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DISPOSIZIONI LEGISLATIVE
Legge Regionale LOMBARDIA 27 luglio 1977, n. 33:
PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI TUTELA AMBIENTALE ED ECOLOGICA
(omissis )
Titolo V TUTELA DELLA FLORA SPONTANEA
Art. 16 (Cotica erbosa superficiale)
La cotica erbosa e lo strato superficiale dei terreni non possono essere
asportati, trasportati e commerciati.
Sono ammesse operazioni di prelievo solo nei casi direttamente connessi con
le pratiche colturali, restando escluso il trasporto al di fuori del fondo
da cui la cotica erbosa e lo strato superficiale dei terreni siano stati
prelevati.
Egualmente sono ammesse le medesime operazioni nel caso di opere
edificatorie o di urbanizzazione debitamente autorizzate, in tempi
immediatamente precedenti l'esecuzione delle opere stesse.
Restano esclusi dalla disciplina del presente articolo la cotica erbosa e lo
strato superficiale dei terreni destinati a vivai.
Art. 17 (Vegetazione erbacea ed arbustiva)
La vegetazione spontanea prodottasi nei corpi d'acqua e sui terreni di ripa
soggetti a periodiche sommersioni, non può essere danneggiata o distrutta,
salvo quanto previsto dal precedente art. 9.
L'eliminazione della vegetazione erbacea o arbustiva mediante il fuoco o
l'impiego di sostanze erbicide lungo le rive dei corsi d'acqua naturali o
artificiali sia perenni che temporanei, le scarpate ed i margini delle
strade, le separazioni dei terreni agrari, i terreni sottostanti le linee
elettriche è vietata.
Art. 18 (Flora spontanea protetta)
Agli effetti della presente legge è considerata flora spontanea protetta
l'insieme di quelle specie che hanno la loro maggior diffusione nel
sottobosco, nei pascoli montani, tra le rocce, sulle rive dei corsi d'acqua,
nei prati di pianura, e che siano comprese negli appositi elenchi di cui al
successivo art. 22.
Egualmente rientrano tra le specie di cui al primo comma tutte le specie di
funghi e di frutti del sottobosco, quali mirtilli, lamponi, fragole, more e
simili.
Art. 19 (Raccolta controllata)
La raccolta della flora spontanea, ivi compresi funghi eduli ed i frutti del
sottobosco, è ammessa con le limitazioni di quantità indicate nel comma
seguente.
Per ciascuna giornata di raccolta e per ogni raccoglitore possono essere
raccolti sei esemplari per ogni specie di fiore, tre chilogrammi di funghi
eduli e un chilogrammo di frutti del sottobosco; ove la raccolta sia operata
da più di cinque raccoglitori congiuntamente, possono essere raccolti
complessivamente 25 esemplari per ogni specie di fiori, dieci chilogrammi di
funghi eduli e quattro chilogrammi di frutti del sottobosco.
I proprietari pubblici o privati di terreni in cui sussista flora spontanea
protetta possono chiedere l'autorizzazione alla chiusura dei loro fondi ai
raccoglitori.
L'autorizzazione è concessa:
— in zona di parco dal presidente del consorzio del parco;
— in zona di biotopo e di geotopo dall'autorità cui è affidato il governo di
dette aree;
— nel restante territorio dal presidente della provincia, in considerazione
della protezione della flora spontanea di cui al precedente art. 18 e dietro
pagamento di un contributo di L. 10.000 per ettaro, da destinarsi alle spese
di vigilanza.
La chiusura dei fondi deve essere opportunamente indicata a cura del
proprietario mediante cartelli di foggia e caratteristiche di apposizione da
determinarsi nel provvedimento autorizzativo.
Le limitazioni di cui al presente articolo non si applicano ai prodotti di
colture.
Art. 20 (Raccolta a fini scientifici e didattici)
Gli istituti universitari, gli enti culturali o di ricerca scientifica e le
scuole pubbliche possono procedere a raccolte anche in deroga agli artt. 12
e 19 purché le persone incaricate siano all'uopo abilitate con atto scritto,
da esibirsi a richiesta degli agenti di vigilanza, del responsabile dei
soggetti suddetti. Tale atto deve indicare nominativamente le persone
abilitate, la durata, le modalità e le quantità massime di raccolta.
Di tali raccolte deve essere dato preavviso, con anticipo di dieci giorni,
agli ispettorati ripartimentali delle foreste i quali possono, in
considerazione di esigenze di tutela, inibire o limitare le raccolte.
Quanto raccolto a norma del presente articolo non può essere oggetto di
commercio o di cessione ad alcun titolo.
Art. 21 (Divieti di danneggiamento)
L'estirpazione o il danneggiamento di radici, bulbi, tuberi, miceli e parti
aeree propri della flora spontanea protetta, sono vietati. Il divieto non si
applica nei casi in cui tali interventi siano inscindi-bilmente connessi con
le pratiche colturali, come nell'ipotesi di falciatura per fienagioni e
simili.
Art. 22 (Elenchi delle specie di flora protetta)
La giunta regionale, su indicazione di esperti botanici e sentito il parere
degli ispettorati ripartimentali delle foreste, predispone, con apposito
decreto, l'elenco delle specie floristiche spontanee protette, ivi compresi
i funghi ed i frutti del sottobosco.
L'elenco, oltre alla ordinaria pubblicità legale, è reso noto mediante
appositi manifesti da affiggersi agli albi pretori dei comuni e della
provincia.
I presidenti delle Province possono prevedere limiti più restrittivi di
quelli indicati al precedente art. 19 e interdire la raccolta di determinate
specie protette in tutto il territorio provinciale o in sue parti
determinate, in relazione allo stato di sviluppo e diffusione delle specie
stesse.
Tali provvedimenti sono resi noti con le forme di cui al secondo comma e,
nel caso di divieto di raccolta, quando sia opportuno, mediante appositi
cartelli affissi a pali lungo i confini delle zone in cui la raccolta è
interdetta.
Art. 23 (Piante officinali)
Sono considerate protette ai fini della presente legge le piante officinali
spontanee di cui all'elenco del R.D. 26 maggio 1932, n. 772.
La loro raccolta, quando non si tratti di piante comprese negli elenchi di
cui all'art. 22 della presente legge, è soggetta ad autorizzazione da parte
del sindaco competente per territorio previo parere favorevole
dell'ispettorato ripartimentale delle foreste da rilasciarsi su un modulo
fornito dalla Regione, contenente le prescrizioni e modalità tecniche di
raccolta, disposte dall'ispettorato forestale.
I richiedenti, che devono essere in età lavorativa, indicano nella domanda
le specie delle piante e le località ove intendono esercitare la raccolta.
I nominativi delle persone autorizzate devono essere trascritti su apposito
registro da istituirsi presso ogni comune.
Art. 24 (Tartufi)
La procedura stabilita dal precedente art. 23 si applica anche per le
autorizzazioni alla raccolta dei tartufi che rimane disciplinata per il
resto dalla legge 17 luglio 1970, n. 568.
Titolo VI DISPOSIZIONI FINALI
Art. 25 (Ricerche scientifiche)
La giunta regionale, nell'ambito delle normative di cui alle leggi regionali
22 aprile 1974 n. 21 e 3 settembre 1974 n. 57, dispone o richiede
l'esecuzione di studi, ricerche ed esperimenti atti ad individuare le
modalità di tutela dell'ambiente naturale.
Art. 26 (Istruzione e propaganda)
Nell'ambito delle disposizioni della legge regionale 16 giugno 1975, n. 93,
in materia di formazione professionale, la Regione provvedere ad istituire
appositi corsi aventi ad oggetto la tutela ambientale.
Essa promuoverà altresì ogni utile forma di propaganda ed educazione, con particolare riferimento alle scuole pubbliche e d'intesa con le
competenti autorità scolastiche, atta a favorire la formazione di una
coscienza civica di rispetto e di interesse per la natura e la sua tutela,
anche in collaborazione con gli enti e le associazioni senza scopo di lucro
aventi tra i propri fini istituzionali la protezione dell'ambiente.
Art. 28 (Sanzioni)
Per la violazione dei divieti previsti all'art. 5, si applica la sanzione
amministrativa da L. 500.000 a L. 20.000.000.
Art. 27 (Vigilanza)
La vigilanza in ordine alla ottemperanza agli obblighi e ai divieti posti
dalle disposizioni della presente legge, è affidata ai soggetti di cui ai
commi primo e secondo dell'art. 16 della legge regionale 17 dicembre 1973,
n. 58, con l'osservanza di quanto stabilito all'ultimo comma di detto
articolo. Nelle zone di parco alla vigilanza provvedono altresì i consorzi
dei parchi stessi.
Ad essi compete l'accertamento delle trasgressioni, ai sensi delle vigenti
leggi regionali.
Su segnalazione e denuncia inoltrata, con qualunque mezzo senza necessità di
atto scritto, da enti, associazioni riconosciute o da singoli cittadini che
dichiarano la loro identità, i comuni, le province, le comunità montane ed i
consorzi dispongono attraverso il personale di cui ai commi precedenti,
immediati sopralluoghi e verifiche onde pervenire all'accertamento di
eventuali trasgressioni, ferma la competenza all'ir-rogazione di eventuali
sanzioni stabilite dall'articolo seguente.
Della segnalazione o denuncia viene fatta annotazione su apposito registro
comunale, con l'indicazione dell'ente o persona da cui essa proviene.
Annualmente il registro viene esposto all'albo comunale per 10 giorni
consecutivi insieme con la annotazione relativa all'esito degli accertamenti
disposti a seguito delle segnalazioni e denunce pervenute.
Per la violazione dei divieti previsti all'art. 7, si applica la sanzione
amministrativa da L. 200.000 a L. 5.000.000, fermo restando l'obbligo della
rimessione in pristino stato.
Per la violazione dei divieti previsti agli artt. 12, 14 e 15 nonché dei
divieti previsti agli artt. 16, 18 e 23 primo comma, o posti con i
provvedimenti di cui all'art. 22 terzo comma, e 23 secondo comma, ovvero per
il mancato rispetto delle limitazioni di quantità di cui al Part. 19, si
applica la sanzione amministrativa da L. 80.000 a L. 800.000.
Chiunque è trovato in possesso di esemplari di flora spontanea protetta in
quantità superiore a quelle consentite o in contrasto con i divieti e le
prescrizioni previste dalla presente legge è soggetto alla confisca
amministrativa degli esemplari stessi.
La sanzione prevista al terzo comma si applica anche per la violazione del
divieto di cui all'art. 21 primo comma, qualora il fatto non sia soggetto a
più grave sanzione comminata da leggi statali o regionali.
Restano comunque ferme le disposizioni contenute all'art. 15 della legge 17
luglio 1970, n. 568.
Anche in deroga a quanto disposto dall'art. 2 della legge regionale 20
agosto 1976, n. 28, le sanzioni di cui ai commi precedenti sono irrogate dal
presidente dell'amministrazione provinciale competente per territorio,
ovvero dal presidente dell'assemblea della comunità montana nel cui
territorio è avvenuta la violazione ovvero, nelle zone di parco, dal
presidente del consorzio del parco.
I relativi proventi spettano rispettivamente all'amministrazione
provinciale, alla comunità montana e al consorzio del parco.
Art. 29 (Disposizioni finanziarie)
(omissis)
Art. 30 (Disposizioni abrogate)
È abrogato il titolo II « Protezione della flora spontanea » della legge
regionale 17 dicembre 1973, n. 58.
Art. 31 (Dichiarazione d'urgenza)
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del-l'art.
127 della Costituzione e dell'art. 43 dello Statuto regionale ed entra in
vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale
della Regione.
La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge
della Regione Lombardia.
Milano, 27 luglio 1977
Cesare Golfari
(Approvata dal Consìglio regionale nella seduta del 16 giugno 1977 e vistata
dal commissario del Governo con nota del 25 luglio 1977 prot. 20802/10299.)
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