla unità immobiliare, con il conseguente
obbligo di vigilanza sullo stato di conservazione e sull'efficienza delle
strutture edilizie e degli impianti. Ne consegue che permane a carico del
proprietario la presunzione di responsabilità ex art. 2053 c.c., superabile
soltanto se ricorrono gli estremi del caso fortuito e della forza maggiore.
* Trib. civ. Roma, 7 luglio 1999,
n. 12628, Botti c. Condominio di via Pigafetta ed altre, in Arch. loc. e cond.
2000, 468.
u) Responsabilità solidale
Dalla comproprietà delle cose, dei
servizi e degli impianti comuni nascono per i condomini delle obbligazioni
propter rem con la conseguenza che, in particolare, la responsabilità per i
danni derivanti alle unità immobiliari in proprietà esclusiva dalle cose comuni
grava su tutti i condomini, essendo questi tenuti alla manutenzione delle cose
comuni, con l'obbligo di adottare tutte le cautele idonee a scongiurare i
pregiudizi, e quindi, responsabili ove tali pregiudizi si verifichino.
* Cass. civ., sez. II, 15 marzo
1994, n. 2454, Perale c. Condominio Maurizio 64.
Nel caso di danno provocato dalla
rovina del lastrico solare, parte comune dell'edificio condominiale, tutti i
condomini devono presumersi solidalmente responsabili e, pertanto, il
danneggiato ben può pretendere il risarcimento da uno solo di essi, senza che
sia necessario integrare il contraddittorio nei confronti degli altri debitori,
i quali non hanno veste di litisconsorti necessari.
* Trib. civ. Napoli, sez. X, 8
giugno 1990, n. 6432, in Arch. loc. e cond. 1991, 134.
v) Scarsa illuminazione
Il condominio non è tenuto a
risarcire i danni subiti dal condomino, a seguito di caduta avvenuta lungo le
scale condominiali in condizioni di scarsa visibilità per non essere
funzionante l'impianto di illuminazione, qualora questi si sia inoltrato
nonostante l'incompleta visibilità, omettendo di procedere con la dovuta
attenzione per affidarsi alla propria cognizione del sito.
* Trib. civ. Roma, sez. V, 16
settembre 1995, n. 11893, Petroni c. Condominio di Via Conca d'Oro n. 284 in
Roma, in Arch. loc. e cond. 1995, 865.
Qualora per la scarsa
illuminazione del cortile un terzo non abbia visto un muretto di cm 30 e sia
precipitato lungo il vano scale, il condominio deve essere condannato al
risarcimento del danno biologico per complessivi cinquantadue milioni.
* Trib. civ. Milano 7 novembre
1991, in L'Ammin. 1991, n. 10.
Le catenelle collocate su paletti
e pergolati a pochi centimetri dal suolo costituiscono il tipico caso di
insidia e richiedono una particolare illuminazione ed una opportuna
segnaletica.
* Trib. civ. Milano 4 aprile 1991,
in L'Ammin. 1992, 3, 13.
z) Violenza privata
Nell'ipotesi di uso di violenza
fisica e di privazione della libertà personale esercitati dall'agente nei
confronti di un coabitante nello stesso stabile condominiale, autore di rumori
molesti, al fine di determinarne la cessazione, sono ravvisabili le ipotesi
delittuose di cui agli artt. 605 e 610 cod. pen. e non il reato di esercizio
arbitrario delle proprie ragioni. (Nella specie è stato ritenuto che la
violenza privata fosse elemento costitutivo del delitto di sequestro di
persona).
* Cass. pen., sez. V, 31 ottobre
1983, n. 9075 (ud. 4 luglio 1983), Riga.
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