01 - AMMINISTRATORE NOMINATO DALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA
Non è
fondata la questione di legittimità costituzionale degli
arte. 1105, comma quarto, 1129, comma primo, c.c. 737 e ss.
c.p.c. nelle parti in cui non prevedono che il ricorso
introduttivo del procedimento per la nomina
dell'amministratore del condominio da parte dell'autorità
giudiziaria debba essere notificato agli altri condomini,
questione sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della
Costituzione.
* Corte cost., 27 novembre 1974, n.
267, in Arch. civ. 1975, 175.
L'amministratore della cosa comune nominato dall'autorità
giudiziaria a norma dell'art. 1105, quarto comma, c.c., al
pari dell'amministratore nominato dall'assemblea dei
comproprietari, ha il mero compito di amministrare, non già
quello di deliberare o di risolvere conflitti di diritti
soggettivi tra i vari cointeressati; la risoluzione dei
conflitti di diritti soggettivi tra i comproprietari
costituisce, infatti, compito esclusivo dell'autorità
giudiziaria in sede contenziosa, ovvero dell'autonoma
condotta contrattuale degli interessati.
* Cass. civ., sez. II, 9 febbraio
1977, n. 571.
Il ricorso
all'autorità giudiziaria in sede di volontaria giurisdizione
previsto dall'art. 1105 (quarto comma) c.c., per l'ipotesi
in cui non vengano adottati i provvedimenti necessari
all'amministrazione della cosa comune, è improponibile
quando tra i partecipanti alla comunione si controverta
sull'esistenza e sull'estensione di diritti soggettivi.
* Cass. civ., sez. II, 17 giugno
1974, n. 1765.
Il
provvedimento di nomina dell'amministratore adottato dal
presidente del tribunale, a norma dell'art. 1129, comma 1,
c.c., sul presupposto che il condominio ne sia sprovvisto,
costituisce attività di carattere non giurisdizionale ma
amministrativo, non essendo diretta a risolvere un conflitto
di interessi ma solo ad assicurare al condominio l'esistenza
dell'organo necessario per l'espletamento delle incombenze
ad esso demandate dalla legge. Esso non è soggetto a reclamo
innanzi alla corte d'appello, mancando una previsione
normativa in tal senso (a differenza del provvedimento di
revoca dell'amministratore adottato ai sensi del comma 3 del
citato art. 1129 nonché dell'ultimo comma dell'art. 1131,
per il quale il reclamo è previsto dall'art. 64 att. c.c.)
con conseguente inammissibilità del ricorso per cassazione
ex art. 111 Cost., avverso il provvedimento della corte
d'appello che abbia dichiarato inammissibile il reclamo
contro lo stesso proposto.
* Cass. civ., sez. II, 13 novembre
1996, n. 9942, Minelli c. Siani ed altri, in Arch. loc. e
cond. 1997, 439.
L'amministratore di un compendio immobiliare nominato ex
art. 1105, ultimo comma, c.c., non può, in virtù della fonte
giudiziaria dei propri poteri, sottrarsi all'adempimento
delle obbligazioni derivanti dalla precedente gestione.
Egli, infatti, è effettivamente estraneo al bene gestito
soltanto quale persona fisica, con la conseguenza che non
risponde con il proprio patrimonio delle obbligazioni già
contratte nell'interesse comune.
* Trib. civ. Brescia, ord. 24
novembre 1999, Bonfiglio c. Soc. A.S.M. in Arch. loc. e
cond. 2000, 98.
E'
improponibile il ricorso ex art. 700 cod. proc. civ.
presentato da un condomino nel caso in cui non si adottino i
provvedimenti necessari per l'amministrazione della cosa
comune o non si formi una maggioranza ovvero se la
deliberazione adottata non venga eseguita: in tali ipotesi
deve essere prima promosso il procedimento di volontaria
giurisdizione, in camera di consiglio, previsto dall'art.
1105, quarto comma, cod. civ.
* Pret. civ. Taranto, 12 aprile
1988, Paduano Picciolo c. Condominio Via Di Palma n. 41,
Taranto, in Arch. loc. e cond. 1988, 460.
Allorquando il provvedimento di nomina dell'amministratore
di un condominio di edificio da parte dell'autorità
giudiziaria, a norma dell'art. 1129 cod. civ., è impugnato
perché affetto da nullità sotto il profilo dell'inesistenza
del condominio, assumendosi che si verta, invece, in tema di
comunione di cose, legittimi contraddittori sono soltanto i
comproprietari di queste e non l'amministratore nominato, di
cui implicitamente si contesta in radice lo stesso potere di
gestione e rappresentanza. (Nella specie, la C.S., rilevato
che era stato citato in giudizio il solo amministratore
anche come comproprietario delle cose comuni, ha disposto
l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri
compartecipi ai sensi dell'art. 102 cod. proc. civ.).
* Cass. civ., sez. II, 4 aprile
1985, n. 2309, Dalla Bona c. Lauwero.
L'amministratore giudiziario di un condominio è un
mandatario dei condomini partecipanti alla comunione e
pertanto il compenso allo stesso spettante, ove non
concordato tra le parti, deve essere determinato in sede
contenziosa e non può, quindi, essere liquidato dal giudice
che ha provveduto alla nomina a norma dell'art. 1129, primo
comma, c.c.
* Corte app. civ. Lecce, sez. dist.
Taranto, 3 maggio 1995, Marturano c. Condominio villaggio ‹‹Fatamorgana››
di Marina di Pulsano, in Arch. loc. e cond. 1996, 73.
La domanda
diretta ad ottenere dal giudice la risoluzione del contrasto
insorto tra i comunisti in ordine alle sole modalità di
realizzazione di interventi di riparazione della cosa
comune, va proposta nelle forme camerali previste dall'art.
1105, quarto comma cod. civ., a nulla rilevando che, nel
corso del giudizio contenzioso a tal fine promosso, siano
sollevate questioni di conflitto su diritti soggettivi
influenti sulla scelta della soluzione pratica da adottare.
* Trib. civ. Monza, 24 febbraio
1987, Mufanò c. Sala e altri, in Arch. loc. e cond. 1987,
529.
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