Assicurate la Vostra Abitazione
Cosa copre la
polizza per l'abitazione? Garanzia incendio (molto importante)
Un incendio
può provocare anche un danno totale alla casa e compromettere
quindi l’esistenza economica del proprietario. La garanzia
contro l’incendio può riguardare sia l’immobile, sia il suo
contenuto (i mobili). Offre una copertura molto ampia e
comprende normalmente anche danni causati da fulmini, tempeste,
esplosioni, implosioni, scoppio, grandine, vento, neve, acqua
(spesso in questo caso è coperto solamente il danno provocato da
rottura accidentale e non quello dovuto a difetto di
manutenzione), precipitazioni di aerei e satelliti sulla casa,
fumo, gas, onda sonica, fenomeni elettrici, atti vandalici ed
eventi sociopolitici come: scioperi, tumulti, urto di veicoli
stradali (esclusi quelli dell’assicurato). Spesso sono però
esclusi i danni da gelo (importante assicurare la riparazione e
la ricerca del guasto), i danni provocati da terremoti,
inondazioni, alluvioni e caduta massi. Se abitate in una zona
dove è probabile che si verifichi un evento di tale tipo,
includete espressamente tali garanzie nel Vs. contratto.
Per fabbricato s’intendono tutti gli impianti fissi; per
contenuto e/o arredamento s’intendono tutte le cose che
nell’abitazione/casa sono rimovibili.
Sono coperti dalla stessa polizza anche altri edifici come p.
es. il garage e il padiglione nel giardino. Questi però non
possono superare 1/10 della superficie complessiva assicurata,
altrimenti devono essere indicati espressamente nella polizza e
assicurati a parte.
L’assicurazione contro
l’incendio può essere prevista nelle seguenti forme:
| 1° |
a valore a
nuovo e/o di ricostruzione: l’assicuratore si obbliga a pagare
la spesa necessaria per la ricostruzione integrale del
fabbricato o per il rimpiazzo dei beni mobili, fino al massimale
stipulato. Consigliamo di stipulare questo tipo di polizza, sia
per il fabbricato che per i beni mobili in esso contenuto, in
quanto si evita la liquidazione del danno con riferimento al
valore che la cosa assicurata ha al momento del sinistro;
|
| 2° |
a
valore intero: l’assicurazione copre la totalità del valore
delle cose assicurate, con la conseguenza che, se il valore
dichiarato risulta inferiore a quello effettivamente stimato al
momento del sinistro, viene applicata la regola proporzionale
(p. es. capitale assicurato Euro 50.000, valore dei beni
bruciati Euro 25.000, beni rimasti secondo stima del perito Euro
40.000: valore complessivo dei beni Euro 65.000, l’assicurazione
è tenuta a risarcire il 76,92% di Euro 25.000, quindi Euro
19.230). Questa forma è più economica, ma anche molto più
rischiosa;
|
| 3° |
a primo
rischio assoluto: l’assicuratore si obbliga a pagare fino al
raggiungimento di un certo massimale e non applica la regola
proporzionale. Spesso è previsto nella polizza un degrado, cioè
che l’assicurazione in caso di danno paga il valore del bene
nuovo, depurato dal deprezzamento. Consigliamo questo tipo di
polizza a tutti quelli che intervengono personalmente nella
costruzione ed ai proprietari di fattoria; per loro sarebbe
infatti troppo oneroso assicurarsi con la forma di valore a
nuovo. |
Ogni
fabbricato viene suddiviso in una delle seguenti classi,
la quale rappresenta il fattore che determina il premio da
pagare:
|
Classe 1: |
fabbricati con strutture portanti verticali, solai,
pareti esterne e tetto in materiali incombustibili. Nei
soli fabbricati a più piani è tollerata l’armatura del
tetto in legno; è considerato piano anche il solaio
immediatamente sottostante al tetto; |
|
Classe 2: |
fabbricato con strutture portanti verticali, pareti
esterne e manto del tetto in materiali incombustibili,
solai o armatura del tetto comunque costruiti; |
|
Classe 3: |
fabbricato con strutture portanti
verticali in materiali incombustibili, solai, pareti
esterne e tetto comunque costruiti; |
|
Classe 4: |
fabbricato comunque costruito. |
Ci sono
comunque delle tolleranze! È consentito non considerare:
| 1° |
le
caratteristiche costruttive di una sola porzione di fabbricato,
la cui area coperta non superi un decimo dell’area coperta dal
fabbricato stesso; |
| 2° |
i
materiali combustibili esistenti nelle pareti esterne, nei solai
e nella struttura non portante del tetto se la superficie da
essi occupata non eccede 1/10 rispettivamente della superficie
totale delle pareti esterne, dei solai e della struttura non
portante del tetto. Tale tolleranza, limitatamente alle pareti
esterne e alla struttura non portante del tetto, è elevata ad
1/3 allorchè si tratti di materia plastica non espansa né
alveolare; |
| 3° |
i
materiali combustibili impiegati per impermeabilizzazione o
rivestimento, se aderenti a strutture continue in laterizio,
cemento armato o calcestruzzo. |
A chi si
rivolge la polizza per l’abitazione?
L’assicurazione contro l’incendio è consigliabile a chiunque
possieda una casa o sia in affitto (questi ultimi solamente per
il „rischio
locativo“). La polizza incendio interessa anche chi abita in
un condominio, dato che le polizze comuni (polizza globale
fabbricato) non coprono il contenuto dell’abitazione del singolo
condomino. È importante che nella polizza globale fabbricato sia
compresa la garanzia ricorso terzi.
Non mentite al
momento della stipulazione del contratto!
Al
momento della stipulazione del contratto Vi verrà chiesta una
descrizione dell’abitazione: p. es. dove si trova, se è una
villa o un condominio, se è costruita in legno o no, se sussiste
un sistema d’allarme. Non mentite altrimenti rischiate di non
esser indennizzati dall’assicurazione.
_-*-_ Consigli
utili:
_-*-_ Prima di stipulare la polizza osservate sempre le seguenti
regole:
| 1° |
esclusioni: in genere sono esclusi i danni provocati con dolo o
colpa grave, p.es. fumare nel letto, non solo dall’assicurato,
ma anche dalle persone che convivono con lui. È importante che
la colpa grave sia compresa nella polizza; |
| 2° |
franchigie: la franchigia è senz’altro consigliabile, purchè
faccia diminuire il premio assicurativo; |
| 3° |
prima
di stipulare una polizza abitazione, tenete conto di quali
rischi volete assicurare, p. es. se basta la sola assicurazione
contro l’incendio o se abitate in una zona fredda dov’è
importante assicurarsi anche contro i danni da gelo;
|
| 4° |
ricorso
terzi: è una garanzia che risarcisce per danni a beni di vicini
a seguito dello sviluppo di incendio, esplosione o scoppio.
Copre fino al raggiungimento del massimale assicurato, senza
considerare l’effettiva possibilità di danno. Esistono delle
polizze RC del capofamiglia nelle quali è compreso il ricorso di
terzi a seguito di incendio fino ad una certo massimale
prestabilito. Quindi verificate bene se nella VS.
polizza RC vita privata sussiste tale garanzia. Se non c’è
consigliamo di includere il ricorso di terzi nella polizza
abitazione a ogni proprietario/inquilino di un appartamento o di
una casa adiacente ad un’altra, non però a quelli che abitano in
una casa singola. |
Capitale assicurato:
I
consigli sul capitale utile da assicurare saranno comunicati in
occasione dell’analisi sul fabbisogno assicurativo.
Garanzia responsabilità civile: È importante
non confondere la garanzia Responsabilità civile per danni fatti
dall’abitazione a terzi con la responsabilità civile del
capofamiglia. La prima copre solamente i danni fatti
dall’abitazione ad un terzo, mentre la seconda copre molti danni
a terzi. Quindi attenzione: nella polizza della Responsabilità
civile dell’abitazione non è compresa la RC del capofamiglia.
Esistono dei pacchetti che contengono sia la garanzia incendio
che la responsabiltà civile del buon padre di famiglia.
Assicurarsi durante la costruzione:
Consigliamo di
stipulare un’assicurazione RC del costruttore durante la
costruzione per eventuali danni cagionati a terzi dalla casa in
costruzione. È importante che si stipuli la polizza fino al
presunto termine della costruzione della casa con possibilità di
prolungamento alle stesse condizioni e allo stesso premio di
prima se non si finisce in tempo.
Quanto costa la polizza per l’abitazione?
I consigli sul
costo delle polizze abitazione sono comunicati in occasione
dell’analisi sul fabbisogno assicurativo. Questa analisi
personalizzata Vi darà un’attenta valutazione delle proprie
esigenze dal punto di vista del consumatore, evitando così
prodotti assicurativi e sprechi inutili.
Cosa fare in caso di sinistro?
Denunciate il
fatto accaduto alla compagnia entro il termine fissato nelle
condizioni generali (di regola 3 giorni), descrivendo l’accaduto
e i danni che ne sono risultati a fabbricato e/o contenuto.
Costituite delle prove, p. es. fatte delle foto delle cose
danneggiate.
Come disdire polizze costose e/o sbagliate?
Normalmente le
polizze abitazione sono vincolanti fino alla scadenza del
contratto. Per questo motivo stipulate sempre solo contratti con
durata annuale e con rinnovo automatico alla scadenza. Di regola
è possibile esercitare il diritto di recesso dal contratto fino
al 60° giorno successivo al pagamento dell'indennizzo od alla
contestazione formale del sinistro.
Garanzie accessorie nella polizza abitazione
Le polizze per
l’abitazione possono assicurare anche il rischio contro il
furto. Esistono comunque dei pacchetti "multirischi" che
coprono una pluralità di rischi.
_-*-_ Glossario _-*-_
|
Incendio: |
Per incendio
si intende una combustione con fiamma di beni materiali che può
estendersi o propagarsi. Sono esclusi i danni dovuti a fuoco
senza fiamme, p. es. la bruciatura di una sigaretta sul tappeto
persiano. |
| Rischio locativo: |
Se si è
inquilino e non proprietario dell’abitazione basta assicurare il
c.d. rischio locativo. Assicurate la somma che sareste tenuti a
risarcire al proprietario per i danni causati a seguito di
incendio provocato da Vostra responsabilità. |
| Furto: |
Tenete sempre
presente che la casa non è una cassaforte, ma che le cose di
particolare valore vanno tenute in appositi luoghi.
L’assicurazione furto indennizza l’assicuratore per il furto o
rapina di quanto contenuto in casa. Spesso è inserito nelle
polizze anche l’indennizzo per i danni provocati dai ladri, come
p. es. il danneggiamento della serratura. Affinchè il furto sia
indennizzabile, è necessario che per entrare in casa siano state
violate le difese esterne. Se il ladro entra da una porta o
finestra aperta, la copertura non è di regola valida, a meno che
non ci fossero persone in casa. Alcune polizze prevedono
l’efficacia della garanzia solamente alle seguenti condizioni:
abitazione situata a piano terreno, primo piano (inferiore a 4
metri di altezza dal suolo) e al piano attico: finestre,
lucernari, abbaini e ogni altra apertura che possa portare
all'interno dell'abitazione assicurata devono essere protetti
per tutta la loro estensione da: serramenti in legno, in materia
plastica rigida o in metallo o in lega metallica e chiusi con
serrature, lucchetti o altri sistemi di sicurezza manovrabili
esclusivamente dall'interno dei locali, oppure da vetro
antisfondamento o da inferriate a sezione piena infisse nel
muro;
abitazione situata agli altri piani: le porte di accesso
dell'abitazione devono essere protette per tutta la loro
estensione da serramenti in legno o in materia plastica rigida o
in metallo o lega metallica e chiusi con serrature, lucchetti o
altri sistemi di sicurezza manovrabili esclusivamente
dall'interno dei locali. L'ingresso nell'abitazione deve essere
avvenuto tramite lo scasso delle chiusure delle porte d'accesso,
oppure mediante mezzi artificiosi o l'entrata di una persona
attraverso aperture, anche non protette, diverse dalle porte di
accesso.
Verificate
bene le esclusioni nella Vs. polizza! Sono di regola esclusi
dall’assicurazione i danni
a) a cose
all'aperto o poste in spazi di uso comune;
b) verificatisi in occasione di incendi, esplosioni, scoppi,
scioperi, tumulti popolari, sommosse;
c) agevolati dall'assicurato o dal contraente con dolo o colpa
grave, nonché quelli commessi od agevolati con dolo o colpa
grave da:
- persone che abitano con l'assicurato od il contraente od
occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con
questi comunicanti;
- persone dei fatto delle quali l'assicurato od il contraente
deve rispondere;
- incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali
che le contengono;
- persone legate all'assicurato od al contraente da vincoli di
parentela o affinità che rientrino nella previsione dell'art.
649 del Codice Penale (n. 1, 2, 3) anche se non coabitanti.
La polizza
furto è consigliabile solo per chi è in possesso di beni di
particolare pregio o valore! |
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